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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 17/04/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 272/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI LIVORNO
Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 272/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 17 aprile 2025 innanzi alla dott.ssa Federica Manfré, sono comparsi tramite collegamento da remoto: per il ricorrente l'avv. Bellini Simona per l' l'avv. Daniela Benucci CP_1
i quali rendono la dichiarazione ex art 196 duodecies disp att cpc
Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti e rinunciano a presenziare alla lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza.
Il Giudice
Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice dott.ssa Federica Manfré
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Federica Manfré ha pronunciato ex art 429 cpc la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 272/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. BELLINI Parte_1 C.F._1
SIMONA
Parte ricorrente contro
Controparte_2
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BENUCCI DANIELA
[...] P.IVA_1
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Di NT ha convenuto in giudizio l per vederlo condannare alla corresponsione delle Pt_1 CP_1 prestazioni previste dall'art 13 del d.lgs 38/2000 in conseguenza del riconoscimento di un grado di invalidità nella misura del 18% derivante dall'infortunio occorsogli in data 5.10.2022, misura superiore a quello (12%) già riconosciuto dall' . CP_2
2. Costituitosi in giudizio l' ha concluso per il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto. CP_1
3. La causa, istruita per documenti e CTU medico-legale essendo in contestazione solo la misura dei postumi derivanti dall'infortunio sul lavoro subito dal ricorrente, è stata discussa all'odierna udienza e decisa con sentenza contestuale.
4. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni e nei limiti che si vanno a esporre.
5. Il CTU ha accertato che <il sig. nell in itinere del ha riportato parte_1 lesioni consistenti lussazione gleno omerale di spalla destra ridotta narcosi incruentemente frattura margine inferiore della glena con frammento osseo diastasato operata anestesia generale al cto>1 Firenze e ridotta con due viti cannulate;
riferisce algie spontanee e forzate della spalla destra da considerarsi coerenti col trauma subito. Presenta inoltre esiti cicatriziali di ferita chirugica e di ferite cutanee da taglio superficiali della fronte e del naso. La valutazione degli esiti viene effettuata ai sensi del
DL 38/23 febbraio 2000 e della “Tabella delle menomazione” ai sensi del DM 12 luglio 2000. Deficit permanenti anatomo- funzionali di spalla destra in destrimane complessivamente di poco inferiori della metà, esiti algici spontanei e forzati, particolarmente al decubito notturno: riferimento cod. 223, valutazione 12%, cicatrice chirurgica nel solco deltoideo-pettorale, riferimento codice 36, valutazione 1%; cicatrici del naso e fronte scarsamente visibili, riferimento codice 38, valutazione 1%, presenza di MdS
(mezzi di sintesi), riferimento cod. 306, valutazione 1%. Complessivamente si valuta 14% (quattordici per cento)>>.
6. In risposta alle osservazioni del CTP ricorrente, la CTU ha altresì chiarito: ritiene sottostimato il danno biologico per quanto riguarda la spalla destra e la cicatrice della stessa spalla.
A riguardo della cicatrice riferisce maggiore valorizzazione in principali testi di riferimento medico-legale dai quali riporta una previsione del 2%. Obietta inoltre l'inadeguata valutazione del danno alla spalla destra del leso caratterizzato da lussazione anteriore della glena, dalla frattura del margine inferiore della glena con frammento osseo diastasato e da assottigliamento del tendine del sovraspinato, per cui sarebbe stata più corretta una valutazione del danno anatomo funzionale della spalla destra non inferiore al 13%. Ritiene in definitiva più congrua una valutazione complessiva del danno non inferiore al 16%.
A riguardo della valutazione della cicatrice della spalla destra, la scrivente ha adottato le tabelle di cui all'art. 13 del Decreto 38/2000 sia perché, quando vi sono tabelle di legge è obbligatorio per il medico- legale riferirsi ad esse, sia perché espressamente così richiede il Giudice nei quesiti.
Al momento dell'infortunio, le lesioni più importanti accertate al sig. furono la lussazione della Pt_1 glena alla spalla destra e la frattura della glena con instabilità di spalla. Per queste lesioni l'assistito fu curato di riduzione della lussazione e di intervento chirurgico alla spalla destra, cui seguì un adeguato periodo riabilitativo. Gli esiti delle lesioni riportate alla spalla destra nell'infortunio di cui è causa, sono quelli connessi con il trauma incidentale;
su tali esiti si valuta il danno biologico complessivo anatomo- funzionale della spalla destra. A due anni di distanza dall'infortunio, si valuta tale danno complessivo dell'articolazione, tenendo presente il recupero della stabilità articolare e la ripresa dell'attività lavorativa ante sinistro.
Per ciò che attiene la presenza di assottigliamento degenerativo del tendine del sovraspinato, così come del tendine del sottospinato di cui si legge in RM dell'11.5.2023, non avendo refertazioni dei due elementi dei due elementi tendinei nell'immediatezza del sinistro, resta indimostrata la connessione causale o
2 concausale nell'infortunio di cui è causa. Stante quanto sopra, confermo la valutazione espressa nella relazione definitiva>>
7. Chiamata a meglio argomentare le proprie conclusioni, l'ausiliario ha altresì precisato: << Mi sono stati richiesti chiarimenti in merito alle osservazioni seguenti: - Inadeguata motivazione in riferimento alla valutazione di cicatrice valutata solo un punto percentuale quando le tabelle ministeriali fanno riferimento a un range da 1 a 5 e altri barhéme per cicatrici fino a 10 cm prevedono l'attribuzione di 2 punti percentuali.
A questo riguardo si fa presente che, ove siano in essere tabelle con forza di legge, quelle devono essere usate in maniera prioritaria rispetto a quelle private. Nel caso di specie, inoltre, l'uso di tali tabelle era specificatamente richiesto dal Giudice “determinazione del danno biologico sulla base del c.d. tabella delle menomazioni (art. 13 del D.Lgs. n. 38/2000)”.
La cicatrice chirurgica deltoidea-pettorale non coinvolge il volto o il collo, è normalmente evoluta, pianeggiante, non è adesa al sottocute e non duole spontaneamente ma solo alla digitopressione.
Per tali motivazioni, in riferimento al codice 36 (assenza di distrofia e discromia), ho assegnato un punto percentuale a tale cicatrice chirurgica sita al solco deltoideopettorale.
A riguardo della inadeguatezza della valutazione del danno anatomo funzionale della spalla destra dominante valutata di poco inferiori della metà tabellata, è stata considerata la diversa utilità dei movimenti della spalla: i più utili sono l'elevazione anteriore e l'abduzione, che nel caso specifico a scapola bloccata, passivamente oltrepassano la metà del range normale pervenendo a 100°/180°; la rotazione interna, terzo movimento più utile della spalla, è normalmente rappresentata 60°/60°; la rotazione interna estrema con mano dietro la schiena passivamente perviene all'altezza di L5 con un deficit di circa la metà ( normalmente perviene al dorso); l'estrarotazione a gomito flesso perviene passivamente a 20°/30°; l' adduzione a 30°/60° e la retroproiezione a 20°/40°. Tenendo dunque conto dei deficit dei movimenti più utili e di quelli meno utili, ho valutato il deficit anatomo-funzionale di poco inferiore della metà di cui alla voce 223 (anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole per arto dominante 25) della tabella di legge e complessivamente il 12% invece del
12,5%, che sarebbe la metà del 25%.
In merito alla voce tabellata 225 (esiti di lussazione di spalla apprezzabili strumentalmente in assenza di ripercussioni funzionali: fino al 4%), questa va utilizzata quando si è in presenza di un esito di lussazione isolata apprezzabile strumentalmente e, soprattutto, in assenza di ripercussioni funzionali.
Queste due fattispecie di esiti non riguardano il caso specifico in cui sono presenti frattura-lussazione ed esiti funzionali di spalla dominante. Ho quindi applicato, dopo la individuazione dei deficit articolari, la fattispecie 223 come riferimento per la valutazione del danno funzionale.
3 In merito alla voce tabellata 227 (esiti di lesioni delle strutture muscolo-tendinee della spalla, apprezzabili strumentalmente, non comprensive del danno derivante dalla limitazione funzionale), ho esaminato il referto delle immagini della Tac di spalla destra del 5.10.22, alla data incidentale, ed il referto della RM dell'11.5.23 a circa 8 mesi dall'infortunio per l'analisi di eventuali lesioni muscolo -tendinee collegabili con nesso causale alla lesività traumatica.
Nel referto della tac viene descritto frattura del margine inferiore della glena con frammento osseo diastasato. Non frattura della testa omerale. Nulla viene descritto a carico di strutture muscolo-tendinee. A questo punto riporto il referto della RM succitata: ”.. .. riferito intervento ottobre 2022, Parte_1 non disponibile documentazione a riguardo. Algia e limitazione funzionale. Non focalità evolutive scheletriche. In esiti di riferito intervento, presenza di viti scheletriche infisse sul profilo anteroinferiore del processo glenoideo, multipli piccoli artefatti paramagnetici nei rivestimenti capsulari prevalenti sul versante anteriore. Attualmente è visibile residua area di rimaneggiamento morfostrutturale corticospongiosa del trochite associata a significative manifestazioni di edema (esiti di frattura-avulsione del trochite? Non disponibile documentazione al riguardo). Mantenuti i rapporti articolari scapolo-omerali, laminare versamento ai limiti del parafisiologico. Tendine del sovraspinato assottigliato in sede inserzionale preinserzionale come per limitata perdita di sostanza con continuità generale apparentemente mantenuta;
giunzione miotendinea in sede e trofismo muscolare non significativamente compromesso. Disomogeneità strutturale delle fibre del sottoscapolare per irregolari fenomeni degenerativi e piccole fissurazioni intra-sostanza. Continuità generale mantenuta. Analoghi aspetti tendinosici interessano la lamina dell'infraspinato, continuo. Muscolatura della cuffia nel complesso non compromessa. Conservato il trofismo del deltoide. Tendine del capolungo del bicipite visibile inferiormente al solco intercondiloideo, lievemente tumefatto ed incrementato di segnale, non percepibile in sede intrarticolare (esiti di tenotomia-tenodesi?). Regolare l'aspetto dell'articolazione acromion-claveare. Si rimanda a valutazione specialistica ortopedica e a correlazione coi dati clinico anamnestici. Il Medico
Radiologo Dr . Persona_1
Il referto della RM di cui sopra non relaziona di presenza di frammenti ossei diastasati.
Per ciò che riguarda gli “ esiti di lesioni muscolo-tendinee della spalla apprezzabili strumentalmente, non comprensive del danno derivante dalla limitazione funzionale”, come recita la voce 227, nel referto della
RM dell'11.5.2023 si rileva oltre al tendine del sovraspinato assottigliato per processi degenerativi, anche l'infraspinato tendinosico (sofferenza cronica di un tendine a carattere degenerativo) nonché il tendine del capolungo del bicipite lievemente tumefatto.
4 Ognuno di questi fatti potrebbe essere esito di un trauma quale quello oggetto di causa, così come ognuno di questi fatti può essere di natura degenerativa preesistente al trauma incidentale e non evidente alla tac che evidenzia soprattutto le caratteristiche ossee.
L'unico modo per dimostrare il nesso di causa tra i fatti degenerativi descritti e la lesività traumatica, sarebbe avere immagini di RM in sequenza nell'immediatezza dell'incidente ed in fasi successive per seguire nel tempo l'evolutività delle lesioni traumatiche.
Per questi motivi
, resta indimostrato il nesso di causa tra lesività traumatica e l'esito delle forme degenerative descritte.
Concludendo, non ho trovato indicazioni di frammenti ossei persistenti nella sede fratturativa né esiti di lesioni muscolo-tendinee causalmente correlate con il trauma di cui è causa, da aggiungere al danno alla funzione. Con tali ragionamenti ho espresso il giudizio valutativo per il periziando del 14% di danno biologico della spalla destra in destrimane>>
8. Pertanto, non sussistendo motivi per discostarsi dalle conclusioni dell'ausiliario, conclusioni ampiamente argomentate sulla base della documentazione medica in atti e di corretti criteri medico-legali, deve riconoscersi il diritto del ricorrente, per l'infortunio del 5.10.2022, al maggiore indennizzo in capitale ex art. 13 comma 2 lettera a) del D.Lg. 23/2/2000 n. 38 in ragione dell'accertato grado di invalidità permanente complessivo nella misura del 14% oltre accessori di legge.
9. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario secondo gli importi medi previsti dal DM 55/2014 per le cause di previdenza di valore accertato verosimilmente ricompreso (tenuto conto dell'età del soggetto e del maggiore grado di invalidità accertato) tra € 5200,00 ed € 26.000,00, ridotti della metà ai sensi dell'art 4 comma 1 dello stesso DM in ragione delle non elevata complessità delle questioni di fatto e di diritto oggetto del giudizio, questioni risolte mediante CTU medico-legale
10. . Le spese per la CTU medico-legale, liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra istanza o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna l al pagamento a favore di del maggiore indennizzo art ex art. 13 d. lgs CP_1 Parte_1
38/2000 in ragione dell'accertato grado di invalidità permanente complessivo nella misura del 14% oltre accessori di legge,
- condanna l al pagamento a favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario delle spese CP_1 di lite, che si liquidano in € 2695,00 per compensi professionali, € 43,00 per spese esenti, oltre 15% rimborso spese forfettario, Iva e Cpa;
5 - pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate con separato decreto. CP_1
Livorno, 17 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Federica Manfré
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