TRIB
Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 18/04/2025, n. 552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 552 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N . 2 3 5 2 / 2 0 2 3 R . G . A . C .
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
TERMINI IMERESE nelle persone dei Magistrati: dott. Giuseppe Rini Presidente dott.ssa Maria Margiotta Giudice dott. Andrea Quintavalle Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2352 dell'anno 2023 del ruolo generale degli affari civili contenziosi vertente
TRA
, nata a AL SO (PA) in [...] 01.03 1982, , ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata a Termini Imerese (PA) in via Vittorio Emanuele n. 87, presso lo studio dell'avv. Roberta Battaglia, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], . CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
E con l'intervento del presso il Tribunale di Termini Imerese. Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
oggetto: separazione personale dei coniugi (giudiziale); conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 09.04.2025 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 04.10.2023, premetteva: Parte_1
− di aver contratto matrimonio con in Termini Imerese (PA) il 25.06.2005; CP_1
− che, dalla suddetta unione, nascevano (13.03.2010) e Persona_1
(25.01.2014); Persona_2
− che era cessata la comunione materiale e spirituale tra i coniugi per fatti esclusivamente imputabili al marito;
− di vivere nella casa familiare con i propri figli, di essere disoccupata e di non percepire redditi;
− che lavorava stabilmente a fronte di una retribuzione annua pari ad € CP_1
20.000,00 circa;
− che il marito, dalla data del suo allontanamento dall'abitazione familiare (ottobre 2022), non contribuiva più al mantenimento della famiglia, salvo eccezionali e modeste elargizioni dallo stesso versate alla moglie, nonché quanto ai coniugi spettante a titolo di
ANF.
Ciò premesso, la ricorrente chiedeva al Tribunale adito di: “pronunciare la separazione dei coniugi ed;
ritenere e dichiarare che deve corrispondere Parte_1 CP_1 CP_1
a titolo di contributo per il mantenimento della moglie e dei figli la somma mensile di € 700,00 (€
200,00 per la moglie ed € 500,00 per i due figli); statuire definitivamente sull'affidamento dei figli minori […]” (cfr. ricorso introduttivo).
Sebbene ritualmente convenuto in giudizio, non si costituiva nel presente CP_1
procedimento.
Con ordinanza del 25.01.2024, il giudice emetteva i provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse dei figli e del coniuge e demandava ai servizi sociali territorialmente competenti un'indagine in merito alle condizioni di vita e socio ambientali dei minori e sui loro rapporti con ciascuna delle figure genitoriali.
Con sentenza parziale del 05.11.2024, il Collegio dichiarava la separazione personale tra i coniugi e rimetteva la causa sul ruolo del giudice istruttore per l'esame delle ulteriori Parte_2
domande.
All'udienza del 09.04.2025, la ricorrente rinunciava alla domanda avanzata per il proprio mantenimento, chiedendo, per il resto, la conferma delle statuizioni rese con i provvedimenti temporanei ed urgenti;
preso atto di ciò, il giudice assegnava la causa in decisione. Tutto quanto sopra, deve, preliminarmente, dichiararsi la contumacia di , non CP_1
costituitosi in giudizio.
Nel merito, restano da esaminare le questioni relative all'affidamento, collocazione e mantenimento dei figli minori.
*****
Sulla domanda di affidamento e collocazione dei figli minori
Deve premettersi che, secondo il costante indirizzo della giurisprudenza, a cui questo Collegio ritiene di aderire, “in tema di affidamento dei minori, il criterio fondamentale,[…] è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, […] il quale, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante l'apprezzamento della personalità del genitore” (cfr. Cass. ordinanza n. 14728/2016). “La regola dell'affidamento condiviso si rivela perciò la scelta tendenzialmente preferenziale (cfr. Cass., Sez. I, 6/03/2019, n.
6535) onde garantire il diritto del minore "di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori", tanto che, avendo in tal modo dimostrato il legislatore di ritenere che l'affidamento condiviso costituisca il regime ordinario della condizione filiale nella crisi della famiglia (cfr. Cass., Sez. I, 8/02/2012, n. 1777), la sua derogabilità, non consentita neppure in caso di grave conflittualità tra i genitori (cfr. Cass., Sez. I, 29/03/2012, n. 5108), risulta possibile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore" (cfr. Cass., Sez. I, 17/01/2017,
n. 977)” (cfr. Cass. ordinanza n. 19323/2020).
Pertanto, “alla regola dell'affidamento condiviso dei figli, può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che
l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, e che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i coniugi, poiché avrebbe altrimenti una applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto”
(cfr. tra le altre Cass. n. 16593/2008; Cass. n. 24526/2010).
Ciò posto, ritiene il Tribunale che l'affidamento condiviso sia, nella vicenda “de qua”, soluzione praticabile, risultando, allo stato, la misura più confacente all'interesse dei minori.
Non sono, infatti, emersi nel corso del giudizio fatti e/o circostanze tali da far ritenere contrario ad una crescita equilibrata degli stessi il coinvolgimento di entrambi i genitori nelle scelte relative alla loro crescita e educazione.
Deve poi evidenziarsi che, mentre l'affido condiviso attiene propriamente all'ambito relativo alla sfera giuridica del minore, alle scelte inerenti al suo percorso di crescita e di educazione, diversamente, l'istituto della collocazione si riferisce al piano della concreta regolazione dei rapporti del minore con ciascuno dei genitori. Pertanto, la regola dell'affido condiviso non è foriera di alcun automatismo sul piano della collocazione, non ostando, in astratto, l'affidamento ad entrambi i genitori alla collocazione del minore presso uno solo di essi, sempre però assicurando il diritto di visita del genitore non collocatario (cfr. Cass., Sez. I, 12/09/2018, n. 22219).
Anche sotto il profilo della collocazione il giudice deve decidere secondo il prevalente interesse del minore e pertanto la regolamentazione dei rapporti con entrambi “deve essere il risultato di una valutazione ponderata del giudice del merito che, partendo dall'esigenza di garantire al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena, tenga anche conto del suo diritto a una significativa e piena relazione con entrambi i genitori e del diritto di questi ultimi a una piena realizzazione della loro relazione con i figli e all'esplicazione del loro ruolo educativo" (cfr. Cass., Sez. I, 13/02/2020, n. 3652).
Ebbene, sotto tale profilo ritiene il Collegio di disporre la collocazione prevalente dei minori presso la residenza materna, luogo dove gli stessi hanno continuato a dimorare dopo l'insorgere della crisi familiare, confermando così quanto già disposto sul punto con i provvedimenti temporanei ed urgenti;
deve, altresì, confermarsi la già disposta assegnazione della casa familiare alla ricorrente.
Quanto, invece, al diritto di visita del padre, si dispone che lo stesso abbia la facoltà di vedere i figli con i quali non convive stabilmente secondo accordi liberamente stretti tra le parti. In caso di disaccordo si stabilisce che il padre potrà vedere e tenere con sé i minori con i quali non convive stabilmente per due giorni alla settimana, nei giorni di martedì e giovedì, con facoltà di prelevarli dall'abitazione materna dalle ore 16:00 sino alle ore 21:00; a settimane alterne, il fine settimana dalle ore 10:00 del sabato (o dall'orario di uscita dalla scuola, nei periodi di frequenza scolastica) sino alle ore 21:00 della domenica;
per quindici giorni anche non consecutivi durante il periodo estivo, da concordare annualmente tra le parti entro il 30 giugno;
durante le festività natalizie e di fine anno, secondo il criterio dell'alternanza, o i giorni 24 e 25 dicembre oppure il 31 dicembre e l'1 gennaio;
durante le festività pasquali, ad anni alterni, la Domenica di Pasqua o il Lunedì in Albis.
Sulla domanda di mantenimento dei figli minori.
Posto il dovere di provvedere, in capo ad entrambi i genitori, al mantenimento dei figli minori, in ordine ai provvedimenti di natura economica, tenuto conto che entrambi i figli convivono con la madre, ella provvederà in via diretta al soddisfacimento di tutte le loro esigenze abitative, scolastiche, sanitarie e assistenziali.
Quanto al contributo al mantenimento del padre, egli provvederà con la corresponsione di un assegno periodico ex art. 337 ter, comma IV, c.c.
La norma citata delinea anche i criteri per determinare la misura del relativo assegno.
In primo luogo, va tenuto conto dell'età dei figli, degli impegni di studio, di vita e di relazione degli stessi.
Nel caso di specie, e , rispettivamente di 15 e 11 Persona_1 Persona_2 anni, hanno un'età in cui le spese per le esigenze derivanti dalla crescita tendono necessariamente ad incrementare rispetto al periodo dell'infanzia.
Quanto, invece, alle capacità reddituali complessive del genitore non collocatario deve, preliminarmente, evidenziarsi che, in tema di accertamento della capacità economica dei genitori, ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento dei figli, il giudice dispone di ampio potere istruttorio, giustificato dalla finalità pubblicistica della materia, che gli consente di ancorare le sue determinazioni ad una adeguata verifica complessiva delle condizioni patrimoniali e reddituali delle parti.
Ciò posto, dall'istruttoria è emerso che svolge attività lavorativa alle dipendenze CP_1 della fondazione “Don Calabria” (cfr. relazione dei servizi sociali e certificazione unica 2022); per ciò che concerne i redditi di quest'ultimo, dagli atti di causa non è possibile determinarne l'ammontare con riferimento agli ultimi tre anni di imposta, avendo la ricorrente prodotto soltanto la documentazione fiscale relativa all'anno di imposta 2021, da cui si evince un reddito pari ad €
18.499,00 (cfr. dichiarazione dei redditi 2022 e certificazione unica 2022).
Deve, altresì, considerarsi quanto percepito dal resistente a titolo di canone di locazione, seppure “pro quota”, avendo i coniugi locato a terzi un immobile, a dire della ricorrente in comproprietà tra gli stessi;
di converso, non risulta in atti il contratto di mutuo e, dunque, la circostanza del pagamento rateale dell'importo asseritamente mutuato dalla coppia per l'acquisto del suddetto immobile non può essere posta alla base della presente decisione, difettando, inoltre, la prova della riconducibilità della suindicata spesa al soddisfacimento delle esigenze familiari.
Si precisa, in ogni caso, che, sotto il profilo reddituale, alle risultanze delle dichiarazioni fiscali dei redditi dev'essere attribuito valore solo indiziario, rilevando non soltanto le sostanze incamerate negli ultimi anni, ma anche l'accertata potenzialità reddituale (cfr. Cass. n. 3974/2002).
Ne discende, dunque, una valorizzazione anche della capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge.
Pertanto, nel caso di specie, ritiene questo organo giudicante di valorizzare in ogni caso anche la capacità lavorativa specifica del resistente, tenendo conto, altresì, dell'età dello stesso, pari a 48 anni;
una età in cui è dato presumere, che le capacità lavorative di un soggetto, in assenza di ogni prova su patologie specifiche idonee ad inficiarla, è nel pieno della sua maturità.
In definitiva, si ritiene congruo, alla luce di tutte le circostanze sopra esposte, fissare la misura dell'assegno dovuto per il mantenimento dei due figli in € 400,00 mensili (€ 200,00 per ciascun figlio) oltre al contributo, in ragione del 50%, per le spese straordinarie, così come già in precedenza disposto con i provvedimenti temporanei ed urgenti.
L'assegno mensile per entrambi i figli andrà versato dal marito alla moglie entro, e non oltre, il giorno cinque di ogni mese ed automaticamente rivalutato annualmente secondo gli indici Istat.
Sulla regolamentazione delle spese processuali
Tenuto conto della contumacia del resistente, stante la rinuncia alla domanda per il proprio mantenimento da parte della ricorrente e considerata la natura del procedimento in esame, ritiene il
Collegio che sussistano i presupposti per dichiarare le spese di lite non ripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, tenuto conto della sentenza parziale sullo “status” già pronunciata, così provvede:
a) dispone l'affido condiviso dei figli minori e con Persona_1 Persona_2
collocazione prevalente della prole presso la dimora materna;
b) assegna a la casa coniugale;
Parte_1
c) regolamenta il diritto di visita di con i figli minori CP_1 Persona_1
e secondo quanto indicato in parte motiva;
Persona_2
d) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a entro, e non oltre, CP_1 Parte_1
il giorno cinque di ogni mese, la somma mensile di € 400,00 a titolo di mantenimento dei figli e (€ 200,00 ciascuno); importo che sarà Persona_1 Persona_2
annualmente ed automaticamente rivalutato di anno in anno secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
e) pone a carico di l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, al pagamento CP_1
delle spese straordinarie dei figli e;
Persona_1 Persona_2
f) dichiara nei rapporti tra e non ripetibili le spese di lite. CP_1 Parte_1
Così deciso nella camera di consiglio del 17.04.2025
Il Presidente
Dott. Giuseppe Rini
Il Giudice relatore
Dott. Andrea Quintavalle
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
TERMINI IMERESE nelle persone dei Magistrati: dott. Giuseppe Rini Presidente dott.ssa Maria Margiotta Giudice dott. Andrea Quintavalle Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2352 dell'anno 2023 del ruolo generale degli affari civili contenziosi vertente
TRA
, nata a AL SO (PA) in [...] 01.03 1982, , ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata a Termini Imerese (PA) in via Vittorio Emanuele n. 87, presso lo studio dell'avv. Roberta Battaglia, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], . CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
E con l'intervento del presso il Tribunale di Termini Imerese. Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
oggetto: separazione personale dei coniugi (giudiziale); conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 09.04.2025 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 04.10.2023, premetteva: Parte_1
− di aver contratto matrimonio con in Termini Imerese (PA) il 25.06.2005; CP_1
− che, dalla suddetta unione, nascevano (13.03.2010) e Persona_1
(25.01.2014); Persona_2
− che era cessata la comunione materiale e spirituale tra i coniugi per fatti esclusivamente imputabili al marito;
− di vivere nella casa familiare con i propri figli, di essere disoccupata e di non percepire redditi;
− che lavorava stabilmente a fronte di una retribuzione annua pari ad € CP_1
20.000,00 circa;
− che il marito, dalla data del suo allontanamento dall'abitazione familiare (ottobre 2022), non contribuiva più al mantenimento della famiglia, salvo eccezionali e modeste elargizioni dallo stesso versate alla moglie, nonché quanto ai coniugi spettante a titolo di
ANF.
Ciò premesso, la ricorrente chiedeva al Tribunale adito di: “pronunciare la separazione dei coniugi ed;
ritenere e dichiarare che deve corrispondere Parte_1 CP_1 CP_1
a titolo di contributo per il mantenimento della moglie e dei figli la somma mensile di € 700,00 (€
200,00 per la moglie ed € 500,00 per i due figli); statuire definitivamente sull'affidamento dei figli minori […]” (cfr. ricorso introduttivo).
Sebbene ritualmente convenuto in giudizio, non si costituiva nel presente CP_1
procedimento.
Con ordinanza del 25.01.2024, il giudice emetteva i provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse dei figli e del coniuge e demandava ai servizi sociali territorialmente competenti un'indagine in merito alle condizioni di vita e socio ambientali dei minori e sui loro rapporti con ciascuna delle figure genitoriali.
Con sentenza parziale del 05.11.2024, il Collegio dichiarava la separazione personale tra i coniugi e rimetteva la causa sul ruolo del giudice istruttore per l'esame delle ulteriori Parte_2
domande.
All'udienza del 09.04.2025, la ricorrente rinunciava alla domanda avanzata per il proprio mantenimento, chiedendo, per il resto, la conferma delle statuizioni rese con i provvedimenti temporanei ed urgenti;
preso atto di ciò, il giudice assegnava la causa in decisione. Tutto quanto sopra, deve, preliminarmente, dichiararsi la contumacia di , non CP_1
costituitosi in giudizio.
Nel merito, restano da esaminare le questioni relative all'affidamento, collocazione e mantenimento dei figli minori.
*****
Sulla domanda di affidamento e collocazione dei figli minori
Deve premettersi che, secondo il costante indirizzo della giurisprudenza, a cui questo Collegio ritiene di aderire, “in tema di affidamento dei minori, il criterio fondamentale,[…] è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, […] il quale, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante l'apprezzamento della personalità del genitore” (cfr. Cass. ordinanza n. 14728/2016). “La regola dell'affidamento condiviso si rivela perciò la scelta tendenzialmente preferenziale (cfr. Cass., Sez. I, 6/03/2019, n.
6535) onde garantire il diritto del minore "di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori", tanto che, avendo in tal modo dimostrato il legislatore di ritenere che l'affidamento condiviso costituisca il regime ordinario della condizione filiale nella crisi della famiglia (cfr. Cass., Sez. I, 8/02/2012, n. 1777), la sua derogabilità, non consentita neppure in caso di grave conflittualità tra i genitori (cfr. Cass., Sez. I, 29/03/2012, n. 5108), risulta possibile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore" (cfr. Cass., Sez. I, 17/01/2017,
n. 977)” (cfr. Cass. ordinanza n. 19323/2020).
Pertanto, “alla regola dell'affidamento condiviso dei figli, può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che
l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, e che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i coniugi, poiché avrebbe altrimenti una applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto”
(cfr. tra le altre Cass. n. 16593/2008; Cass. n. 24526/2010).
Ciò posto, ritiene il Tribunale che l'affidamento condiviso sia, nella vicenda “de qua”, soluzione praticabile, risultando, allo stato, la misura più confacente all'interesse dei minori.
Non sono, infatti, emersi nel corso del giudizio fatti e/o circostanze tali da far ritenere contrario ad una crescita equilibrata degli stessi il coinvolgimento di entrambi i genitori nelle scelte relative alla loro crescita e educazione.
Deve poi evidenziarsi che, mentre l'affido condiviso attiene propriamente all'ambito relativo alla sfera giuridica del minore, alle scelte inerenti al suo percorso di crescita e di educazione, diversamente, l'istituto della collocazione si riferisce al piano della concreta regolazione dei rapporti del minore con ciascuno dei genitori. Pertanto, la regola dell'affido condiviso non è foriera di alcun automatismo sul piano della collocazione, non ostando, in astratto, l'affidamento ad entrambi i genitori alla collocazione del minore presso uno solo di essi, sempre però assicurando il diritto di visita del genitore non collocatario (cfr. Cass., Sez. I, 12/09/2018, n. 22219).
Anche sotto il profilo della collocazione il giudice deve decidere secondo il prevalente interesse del minore e pertanto la regolamentazione dei rapporti con entrambi “deve essere il risultato di una valutazione ponderata del giudice del merito che, partendo dall'esigenza di garantire al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena, tenga anche conto del suo diritto a una significativa e piena relazione con entrambi i genitori e del diritto di questi ultimi a una piena realizzazione della loro relazione con i figli e all'esplicazione del loro ruolo educativo" (cfr. Cass., Sez. I, 13/02/2020, n. 3652).
Ebbene, sotto tale profilo ritiene il Collegio di disporre la collocazione prevalente dei minori presso la residenza materna, luogo dove gli stessi hanno continuato a dimorare dopo l'insorgere della crisi familiare, confermando così quanto già disposto sul punto con i provvedimenti temporanei ed urgenti;
deve, altresì, confermarsi la già disposta assegnazione della casa familiare alla ricorrente.
Quanto, invece, al diritto di visita del padre, si dispone che lo stesso abbia la facoltà di vedere i figli con i quali non convive stabilmente secondo accordi liberamente stretti tra le parti. In caso di disaccordo si stabilisce che il padre potrà vedere e tenere con sé i minori con i quali non convive stabilmente per due giorni alla settimana, nei giorni di martedì e giovedì, con facoltà di prelevarli dall'abitazione materna dalle ore 16:00 sino alle ore 21:00; a settimane alterne, il fine settimana dalle ore 10:00 del sabato (o dall'orario di uscita dalla scuola, nei periodi di frequenza scolastica) sino alle ore 21:00 della domenica;
per quindici giorni anche non consecutivi durante il periodo estivo, da concordare annualmente tra le parti entro il 30 giugno;
durante le festività natalizie e di fine anno, secondo il criterio dell'alternanza, o i giorni 24 e 25 dicembre oppure il 31 dicembre e l'1 gennaio;
durante le festività pasquali, ad anni alterni, la Domenica di Pasqua o il Lunedì in Albis.
Sulla domanda di mantenimento dei figli minori.
Posto il dovere di provvedere, in capo ad entrambi i genitori, al mantenimento dei figli minori, in ordine ai provvedimenti di natura economica, tenuto conto che entrambi i figli convivono con la madre, ella provvederà in via diretta al soddisfacimento di tutte le loro esigenze abitative, scolastiche, sanitarie e assistenziali.
Quanto al contributo al mantenimento del padre, egli provvederà con la corresponsione di un assegno periodico ex art. 337 ter, comma IV, c.c.
La norma citata delinea anche i criteri per determinare la misura del relativo assegno.
In primo luogo, va tenuto conto dell'età dei figli, degli impegni di studio, di vita e di relazione degli stessi.
Nel caso di specie, e , rispettivamente di 15 e 11 Persona_1 Persona_2 anni, hanno un'età in cui le spese per le esigenze derivanti dalla crescita tendono necessariamente ad incrementare rispetto al periodo dell'infanzia.
Quanto, invece, alle capacità reddituali complessive del genitore non collocatario deve, preliminarmente, evidenziarsi che, in tema di accertamento della capacità economica dei genitori, ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento dei figli, il giudice dispone di ampio potere istruttorio, giustificato dalla finalità pubblicistica della materia, che gli consente di ancorare le sue determinazioni ad una adeguata verifica complessiva delle condizioni patrimoniali e reddituali delle parti.
Ciò posto, dall'istruttoria è emerso che svolge attività lavorativa alle dipendenze CP_1 della fondazione “Don Calabria” (cfr. relazione dei servizi sociali e certificazione unica 2022); per ciò che concerne i redditi di quest'ultimo, dagli atti di causa non è possibile determinarne l'ammontare con riferimento agli ultimi tre anni di imposta, avendo la ricorrente prodotto soltanto la documentazione fiscale relativa all'anno di imposta 2021, da cui si evince un reddito pari ad €
18.499,00 (cfr. dichiarazione dei redditi 2022 e certificazione unica 2022).
Deve, altresì, considerarsi quanto percepito dal resistente a titolo di canone di locazione, seppure “pro quota”, avendo i coniugi locato a terzi un immobile, a dire della ricorrente in comproprietà tra gli stessi;
di converso, non risulta in atti il contratto di mutuo e, dunque, la circostanza del pagamento rateale dell'importo asseritamente mutuato dalla coppia per l'acquisto del suddetto immobile non può essere posta alla base della presente decisione, difettando, inoltre, la prova della riconducibilità della suindicata spesa al soddisfacimento delle esigenze familiari.
Si precisa, in ogni caso, che, sotto il profilo reddituale, alle risultanze delle dichiarazioni fiscali dei redditi dev'essere attribuito valore solo indiziario, rilevando non soltanto le sostanze incamerate negli ultimi anni, ma anche l'accertata potenzialità reddituale (cfr. Cass. n. 3974/2002).
Ne discende, dunque, una valorizzazione anche della capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge.
Pertanto, nel caso di specie, ritiene questo organo giudicante di valorizzare in ogni caso anche la capacità lavorativa specifica del resistente, tenendo conto, altresì, dell'età dello stesso, pari a 48 anni;
una età in cui è dato presumere, che le capacità lavorative di un soggetto, in assenza di ogni prova su patologie specifiche idonee ad inficiarla, è nel pieno della sua maturità.
In definitiva, si ritiene congruo, alla luce di tutte le circostanze sopra esposte, fissare la misura dell'assegno dovuto per il mantenimento dei due figli in € 400,00 mensili (€ 200,00 per ciascun figlio) oltre al contributo, in ragione del 50%, per le spese straordinarie, così come già in precedenza disposto con i provvedimenti temporanei ed urgenti.
L'assegno mensile per entrambi i figli andrà versato dal marito alla moglie entro, e non oltre, il giorno cinque di ogni mese ed automaticamente rivalutato annualmente secondo gli indici Istat.
Sulla regolamentazione delle spese processuali
Tenuto conto della contumacia del resistente, stante la rinuncia alla domanda per il proprio mantenimento da parte della ricorrente e considerata la natura del procedimento in esame, ritiene il
Collegio che sussistano i presupposti per dichiarare le spese di lite non ripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, tenuto conto della sentenza parziale sullo “status” già pronunciata, così provvede:
a) dispone l'affido condiviso dei figli minori e con Persona_1 Persona_2
collocazione prevalente della prole presso la dimora materna;
b) assegna a la casa coniugale;
Parte_1
c) regolamenta il diritto di visita di con i figli minori CP_1 Persona_1
e secondo quanto indicato in parte motiva;
Persona_2
d) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a entro, e non oltre, CP_1 Parte_1
il giorno cinque di ogni mese, la somma mensile di € 400,00 a titolo di mantenimento dei figli e (€ 200,00 ciascuno); importo che sarà Persona_1 Persona_2
annualmente ed automaticamente rivalutato di anno in anno secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
e) pone a carico di l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, al pagamento CP_1
delle spese straordinarie dei figli e;
Persona_1 Persona_2
f) dichiara nei rapporti tra e non ripetibili le spese di lite. CP_1 Parte_1
Così deciso nella camera di consiglio del 17.04.2025
Il Presidente
Dott. Giuseppe Rini
Il Giudice relatore
Dott. Andrea Quintavalle