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Decreto 28 marzo 2025
Decreto 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, decreto 28/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. n. 3339/2023 R.G. V.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott. Sergio CASSANO - Presidente dott. Cristina FASANO - Giudice dott. Nicola Antonio D'AMORE - Giudice relatore a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. disposta in virtù di decreto depositato il 10.2.2025 – con cui l'udienza del 28.3.2025 è stata sostituita dal deposito di note entro 7 giorni prima – ha pronunciato il seguente
DECRETO nell'intestato procedimento, avente ad oggetto “revoca di amministratore di condominio”, pendente tra:
, con il patrocinio dell'Avv. Gianfranco Rossi, Parte_1
Ricorrente contro
in persona del legale rappresentantepro tempore, con il Controparte_1 patrocinio dell'Avv. Francesco Piscazzi,
Resistente
OSSERVA esaminati gli atti ed i documenti di causa;
dato atto che con ricorso depositato il 26.6.2023 – quale Parte_1
proprietaria di due unità immobiliari site al II piano dello stabile condominiale sito in
Bari alla via Suppa 28 – ha chiesto ex art. 1129 c.c. la revoca dell'amministratore condominiale deducendo le seguenti inadempienze: Controparte_1
- violazione degli artt. 1130 c. 1 n. 10 e 1129 c. 12 n. 1 c.c. per reiterata omessa presentazione dei rendiconti condominiali anni 2018, 2019, 2020 e 2021 ed omessa convocazione delle rispettive assemblee nel prescritto termine di legge per ciascuna delle annualità riportate;
- violazione dell'art. 1129 c. 9 c.c. per irregolare attività di recupero verso i condomini morosi;
- violazione degli artt. 1130 n. 4 e dell'art. 1129 c. 12 n. 2 c.c. per mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari e amministrativi;
considerato che
, fissata l'udienza di comparizione, si è Controparte_1
costituita il 23.11.2023, instando per la declaratoria di inammissibilità e, in subordine, di rigetto della domanda con condanna della controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c., deducendo:
- la sopravvenuta inammissibilità della revoca giudiziaria nei confronti dell'amministratore di condominio in prorogatio: già con avviso di convocazione del
6.7.2023 (ben prima che l'odierna resistente potesse essere a conoscenza del fatto che la ORa avesse iscritto a ruolo il ricorso per la sua revoca giudiziale) lo Pt_1 [...] aveva notiziato la compagine condominiale che durante l'assemblea che si CP_1
sarebbe tenuta in data 12.7.2023 avrebbe provveduto a rassegnare le proprie dimissioni irrevocabili;
in quella stessa assemblea veniva nominato quale nuovo amministratore di
Condominio il OR;
assemblea nella quale la ORa era Parte_2 Pt_1
presente e, pertanto, ben consapevole del fatto che fosse stato nominato un nuovo amministratore;
nonostante ciò, in data 28.7.2023, a mezzo pec e per il tramite del proprio legale, la ORa , non tenendo conto dell'inutilità dello strumento Pt_1
processuale azionato, provvedeva a notificare allo il ricorso ex art. Controparte_1
1129 c.c. e il decreto di fissazione di udienza;
la procedura di revoca giudiziaria nei confronti dell'amministratore di Condominio che, per qualsiasi causa abbia terminato il proprio mandato, è inammissibile per la semplice considerazione in ragione della quale il rapporto di natura contrattuale che lo lega al Condomino è già risolto;
a nulla rileva la circostanza che dopo la nomina in qualità di nuovo amministratore del OR , Pt_2 quest'ultimo abbia deciso di non accettare l'incarico, in quanto, seppur lo
[...]
ha continuato a gestire il Condominio in regime di prorogatio in attesa della CP_1
nomina di un nuovo amministratore, il rapporto di natura contrattuale che lo legava al
Condominio risultava, in ogni caso, già risolto;
infatti, la compagine condominiale nella successiva assemblea straordinaria del 31.8.2023 nominava quale nuovo amministratore l'Ateneo Condominiale Colaianni S.r.l., la quale, di lì a poco, comunicava la propria impossibilità ad accettare l'incarico; anche in questo caso, lo facendosi Controparte_1
parte diligente ha continuato a operare in favore del in regime di Parte_3
prorogatio fino a quando con assemblea dell'8.11.2023 ha nominato lo , CP_2 il quale ha accettato l'incarico; accettazione che si è di fatto perfezionata con il passaggio di consegne avvenuto in data 20.11.2023; è evidente, quindi, che il fatto che lo abbia, nonostante le rassegnate dimissioni rese in data 12.7.2023, Controparte_1
continuato a svolgere la funzione di amministratore del Condominio in regime di prorogatio non possa giustificare, in alcun modo, sulla scorta delle argomentazioni di cui sopra, l'ostinazione mostrata dall'odierna ricorrente di procedere con la notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio, tanto in considerazione del fatto che non vi fosse più alcun rapporto da revocare;
- l'intervenuta cessazione della materia del contendere: da un lato, in data 8.11.2023 la compagine condominiale di via Suppa n. 28 ha nominato quale nuovo amministratore del e, dall'altro lato, quest'ultimo ha accettato l'incarico; Parte_3 Controparte_3
accettazione perfezionatasi, appunto, con il passaggio di consegne del 20.11.2023;
- la sopravvenuta carenza di interesse ad agire di parte ricorrente, stante l'assenza dei presupposti ex lege previsti;
ritenuto, in via preliminare, che la causa è matura per la decisione;
rilevato che:
- nella specie, risulta ex actis, che il ricorso è stato depositato il 26.6.2023 (quindi, ben prima della convocazione dell'assemblea condominiale per il 12.7.2023, avvenuta il
6.7.2023, contenente l'avviso nell'o.d.g. delle dimissioni della resistente dalla carica di amministratore), non essendo sostenibile che alla data del deposito del ricorso (che nel caso de quo determina la pendenza della lite) la condomina avesse notizia Pt_1
della intenzione dello di presentare le dimissioni;
Controparte_1
- in virtù di tanto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo incontestato che la resistente non ricopra più la carica di amministratore condominiale, con conseguente rigetto delle eccezioni di inammissibilità della domanda per dimissioni dell'amministratore in prorogatio (situazione in cui la resistente ha agito pacificamente sino al 20.11.2023) e di sopravvenuta carenza di interesse della ricorrente, atteso che sussiste l'interesse dell'odierna ricorrente alla decisione ai soli fini dell'accertamento del fondamento della domanda come presupposto della condanna al pagamento delle spese processuali del presente giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale;
considerato che
, nel caso concreto, la soccombenza debba seguire la resistente per la ragione assorbente della mancata convocazione dell'assemblea per l'approvazione dei bilanci indicati in ricorso nel termine di legge;
rilevato, a tal fine, che:
- per ottenere il provvedimento di revoca giudiziale dell'amministratore di condominio, secondo i casi previsti dall'elenco - non esaustivo - dell'art. 1129 c.c., ci si deve trovare di fronte a gravi irregolarità basate su supposizioni che trovino riscontro in elementi e dati oggettivi, non essendo sufficiente un dubbio o una mera impressione (Trib. Milano sez. XIII n. 1963/2018);
- risulta incontestato che i bilanci indicati in ricorso non siano stati tempestivamente approvati per mancata convocazione dell'assemblea nel termine di legge;
- nella specie, risulta obiettivamente grave l'inerzia dell'amministratore, trattandosi di bilanci a far data dal 2018 (laddove il ricorso è stato depositato il 26.6.2023): infatti,
l'art. 1129 c. 11 c.c. prevede la revoca giudiziale dell'amministratore su ricorso di ciascun condomino, tra l'altro, in caso di “gravi irregolarità”, tra cui il c. 12 n. 1 contempla espressamente l'omessa convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto condominiale (che, a sua volta, il combinato disposto di cui all'art. 1130 n. 1
e 10 c.c. prescrive di convocare annualmente entro 180 giorni dalla chiusura annuale della gestione);
- l'inadempimento di tale obbligo in capo all'amministratore ostacola indubbiamente l'assemblea nell'esercizio dei suoi poteri di controllo e di verifica, pregiudicando il diritto dei singoli partecipanti al condominio a una gestione corretta e trasparente della cosa comune (cfr. Trib. Palermo 14.2.2020); considerato, pertanto, che le spese processuali debbano seguire la soccombenza della resistente ex art. 91 c.p.c. (cfr., sul punto, Cass. n. 2719/2015, secondo cui l'art. 91
c.p.c. intende riferirsi a qualsiasi provvedimento che, nel risolvere contrapposte pretese, definisce il procedimento, e ciò indipendentemente dalla natura e dal rito del procedimento medesimo, trovando quindi applicazione anche ai provvedimenti di natura camerale e non contenziosa e fermo restando che ivi il termine “sentenza” è all'evidenza usato nel senso di provvedimento che, nel risolvere contrapposte posizioni, chiude il procedimento stesso innanzi al Giudice che lo emette;
cfr., inoltre in materia di revoca dell'amministratore di condominio, Cass. n. 26135/2021 e n. 23955/2013); considerato, altresì, che le predette spese vengono liquidate come da dispositivo in base al D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii. [tabella n. 2 (atteso che ai sensi dell'art. 4 c. 4 bis la tabella 7 prevista per i procedimenti di volontaria giurisdizione trova applicazione esclusivamente a quelli non aventi carattere contenzioso, il che è da escludersi nella specie); scaglione n. 3 ex art. 5 c. 6, in considerazione del valore indeterminabile della controversia;
con riduzione delle voci di compenso nella misura del 50% ex art. 4 c. 1, in considerazione dell'assenza di attività istruttoria e della ridotta attività difensiva];
P. Q. M.
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna la resistente a rifondere in favore della ricorrente le spese processuali, liquidate in euro 2.538,50 per compensi professionali ed in euro 125,00 per esborsi documentati, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 28.3.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Nicola Antonio D'Amore dott. Sergio Cassano
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott. Sergio CASSANO - Presidente dott. Cristina FASANO - Giudice dott. Nicola Antonio D'AMORE - Giudice relatore a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. disposta in virtù di decreto depositato il 10.2.2025 – con cui l'udienza del 28.3.2025 è stata sostituita dal deposito di note entro 7 giorni prima – ha pronunciato il seguente
DECRETO nell'intestato procedimento, avente ad oggetto “revoca di amministratore di condominio”, pendente tra:
, con il patrocinio dell'Avv. Gianfranco Rossi, Parte_1
Ricorrente contro
in persona del legale rappresentantepro tempore, con il Controparte_1 patrocinio dell'Avv. Francesco Piscazzi,
Resistente
OSSERVA esaminati gli atti ed i documenti di causa;
dato atto che con ricorso depositato il 26.6.2023 – quale Parte_1
proprietaria di due unità immobiliari site al II piano dello stabile condominiale sito in
Bari alla via Suppa 28 – ha chiesto ex art. 1129 c.c. la revoca dell'amministratore condominiale deducendo le seguenti inadempienze: Controparte_1
- violazione degli artt. 1130 c. 1 n. 10 e 1129 c. 12 n. 1 c.c. per reiterata omessa presentazione dei rendiconti condominiali anni 2018, 2019, 2020 e 2021 ed omessa convocazione delle rispettive assemblee nel prescritto termine di legge per ciascuna delle annualità riportate;
- violazione dell'art. 1129 c. 9 c.c. per irregolare attività di recupero verso i condomini morosi;
- violazione degli artt. 1130 n. 4 e dell'art. 1129 c. 12 n. 2 c.c. per mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari e amministrativi;
considerato che
, fissata l'udienza di comparizione, si è Controparte_1
costituita il 23.11.2023, instando per la declaratoria di inammissibilità e, in subordine, di rigetto della domanda con condanna della controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c., deducendo:
- la sopravvenuta inammissibilità della revoca giudiziaria nei confronti dell'amministratore di condominio in prorogatio: già con avviso di convocazione del
6.7.2023 (ben prima che l'odierna resistente potesse essere a conoscenza del fatto che la ORa avesse iscritto a ruolo il ricorso per la sua revoca giudiziale) lo Pt_1 [...] aveva notiziato la compagine condominiale che durante l'assemblea che si CP_1
sarebbe tenuta in data 12.7.2023 avrebbe provveduto a rassegnare le proprie dimissioni irrevocabili;
in quella stessa assemblea veniva nominato quale nuovo amministratore di
Condominio il OR;
assemblea nella quale la ORa era Parte_2 Pt_1
presente e, pertanto, ben consapevole del fatto che fosse stato nominato un nuovo amministratore;
nonostante ciò, in data 28.7.2023, a mezzo pec e per il tramite del proprio legale, la ORa , non tenendo conto dell'inutilità dello strumento Pt_1
processuale azionato, provvedeva a notificare allo il ricorso ex art. Controparte_1
1129 c.c. e il decreto di fissazione di udienza;
la procedura di revoca giudiziaria nei confronti dell'amministratore di Condominio che, per qualsiasi causa abbia terminato il proprio mandato, è inammissibile per la semplice considerazione in ragione della quale il rapporto di natura contrattuale che lo lega al Condomino è già risolto;
a nulla rileva la circostanza che dopo la nomina in qualità di nuovo amministratore del OR , Pt_2 quest'ultimo abbia deciso di non accettare l'incarico, in quanto, seppur lo
[...]
ha continuato a gestire il Condominio in regime di prorogatio in attesa della CP_1
nomina di un nuovo amministratore, il rapporto di natura contrattuale che lo legava al
Condominio risultava, in ogni caso, già risolto;
infatti, la compagine condominiale nella successiva assemblea straordinaria del 31.8.2023 nominava quale nuovo amministratore l'Ateneo Condominiale Colaianni S.r.l., la quale, di lì a poco, comunicava la propria impossibilità ad accettare l'incarico; anche in questo caso, lo facendosi Controparte_1
parte diligente ha continuato a operare in favore del in regime di Parte_3
prorogatio fino a quando con assemblea dell'8.11.2023 ha nominato lo , CP_2 il quale ha accettato l'incarico; accettazione che si è di fatto perfezionata con il passaggio di consegne avvenuto in data 20.11.2023; è evidente, quindi, che il fatto che lo abbia, nonostante le rassegnate dimissioni rese in data 12.7.2023, Controparte_1
continuato a svolgere la funzione di amministratore del Condominio in regime di prorogatio non possa giustificare, in alcun modo, sulla scorta delle argomentazioni di cui sopra, l'ostinazione mostrata dall'odierna ricorrente di procedere con la notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio, tanto in considerazione del fatto che non vi fosse più alcun rapporto da revocare;
- l'intervenuta cessazione della materia del contendere: da un lato, in data 8.11.2023 la compagine condominiale di via Suppa n. 28 ha nominato quale nuovo amministratore del e, dall'altro lato, quest'ultimo ha accettato l'incarico; Parte_3 Controparte_3
accettazione perfezionatasi, appunto, con il passaggio di consegne del 20.11.2023;
- la sopravvenuta carenza di interesse ad agire di parte ricorrente, stante l'assenza dei presupposti ex lege previsti;
ritenuto, in via preliminare, che la causa è matura per la decisione;
rilevato che:
- nella specie, risulta ex actis, che il ricorso è stato depositato il 26.6.2023 (quindi, ben prima della convocazione dell'assemblea condominiale per il 12.7.2023, avvenuta il
6.7.2023, contenente l'avviso nell'o.d.g. delle dimissioni della resistente dalla carica di amministratore), non essendo sostenibile che alla data del deposito del ricorso (che nel caso de quo determina la pendenza della lite) la condomina avesse notizia Pt_1
della intenzione dello di presentare le dimissioni;
Controparte_1
- in virtù di tanto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo incontestato che la resistente non ricopra più la carica di amministratore condominiale, con conseguente rigetto delle eccezioni di inammissibilità della domanda per dimissioni dell'amministratore in prorogatio (situazione in cui la resistente ha agito pacificamente sino al 20.11.2023) e di sopravvenuta carenza di interesse della ricorrente, atteso che sussiste l'interesse dell'odierna ricorrente alla decisione ai soli fini dell'accertamento del fondamento della domanda come presupposto della condanna al pagamento delle spese processuali del presente giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale;
considerato che
, nel caso concreto, la soccombenza debba seguire la resistente per la ragione assorbente della mancata convocazione dell'assemblea per l'approvazione dei bilanci indicati in ricorso nel termine di legge;
rilevato, a tal fine, che:
- per ottenere il provvedimento di revoca giudiziale dell'amministratore di condominio, secondo i casi previsti dall'elenco - non esaustivo - dell'art. 1129 c.c., ci si deve trovare di fronte a gravi irregolarità basate su supposizioni che trovino riscontro in elementi e dati oggettivi, non essendo sufficiente un dubbio o una mera impressione (Trib. Milano sez. XIII n. 1963/2018);
- risulta incontestato che i bilanci indicati in ricorso non siano stati tempestivamente approvati per mancata convocazione dell'assemblea nel termine di legge;
- nella specie, risulta obiettivamente grave l'inerzia dell'amministratore, trattandosi di bilanci a far data dal 2018 (laddove il ricorso è stato depositato il 26.6.2023): infatti,
l'art. 1129 c. 11 c.c. prevede la revoca giudiziale dell'amministratore su ricorso di ciascun condomino, tra l'altro, in caso di “gravi irregolarità”, tra cui il c. 12 n. 1 contempla espressamente l'omessa convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto condominiale (che, a sua volta, il combinato disposto di cui all'art. 1130 n. 1
e 10 c.c. prescrive di convocare annualmente entro 180 giorni dalla chiusura annuale della gestione);
- l'inadempimento di tale obbligo in capo all'amministratore ostacola indubbiamente l'assemblea nell'esercizio dei suoi poteri di controllo e di verifica, pregiudicando il diritto dei singoli partecipanti al condominio a una gestione corretta e trasparente della cosa comune (cfr. Trib. Palermo 14.2.2020); considerato, pertanto, che le spese processuali debbano seguire la soccombenza della resistente ex art. 91 c.p.c. (cfr., sul punto, Cass. n. 2719/2015, secondo cui l'art. 91
c.p.c. intende riferirsi a qualsiasi provvedimento che, nel risolvere contrapposte pretese, definisce il procedimento, e ciò indipendentemente dalla natura e dal rito del procedimento medesimo, trovando quindi applicazione anche ai provvedimenti di natura camerale e non contenziosa e fermo restando che ivi il termine “sentenza” è all'evidenza usato nel senso di provvedimento che, nel risolvere contrapposte posizioni, chiude il procedimento stesso innanzi al Giudice che lo emette;
cfr., inoltre in materia di revoca dell'amministratore di condominio, Cass. n. 26135/2021 e n. 23955/2013); considerato, altresì, che le predette spese vengono liquidate come da dispositivo in base al D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii. [tabella n. 2 (atteso che ai sensi dell'art. 4 c. 4 bis la tabella 7 prevista per i procedimenti di volontaria giurisdizione trova applicazione esclusivamente a quelli non aventi carattere contenzioso, il che è da escludersi nella specie); scaglione n. 3 ex art. 5 c. 6, in considerazione del valore indeterminabile della controversia;
con riduzione delle voci di compenso nella misura del 50% ex art. 4 c. 1, in considerazione dell'assenza di attività istruttoria e della ridotta attività difensiva];
P. Q. M.
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna la resistente a rifondere in favore della ricorrente le spese processuali, liquidate in euro 2.538,50 per compensi professionali ed in euro 125,00 per esborsi documentati, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 28.3.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Nicola Antonio D'Amore dott. Sergio Cassano