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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 23/01/2025, n. 351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 351 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17381/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Silvia Vitrò ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 17381/2022 promossa da: in persona del suo l.r. p.t. (C.F. ), con Parte_1 P.IVA_1 il patrocinio dell'avv. Francesco Papandrea
ATTRICE OPPONENTE contro
n persona del suo l.r. p.t. (C.F. , con il Controparte_1 P.IVA_2
patrocinio degli avv.ti Marialuisa Garavelli, Francesca Brilli e Massimiliano Arrigo
CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo – vendita di cose mobili
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'attrice:
<Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
- Accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'avversa pretesa creditoria e, comunque, l'inesigibilità delle somme oggetto delle fatture sottese all'opposto D.I. e, per l'effetto;
- Revocare il D.I. n. 4957/2022 reso dall'intestato Tribunale all'esito del giudizio R.G.n. 11139/2022, pubblicato in data 05.07.2022 e notificato in pari data;
- Rigettare integralmente le avverse domande in quanto infondate in fatto ed in diritto oltreché non provate.
pagina 1 di 18 Con vittoria di spese oltre spese generali, IVA e CPA come per legge>>.
Per la convenuta:
<<A. IN VIA PRINCIPALE
1. Rigettare l'opposizione proposta da nei confronti del Decreto Ingiuntivo n. Parte_1
4957/2022, emesso dal Tribunale di Torino (R.G. 11139/2022 – Dott.ssa Bosco) in data 4 –5 luglio 2022, dichiarato provvisoriamente esecutivo per l'importo pari a Euro 1.578.830,49 durante l'udienza in data 29 marzo
2023, in quanto inammissibile e infondata in fatto e in diritto per tutte le ragioni esposte in atti, e per l'effetto confermare il Decreto Ingiuntivo, limitatamente all'importo pari a Euro1.578.830,49 (oltre interessi moratori dalla data di maturazione del credito sino all'effettivo soddisfo), per tutte le ragioni esposte in atti.
2. In ogni caso, rigettare l'opposizione proposta da nei confronti del. Decreto Parte_1
Ingiuntivo n. 4957/2022, emesso dal Tribunale di Torino (R.G. 11139/2022 – Dott.ssa Bosco) in data 4 – 5 luglio 2022, dichiarato provvisoriamente esecutivo per l'importo pari a Euro 1.578.830,49 durante l'udienza in data 29 marzo 2023, e tutte le domande, istanze, eccezioni e conclusioni formulate da Parte_1 in quanto inammissibili ed infondate in fatto e in diritto per tutte le ragioni esposte in atti, e per
[...]
l'effetto condannare in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al Parte_1 pagamento in favore di dell'importo di Euro 1.578.830,49 (oltre interessi Controparte_1 moratori dalla data di maturazione del credito sino all'effettivo soddisfo) ovvero – in subordine – della diversa somma maggiore o minore che dovesse essere accertata in corso di causa, il tutto oltre agli interessi come da domanda e alla rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
3. Nella denegata ipotesi di mancata conferma del Decreto Ingiuntivo n. 4957/2022, emesso dal Tribunale di
Torino (R.G. 11139/2022 – Dott.ssa Bosco) in data 4 – 5 luglio 2022, dichiarato provvisoriamente esecutivo per
l'importo pari a Euro 1.578.830,49 durante l'udienza in data 29 marzo 2023, accertare e dichiarare il credito di nei confronti di e, per l'effetto, condannare Controparte_1 Parte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di Parte_1 dell'importo di Euro 1.578.830,49 (oltre interessi moratori dalla data di Controparte_1 maturazione del credito sino all'effettivo soddisfo), ovvero – in subordine – della diversa somma maggiore o minore che dovesse essere accertata in corso di causa, oltre agli interessi come da domanda e alla rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
B. IN VIA RICONVENZIONALE
pagina 2 di 18
4. Accertare e dichiarare il credito di nei confronti di Controparte_1 Controparte_2
a titolo di fatture scadute in data 30 settembre 2022 (n. 1241/2022) per un importo pari a Euro
[...]
19.381,15, in data 27 agosto 2022 (n. 2108/2022) per un importo pari a Euro 144.752,12 e in data 28agosto
2022 (n. 2126/2022) per un importo pari ad Euro 72.376,06 e, per l'effetto, condannare Parte_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di
[...] [...] dell'importo complessivo pari a Euro 236.509,33 (oltre interessi moratori dalla data di Controparte_1 maturazione del credito sino all'effettivo soddisfo), ovvero – in subordine – della diversa somma maggiore o minore che dovesse essere accertata in corso di causa, oltre agli interessi come da domanda e alla rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
C. IN OGNI CASO
5. Condannare in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al Parte_1 pagamento in favore di delle spese e competenze del presente giudizio, di sentenza e Controparte_1 successive occorrende.
6. Emettere ogni altro provvedimento e/o statuizione e/o declaratoria del caso.>>
MOTIVI DELLA DECISIONE
I) Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo del 14 settembre 2022, notificato in pari data a Controparte_1 Parte_1 la conveniva in giudizio all'udienza del 17/1/2023 (differita d'ufficio dal
[...]
Giudice, ex art. 168 bis, V co., c.p.c., al 29/3/2023) esponendo:
a) che su ricorso di il Tribunale di Torino, con decreto Controparte_1
ingiuntivo n. 4957/22, le aveva ingiunto il pagamento della somma di euro 1.962.221,17 oltre interessi, come da domanda e le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in euro
7.072,00 per compensi, euro 787,00 per spese vive oltre spese generali, IVA e CPA come per legge e successive occorrende;
b) che il d.i. opposto notificatole in uno al ricorso monitorio il 5 luglio 2022, era erroneo in quanto essa aveva effettuato, in favore della società opposta, pagamenti per complessivi euro 533.115,06 relativi ad alcune fatture poste a base del medesimo d.i.;
c) che l'importo a credito della società opponente era pari ad euro 1.578.830,49 e non ad euro 1.962.221,17;
pagina 3 di 18 d) che, inoltre, le fatture sottese al d.i. opposto non erano esigibili in quanto riguardo ad esse le aveva concesso una dilazione di pagamento in Controparte_1 ragione di una crisi di liquidità nella quale essa versava in conseguenza di un fatto di reato posto in essere in suo danno, in corso di accertamento;
e) che in base all'accordo in essere essa avrebbe dovuto pagare il proprio debito solo una volta ripristinata la liquidità, mediante recupero di quanto indebitamente sottrattole dai responsabili della vicenda penale evocata, ovvero attraverso l'esercizio della propria attività
d'impresa e, nelle more, avrebbe ricompensato la società opposta delle perdite da quest'ultima subite per tale dilazione concessa, assegnandole importanti sub-forniture, a condizioni di favore, oltreché procurandole occasioni commerciali, nonché ed infine ripianando progressivamente il proprio debito;
f) che, tuttavia, nel novembre 2021 i rapporti tra le parti del giudizio si erano improvvisamente incrinati e la società opposta, con modalità asseritamente non conformi a buona fede e correttezza: l'aveva diffidata al pagamento di una somma di CP_3 complessivi euro 2.135.402,00 a titolo di fatture e di finanziamenti, chiedendo l'immediato pagamento del totale, in spregio agli accordi occorsi;
poi, revocato, improvvisamente e senza alcuna motivazione, le garanzie fideiussorie prestate in suo favore per un totale di ben euro 1.190.000,00 relativamente ai rapporti in essere con gli istituti Intesa San Paolo S.p.A. e
Crédit Agricole, di fatto compromettendo l'accesso di essa al credito bancario necessario ad estinguere le proprie obbligazioni di pagamento;
g) che la condotta della ricorrente tradiva un intento puramente emulativo essendo volta, essenzialmente, a cagionare un rilevante danno ad essa opponente senza che, a tale pregiudizio, facesse riscontro un qualsivoglia beneficio per controparte stessa;
h) che l'avversa azione concretava un palese abuso del diritto ed era, in ogni caso, contraria a buona fede e correttezza, e dunque inammissibile, oltreché infondata, attesa l'inesigibilità del credito ex adverso richiesto.
Parte opponente, dunque, concludeva chiedendo accertarsi e dichiararsi l'inammissibilità dell'avversa pretesa creditoria e, comunque, l'inesigibilità delle somme oggetto delle fatture sottese all'opposto D.I. n. 4957/2022, di cui chiedeva la revoca, vinte le spese.
pagina 4 di 18 II) La convenuta costituitasi con comparsa del Controparte_1
9/3/2023 tempestivamente depositata, contestava le domande attoree e:
a) ribadiva in toto il fondamento delle proprie pretese creditorie, deducendo:
(i) di essere una società attiva nel settore metallurgico e, specificamente, nel mercato della produzione di reti metalliche e di avere come oggetto sociale “l'attività di lavorazione, trasformazione e commercializzazione di vergella e i suoi derivati, nonché di materiali siderurgici in genere, costruzione di macchine per la lavorazione di reti e fili metallici nonché di articoli accessori, connessi ed affini alle anzidette produzioni”;
(ii) di aver regolarmente evaso, a partire dall'anno 2016, degli ordini di acquisto dei prodotti da essa realizzati provenienti da a fronte dei quali aveva emesso fatture Parte_1 di pagamento per complessivi euro 1.939.824,67 circa;
(iii) di aver preso atto, nei primi mesi del 2022, a seguito di una verifica sulle proprie scritture contabili, del mancato integrale pagamento, da parte di delle Parte_1 menzionate fatture (sino a quel momento scadute), residuando un debito complessivo pari a Euro
1.790.100,29, avendo quest'ultima eseguito pagamenti parziali per euro 149.724,38.
(iv) di aver vanamente diffidato al pagamento di quanto ancora Parte_1 dovutole;
(v) che dopo la diffida erano scadute due ulteriori fatture per euro 86.060,44 cadauna;
(vi) di aver perciò chiesto al Tribunale di Torino, con ricorso monitorio depositato in data 13 giugno 2022 ed iscritto al N.R.G. 11139/2022, emettersi d.i. di pagamento in danno di
[...]
dell'importo di euro 1.962.221,17; Parte_1
(vii) che in data 4 luglio 2022, il Tribunale di Torino, in persona del G.U. dott. ssa Bosco, in accoglimento del ricorso proposto aveva concesso il decreto ingiuntivo n. 4957/2022, pubblicato il
5 luglio 2022, con cui era ordinato ad di pagare in favore della Parte_1 ricorrente, per le causali di cui al ricorso: “
1. la somma di € 1962221,17; 2. gli interessi come da domanda;
3. le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in € 7.072,00 per compensi, oltre € 787,00 per spese, oltre
i.v.a. e c.p.a. e spese generali come per legge, oltre alle successive occorrende”;
b) contestava l'esistenza di accordi di dilazione inter partes e relativi ai crediti in contesa, nonché la ricostruzione fattuale operata ex adverso delle vicende di causa evidenziando: l'inconferenza di alcuni fatti e circostanze riferite dall'attrice relativi ai rapporti in essere tra le medesime parti;
la contraddittorietà delle testi difensive avversarie e l'irrilevanza della situazione economico- finanziaria di controparte;
pagina 5 di 18 c) dava atto che in data 12 settembre 2022 la società opponente aveva saldato una parte delle fatture oggetto del d.i. opposto, per un importo complessivo pari ad euro 383.300,68;
d) formulava domanda riconvenzionale di pagamento per ulteriori crediti maturati successivamente al deposito della domanda monitoria, anch'essi scaturenti dalla vendita di beni prodotti in favore della società opponente per complessivi euro 236.509,33 chiedendo la condanna al pagamento di tale somma oltre interessi moratori dalla data di maturazione del credito sino all'effettivo soddisfo;
e) instava per la concessione della provvisoria esecutorietà del d.i. opposto limitatamente alla minor somma di euro 1.578.830,49.
Parte opposta, dunque, concludeva: in via preliminare, per la concessione della provvisoria esecutorietà del d.i. opposto limitatamente all'importo di Euro 1.578.830,49; nel merito: per il rigetto dell'opposizione avversaria e la conferma del d.i. opposto, o comunque per l'accertamento e la declaratoria del proprio diritto di credito di euro 1.578.830,49 nei confronti di
[...] oltre interessi dalla maturazione del credito e rivalutazione e la condanna di Parte_1 quest'ultima al relativo pagamento;
per l'accoglimento della domanda riconvenzionale di condanna della controparte al pagamento di ulteriori euro 236.509,33 oltre interessi dalla maturazione del credito e rivalutazione;
in ogni caso, per la condanna alle spese.
III) All'udienza del 29/03/2023 le parti richiamavano le proprie rispettive difese e la società opposta insisteva, preliminarmente, per la concessione della provvisoria esecutorietà del d.i. opposto limitatamente al minor importo di euro 1.578.830,49, richiesta a cui si opponeva la controparte, ed entrambe chiedevano concedersi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.. Questo Giudice -rilevato che il motivo di opposizione inerente ai già effettuati pagamenti appariva sostanzialmente accolto dalla parte opposta, che aveva richiesto la provvisoria esecutorietà solo parziale del decreto ingiuntivo, e che l'altro motivo di opposizione (inesigibilità del credito per avvenuto accordo di dilazione) non appariva manifestamente fondato (non potendo l'accordo di dilazione essere provato solo dal fatto che per un certo periodo la parte opposta non ha agito per il pagamento) e non comportava contestazione dell'esistenza del debito -concedeva la provvisoria esecutorietà parziale del decreto ingiuntivo opposto n. 4957/22, limitatamente alla somma pagina 6 di 18 di euro 1.578.830,49, fissando udienza, ex art. 127 ter c.p.c., per il 22/11/2023 da celebrarsi con trattazione scritta ed assegnando i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c..
Con le successive memorie istruttorie, le parti richiamavano ed approfondivano le proprie precedenti rispettive difese;
in particolare per quanto concerne la domanda riconvenzionale spiegata, la società opposta produceva documentazione a conforto delle proprie ragioni di credito ed al contrario la società opponente ne contestava il fondamento.
Con decreto del 23/11/2024 questo Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni per il giorno 10 aprile 2024 ed all'esito fissava udienza
“in presenza”, ex art. 281 sexies c.p.c., per il giorno 3/12/2024, a cui la causa veniva discussa dai difensori presenti in aula ed all'esito trattenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A) Sulle pretese creditorie oggetto del procedimento monitorio reiterate nel giudizio di opposizione.
1. L'opposizione attorea è quasi totalmente infondata.
2. Deve essere preso in esame il fondamento della pretesa creditoria fatta valere da col ricorso monitorio da cui è scaturito il d.i. opposto e Controparte_1 reiterata nel giudizio di opposizione, consistente nella richiesta di condanna di
[...] al pagamento del prezzo di vendita di prodotti da essa realizzati per Parte_1 iniziali complessivi euro 1.939.824,67.
3. La fattispecie oggetto di contesa è sussumibile nella vendita di cose mobili disciplinata dagli artt. 1470 e ss. cc., in virtù di cui, semplificando massimamente,
l'obbligazione principale dell'acquirente, a fronte del trasferimento della proprietà di una cosa mobile in suo favore da parte del venditore, è quella di pagare il prezzo convenuto.
4. Inoltre, dalle visure camerali prodotte in giudizio dalla società opposta e dagli atti di causa, risulta che il rapporto di vendita per cui si controverte è intercorso tra due soggetti aventi entrambi natura di imprenditori commerciali ex art. 2082
(organizzati in forma collettiva ex art. 2247 e ss. c.c.) ed assoggettati alla relativa disciplina, nell'esercizio delle proprie rispettive attività: la Controparte_1
pagina 7 di 18 quale venditrice e la quale acquirente. Tali circostanze CP_1 Parte_1 assumono particolare rilievo sia sotto il profilo del regime delle prove, per l'applicabilità degli artt. 2709 e 2710 c.c., sia sotto quello degli interessi di mora per l'applicabilità della speciale disciplina contenuta nel D. Lgs. n. 231/2002.
5. Occorre poi precisare che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione,
l'onere di provare l'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione (cfr. in tal senso Cass., 12622/2010; Cass. Lav., 16340/2009).
6. La società opposta ha offerto di provare il fatto costitutivo del proprio diritto di credito col deposito, nel procedimento ex artt. 633 e ss. c.p.c. ed all'atto della costituzione nel giudizio di opposizione, dei seguenti documenti: fatture emesse nel corso degli anni 2016-2022 relative alle vendite di beni effettuate in favore di
[...] per cui ha chiesto emettersi l'ingiunzione impugnata;
estratto autentico
Parte_1 delle proprie scritture contabili da cui risulta, appunto, l'annotazione di tali fatture;
un proprio estratto conto attestante alcuni pagamenti parziali di
Parte_1 contabile di pagamento ricevuto dalla società opponente, datata 10 maggio 2019; lettera di diffida datata 29 febbraio 2022 ed inviata a comunicazione
Parte_1 del 18 marzo 2022 con cui aveva prorogato di ulteriori 7 giorni il termine del pagamento dovuto dalla società opponente;
bilancio della al 31 dicembre
Parte_1
2021.
7. Tale documentazione era di per sé sufficiente ed idonea a legittimare l'emissione del d.i. opposto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 633 e 634 c.p.c., tenuto conto delle allegazioni della ricorrente nonché della qualificazione del Controparte_1 rapporto litigioso dedotto in giudizio e della natura di impresa commerciale della ricorrente.
8. La documentazione in questione, inoltre, è idonea a confermare il fondamento della pretesa creditoria della società opposta, tenuto conto anche che nel giudizio di opposizione non ha contestato l'esistenza del Parte_1
pagina 8 di 18 rapporto di vendita con relativo alle partite oggetto Controparte_1 di contesa, né la debenza delle somme ingiunte col provvedimento monitorio oggetto dell'odierna opposizione - ciò che assume indubbia rilevanza probatoria ex art. 115 c.p.c. - ma si è limitata: per un verso, ad eccepire l'esistenza di fatti parzialmente estintivi delle altrui ragioni di credito, contestandone l'entità in ragione di alcuni pagamenti asseritamente effettuati, e, per un altro, l'esigibilità del credito medesimo, allegando l'esistenza di un accordo di dilazione asseritamente intercorso tra le parti.
9. Inoltre, in base al principio sancito dall'art. 2710 c.c. quando le fatture sono regolarmente registrate nelle scritture contabili costituiscono prove ordinarie quando si tratti di rapporti tra imprenditori e colui contro il quale sono dirette non sollevi contestazioni specifiche riguardo alle relative appostazioni ivi specificatamente indicate.
Senza contare che sul tema della valenza probatoria delle fatture commerciali, la Corte di
Cassazione, con sentenza n. 296 dell'8/2/24, ha inoltre recentemente enunciato il seguente principio di diritto: <La fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto e annotata nelle scritture contabili>>.
10. Per contro, parte opponente non ha offerto di provare l'allegato accordo di dilazione che dalla sua prospettiva avrebbe reso inesigibili i crediti vantati nei suoi riguardi dalla società opposta.
11. Il credito oggetto di contesa pertanto risulta liquido, in quanto precisato nel suo ammontare ed esigibile, poiché scaduto e non dilazionato.
12. Bisogna tuttavia considerare che nel proprio atto Parte_1 di opposizione ha allegato di aver effettuato dei pagamenti parziali per complessivi euro 533.115,06 relativi ad alcune fatture poste a base del medesimo d.i. e segnatamente: (i) in data 12 maggio, di euro 144.329,40 delle fatture: n. 2408 del 31.08.2022 per euro 82.132,89, n. 2583 del 26.09.2020 per euro 20.608,20, n. 2623 del 26.09.2020 per euro 21.055,20, n. 2629 per euro 20.533,20 (anziché per euro 21.055,20 visto l'abbuono pagina 9 di 18 passivo concessole per euro 522,00); (ii) in data 31 marzo 2021, di euro 20.533,00 della fattura n. 2421 del 02.09.2020 emessa per pari importo;
(iii) in data 12 settembre 2022, di euro 218.528,28 relativamente alle seguenti fatture: n. 2632 del 17.09.2020 per euro
21.055,20, n. 2668 del 21.09.2020 per euro 21.055,20, n. 2685 del 22.09.2022 per euro
21.055,20, n. 2702 del 23.09.2020 per euro 21.055,20, n. 2703 del 23.09.2020 per euro
21.055,20, n. 2726 del 24.09.2020 per euro 21.055,20, n. 2746 del 25.09.2020 per euro
21.055,20, n. 2748 del 25.09.2020 per euro 21.055,20, n. 3271 del 12.11.2020 per euro
20.688,77, n. 1725 del 20.05.2021 per euro 11.580,31, n. 2238 del 29.06.2021 per euro
17.817,60.
13. La prova di tali pagamenti è stata fornita mediante il deposito, nel fascicolo di parte, delle disposizioni dei bonifici bancari e dei partitari della società opponente da cui risultano effettivamente eseguite in favore di le seguenti rimesse per Controparte_1 complessivi euro 533.115,06 di cui: euro 144.329,40 in data 12.05.2022, euro 218.528,28 e abbuono pagamento in data 12.09.2022 ed euro 20.533,00 in data 31.03.2021. D'altro canto, la stessa non ha contestato tali pagamenti, con indubbia Controparte_1 rilevanza probatoria ex art. 115 c.p.c. ed anzi, ha ridotto la propria domanda principale di condanna ad euro 1.578.830,49 (oltre interessi moratori dalla data di maturazione del credito sino all'effettivo soddisfo), sia in occasione della richiesta di concessione di provvisoria esecutorietà del d.i. opposto, sia nella propria memoria ex art. 183, co. 6, n. 1,
c.p.c., sia, infine, in fase di precisazione delle conclusioni.
14. Risulta perciò provata, nella misura anzidetta, la parziale estinzione dell'iniziale pretesa creditoria azionata da Controparte_1
15. In sede di udienza del 3 dicembre 2024, inoltre, la difesa di parte opponente ha dichiarato che quest'ultima ha provveduto al pagamento dell'ulteriore importo di euro 285.000 in data 11.10.2023, a valere sulle somme portate dal D.I. n. 4957/2022 ed ha offerto di provare tale pagamento col deposito di copia del bonifico effettuato e della sentenza n. 5043/2024 emessa dal Tribunale di Torino tra le medesime parti del presente giudizio e pubblicata in data 08/10/2024. Tale pagamento parziale non è stato contestato dalla società opposta che all'ultima udienza ha insistito sulla conferma del d.i. opposto con detrazione del pagamento effettuato.
pagina 10 di 18 16. Orbene, con riguardo a fattispecie analoghe a quella sottoposta allo scrutinio di questo Giudice, la S.C. ha stabilito che: <in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, ogni pagamento, anche parziale, intervenuto nel corso del relativo giudizio impone la revoca del decreto opposto e
l'emissione di sentenza che, sostituendosi al decreto, pronuncia nel merito con eventuale condanna per la parte residua del debito non estinto, ove il diritto del creditore risulti provato>> (n. 10229/2002).
Pertanto, la riscontrata insussistenza, anche parziale, dei suddetti presupposti, pur non escludendo il debito dell'originario ingiunto, comporta l'impossibilità di confermarne la condanna nell'importo indicato nel decreto ingiuntivo, che dunque andrà integralmente revocato (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 21840 del 24 settembre 2013 e cfr. Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere, Sentenza n. 2793/2023 del 03-07-2023).
17. Il decreto ingiuntivo opposto, dunque, considerato che il debito è stato in parte estinto (anche se solo in epoca successiva alla sua emanazione) deve essere revocato in quanto il giudizio di opposizione non introduce un'autonoma fase ma produce solo l'effetto che sulla domanda dell'attore, già proposta nelle forme del procedimento monitorio, si debba conoscere attraverso le forme del processo ordinario d.i., ciò in considerazione della natura del giudizio di opposizione, che deve essere inteso come giudizio ordinario di cognizione sul merito della pretesa creditoria, che ha inizio con la proposizione del ricorso, e non come mero giudizio di accertamento sulla validità del decreto ingiuntivo.
18. Alla luce di tutto quanto esposto va pertanto accertato e dichiarato il diritto di credito di nei confronti di Controparte_1 Parte_1 di complessivi residui euro 1.293.830,49 (1.578.830,49– 285.000,00) e,
[...] conseguentemente, statuita la condanna al pagamento di tale somma della società opponente in favore della società opposta.
19. A tale somma vanno aggiunti gli interessi di mora come richiesti dalla società opposta. Com'è noto la materia è disciplinata dal Decreto Legislativo n. 231 del 9 ottobre
2002, entrato in vigore il 7 novembre dello stesso anno, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2000/35/CE concernente la lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese (e tra queste ed una Pubblica Amministrazione), come modificato dal D. Lgs. n. 192/2012, entrato in vigore il 1° gennaio 2013, recependo la pagina 11 di 18 direttiva comunitaria n. 2011/7/UE, che ha previsto interessi legali di mora a carico del debitore, che decorrono automaticamente sin dal giorno immediatamente successivo a quello di scadenza, per il solo fatto dell'inadempimento.
In virtù di tale normativa il creditore ha sempre diritto alla corresponsione degli interessi moratori
(rectius “legali di mora”) sull'importo dovuto, senza che sia necessaria la costituzione in mora del debitore, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.
20. Non è, invece, dovuta la rivalutazione monetaria richiesta da
[...]
atteso che l'obbligazione di pagamento di cui alla presente causa Controparte_1 costituisce debito di valuta, trattandosi di obbligazione avente ad oggetto fin dall'origine e in modo diretto la prestazione di una somma di denaro determinata (o anche solo determinabile mediante una mera operazione matematica) e i debiti di valuta soggiacciono al principio nominalistico ex artt. 1227 c.c. con la conseguenza che restano insensibili alla rivalutazione o svalutazione della moneta. Il debitore deve, quindi, corrispondere al creditore sempre la somma di denaro originariamente indicata.
Di contro, le obbligazioni di valore, tali quando l'oggetto diretto e originario della prestazione consiste in una cosa diversa dal denaro, proprio perché espressive di un valore effettivo, sono sottratte al principio nominalistico e non restano insensibili alle fluttuazioni del potere d'acquisto della moneta, con conseguente diritto alla rivalutazione sino alla trasformazione in termini monetari del bene oggetto dell'obbligazione – si pensi al risarcimento del danno biologico.
B) La domanda riconvenzionale della società opposta di pagamento di ulteriori crediti è ammissibile e fondata.
1. Occorre, ora, passare all'esame della domanda riconvenzionale spiegata dalla società opposta, valutandone, in primo luogo, l'ammissibilità.
2. Con specifico riferimento alla possibilità per l'opposta di formulare una domanda riconvenzionale in sede di opposizione a decreto ingiuntivo occorre richiamare in linea generale l'indirizzo giurisprudenziale più recente (Cass. sentenza n. 9633/2022 e n.
27183/2023) che ha ammesso in termini più larghi la possibilità per l'opposto di proporre domande riconvenzionali, tenendo conto della significativa evoluzione riscontrabile nella giurisprudenza di legittimità in tema di jus variandi endo-processuale e così giungendo ad affermare che il convenuto opposto possa proporre una domanda riconvenzionale anche pagina 12 di 18 quando l'attore opponente non abbia proposto una domanda riconvenzionale propriamente detta richiedendo una pronuncia ampliativa del thema decidendum, ma si sia limitato a chiedere il rigetto della domanda accolta con il decreto opposto con la proposizione a tal fine di eccezioni in senso stretto.
3. L'unico limite della modifica della domanda, che poi costituisce il vero discrimen tra ammessa emendatio ed inammissibile mutatio, è che l'originario elemento identificativo soggettivo delle persone rimanga immutato e che la vicenda sostanziale sia uguale, o quantomeno collegata
(recte “connessa a vario titolo”) a quella dedotta in giudizio con l'atto introduttivo (SS.UU., sentenza n. 12310/2015).
4. Su questo solco, peraltro, le SS.UU. con l'intervento nomofilattico contenuto nella sentenza
26727/2024 sul tema della c.d. riconvenzionale complanare hanno altresì precisato che petitum e causa petendi <<hanno dismesso la funzione assoluta di identificazione della domanda ammissibile>>, che va oggi vicenda sostanziale che, unitamente all'effettivo esercizio del diritto di difesa di controparte, diviene il perimetro dell'ammissibilità>>.
5. Deve dunque valutarsi se nel caso di specie ricorrano i presupposti di ammissibilità della domanda di pagamento proposta in via riconvenzionale dalla società opposta, ancorché la società opponente si sia limitata a chiedere il rigetto della domanda accolta con il decreto opposto, mediante proposizione a tal fine di eccezioni in senso stretto.
6. Ebbene, nel giudizio monitorio, la ricorrente ha inteso conseguire il pagamento del prezzo di vendita, all'opponente, di alcuni beni mobili, avvenuta, in base alla ricostruzione fattuale operata da entrambe le parti nei rispettivi scritti difensivi, nell'ambito di un rapporto commerciale sostanzialmente unitario svoltosi in un ampio arco temporale e a quanto consta tuttora in essere.
7. Del pari, con la domanda riconvenzionale spiegata, l'opposta ha inteso conseguire il pagamento del prezzo della vendita, in favore della società opponente, di ulteriori beni mobili, divenuto medio tempore esigibile per scadenza dei termini, nell'ambito del medesimo rapporto commerciale tra le parti.
8. Si tratta, dunque, in entrambi i casi, di interesse alla tutela di pretese creditorie riconducibili a fatti costitutivi che, seppur storicamente distinti, si sono verificati nel contesto di un rapporto di durata tra le parti, tra loro simili (vendita di cose di identico pagina 13 di 18 genere prodotte da e, in quanto tali idonei a costituire, Controparte_1 tra le stesse parti, diritti di credito giuridicamente eguali (Cfr. Sezioni Unite n.
4090/2017 sul tema del frazionamento giudiziale del credito e Cass. 26493/2023, che ha chiarito la portata dei principi di diritto affermati nella precedente sentenza).
9. La domanda di condanna al pagamento della società opposta di ulteriori crediti è, dunque, ammissibile, per cui occorre ora esaminare il fondamento.
10. Nel dettaglio, come già accennato, si controverte in tema di adempimento delle obbligazioni di pagamento del prezzo di vendita riportato dalle seguenti tre fatture: a) n. 1241, datata 5 maggio 2022, di GBP 16,305,36 (pari ad euro 19.381,15) scaduta in data 30 settembre 2022;
b) n. 2108, datata 27 luglio 2022, di euro 144.752,12, scaduta in data 27 agosto 2022; e c) n.
2126, datata 28 luglio 2022, di euro 72.376,06, scaduta in data 28 agosto 2022.
11. La ha offerto di provare il fatto costitutivo dei crediti in Controparte_1
esame col deposito: (i) all'atto della costituzione in giudizio, di copia, in formato .pdf, delle fatture n. 1241/2022 del 5 maggio 2022 di GBP 16,305,36 (pari ad euro 19.381,15), n.
2108/2022 del 27 luglio 2022 di euro 144.752,12 e n. 2126/2022 del 28 luglio 2022 di euro
72.376,06; (ii) in uno alle memorie ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c., di copia, in formato .pdf: degli ordini di acquisto – effettuati tramite e mail - relativi alle anzidette fatture;
del DDT e
CMR (ndr. “Convention de marchandise routière” o lettera di vettura internazionale) relativo alla fattura n. 1241-2022, della Bolla doganale relativa alla fattura 1241-2022, del DDT relativo alla fattura n. 2108-2022, della Bolla doganale relativa alle fatture 2108 e 2126-2022, del
DDT relativo alla fattura n. 2126-2022.
12. La difesa della società opponente:
a) nella propria memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c. ha contestato il fondamento probatorio di tale diritto di credito negando che i beni in questione fossero mai stati richiesti da e alla medesima consegnati;
Parte_1
b) nella propria memoria ex art. 183, co. 6, n. 3, c.p.c. ha: (i) disconosciuto <formalmente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2712 c.c. e 2719 c.c., le copie informatiche per immagine delle mail del
04.05.2022 e del 09.05.2022 e i pretesi ordini di acquisto alle medesime asseritamente allegati ex adverso versati in atti (cfr. docc. 11, 14 e 17) in quanto invero mai trasmessi dall'odierna esponente>>;
(ii) fatto presente che <tali pretesi ordini di acquisto riportano comunque la descrizione di prodotti,
pagina 14 di 18 quantità e corrispettivi palesemente difformi e comunque non coincidenti con quelli indicati nelle fatture nn.
1241/2022, 2108/2022 e 2126/2022 alle quali dovrebbero fare riferimento;
inoltre, i relativi presunti documenti di trasporto (cfr. docc. 12, 15 e 18) e, per la fattura n. 1241/2022, l'asserita relativa lettera di vettura (cfr. doc. 12 controparte) non sono sottoscritti dai presunti destinatari della merce>>; <Le bolle doganali (cfr. docc. 13 e 16 controparte) ex adverso versate in atti sono poi del tutto irrilevanti, e comunque non v'è prova che fossero riferite proprio alle merci di cui si discorre>>.
13. Il disconoscimento operato dalla difesa dell'opponente riguarda la provenienza - ma non anche il contenuto - delle acquisto alle medesime asseritamente allegati … in quanto invero mai trasmessi dall'odierna esponente>>
(prodotti in giudizio nella forma di riproduzioni fotostatiche di documenti generati per via informatica) e in ogni caso non appare idoneo a inficiarne la portata probatoria, in quanto formulato in maniera generica ed onnicomprensiva. Ed altrettanto generiche appaiono, inoltre, le contestazioni della società opponente in ordine al perfezionamento dei contratti di vendita fonte dei diritti di credito azionati in riconvenzionale ed all'adempimento delle prestazioni di consegna dei beni compravenduti poste a carico della società opposta.
14. Pertanto, gli ordini/contratti di acquisto prodotti dalla società opposta come documenti n. 11, 14 e 17, in uno ai messaggi e mail cui sono allegati - provenienti da un indirizzo di posta elettronica riconducibile alla (in quanto reca Parte_1 il dominio [@]impresit.biz e in calce a ciascun messaggio, il marchio aziendale) con il testo:
<in allegato l'ordine > e <in allegato l'ordine da caricare>> - possono essere da Pt_1 questo Giudice valutati come mezzo di prova del rapporto contrattuale di vendita tra le parti quale fonte del credito in esame.
15. Tali ordini/contratti di acquisto, in virtù dei quali sono state emesse le fatture n.
2108, n. 1241 e n. 2126 oggetto della riconvenzionale in esame, del resto, recano tra l'altro
i seguenti dati riportati a loro volta nelle anzidette fatture e nei DDT: - gli estremi e
i dati fiscali della società acquirente e di quella venditrice, corrispondenti, rispettivamente, alla società opponente ed alla società opposta;
- i codici alfanumerici di essi identificativi; - il prezzo della vendita; - la descrizione dei beni compravenduti.
16. Dall'esame degli atti di causa, inoltre, emerge che le cose vendute dovessero essere trasportate, sicché opera nella fattispecie la presunzione di cui all'art. 1510, co. 2, c.c., secondo cui la vendita di cosa da trasportare si presume "vendita con pagina 15 di 18 spedizione", nella quale il venditore si libera dall'obbligo di consegna rimettendo la cosa al vettore (Cass. n. 16961/2014).
17. Tenuto poi conto che i DDT prodotti dalla società opposta (rispettivamente come documenti 12, 15 e 18) recano la firma dei vettori, risulta provato che la merce di cui alle suindicate fatture sia stata ad essi consegnata, restando irrilevante, per contro, sotto il profilo dell'adempimento di tali prestazioni, che essi siano privi della sottoscrizione del destinatario, senza contare che essa risulta comunque apposta in calce al DDT relativo alla fattura n. 1241 (v. doc. 12).
18. In nessuno scritto difensivo di parte opponente, inoltre, risultano contestate le fatture prodotte dalla difesa della società opposta a fondamento del diritto di credito in argomento, né negata la loro ricezione da parte della società opponente.
19. I fatti, gli atti e le circostanze sopra esaminati, dunque, complessivamente considerati e valutati anche alla stregua del già riferito rapporto commerciale continuativo e risalente tra le parti in causa, della loro natura di imprenditori commerciali, delle numerose e pregresse obbligazioni di pagamento per causali e importi analoghi, assunte e non onorate da parte della verso portano a Parte_1 Controparte_1 ritenere provati i negozi di vendita inter partes di cui alla domanda riconvenzionale della società opposta, eseguite da quest'ultima le relative prestazioni a suo carico e, quindi, fondato il diritto di credito di complessivi euro 236.509,33 di cui: euro 144.752,12 per la fattura n. 2108, euro 72.376,06 per la fattura n. 2126 ed euro 19.381,15 (pari a GBP
16,305.36) per la fattura n. 1241.
Pertanto, la domanda riconvenzionale della società opposta merita di essere accolta, essendo il credito in discussione certo, liquido, in quanto precisato nel suo ammontare ed esigibile, poiché scaduto e non dilazionato.
20. A tale somma vanno aggiunti gli interessi di mora come richiesti dalla società opposta, ma non anche la rivalutazione monetaria, per le argomentazioni già svolte nel precedente paragrafo cui si rinvia.
C) Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono il criterio di soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al D.M. 55/2014, e, per il solo giudizio di opposizione, degli pagina 16 di 18 aggiornamenti di cui al D.M. n. 147 del 13/08/2022, assunto quale scaglione di riferimento quello da euro 1.000.001 ad euro 2.000.000.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti;
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o respinta;
- respinge l'opposizione e, preso atto dei pagamenti parziali effettuati dalla società ingiunta: revoca il decreto ingiuntivo nr. 4957/2022 emesso dal Giudice del Tribunale di Torino nell'ambito del procedimento monitorio distinto con il numero RG 11139/2022;
- accerta e dichiara per le causali di cui in parte motiva, la titolarità in capo a
[...] nei confronti di del diritto di credito di Controparte_1 Parte_1 complessivi euro 1.293.830,49 e per l'effetto condanna quest'ultima a pagare alla prima tale somma, oltre gli interessi maturati ex D. Lgs. nr. 231/2002, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla notifica del ricorso monitorio al saldo;
- dichiara ammissibile e fondata la domanda riconvenzionale proposta da Controparte_1
[...]
- accerta e dichiara, per le causali di cui in parte motiva, la titolarità in capo a
[...] nei confronti di dell'ulteriore diritto di credito di Controparte_1 Parte_1 ulteriori complessivi euro 236.509,33 e per l'effetto condanna la società opponente ad effettuare il pagamento in suo favore di tale somma, oltre interessi maturati ex D. Lgs. nr. 231/2002, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dal deposito della comparsa di costituzione al saldo;
- condanna al pagamento delle spese di giudizio in favore di Parte_1 che quantifica: Controparte_1 per la fase monitoria, in euro 7.072,00 per compensi oltre euro 787 per spese e, per il giudizio di opposizione, in euro 759 per spese e complessivi euro 12.971 per compensi di cui: euro 2.995 per la fase di studio, euro 1.976 per quella introduttiva ed euro 8.000 per quella decisionale;
oltre Iva, CPA e spese generali 15%.
Così deciso dal G.I. in funzione di Giudice unico in data 22/01/2025.
Il Giudice
D.ssa Silvia Vitrò pagina 17 di 18 Minuta redatta con l'assistenza del tirocinante GOP.
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