Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/02/2025, n. 700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 700 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14649 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi civili dell'anno
2023 vertente
TRA
nata a [...] il [...] cod. fisc. Parte_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. PISCIONE C.F._1
MARIACONCETTA, come da mandato in atti;
– parte ricorrente –
E
nato a [...] il [...] cod. fisc. Controparte_1
, elettivamente domiciliato presso lo studio degli avv.ti SCRIMA C.F._2
FRANCESCO e SCRIMA GIOVANNI;
-parte resistente-
E
AVV. i curatore della minore nata a Controparte_2 Persona_1
PALERMO il 29/12/2022;
-parte resistente-
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
AVENTE AD OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
Conclusioni delle parti: Vedi ricorso e note in sostituzione dell'udienza del
29/01/2025.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio la ricorrente, Parte_1
, premesso che dalla relazione sentimentale con il resistente era
[...] Controparte_1 nata in data [...] e rilevato che, cessata la convivenza tra i Persona_1 genitori, attualmente la minore conviveva con la madre presso una struttura protetta, ha chiesto al Tribunale di disporre l'affidamento esclusivo della figlia minore con domicilio prevalente presso la madre, di regolare il diritto di visita del genitore non convivente con incontri presso lo Spazio neutro, l'assegnazione della casa familiare e, in ultimo, di prevedere un assegno di euro 300,00 a carico del resistente a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, oltre al pagamento del 70% delle spese straordinarie.
Si costituiva in giudizio che, opponendosi alle richieste avverse, Controparte_1 chiedeva di disporre il rientro della figlia e della madre presso la casa coniugale, di affidare congiuntamente la figlia ai genitori con l'eventuale ausilio e supporto dei servizi competenti.
Con provvedimento del 21/03/2024, il giudice delegato disponeva incarico ai servizi sociali territorialmente competenti di svolgere indagine sociale sul nucleo familiare e invitava il consultorio familiare territorialmente competente a svolgere attività di valutazione e supporto delle competenze genitoriali di entrambi i genitori disponendo, infine, la presa in carico della minore da parte del servizio di NPI e una valutazione Per_1 ed eventuale presa in carico del resistente da parte del Pt_2
In data 15/04/2024 si costituiva in giudizio la curatrice della minore Per_1
avv. , che chiedeva la conferma del collocamento della minore
[...] Controparte_2 insieme alla madre presso la struttura ospitante e la presa in carico della ricorrente da parte del CSM.
All'udienza di comparizione, i procuratori delle parti proponevano conclusioni congiunte che il giudice delegato rigettava alla luce di quanto relazionato dai servizi incaricati.
Con ordinanza del 24/10/2024, in seguito al percorso di sostegno avviato per la coppia genitoriale verificate le valutazioni positive del Consultorio, dei Servizi sociali e della comunità e l'adesione del curatore della minore alle medesime conclusioni, il Giudice revocava il collocamento dell'odierna ricorrente e della bambina presso la comunità “La forza delle donne” e, con l'emissione dei provvedimenti provvisori, disponeva la prosecuzione del percorso di monitoraggio e di sostegno dei servizi incaricati.
All'udienza del 29/01/2025, svoltasi a trattazione scritta, la causa veniva posta in decisione.
***
1. PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI I FIGLI L'attuale contesto normativo, come modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54 e, successivamente, dal D. Lgs. 28 dicembre 2013, n. n. 154 impone al Giudice di valutare prioritariamente la possibilità di disporre un affido condiviso dei figli minori alla coppia genitoriale.
Ed invero, la legge n. 54 del 2006 obbligava il Giudice a considerare l'affidamento condiviso come soluzione prioritaria allorché, al comma terzo dell'art. 155 c.c., stabiliva che
«la potestà genitoriale è esercitata da entrambi genitori» e relegava l'affidamento cosiddetto monogenitoriale al rango di ipotesi eccezionale e cioè connessa alla sussistenza di motivi gravi o, quanto meno, seriamente apprezzabili, di contrarietà all'interesse del minore.
Lo stesso articolo 155 c.c. definiva, poi, la posizione del minore come «diritto» a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori.
Il nuovo art. 337- ter. “Provvedimenti riguardo ai figli” introdotto dal D. Lgs. 28 dicembre
2013, n. n. 154, prevede ora che “La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori” confermando il ruolo residuale dell'affidamento esclusivo che il giudice può disporre, ai sensi del successivo art. 337 quater, “qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore”.
Anche dopo la , pertanto, al figlio minore viene riconosciuto un vero e Pt_3 proprio “diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”.
Come la prassi ha già ampiamente chiarito, tuttavia, affidamento condiviso non vuol dire parità di tempo che il minore dovrà trascorrere con l'uno o con l'altro genitore, con previsione di una doppia residenza, ma condivisione delle scelte educative e formative e pari partecipazione in termini qualitativi alla vita del minore da parte di entrambi i genitori.
Il vero contenuto dell'affidamento condiviso non comporta affatto una convivenza del minore con entrambi i genitori e neanche una sorta di affidamento alternato.
La ratio dell'affidamento condiviso sta invece nella maggiore responsabilizzazione dei genitori separati o divorziati i quali, adottata una linea comune dell'educazione del minore, si impegnano a realizzarla entrambi.
Deve, quindi, essere prevista comunque una residenza prevalente, un assegno in favore del genitore domiciliatario, nonché l'eventuale assegnazione della casa familiare.
Il tutto anche al fine di scoraggiare richieste strumentali di affido condiviso finalizzate all'esonero dalla contribuzione alle spese e, in generale, confusioni o commistioni tra questioni patrimoniali e ruolo genitoriale.
Indipendentemente dalla quotidianità della convivenza, i genitori dovranno esercitare la potestà genitoriale condividendo le scelte e confrontandosi sui criteri di crescita, nonostante la crisi o la cessazione la relazione, in un rapporto realmente paritario nei confronti dei figli e nel comune superiore interesse della loro serena crescita e formazione.
Nel caso di specie, occorre precisare che l'attivazione dei servizi e la lunga attività di monitoraggio e di sostegno alla genitorialità hanno portato ad una valutazione positiva della coppia.
Da quanto relazionato emerge che ad oggi i genitori hanno una relazione adeguata e che il rapporto fra il padre e la bambina è sereno come riscontrato dalla recente relazione dei servizi sociali del 18/12/2024 che hanno così concluso:
La conferma dei buoni risultati dati dalla coppia si evince anche dalla relazione dello
Spazio Neutro che in data 12/12/2024 ha così relazionato in merito al rapporto della bambina con il padre:
Da ultimo, rileva quanto richiesto in data 18.12.2024 dai Servizi sociali incaricati:
Alla luce di quanto detto, deve essere previsto un regime di affidamento condiviso per la minore nata a [...] in data [...], con previsione del Persona_1 domicilio prevalente presso l'abitazione materna e con la facoltà per il genitore non collocatario di incontrare e tenere con sé la predetta minore, compatibilmente con le sue esigenze scolastiche e fatti salvi diversi accordi liberamente stretti dalle parti, con le seguenti modalità: - per due pomeriggi la settimana (preferibilmente il lunedì e il mercoledì) dalle ore
15,00 alle ore 19,00, e, alternativamente alla madre, la domenica dalle 10,00 alle
21,00 con facoltà di prelevarla dal domicilio domestico e di recarla con sé, anche nel periodo estivo;
- durante le feste calendate ad anni alterni e secondo il criterio della rotazione.
Deve, inoltre, ribadirsi che detto regime di incontri deve considerarsi liberamente modificabile dalle parti in senso ampliativo e rappresenta un minimo inderogabile per il genitore non convivente, compatibilmente con gli impegni scolastici della minore, come peraltro già fatto dalle parti, secondo quanto riportato nelle relazioni degli enti.
Viene, pertanto, disposta la revoca dell'incarico conferito al Servizio Spazio Neutro sulle modalità di incontro della minore con il padre, mantenendo tuttavia l'incarico ai
Servizi Sociali territorialmente competenti per monitoraggio e sostegno al nucleo familiare per un anno, invitando a relazionare con cadenza quadrimestrale al Giudice Tutelare
2. DOMANDE DI CARATTERE ECONOMICO
Venendo all'esame delle ulteriori domande formulate dalle parti deve osservarsi che parte ricorrente ad oggi non svolge nessuna attività lavorativa e i servizi incaricati hanno avviato un percorso di sostegno al fine di introdurla nel mondo del lavoro oltre che l'iter burocratico per usufruire dei sussidi statali.
Di contro, nulla è stato allegato in relazione alla posizione lavorativa del e CP_1 questi ha riferito in udienza di avere perso il lavoro, dichiarandosi, tuttavia, disposto a versare un mantenimento per la figlia pari a euro 200,00.
Alla luce di tali dati deve essere, perciò, imposto a di versare alla Controparte_1 ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese la somma di € 200,00 Parte_1 mensili a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore della coppia.
La medesima parte va obbligata, altresì, a contribuire al 50% delle spese c.d. straordinarie da sostenere per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel
Protocollo sulle spese straordinarie firmato da questo Tribunale e dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Palermo in data 2 luglio 2019.
Sussistono i presupposti per operare la integrale compensazione tra le parti delle spese di lite in relazione ai temi trattati ed all'esito del giudizio .
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando:
dispone l'affidamento condiviso della minore nata a [...] in Persona_1 data 29/12/2022 ad entrambi i genitori;
dispone che la predetta minore abbia il proprio domicilio prevalente presso la residenza materna;
assegna la casa coniugale sita in PALERMO in via Altofonte, 423 a Parte_1
, la quale vi abiterà insieme alla figlia;
[...]
dispone che, in assenza di diversi accordi liberamente conclusi dalle parti nell'esercizio della responsabilità genitoriale condivisa, il genitore abbia Controparte_1 la facoltà di incontrare e di tenere con sé la figlia minore con le modalità specificate in motivazione;
revoca l'incarico conferito al Servizio Spazio neutro;
conferma l'incarico ai Servizi Sociali territorialmente competenti per monitoraggio e sostegno al nucleo familiare per un anno, invitando a relazionare con cadenza quadrimestrale al Giudice Tutelare;
pone a carico di l'obbligo di versare a Controparte_1 Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese la somma di € 200,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore della coppia;
dichiara il resistente tenuto a contribuire al 50% delle spese c.d. straordinarie da sostenere per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie firmato da questo Tribunale e dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di
Palermo in data 2 luglio 2019;
compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale di Palermo il 13/02/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente dott. Francesco Micela e dal Giudice relatore dott.ssa Donata D'Agostino, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del D.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.