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Decreto 12 marzo 2025
Decreto 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, decreto 12/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1118/2025 RVG
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Terza Sezione Civile in persona della dott.ssa Maria Cristina Rizzi, magistrato designato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, legge n.89 del 24 marzo 2001, ha pronunciato il seguente
D E C R E T O
Nel procedimento in epigrafe indicato in materia di equa riparazione per violazione del termine ragionevole di durata del processo:
TRA
(C.F. n. ), nato ad [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Torre Annunziata alla Via Tagliamonte n.2;
(C.F. n. ), nato ad [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2 residente in [...];
(C.F. ), nato ad [...] il [...] e residente in Controparte_2 C.F._3
Torre Annunziata alla via Tagliamonte n. 2;
tutti in qualità di eredi di (C.F. ), deceduta in Torre Persona_1 C.F._4
Annunziata il 23.09.2017, rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv.to Mario Nigro (C.F.
, presso il cui studio in Torre del Greco, alla Via Roma n. 4, elettivamente C.F._5 domiciliano;
Ricorrenti
e
, in persona del Ministro p.t. Controparte_3
Resistente
esaminato il ricorso depositato in data 20.02.2025 nell'interesse di , Parte_1 [...]
, , in qualità di eredi di;
CP_1 Controparte_2 Persona_1
esaminata la documentazione allegata al ricorso;
rilevato che i suindicati ricorrenti richiedono un equo indennizzo per l'eccessiva durata della procedura fallimentare nella quale essi si sono insinuati per far valere i loro rispettivi crediti nei confronti della società “Deiulemar Compagnia di Navigazione S.p.A.”, dichiarata fallita dal
Tribunale di Torre Annunziata, presentando domanda di ammissione allo stato passivo;
rilevato che il fallimento della società “Deiulemar Compagnia di Navigazione S.p.A.” è stato dichiarato con sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 25/2012, pubblicata in data
2.5.2012 ed è stato chiuso in data 14.7.2024; rilevato che:
- il credito di è stato ammesso al passivo della procedura fallimentare Persona_1
presupposta in data 13.02.2014 (domanda n. cron. 9471, presentata in data 21.09.2012), in via chirografaria, per la somma di €. 279.032,64; come dichiarato nel ricorso ex lege Pinto, a seguito dei piani di riparto parziale, il credito suddetto è stato soddisfatto in misura pari al 25,25%;
-ritenuta la tempestività, ai sensi dell'art. 4 legge 24.3.2021, n. 89, e succ. mod, del ricorso ex lege Pinto, in quanto il decreto di chiusura della procedura fallimentare presupposta è stato depositato in data 14.7.2024, mentre il ricorso ex lege Pinto è stato depositato in data
20.02.2025 (non risulta se e quando il decreto di chiusura sia stato comunicato o notificato, ai fini della decorrenza del termine di 10 giorni per la proposizione del reclamo ex art. 26 LF, ma il ricorso ex lege Pinto è di sicuro tempestivo, perché depositato o in pendenza del termine di impugnazione del decreto di chiusura o, comunque, nel termine di sei mesi dalla irrevocabilità del predetto decreto);
-rilevato che, con riferimento ai ricorrenti, quali creditori che hanno presentato domanda di ammissione al passivo del fallimento, in qualità di eredi di , ai fini della durata Persona_1
della procedura fallimentare, il dies a quo deve essere individuato nella data di presentazione dell'istanza di ammissione al passivo, in adesione all'orientamento della Corte di Cassazione di cui è espressione, da ultimo, la sentenza del 5.1.2024, n. 324, secondo cui, in tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo delle procedure fallimentari, il termine dal quale decorre il computo della ragionevole durata di una procedura fallimentare va individuato nella domanda d'insinuazione al passivo, atteso che è con essa che si instaura il rapporto processuale, mentre ciò che non rileva, e non può essere computato a tal fine, è unicamente il periodo anteriore, dopo la dichiarazione di apertura del fallimento, a cui il creditore è estraneo); il dies ad quem nella data di chiusura del fallimento, atteso che, pur a seguito del deposito dei progetti di riparto parziale allegati dai ricorrenti, il credito dagli stessi vantato è rimasto soddisfatto nella sola misura del 25%; ritenuto che:
- in relazione a , e ,in qualità Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
di eredi di , la procedura fallimentare in cui essi si sono insinuati è durata 5 Persona_1
anni e 3 giorni, tenuto conto del tempo trascorso dalla data di presentazione, da parte di quest'ultima, dell'istanza di ammissione al passivo del credito, 21.09.2012, e la data in cui la medesima decedeva, 23.09.2017;
- rilevato, quanto alla ragionevole durata della procedura fallimentare, che, ai sensi dell'art. 2, comma 2 bis, legge 89/2001 e succ. mod., si considera rispettato il termine di ragionevole durata di cui al primo comma se la procedura fallimentare si è conclusa in sei anni;
tuttavia, secondo lo standard ricavabile dalle pronunce della cedu, la durata tollerabile delle procedure fallimentari può essere elevata a sette anni in caso di procedure particolarmente complesse, a causa del numero dei creditori, della particolare natura o situazione giuridica dei beni da liquidare, della proliferazione dei giudizi commessi o della pluralità di procedure concorsuali interdipendenti (cfr., in termini, cass. civ., 12.1.2024, n. 1286; cass. civ., 25.7.2023, n. 22340; cass. civ., 29.9.2020, n. 20508; cass. civ., 12.1.2017, n. 23982; cass. civ., 7.6.2012, n. 9254; cass. civ., 28.5.2012, n. 8468);
- ritenuto che la procedura fallimentare presupposta al presente ricorso presenti alcuni indici rivelatori di una particolare complessità della stessa che giustificano l'elevazione della ragionevole durata a sette anni, quali: il numero esorbitante dei creditori ammessi al passivo, tanto che dal verbale di udienza del 30.10.2014, in cui erano dichiarate chiuse le attività di verifica del passivo, approvando e dichiarando esecutivo lo stato passivo, con fissazione di una ulteriore udienza per l'esame delle domande tardive ex art. 101 LF, risultavano esaminate complessivamente ben 10.561 domande tempestive di ammissione al passivo;
la pluralità dei beni immobili acquisiti alla procedura fallimentare, per un valore complessivo di €.
29.083.500,00, che ha comportato necessariamente una complessa attività liquidatoria;
l'ingente ammontare dei crediti verso terzi da recuperare da parte della procedura (€.
855.276.449,48), con la conseguente attività che ne è derivata;
la predisposizione di ben otto piani di riparto (cfr. relazioni semestrali dei Curatori, ex art. 33 LF, e rendiconto finale, allegati al ricorso);
-ritenuto, quindi, che per:
- , , , in qualità di eredi di Parte_1 CP_1 CP_1 Controparte_2
, non sussiste alcun ritardo indennizzabile, rispetto alla durata ragionevole di Persona_1
anni 7, nella fattispecie in esame, il tutto considerato che gli istanti agivano, nella presente procedura, esclusivamente iure hereditas. - rilevato che nulla va disposto in ordine alle spese, non essendo costituito il Controparte_3
.
[...]
P.Q.M.
1) rigetta il ricorso;
2) nulla sulle spese.
Napoli, 12.3.2025
Il Magistrato designato dott.ssa Maria Cristina Rizzi