TRIB
Sentenza 2 maggio 2024
Sentenza 2 maggio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 02/05/2024, n. 1301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1301 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2024 |
Testo completo
N. 6417/2021 R.G.
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
III SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6417/2021
L'anno 2024, il giorno 30 del mese di aprile alle ore 10:41 all'udienza tenuta dal G.I., dott.ssa Anita
Carughi, viene chiamata la causa iscritta al n. 6417/2021 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi.
Sono presenti:
- per l'appellante l'avv. Fabio Lanzieri per delega dell'avv. Francesco Ucci;
Pt_1
- per l'appellata l'avv. Vincenzo Vingiani anche per delega dell'avv. Raffaele CP_1
Vingiani.
L'avv. Fabio Lanzieri conclude riportandosi al proprio atto di appello ed ai propri atti scritti difensivi nonché alla propria comparsa conclusionale depositata telematicamente agli atti chiedendone l'accoglimento. Impugna e contesta le avverse conclusioni in quanto infondate in fatto e in diritto e non provate pertanto insiste per l'accoglimento dell'appello.
L'avv. Vincenzo Vingiani si riporta ai propri atti e documenti ed in particolare alle note conclusioni depositate telematicamente di cui chiede l'integrale accoglimento con ogni consequenziale effetto di legge, con particolare riferimento alla cessata materia del contendere ivi spiegata. Impugna ogni avversa conclusione. Chiede che il giudice riservì la causa in decisione.
Il Giudice sentita la discussione orale delle parti, alle ore 10:44, si riserva di ritirarsi in camera di consiglio all'esito dell'udienza; all'esito della camera di consiglio, alle ore 15:57, il giudice, in assenza delle parti, pronuncia la sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. con contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione, come da fogli allegati.
Provvedimento redatto e inviato telematicamente tramite l'applicativo “consolle del magistrato”.
Il Giudice
Anita Carughi
N. 6417/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Torre Annunziata, III Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Anita Carughi, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile, iscritta al n. 6417/2021 R.G.
promossa da
, P.IVA/C.F. con sede in Roma, Parte_2 P.IVA_1 via Giuseppe Grezar, 14, in persona del suo procuratore in atti (CF: Controparte_2
, C.F._1 rappresenta e difesa, in virtù di procura in calce all'atto d'appello conferita su supporto informatico separato, dall'avv. Francesco Ucci (CF: ), e con questa elettivamente C.F._2 domiciliata presso il suo studio sito in Avellino (AV) al Parco Abate nr. 7 PEC:
Email_1
ATTORE – APPELLANTE
contro
, (C.F. ), nata a [...] il CP_1 C.F._3
18.8.1986 e ivi residente a[...], rappresentata e difesa, in forza di procura in calce all'atto introduttivo del giudizio di primo grado, dall'avv. Raffaele Vingiani (CF: ) e domiciliata presso il suo studio C.F._4 professionale sito in Castellammare di Stabia (NA), al viale Europa nr. 160; PEC:
Email_2
CONVENUTO – APPELLATO
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 4084/2021 del
5.6.2021, depositata in data 15/10/2021; Conclusioni delle parti:
PER : Controparte_3
“voglia l'adito Tribunale - respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione - accogliere il presente appello per i motivi di cui premessa e, per l'effetto:
a) rigettare tutte le domande proposte in primo grado da perché improponibili e/o CP_1 inammissibili per difetto di giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria in favore di quella
Tributaria;
b) in via subordinata rigettare tutte le domande proposte in primo grado da in CP_1 quanto inammissibili, con vittoria di spese e compensi legali di lite per entrambi i gradi di giudizio.”;
PER IT RM:
“piaccia l'Ecc.mo Tribunale di Torre Annunziata, per le osservazioni su esposte, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e reietta,
A) rigettare l'appello proposto:
1. In via preliminare, dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'appello, per carenza del requisito della “motivazione” del appello, ai sensi dell'art. 342 c.p.c.;
2. sempre in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'appello, per assoluta mancanza di “una ragionevole probabilità di essere accolto”, ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c.;
3. In via subordinata, voglia accertare che l' non ha fornito Parte_2 alcuna valida documentazione relativa al deposito di atti interruttivi successivi alla notifica della cartella e per l'effetto della mancata esibizione della documentazione da parte dell'
[...]
confermare l'annullamento della cartella di pagamento impugnata e/o la non Parte_2 debenza di tali somme per intervenuta prescrizione;
4. In ogni caso, condannare parte appellante , in persona del legale rapp.te p.t., alla refusione delle spese e dei compensi del presente grado di giudizio oltre Iva, Cpa e rimborso forf. ex lege professionale, con attribuzione al procuratore antistatario per fattone anticipo.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Con atto di citazione rubricato “opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e/o accertamento negativo”, conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Torre Annunziata, CP_1
l' , impugnando l'estratto di ruolo (n. 4185/2013) dal quale aveva Controparte_4 appreso che le sarebbe stata notificata, in data 5.10.2015, la cartella esattoriale n.
07120150053736982000 dell'importo complessivo di € 161,87, emessa per il mancato pagamento della tassa di possesso automobilistica relativa all'anno 2010. A sostegno dell'opposizione, ritenuta sussistente la giurisdizione del giudice ordinario nonché l'ammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo esattoriale, eccepiva l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria, essendo decorso, successivamente alla notifica della cartella esattoriale ed in assenza di ulteriori atti interruttivi, il relativo termine triennale di cui all'art. 5 del
D.L. n. 953/1982. Chiedeva, quindi, di dichiarare la prescrizione del credito, successiva alla notifica della cartella esattoriale, di cui chiedeva l'annullamento, con vittoria di spese e competenze di lite con attribuzione al difensore, dichiaratosi antistatario.
2. Si costituiva in giudizio l' eccependo la carenza di Controparte_4 giurisdizione dell'adito giudice in favore delle Commissioni Tributarie. Eccepiva, altresì, la carenza di legittimazione passiva dell' nonché l'inammissibilità per incompetenza per territorio del Pt_1
Giudice di pace adito. Eccepiva, infine, l'inammissibilità dell'atto di opposizione per carenza di interesse ad agire dell'attore ex art. 100 c.p.c. Nel merito, rappresentava la mancata estinzione, per prescrizione, del credito azionato, attesa la regolare notifica della cartella di pagamento. Chiedeva, pertanto, il rigetto della proposta domanda, con vittoria di spese di lite e competenze da attribuirsi al difensore, dichiaratosi antistatario.
3. Con sentenza n. 4084/2021 del 5.6.2021, depositata il 15.10.2021, il Giudice di Pace di Torre
Annunziata, ritenuta ammissibile la domanda, qualificata come opposizione ex. art. 615 cpc, nonché sussistente la propria giurisdizione, accoglieva la domanda attorea, ritenendo prescritto il credito azionato dall' . Il Giudice di prime cure, pertanto, annullava il Controparte_4 ruolo esattoriale n. 4185/2013, relativo alla cartella esattoriale n. 07120150053736982000, e condannava l' al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa in favore del procuratore Pt_1 antistatario di parte attrice.
4. Avverso detta sentenza, presentava appello l' con atto di Parte_2 citazione notificato in data 1.12.2021, eccependo la carenza di giurisdizione del giudice adito e l'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto ruolo per carenza di interesse ex art. 100 c.p.c.
Chiedeva quindi, in via preliminare, dichiararsi la carenza di giurisdizione del giudice adito in favore delle Commissioni Tributarie;
in subordine dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione per carenza di interesse ad agire e non impugnabilità dell'estratto di ruolo, con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio.
5. Si costituiva in giudizio la quale eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità CP_1 dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. per carenza del requisito di specificità dei motivi di appello. Eccepiva, altresì, l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 348 bis c.p.c., attesa la mancanza di significative probabilità di accoglimento del gravame.
Riteneva inoltre ammissibile la domanda stante l'autonoma impugnabilità dell'estratto ruolo nonché sussistente la giurisdizione del giudice adito, avendo l'appellata eccepito la prescrizione del credito maturata dopo l'avvenuta regolare notifica della cartella esattoriale. Chiedeva quindi dichiararsi inammissibile o comunque infondato l'appello con vittoria delle spese del giudizio da attribuirsi al procuratore dichiaratosi antistatario.
6. La causa, assegnata al giudice scrivente in data 13/03/2023, veniva istruita a mezzo di produzione documentale e, all'udienza del 29.02.2024, le parti concordemente rinunciavano all'acquisizione del fascicolo d'ufficio del primo grado di giudizio. All'odierna udienza, previa discussione delle parti, veniva quindi trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
⁎⁎⁎⁎⁎ L'appello proposto da contro la sentenza del di Giudice di Pace di Torre Annunziata n. Pt_1
4084/2021, depositata in cancelleria in data 15/10/2021, è fondato per le ragioni che seguono.
7. In via preliminare, va chiarito che l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata dalla in sede di comparsa di costituzione e risposta, risulta superabile alla stregua dei principi CP_1 espressi dalla Suprema Corte con ordinanza n. 7675/2019 nella quale si afferma che “il vigente art.
342, comma 1, c.p.c., non diversamente dall'art. 434, comma 1, c.p.c. per il rito del lavoro, deve essere interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo Giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale, come mezzo di gravame a critica libera, mantiene inalterata la sua diversità rispetto alle impugnazioni e critica vincolata”. Nel caso di specie, non vi è dubbio che l'impugnazione proposta dall' miri a censurare la Pt_1 pronuncia del giudice di prime cure laddove ha ritenuto sussistente la propria giurisdizione e ha ritenuto ammissibile la domanda nonostante l'eccepita carenza di interesse ad agire. Trattasi di motivi specifici, che mirano ad incrinare il fondamento logico-giuridico della decisione impugnata e che, come tali, rendono il gravame pienamente rispettoso dell'art. 342 c.p.c. 7.1 L'esito della presente decisione, di accoglimento dell'appello per le ragioni che si andranno ad esplicitare, palesa altresì l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione ex art. 348 bis c.p.c.
8. Con riguardo, invece, alla questione relativa al riparto di giurisdizione tra giudice tributario e giudice ordinario, si evidenzia che la stessa è stata oggetto di numerose pronunce.
Rilevano, a tal proposito, due principi complementari: per un verso, Cass. S.U. 4.12.2019, n. 34447, modificando il precedente indirizzo (Cass. S.U. 14648/2017), ha ritenuto che la notifica della cartella di pagamento “ …non impugnata (o vanamente impugnata) dal contribuente nel giudizio tributario determina il consolidamento della pretesa fiscale e l'apertura di una fase che, per chiara disposizione normativa, sfugge alla giurisdizione del giudice tributario, non essendo più in discussione l'esistenza dell'obbligazione tributaria né il potere impositivo sussumibile nello schema potestà soggezione che è proprio del rapporto tributario (non tutte le controversie nelle quali abbia incidenza una norma fiscale si trasformano in controversie tributarie di competenza delle relative commissioni ...). Il processo tributario è annoverabile tra i processi di
«impugnazione-merito», in quanto, pur essendo diretto alla pronuncia di una decisione sul merito della pretesa tributaria, postula pur sempre l'esistenza di un atto da impugnare in un termine perentorio e da eliminare dal mondo giuridico (art. 19 del d. lgs. n. 546 del 1992), che sarebbe arduo ricercare quando il debitore intenda far valere fatti estintivi della pretesa erariale maturati successivamente alla notifica della cartella di pagamento, come la prescrizione, al solo fine di paralizzare la pretesa esecutiva dell'ente creditore. Neppure si potrebbe individuare l'atto da impugnare nell'estratto di ruolo rilasciato dal della riscossione su richiesta del CP_5 contribuente, la cui impugnazione è stata ammessa per consentire a quest'ultimo di impugnare la cartella di pagamento di cui non abbia avuto conoscenza a causa della invalidità o mancanza della relativa notifica (Cass. SU n. 19704 del 2015, sez. V n. 22507 del 2019). Quando, invece, la cartella sia stata notificata e la relativa pretesa tributaria sia divenuta definitiva, dei successivi fatti estintivi della pretesa tributaria competente a giudicare è il giudice ordinario, quale giudice dell'esecuzione, cui spetta l'ordinaria verifica dell'attualità del diritto dell'ente creditore di procedere all'esecuzione forzata”.
Per altro verso, Cass. S.U.,14 aprile 2020, n.7822 che, pur nel solco del ricordato precedente, ha affermato la sussistenza della cognizione del giudice tributario sui fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella ovvero fino al pignoramento in caso di notifica invalida della stessa, invece rimanendo al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti alla legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, oltreché la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa azionata verificatisi dopo la notifica della cartella e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata. A tali conclusioni le Sezioni Unite sono giunte valorizzando la portata additiva della sentenza della Corte costituzionale n. 114/2018, con la quale la Consulta ha ritenuto che, in relazione alla portata dell'art. 2, comma 1, D.Lgs. n.
546/1992, la linea di confine fra giurisdizione ordinaria e giurisdizione tributaria è costituita dalla notifica della cartella esattoriale, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 50 DPR n. 602/1973, per modo che le questioni insorgenti fino a tale momento restano devolute alla giurisdizione tributaria.
La Corte Costituzionale in particolare, ha avuto modo di chiarire, con la suddetta pronuncia, che
“esiste una linea di demarcazione della giurisdizione, posta dalla cartella di pagamento e dall'eventuale successivo avviso recante l'intimazione ad adempiere: fino a questo limite la cognizione degli atti dell'amministrazione, espressione del potere di imposizione fiscale, è devoluta alla giurisdizione del giudice tributario;
a valle, la giurisdizione spetta al giudice ordinario e segnatamente al giudice dell'esecuzione”. “Se il contribuente contesta il titolo della riscossione coattiva, la controversia così introdotta appartiene alla giurisdizione del giudice tributario e l'atto processuale di impulso è il ricorso ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, proponibile avverso «il ruolo e la cartella di pagamento”.
In base a tali premesse, le Sezioni Unite dinanzi richiamate hanno così delineato il riparto di giurisdizione: a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo,
e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto); b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria).
8.1 Nel caso in esame, la verifica circa l'avvenuta regolare notifica della cartella di pagamento n.
07120150053736982000 risulta superflua ai fini della decisione sulla giurisdizione in quanto la
, nell'atto di citazione presentato innanzi al Giudice di prime cure, ha espressamente motivato CP_1 la sussistenza della giurisdizione del Giudice ordinario citando la giurisprudenza (ovvero Cass. Civ.
Sez. Un. Nr. 34447 del 2019) che la ritiene sussistente nell'ipotesi in cui sia eccepita la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento, senza mettere in discussione il suo regolare perfezionamento. Ne consegue che, poiché la contribuente ha espressamente contestato la prescrizione intervenuta dopo la notifica della cartella di pagamento, la giurisdizione sulla domanda fatta valere in primo grado dalla spetta al giudice ordinario, per cui il primo motivo di gravame va rigettato. CP_1
9. Passando al secondo motivo di gravame, attinente al difetto di interesse ad agire, si rileva che l'azione esperita dalla andava e va più correttamente qualificata in termini di accertamento CP_1 negativo del credito, avendo lo stesso impugnato l'estratto di ruolo esattoriale e non la cartella di pagamento (di cui ha dato per pacifica l'avvenuta regolare notifica): in forza di tale qualificazione, il giudice di pace avrebbe dovuto verificare se l'azione originaria fosse supportata da un idoneo interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. Tale verifica si impone anche oggi, posta la rilevanza dell'interesse quale condizione dell'azione e tenuto conto dello specifico motivo di gravame presentato dall' che ha espressamente chiesto di dichiarare l'opposizione inammissibile per Pt_1 carenza di interesse ad agire. Tale verifica si impone anche oggi, posta la rilevanza dell'interesse quale condizione dell'azione e tenuto conto dello specifico motivo di gravame che l' ha Pt_1 sollevato sul punto.
9.1 In materia, come noto, sono di recente intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione
(con sentenza n. 26283 del 6.9.2022).
Prima di analizzare il contenuto della loro decisione, si ritiene utile riepilogare il quadro interpretativo di riferimento, sulla scorta del quale il giudice di prime cure ha emesso la decisione impugnata. In particolare, i principi ricavabili dai precedenti in tema di impugnativa dell'estratto di ruolo (cfr., tra i più significativi, Cass. Civ. n. 22946/2016; n. Cass. Civ. 20618/2016; Cass. Civ.
27799/2018; Cass. Civ. 6723/2019; Cass. Civ. n. 6034/2017) erano i seguenti:
(i) nelle ipotesi in cui le cartelle esattoriali risultavano regolarmente notificate ed il contribuente eccepiva la prescrizione maturata prima della notifica della cartella (ovvero con prescrizione maturata tra la notifica del verbale e quella della cartella), l'eccezione di prescrizione non poteva essere fatta valere in via di azione mediante l'opposizione all'estratto di ruolo, mancando un atto di esercizio della pretesa impositiva. Ricorreva, in tali casi, un evidente difetto di una condizione dell'azione, ovvero dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., non potendosi, in mancanza di un'iniziativa esecutiva in atto o anche solo minacciata da parte del concessionario o dell'ente impositore, ritenere ammissibile l'azione di accertamento dell'estinzione per prescrizione del credito portato dalla cartella. Diversamente opinando, si sarebbe realizzata una inammissibile rimessione in termini dell'opponente che, a suo tempo, non aveva impugnato la cartella nel termine stabilito dalla legge;
(ii) nelle ipotesi in cui le cartelle esattoriali risultavano regolarmente notificate ed il contribuente eccepiva la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella, si riteneva che, in mancanza di successive iniziative esecutive da parte dell'ente creditore, il debitore non poteva impugnare la cartella di pagamento per far valere la prescrizione in via di azione poiché, anche in questo caso, mancava il necessario interesse concreto ad agire, peraltro non prospettandosi l'accertamento richiesto come unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva della
Amministrazione, alla quale, invece, lo stesso debitore poteva rivolgersi in via amministrativa, domandando l'eliminazione del credito in autotutela mediante il cd. sgravio (circostanza, quest'ultima, che poteva essere valutata nell'ottica del superamento del vaglio di ammissibilità ovvero ai soli fini della compensazione delle spese);
(iii) nei casi in cui, invece, la cartella esattoriale non risultava essere stata mai notificata, in linea di principio, la prescrizione (sia maturata precedentemente alla notifica della cartella, che dopo quest'ultima) poteva essere fatta valere dal momento della conoscenza comunque acquisita dal debitore;
ciò in quanto, come affermato dalle note Sezioni Unite n. 19704/2015, il contribuente poteva impugnare la cartella di pagamento della quale - a causa dell'invalidità della relativa notifica
- era venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione, a ciò non ostando l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs.
n. 546 del 1992, in quanto, una lettura costituzionalmente orientata della norma, imponeva di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato - impugnabilità prevista da tale norma - non costituisse l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente era comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escludeva la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non poteva essere compresso, ritardato, reso più difficile, ove non ricorreva la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si poneva un concreto problema di reciproca limitazione.
Giova sottolineare che, in ogni caso, la predetta generale impugnabilità della cartella esattoriale non notificata e conosciuta tramite estratto di ruolo, non escludeva, secondo l'orientamento di merito preferibile, la necessità che il giudice valutasse la sussistenza dell'interesse ad agire. Il ricorrente, infatti, era comunque tenuto a dimostrare, nel caso concreto, l'interesse sotteso alla richiesta di eliminazione della pretesa creditoria dal ruolo provando, o quanto meno allegando, la presenza di uno svantaggio (anche solo potenziale) derivante dalla esposizione debitoria come emergente dal ruolo, così provando la sussistenza di un interesse concreto ad agire.
Nell'ambito nel quadro giurisprudenziale così brevemente riassunto, è di recente intervenuto il legislatore che, con l'art.
3-bis del d.l. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215/21, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73, intitolato alla "Formazione e contenuto dei ruoli", in cui ha inserito il comma 4-bis, ha stabilito non soltanto che «l'estratto di ruolo non è impugnabile», ma anche che «il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, de/ codice dei contratti pubblici, di cui
a/ d./gs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis de/ presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione».
Con la norma in questione, pertanto, il legislatore, nel positivizzare la regola generale della non impugnabilità dell'estratto di ruolo, ha previsto la possibilità di impugnare “il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata” soltanto in specifiche e tassative ipotesi
(inerenti le procedure di appalto, la riscossione di somme da parte di soggetti pubblici o la perdita di benefici con una pubblica amministrazione), così plasmando l'interesse ad agire. Questa condizione dell'azione ha difatti natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cassa n. 9094/17; sez. un., n. 619/21), e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. La suddetta normativa, sopravvenuta nelle more del giudizio d'appello, si applica, infatti, anche ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza che deve ancora essere adottata, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione.
Ed infatti, sulla portata di tale ultima disposizione, sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione che, con la sentenza citata, n. 26283 del 6.9.2022, hanno enunciato il seguente principio di diritto: “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R.
29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”.
9.2 Applicando i menzionati principio di diritto al caso oggetto del presente giudizio – nel quale la ha impugnato un estratto di ruolo, sdando per pacifica l'avvenuta regolare notifica ella CP_1 cartella esattoriale ad esso sottesa – non può che concludersi, quindi, per l'inammissibilità della domanda spiegata in primo grado, rientrando il caso in esame nella seconda delle ipotesi sopra esaminate (ovvero quella in cui la cartella notificata risulta regolarmente notificata), con l'evidente conseguenza che l'azione esperita innanzi al giudice di pace non era sostenuta dal necessario interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., concretandosi in un'azione di mero accertamento negativo volta a far valere in via di azione la prescrizione, che può invece essere sollevata solo in via di eccezione.
Ne consegue che l'appello va accolto sul punto e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, la domanda spiegata in primo grado va dichiarata inammissibile, restando assorbiti gli ulteriori motivi di gravame.
10. Poiché la causa è stata decisa sulla base di una questione oggetto di mutamenti giurisprudenziali
(relativi sia alla giurisdizione che all'ammissibilità dell'opposizione all'estratto di ruolo esattoriale), si ravvisano giustificati motivi per disporre, ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c. (letto alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del 19 aprile 2018), l'integrale compensazione delle spese di lite sia del primo grado di giudizio che del presente grado di appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del Giudice dott.ssa Anita Carughi, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Torre
Annunziata nr. 4084/2021 del 5.6.2021, depositata in data 15.10.2021, dichiara inammissibile la domanda spiegata da in primo grado;
CP_1
2. compensa integralmente le spese di lite sia del primo grado di giudizio che del presente grado di appello.
Provvedimento redatto ed inviato telematicamente tramite l'applicativo “consolle del magistrato” in data 02/05/2024.
Il Giudice
Anita Carughi
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
III SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6417/2021
L'anno 2024, il giorno 30 del mese di aprile alle ore 10:41 all'udienza tenuta dal G.I., dott.ssa Anita
Carughi, viene chiamata la causa iscritta al n. 6417/2021 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi.
Sono presenti:
- per l'appellante l'avv. Fabio Lanzieri per delega dell'avv. Francesco Ucci;
Pt_1
- per l'appellata l'avv. Vincenzo Vingiani anche per delega dell'avv. Raffaele CP_1
Vingiani.
L'avv. Fabio Lanzieri conclude riportandosi al proprio atto di appello ed ai propri atti scritti difensivi nonché alla propria comparsa conclusionale depositata telematicamente agli atti chiedendone l'accoglimento. Impugna e contesta le avverse conclusioni in quanto infondate in fatto e in diritto e non provate pertanto insiste per l'accoglimento dell'appello.
L'avv. Vincenzo Vingiani si riporta ai propri atti e documenti ed in particolare alle note conclusioni depositate telematicamente di cui chiede l'integrale accoglimento con ogni consequenziale effetto di legge, con particolare riferimento alla cessata materia del contendere ivi spiegata. Impugna ogni avversa conclusione. Chiede che il giudice riservì la causa in decisione.
Il Giudice sentita la discussione orale delle parti, alle ore 10:44, si riserva di ritirarsi in camera di consiglio all'esito dell'udienza; all'esito della camera di consiglio, alle ore 15:57, il giudice, in assenza delle parti, pronuncia la sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. con contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione, come da fogli allegati.
Provvedimento redatto e inviato telematicamente tramite l'applicativo “consolle del magistrato”.
Il Giudice
Anita Carughi
N. 6417/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Torre Annunziata, III Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Anita Carughi, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile, iscritta al n. 6417/2021 R.G.
promossa da
, P.IVA/C.F. con sede in Roma, Parte_2 P.IVA_1 via Giuseppe Grezar, 14, in persona del suo procuratore in atti (CF: Controparte_2
, C.F._1 rappresenta e difesa, in virtù di procura in calce all'atto d'appello conferita su supporto informatico separato, dall'avv. Francesco Ucci (CF: ), e con questa elettivamente C.F._2 domiciliata presso il suo studio sito in Avellino (AV) al Parco Abate nr. 7 PEC:
Email_1
ATTORE – APPELLANTE
contro
, (C.F. ), nata a [...] il CP_1 C.F._3
18.8.1986 e ivi residente a[...], rappresentata e difesa, in forza di procura in calce all'atto introduttivo del giudizio di primo grado, dall'avv. Raffaele Vingiani (CF: ) e domiciliata presso il suo studio C.F._4 professionale sito in Castellammare di Stabia (NA), al viale Europa nr. 160; PEC:
Email_2
CONVENUTO – APPELLATO
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 4084/2021 del
5.6.2021, depositata in data 15/10/2021; Conclusioni delle parti:
PER : Controparte_3
“voglia l'adito Tribunale - respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione - accogliere il presente appello per i motivi di cui premessa e, per l'effetto:
a) rigettare tutte le domande proposte in primo grado da perché improponibili e/o CP_1 inammissibili per difetto di giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria in favore di quella
Tributaria;
b) in via subordinata rigettare tutte le domande proposte in primo grado da in CP_1 quanto inammissibili, con vittoria di spese e compensi legali di lite per entrambi i gradi di giudizio.”;
PER IT RM:
“piaccia l'Ecc.mo Tribunale di Torre Annunziata, per le osservazioni su esposte, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e reietta,
A) rigettare l'appello proposto:
1. In via preliminare, dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'appello, per carenza del requisito della “motivazione” del appello, ai sensi dell'art. 342 c.p.c.;
2. sempre in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'appello, per assoluta mancanza di “una ragionevole probabilità di essere accolto”, ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c.;
3. In via subordinata, voglia accertare che l' non ha fornito Parte_2 alcuna valida documentazione relativa al deposito di atti interruttivi successivi alla notifica della cartella e per l'effetto della mancata esibizione della documentazione da parte dell'
[...]
confermare l'annullamento della cartella di pagamento impugnata e/o la non Parte_2 debenza di tali somme per intervenuta prescrizione;
4. In ogni caso, condannare parte appellante , in persona del legale rapp.te p.t., alla refusione delle spese e dei compensi del presente grado di giudizio oltre Iva, Cpa e rimborso forf. ex lege professionale, con attribuzione al procuratore antistatario per fattone anticipo.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Con atto di citazione rubricato “opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e/o accertamento negativo”, conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Torre Annunziata, CP_1
l' , impugnando l'estratto di ruolo (n. 4185/2013) dal quale aveva Controparte_4 appreso che le sarebbe stata notificata, in data 5.10.2015, la cartella esattoriale n.
07120150053736982000 dell'importo complessivo di € 161,87, emessa per il mancato pagamento della tassa di possesso automobilistica relativa all'anno 2010. A sostegno dell'opposizione, ritenuta sussistente la giurisdizione del giudice ordinario nonché l'ammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo esattoriale, eccepiva l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria, essendo decorso, successivamente alla notifica della cartella esattoriale ed in assenza di ulteriori atti interruttivi, il relativo termine triennale di cui all'art. 5 del
D.L. n. 953/1982. Chiedeva, quindi, di dichiarare la prescrizione del credito, successiva alla notifica della cartella esattoriale, di cui chiedeva l'annullamento, con vittoria di spese e competenze di lite con attribuzione al difensore, dichiaratosi antistatario.
2. Si costituiva in giudizio l' eccependo la carenza di Controparte_4 giurisdizione dell'adito giudice in favore delle Commissioni Tributarie. Eccepiva, altresì, la carenza di legittimazione passiva dell' nonché l'inammissibilità per incompetenza per territorio del Pt_1
Giudice di pace adito. Eccepiva, infine, l'inammissibilità dell'atto di opposizione per carenza di interesse ad agire dell'attore ex art. 100 c.p.c. Nel merito, rappresentava la mancata estinzione, per prescrizione, del credito azionato, attesa la regolare notifica della cartella di pagamento. Chiedeva, pertanto, il rigetto della proposta domanda, con vittoria di spese di lite e competenze da attribuirsi al difensore, dichiaratosi antistatario.
3. Con sentenza n. 4084/2021 del 5.6.2021, depositata il 15.10.2021, il Giudice di Pace di Torre
Annunziata, ritenuta ammissibile la domanda, qualificata come opposizione ex. art. 615 cpc, nonché sussistente la propria giurisdizione, accoglieva la domanda attorea, ritenendo prescritto il credito azionato dall' . Il Giudice di prime cure, pertanto, annullava il Controparte_4 ruolo esattoriale n. 4185/2013, relativo alla cartella esattoriale n. 07120150053736982000, e condannava l' al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa in favore del procuratore Pt_1 antistatario di parte attrice.
4. Avverso detta sentenza, presentava appello l' con atto di Parte_2 citazione notificato in data 1.12.2021, eccependo la carenza di giurisdizione del giudice adito e l'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto ruolo per carenza di interesse ex art. 100 c.p.c.
Chiedeva quindi, in via preliminare, dichiararsi la carenza di giurisdizione del giudice adito in favore delle Commissioni Tributarie;
in subordine dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione per carenza di interesse ad agire e non impugnabilità dell'estratto di ruolo, con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio.
5. Si costituiva in giudizio la quale eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità CP_1 dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. per carenza del requisito di specificità dei motivi di appello. Eccepiva, altresì, l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 348 bis c.p.c., attesa la mancanza di significative probabilità di accoglimento del gravame.
Riteneva inoltre ammissibile la domanda stante l'autonoma impugnabilità dell'estratto ruolo nonché sussistente la giurisdizione del giudice adito, avendo l'appellata eccepito la prescrizione del credito maturata dopo l'avvenuta regolare notifica della cartella esattoriale. Chiedeva quindi dichiararsi inammissibile o comunque infondato l'appello con vittoria delle spese del giudizio da attribuirsi al procuratore dichiaratosi antistatario.
6. La causa, assegnata al giudice scrivente in data 13/03/2023, veniva istruita a mezzo di produzione documentale e, all'udienza del 29.02.2024, le parti concordemente rinunciavano all'acquisizione del fascicolo d'ufficio del primo grado di giudizio. All'odierna udienza, previa discussione delle parti, veniva quindi trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
⁎⁎⁎⁎⁎ L'appello proposto da contro la sentenza del di Giudice di Pace di Torre Annunziata n. Pt_1
4084/2021, depositata in cancelleria in data 15/10/2021, è fondato per le ragioni che seguono.
7. In via preliminare, va chiarito che l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata dalla in sede di comparsa di costituzione e risposta, risulta superabile alla stregua dei principi CP_1 espressi dalla Suprema Corte con ordinanza n. 7675/2019 nella quale si afferma che “il vigente art.
342, comma 1, c.p.c., non diversamente dall'art. 434, comma 1, c.p.c. per il rito del lavoro, deve essere interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo Giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale, come mezzo di gravame a critica libera, mantiene inalterata la sua diversità rispetto alle impugnazioni e critica vincolata”. Nel caso di specie, non vi è dubbio che l'impugnazione proposta dall' miri a censurare la Pt_1 pronuncia del giudice di prime cure laddove ha ritenuto sussistente la propria giurisdizione e ha ritenuto ammissibile la domanda nonostante l'eccepita carenza di interesse ad agire. Trattasi di motivi specifici, che mirano ad incrinare il fondamento logico-giuridico della decisione impugnata e che, come tali, rendono il gravame pienamente rispettoso dell'art. 342 c.p.c. 7.1 L'esito della presente decisione, di accoglimento dell'appello per le ragioni che si andranno ad esplicitare, palesa altresì l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione ex art. 348 bis c.p.c.
8. Con riguardo, invece, alla questione relativa al riparto di giurisdizione tra giudice tributario e giudice ordinario, si evidenzia che la stessa è stata oggetto di numerose pronunce.
Rilevano, a tal proposito, due principi complementari: per un verso, Cass. S.U. 4.12.2019, n. 34447, modificando il precedente indirizzo (Cass. S.U. 14648/2017), ha ritenuto che la notifica della cartella di pagamento “ …non impugnata (o vanamente impugnata) dal contribuente nel giudizio tributario determina il consolidamento della pretesa fiscale e l'apertura di una fase che, per chiara disposizione normativa, sfugge alla giurisdizione del giudice tributario, non essendo più in discussione l'esistenza dell'obbligazione tributaria né il potere impositivo sussumibile nello schema potestà soggezione che è proprio del rapporto tributario (non tutte le controversie nelle quali abbia incidenza una norma fiscale si trasformano in controversie tributarie di competenza delle relative commissioni ...). Il processo tributario è annoverabile tra i processi di
«impugnazione-merito», in quanto, pur essendo diretto alla pronuncia di una decisione sul merito della pretesa tributaria, postula pur sempre l'esistenza di un atto da impugnare in un termine perentorio e da eliminare dal mondo giuridico (art. 19 del d. lgs. n. 546 del 1992), che sarebbe arduo ricercare quando il debitore intenda far valere fatti estintivi della pretesa erariale maturati successivamente alla notifica della cartella di pagamento, come la prescrizione, al solo fine di paralizzare la pretesa esecutiva dell'ente creditore. Neppure si potrebbe individuare l'atto da impugnare nell'estratto di ruolo rilasciato dal della riscossione su richiesta del CP_5 contribuente, la cui impugnazione è stata ammessa per consentire a quest'ultimo di impugnare la cartella di pagamento di cui non abbia avuto conoscenza a causa della invalidità o mancanza della relativa notifica (Cass. SU n. 19704 del 2015, sez. V n. 22507 del 2019). Quando, invece, la cartella sia stata notificata e la relativa pretesa tributaria sia divenuta definitiva, dei successivi fatti estintivi della pretesa tributaria competente a giudicare è il giudice ordinario, quale giudice dell'esecuzione, cui spetta l'ordinaria verifica dell'attualità del diritto dell'ente creditore di procedere all'esecuzione forzata”.
Per altro verso, Cass. S.U.,14 aprile 2020, n.7822 che, pur nel solco del ricordato precedente, ha affermato la sussistenza della cognizione del giudice tributario sui fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella ovvero fino al pignoramento in caso di notifica invalida della stessa, invece rimanendo al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti alla legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, oltreché la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa azionata verificatisi dopo la notifica della cartella e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata. A tali conclusioni le Sezioni Unite sono giunte valorizzando la portata additiva della sentenza della Corte costituzionale n. 114/2018, con la quale la Consulta ha ritenuto che, in relazione alla portata dell'art. 2, comma 1, D.Lgs. n.
546/1992, la linea di confine fra giurisdizione ordinaria e giurisdizione tributaria è costituita dalla notifica della cartella esattoriale, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 50 DPR n. 602/1973, per modo che le questioni insorgenti fino a tale momento restano devolute alla giurisdizione tributaria.
La Corte Costituzionale in particolare, ha avuto modo di chiarire, con la suddetta pronuncia, che
“esiste una linea di demarcazione della giurisdizione, posta dalla cartella di pagamento e dall'eventuale successivo avviso recante l'intimazione ad adempiere: fino a questo limite la cognizione degli atti dell'amministrazione, espressione del potere di imposizione fiscale, è devoluta alla giurisdizione del giudice tributario;
a valle, la giurisdizione spetta al giudice ordinario e segnatamente al giudice dell'esecuzione”. “Se il contribuente contesta il titolo della riscossione coattiva, la controversia così introdotta appartiene alla giurisdizione del giudice tributario e l'atto processuale di impulso è il ricorso ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, proponibile avverso «il ruolo e la cartella di pagamento”.
In base a tali premesse, le Sezioni Unite dinanzi richiamate hanno così delineato il riparto di giurisdizione: a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo,
e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto); b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria).
8.1 Nel caso in esame, la verifica circa l'avvenuta regolare notifica della cartella di pagamento n.
07120150053736982000 risulta superflua ai fini della decisione sulla giurisdizione in quanto la
, nell'atto di citazione presentato innanzi al Giudice di prime cure, ha espressamente motivato CP_1 la sussistenza della giurisdizione del Giudice ordinario citando la giurisprudenza (ovvero Cass. Civ.
Sez. Un. Nr. 34447 del 2019) che la ritiene sussistente nell'ipotesi in cui sia eccepita la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento, senza mettere in discussione il suo regolare perfezionamento. Ne consegue che, poiché la contribuente ha espressamente contestato la prescrizione intervenuta dopo la notifica della cartella di pagamento, la giurisdizione sulla domanda fatta valere in primo grado dalla spetta al giudice ordinario, per cui il primo motivo di gravame va rigettato. CP_1
9. Passando al secondo motivo di gravame, attinente al difetto di interesse ad agire, si rileva che l'azione esperita dalla andava e va più correttamente qualificata in termini di accertamento CP_1 negativo del credito, avendo lo stesso impugnato l'estratto di ruolo esattoriale e non la cartella di pagamento (di cui ha dato per pacifica l'avvenuta regolare notifica): in forza di tale qualificazione, il giudice di pace avrebbe dovuto verificare se l'azione originaria fosse supportata da un idoneo interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. Tale verifica si impone anche oggi, posta la rilevanza dell'interesse quale condizione dell'azione e tenuto conto dello specifico motivo di gravame presentato dall' che ha espressamente chiesto di dichiarare l'opposizione inammissibile per Pt_1 carenza di interesse ad agire. Tale verifica si impone anche oggi, posta la rilevanza dell'interesse quale condizione dell'azione e tenuto conto dello specifico motivo di gravame che l' ha Pt_1 sollevato sul punto.
9.1 In materia, come noto, sono di recente intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione
(con sentenza n. 26283 del 6.9.2022).
Prima di analizzare il contenuto della loro decisione, si ritiene utile riepilogare il quadro interpretativo di riferimento, sulla scorta del quale il giudice di prime cure ha emesso la decisione impugnata. In particolare, i principi ricavabili dai precedenti in tema di impugnativa dell'estratto di ruolo (cfr., tra i più significativi, Cass. Civ. n. 22946/2016; n. Cass. Civ. 20618/2016; Cass. Civ.
27799/2018; Cass. Civ. 6723/2019; Cass. Civ. n. 6034/2017) erano i seguenti:
(i) nelle ipotesi in cui le cartelle esattoriali risultavano regolarmente notificate ed il contribuente eccepiva la prescrizione maturata prima della notifica della cartella (ovvero con prescrizione maturata tra la notifica del verbale e quella della cartella), l'eccezione di prescrizione non poteva essere fatta valere in via di azione mediante l'opposizione all'estratto di ruolo, mancando un atto di esercizio della pretesa impositiva. Ricorreva, in tali casi, un evidente difetto di una condizione dell'azione, ovvero dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., non potendosi, in mancanza di un'iniziativa esecutiva in atto o anche solo minacciata da parte del concessionario o dell'ente impositore, ritenere ammissibile l'azione di accertamento dell'estinzione per prescrizione del credito portato dalla cartella. Diversamente opinando, si sarebbe realizzata una inammissibile rimessione in termini dell'opponente che, a suo tempo, non aveva impugnato la cartella nel termine stabilito dalla legge;
(ii) nelle ipotesi in cui le cartelle esattoriali risultavano regolarmente notificate ed il contribuente eccepiva la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella, si riteneva che, in mancanza di successive iniziative esecutive da parte dell'ente creditore, il debitore non poteva impugnare la cartella di pagamento per far valere la prescrizione in via di azione poiché, anche in questo caso, mancava il necessario interesse concreto ad agire, peraltro non prospettandosi l'accertamento richiesto come unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva della
Amministrazione, alla quale, invece, lo stesso debitore poteva rivolgersi in via amministrativa, domandando l'eliminazione del credito in autotutela mediante il cd. sgravio (circostanza, quest'ultima, che poteva essere valutata nell'ottica del superamento del vaglio di ammissibilità ovvero ai soli fini della compensazione delle spese);
(iii) nei casi in cui, invece, la cartella esattoriale non risultava essere stata mai notificata, in linea di principio, la prescrizione (sia maturata precedentemente alla notifica della cartella, che dopo quest'ultima) poteva essere fatta valere dal momento della conoscenza comunque acquisita dal debitore;
ciò in quanto, come affermato dalle note Sezioni Unite n. 19704/2015, il contribuente poteva impugnare la cartella di pagamento della quale - a causa dell'invalidità della relativa notifica
- era venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione, a ciò non ostando l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs.
n. 546 del 1992, in quanto, una lettura costituzionalmente orientata della norma, imponeva di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato - impugnabilità prevista da tale norma - non costituisse l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente era comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escludeva la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non poteva essere compresso, ritardato, reso più difficile, ove non ricorreva la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si poneva un concreto problema di reciproca limitazione.
Giova sottolineare che, in ogni caso, la predetta generale impugnabilità della cartella esattoriale non notificata e conosciuta tramite estratto di ruolo, non escludeva, secondo l'orientamento di merito preferibile, la necessità che il giudice valutasse la sussistenza dell'interesse ad agire. Il ricorrente, infatti, era comunque tenuto a dimostrare, nel caso concreto, l'interesse sotteso alla richiesta di eliminazione della pretesa creditoria dal ruolo provando, o quanto meno allegando, la presenza di uno svantaggio (anche solo potenziale) derivante dalla esposizione debitoria come emergente dal ruolo, così provando la sussistenza di un interesse concreto ad agire.
Nell'ambito nel quadro giurisprudenziale così brevemente riassunto, è di recente intervenuto il legislatore che, con l'art.
3-bis del d.l. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215/21, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73, intitolato alla "Formazione e contenuto dei ruoli", in cui ha inserito il comma 4-bis, ha stabilito non soltanto che «l'estratto di ruolo non è impugnabile», ma anche che «il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, de/ codice dei contratti pubblici, di cui
a/ d./gs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis de/ presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione».
Con la norma in questione, pertanto, il legislatore, nel positivizzare la regola generale della non impugnabilità dell'estratto di ruolo, ha previsto la possibilità di impugnare “il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata” soltanto in specifiche e tassative ipotesi
(inerenti le procedure di appalto, la riscossione di somme da parte di soggetti pubblici o la perdita di benefici con una pubblica amministrazione), così plasmando l'interesse ad agire. Questa condizione dell'azione ha difatti natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cassa n. 9094/17; sez. un., n. 619/21), e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. La suddetta normativa, sopravvenuta nelle more del giudizio d'appello, si applica, infatti, anche ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza che deve ancora essere adottata, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione.
Ed infatti, sulla portata di tale ultima disposizione, sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione che, con la sentenza citata, n. 26283 del 6.9.2022, hanno enunciato il seguente principio di diritto: “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R.
29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”.
9.2 Applicando i menzionati principio di diritto al caso oggetto del presente giudizio – nel quale la ha impugnato un estratto di ruolo, sdando per pacifica l'avvenuta regolare notifica ella CP_1 cartella esattoriale ad esso sottesa – non può che concludersi, quindi, per l'inammissibilità della domanda spiegata in primo grado, rientrando il caso in esame nella seconda delle ipotesi sopra esaminate (ovvero quella in cui la cartella notificata risulta regolarmente notificata), con l'evidente conseguenza che l'azione esperita innanzi al giudice di pace non era sostenuta dal necessario interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., concretandosi in un'azione di mero accertamento negativo volta a far valere in via di azione la prescrizione, che può invece essere sollevata solo in via di eccezione.
Ne consegue che l'appello va accolto sul punto e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, la domanda spiegata in primo grado va dichiarata inammissibile, restando assorbiti gli ulteriori motivi di gravame.
10. Poiché la causa è stata decisa sulla base di una questione oggetto di mutamenti giurisprudenziali
(relativi sia alla giurisdizione che all'ammissibilità dell'opposizione all'estratto di ruolo esattoriale), si ravvisano giustificati motivi per disporre, ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c. (letto alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del 19 aprile 2018), l'integrale compensazione delle spese di lite sia del primo grado di giudizio che del presente grado di appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del Giudice dott.ssa Anita Carughi, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Torre
Annunziata nr. 4084/2021 del 5.6.2021, depositata in data 15.10.2021, dichiara inammissibile la domanda spiegata da in primo grado;
CP_1
2. compensa integralmente le spese di lite sia del primo grado di giudizio che del presente grado di appello.
Provvedimento redatto ed inviato telematicamente tramite l'applicativo “consolle del magistrato” in data 02/05/2024.
Il Giudice
Anita Carughi