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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 19/09/2025, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
N. 45/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Maria Francesca Cerchiara, all'esito dello svolgimento dell'udienza del 15.7.2025, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato, mediante deposito di motivazione contestuale, la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al n. 45/2024 R.G., alla quale sono riunite le cause N. 133/24 – 56/24 - 48/24- RG, vertente
TRA
(C.F.: ) nata in [...] il [...], residente a Parte_1 C.F._1
Lamezia Terme in Via Formiti n. 11;
(C.F.: ), nata a [...] il CP_1 Parte_2 C.F._2
09.02.1971 residente in [...];
(C.F.: ) nata a [...] il [...] Controparte_2 C.F._3 residente a [...];
(C.F.: ) nata a [...] il [...] iv Parte_3 C.F._4 residente in [...]; Tutte, rappresentate e difese, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avvocati Carmela Gallo (C.F:
e (C.F: ) ed elettivamente C.F._5 Parte_4 C.F._6 domiciliate in Nocera Terinese a Falerna Scalo (CZ) Viale della Libertà n. 7 presso lo studio dell'Avv.
Parte_4
RICORRENTI E
(C.F. e P. IVA ), in Controparte_3 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex art. 417-bis c.p.c. dall'Avv. Giuseppe Muraca ed elettivamente domiciliata in . alla Via V. Cortese n. 25, ex P.O. CP_3
Madonna dei Cieli, presso l'Ufficio Legale dell'ente, come da mandato in atti.
RESISTENTE
provvedendo, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi atti di causa, come da dispositivo e contestuali
RAGIONI della decisione
1. Con separati atti, le ricorrenti premettevano di aver lavorato alle dipendenze dell' , Controparte_4 sin dai primi anni del 2000, con la qualifica di collaboratore professionale sanitario - infermiere, inquadrati nel livello D del CCNL Comparto Sanità Pubblica e di prestare servizio presso il reparto di Rianimazione del Presidio Ospedaliero di Lamezia Terme su tre turni (08/14 – 14/20- 20/08) per 5 giorni alla settimana.
Affermavano quindi che, a causa della assenza in organico di personale di supporto, erano costrette a svolgere mansioni ausiliarie di carattere “alberghiero”, di igiene personale delle pazienti e di assistenza generica alle stessi, nonché, approvvigionamento di materiali per il reparto, ascrivibili alla figura dell'operatore socio-sanitario inquadrato nella categoria B del CCNL applicato. Deducevano al riguardo che, fino all'anno 2018, era presente in reparto un solo OSS in grado coprire solo il turno diurno, lasciando completamente scoperti i turni pomeridiani e notturni, oltre ai giorni festivi o a quelli in cui l'unità era stata collocata a riposo o aveva fruito di congedo e che, nei periodi saltuari a decorrere dal mese di giugno 2018 erano presenti solo tre unità di OSS che consentivano di coprire il turno mattutino e parzialmente quello pomeridiano.
Chiedevano, pertanto, che l' convenuta venisse condannata al risarcimento del Controparte_3 danno da demansionamento, quantificato in misura pari al 10% della retribuzione annuale spettante per ogni anno a decorrere dal 2012 – 2013 fino al 2018 per in complessivi € Parte_1
18.099,03; per in complessivi € 15.237,69; per in Parte_5 Controparte_2 complessivi € 21.490,75; per in complessivi € 20.701,77 o nella maggiore o minore Parte_3 somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
2. Nel costituirsi in giudizio, l' eccepiva la carenza di prova in ordine all'esplicita Controparte_4 volontà datoriale di adibire le ricorrenti ad asserite mansioni inferiori, non pertinenti alla qualifica rivestita;
contestava, infine, le somme rivendicate nei singoli ricorsi in quanto disancorate da un conteggio analitico e da un apprezzabile criterio di calcolo, non rinvenibile in atti. Affermava, in ogni caso, nelle note da ultimo depositate, che non vi fosse prova dello svolgimento in maniera prevalente delle predette mansioni inferiori.
3. All' udienza del 9.7.2024, il Tribunale disponeva la riunione dei fascicoli per ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, nonché per ragioni di economia processuale, stante l'identità dei mezzi istruttori articolati.
Ammessa ed espletata la prova testimoniale richiesta nei rispettivi ricorsi ed autorizzato il deposito di note, a seguito della udienza del 15.7.2025, svoltasi con trattazione scritta, lette le note sostitutive di udienza, la causa veniva decisa come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
4. Entrando nel merito, va evidenziato che, dalla documentazione allegata in atti, emerge che le ricorrenti sono inquadrate nella categoria D con la qualifica di collaboratore professionale sanitario e prestano servizio presso il reparto di Rianimazione del P.O. di Lamezia Terme con le decorrenze indicate in ricorso.
5. Dalla prova testimoniale espletata è emerso che nel reparto di adibizione di parte ricorrente non vi erano figure ausiliarie tali da fornire il servizio di assistenza minimo, con la conseguenza che l'attività di assistenza alla persona e di pulizia degli ambienti è stata svolta costantemente e quotidianamente dal personale infermieristico.
Tale assunto è stato infatti confermato dalle prove orali svolte in corso di causa, dalle quali emerso quanto segue. Il primo teste di parte ricorrente, ha dichiarato: Testimone_1
ADR Sono e mi chiamo nato a [...] il [...], residente in [...]
Lamezia Terme, Via Arturo Perugini n. 32, medico specialista in anestesia e rianimazione. ADR Ho lavorato presso l'UOC denominata Anestesia e Rianimazione dell'Ospedale di Lamezia Terme dal 2000 fino al 2017, allorquando sono andato in pensione. Ho svolto funzioni di sostituto del Primario dal 2015 al 2018. ADR Conosco tutte le ricorrenti in quanto sono infermiere addette al predetto reparto. ADR Confermo il cap. 2 del ricorso in ordine ai turni svolti dalle ricorrenti nel reparto di Rianimazione. ADR Con riferimento al cap. 3 preciso che fino al 2018 ,il numero di OSS presenti nel Reparto era insufficiente e quindi gli infermieri svolgevano le mansioni tipiche degli operatori socio-sanitari ovvero :igiene dei pazienti, trasporto di medicinali, trasporto presso obitorio, pulizia dei reparti in quanto la ditta veniva solo due/tre volte al giorno, ma era insufficiente attese le esigenze di sanificazione del reparto. ADR Preciso inoltre che è capitato che l'OSS in servizio in rianimazione venisse condiviso con il Reparto di Pronto Soccorso in casi di particolare urgenza o, viceversa, veniva inviato in Rianimazione un OSS addetto al P.S., ciò in quanto il personale era comunque carente in entrambi i reparti;
ADR Le ricorrenti si occupavano anche, di routine, del cambio lenzuola e nei casi in cui era previsto anche di somministrare il pasto ai pazienti. Si occupavano inoltre di trasportare dal magazzino esterno al reparto, i dispositivi per la nutrizione parentelare, non essendo presente il personale OSS addetto a tale incombenza. ADR Questa situazione è stata più volte segnalata agli organi competenti, che non hanno potuto agire a causa del blocco delle assunzioni. ADR Non sono in grado di quantificare esattamente in percentuale il tempo di lavoro occupato (credo fosse il 35% - 40% del loro monte orario), preciso tuttavia che quando gli OSS erano assenti le mansioni “alberghiere” venivano svolte integralmente dagli infermieri. ADR Confermo i cap. 6 e 7 precisando che fino al mese di giugno 2018 vi erano 1 o 2 OSS. Se erano in due ,venivano coperti sia il turno mattutino che quello pomeridiano, altrimenti solo quello mattutino. Nel turno notturno non erano previsti OSS. Letto e confermato alla presenza delle parti.
Il secondo teste di parte ricorrente, , ha dichiarato: Testimone_2
ADR Sono e mi chiamo nato a [...] ( CZ) il 2.1.1967, ivi residente in [...] Cont Borsellino n. 16, infermiere, ho un contenzioso pendente nei confronti dell' per demansionamento. ADR Lavoro presso l'UOC denominata Anestesia e Rianimazione dell'Ospedale di Lamezia Terme dal luglio 2001 fino ad oggi. ADR Conosco tutte le ricorrenti in quanto sono infermiere addette al predetto reparto. ADR Confermo il cap. 2 del ricorso in ordine ai turni svolti dalle ricorrenti nel reparto di Rianimazione. ADR Con riferimento al cap. 3 preciso che le ricorrenti si occupano del riordino del paziente, igiene personale, cambio pannolini, cambio lenzuola, somministrazione pasto ove consentito. A causa della mancanza di OSS le ricorrenti si sono occupate anche del riordino negli armadietti di medicinali e presidi sanitari. Ed ancora del trasporto pazienti in sala TAC o in altri reparti;
trasporto salme da reparto ad obitorio;
gestione telefonate in caso di assenza del medico. ADR Nel periodo tra il 2011-2012 e il 2018 il numero degli OSS era carente. Ne erano stati assunti 1 o 2 ma erano spesso assenti e comunque erano insufficienti a svolgere tutte le mansioni previste. ADR Preciso inoltre che quando gli OSS erano assenti le mansioni
“alberghiere” venivano svolte integralmente dagli infermieri (oltre alle mansioni loro proprie
)costantemente, tutti i giorni, per tutto l'arco delle giornata. Al riguardo preciso che ancora oggi vi è un solo OSS nel turno notturno e, pertanto, gli infermieri si occupano ancora del trasporto salme in obitorio, non essendoci personale addetto a tale mansione. ADR Confermo i cap. 6 e 7 precisando che fino al mese di giugno 2018 vi erano 1 o 2 OSS. Se erano in due venivano coperti sia il turno mattutino che quello pomeridiano, altrimenti solo quello mattutino e il pomeriggio le mansioni alberghiere venivano svolte dalle infermiere. Nel turno notturno non erano previsti OSS, anche oggi ve ne è uno soltanto. ADR In ogni caso, quando era presente un solo OSS gli infermieri dovevano comunque intervenire in ausilio, trattandosi spesso di pazienti con respiratore endo-tracheale e, quindi, non autosufficienti. Letto e confermato alla presenza delle parti.
6. Ciò posto, le ricorrenti lamentano di aver subìto una dequalificazione professionale consistente nell'impossibilità di esprimere, nonché di conservare ed accrescere la propria competenza professionale in conformità alle condizioni di assunzione;
deducono, infatti, di essere state adibite, a causa della grave e cronica carenza di operatori socio-sanitari, a mansioni inferiori a discapito di quelle proprie della qualifica rivestita, in maniera continua e prevalente, per la maggior parte del turno lavorativo.
7. Dalla disamina delle declaratorie contrattuali di riferimento è dato evincere che rientra nella categoria B, livello economico BS, l'operatore socio sanitario, il quale “svolge la sua attività sia nel settore sociale che in quello sanitario in servizi di tipo socioassistenziali e sociosanitario residenziali e non residenziali, in ambiente ospedaliero e al domicilio dell'utente. Svolge la sua attività su indicazione - ciascuna secondo le proprie competenze - degli operatori professionali preposti all'assistenza sanitaria e a quella sociale, ed in collaborazione con gli altri operatori, secondo il criterio del lavoro multiprofessionale. Le attività dell'operatore sociosanitario sono rivolte alla persona e al suo ambiente di vita, al fine di fornire: a) assistenza diretta e di supporto alla gestione dell'ambiente di vita;
b) intervento igienico sanitario e di carattere sociale;
c) supporto gestionale, organizzativo e formativo.”. Appartiene, invece, alla categoria D, profilo professionale di collaboratore professionale sanitario, l'ostetrica di cui al D.M. n. 739/1994, ovvero colui che “a) partecipa all'identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività; b) identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona e della collettività e formula i relativi obiettivi;
c) pianifica, gestisce e valuta l'intervento assistenziale infermieristico;
d) garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico- terapeutiche;
e) agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali;
f) per l'espletamento delle funzioni si avvale, ove necessario, dell'opera del personale di supporto;
g) svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie pubbliche o private, nel territorio e nell'assistenza domiciliare, in regime di dipendenza o libero-professionale (..) contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e alla ricerca.”.
8. Giova, poi, osservare che, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. Lav. ordinanza n. 19419 del 17.09.2020), “nel pubblico impiego privatizzato, il lavoratore può essere adibito a mansioni accessorie inferiori rispetto a quelle di assegnazione, a condizione che sia garantito al lavoratore medesimo lo svolgimento, in misura prevalente e assorbente, delle mansioni proprie della categoria di appartenenza, che le mansioni accessorie non siano completamente estranee alla sua professionalità e che ricorra una obiettiva esigenza, organizzativa o di sicurezza, del datore di lavoro pubblico, restando ininfluente che la P.A., nell'esercizio della discrezionalità amministrativa, non abbia provveduto alla integrale copertura degli organici per il profilo inferiore, venendo in rilievo il dovere del lavoratore di leale collaborazione nella tutela dell'interesse pubblico sotteso all'esercizio della sua attività. (In applicazione del suddetto principio, è stato escluso il demansionamento ai danni del dipendente di un'azienda sanitaria, inquadrato come operatore tecnico specializzato con mansioni di autista di ambulanza, che aveva prestato collaborazione nelle attività di soccorso del servizio 118 una volta alla settimana ed aveva coadiuvato l'unico operatore sanitario nella preparazione della barella e nel trasporto dell'ammalato).”. E' stato, inoltre, affermato che “in tema di dequalificazione professionale, è risarcibile il danno non patrimoniale ogni qual volta si verifichi una grave violazione dei diritti del lavoratore, che costituiscono oggetto di tutela costituzionale, da accertarsi in base alla persistenza del comportamento lesivo, alla durata e alla reiterazione delle situazioni di disagio professionale e personale, all'inerzia del datore di lavoro rispetto alle istanze del prestatore di lavoro, anche a prescindere da uno specifico intento di declassarlo o svilirne i compiti. La relativa prova spetta al lavoratore, il quale tuttavia non deve necessariamente fornirla per testimoni, potendo anche allegare elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, quali, ad esempio, la qualità e la quantità dell'attività lavorativa svolta, la natura e il tipo della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento
o la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione.” (cfr. Cass. Sez. 1, ordinanza n. 24585 del 2.10.2019).
9. Tanto precisato, l'istruttoria espletata ha consentito di accertare che le mansioni alle quali le ricorrenti sono state adibite, per la maggior parte del loro turno lavorativo, presso il Reparto di Rianimazione, sono state quelle connesse all'attività alberghiera, all'igiene personale ed all'assistenza delle pazienti attesa la cronica insufficienza di OSS fino al 2018, con conseguente prevalente adibizione delle infermiere alle mansioni di tipo “alberghiero” o “igienico-sanitario”.
Entrambi i testi escussi, ha sottolineato l'impegno, anche in termini temporali, profuso dalla singola ricorrente nello svolgimento dei compiti propri del personale ausiliario di supporto, anche in prevalenza rispetto alle mansioni rientranti nella qualifica di appartenenza, tenuto conto che erano solo le stesse a dover sopperire a tutte le necessità.
Appare evidente che nei periodi in cui nell'U.O. vi è stata la totale assenza di unità di OSS, le infermiere sono state costrette a far fronte a tutte le esigenze dei pazienti, comprese quelle di natura igienico-sanitaria ed alberghiera.
Tali circostanze non state state contestate dalla parte ricorrente che non ha fornito alcuna prova contraria in merito alla presenza di un numero insufficiente di OSS nel reparto di Rianimazione non contestando la circostanza che fino all'anno 2018, era presente in reparto un solo OSS in grado coprire solo il turno diurno, lasciando completamente scoperti i turni pomeridiani e notturni, oltre ai giorni festivi o a quelli in cui l'unità era stata collocata a riposo o aveva fruito di congedo, per come dedotto dalla parte ricorrente. Sul punto, si richiamano tutte le decisioni rese in cause analoghe da questo Tribunale (cfr. ex multis n.238/2024; n.154/2024; n.99/2024; n.98/2024). 10. Sussiste, quindi, alla luce dei criteri individuati dalla giurisprudenza di legittimità (durata del demansionamento, qualità dell'attività lavorativa svolta rispetto alle mansioni di assunzione e del tipo di professionalità coinvolta), il danno da dequalificazione professionale lamentato.
Sotto il profilo temporale, tuttavia, la tutela risarcitoria va riconosciuta per l'attività effettivamente prestata dai ricorrenti fino al 2018, atteso che risulta non contestato tra le parti che nel periodo successivo il numero degli OSS assegnati al reparto è divenuto sufficiente rispetto alle esigenze. L va, quindi, condannata al risarcimento del danno da demansionamento subìto Controparte_4 dalle odierne ricorrenti fino al mese di dicembre 2018. 11. Per la quantificazione dei singoli crediti sono state prese in considerazione le retribuzioni annue riportate nel conteggio allegato, applicando la percentuale indicata del 10% con riferimento ai giorni di effettiva presenza in servizio.
In conclusione, il danno risarcibile ammonta per in complessivi € 18.099,03; per Parte_1
in complessivi € 15.237,69; per in complessivi € Parte_5 Controparte_2 21.490,75; per in complessivi € 20.701,77, oltre interessi legali e rivalutazione Parte_3 monetaria, dal dovuto al saldo. 12.Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, in ragione del valore delle singole cause riunite (determinato in base ai crediti accertati), dell'attività istruttoria svolta e dell'identità delle posizioni processuali difese, in complessivi € 5.077,00 per compensi professionali, oltre spese e accessori di legge, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti delle ricorrenti dichiaratisi antistatati ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
- accerta e dichiara che , , e Parte_1 Parte_5 Controparte_2 [...]
hanno svolto, in maniera prevalente, le mansioni inferiori di operatore socio-sanitario Parte_3 rientranti nella declaratoria della categoria B, livello economico BS, del CCNL Comparto Sanità;
- condanna l' a risarcire il danno da demansionamento subìto fino al mese di Controparte_4 dicembre 2018, quantificato per per in complessivi € 18.099,03; per Parte_1 [...]
in complessivi € 15.237,69; per in complessivi € 21.490,75; Parte_5 Controparte_2 per in complessivi € 20.701,77 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal Parte_3 dovuto all'effettivo soddisfo;
- condanna l' convenuta al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in Controparte_3 complessivi € 5.077,00 per compensi professionali, oltre spese documentate e accessori di legge se dovuti, da distrarsi in favore del procuratore costituito dei ricorrenti ex art. 93 c.p.c. Lamezia Terme, 19.9.2025
IL Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Maria Francesca Cerchiara, all'esito dello svolgimento dell'udienza del 15.7.2025, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato, mediante deposito di motivazione contestuale, la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al n. 45/2024 R.G., alla quale sono riunite le cause N. 133/24 – 56/24 - 48/24- RG, vertente
TRA
(C.F.: ) nata in [...] il [...], residente a Parte_1 C.F._1
Lamezia Terme in Via Formiti n. 11;
(C.F.: ), nata a [...] il CP_1 Parte_2 C.F._2
09.02.1971 residente in [...];
(C.F.: ) nata a [...] il [...] Controparte_2 C.F._3 residente a [...];
(C.F.: ) nata a [...] il [...] iv Parte_3 C.F._4 residente in [...]; Tutte, rappresentate e difese, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avvocati Carmela Gallo (C.F:
e (C.F: ) ed elettivamente C.F._5 Parte_4 C.F._6 domiciliate in Nocera Terinese a Falerna Scalo (CZ) Viale della Libertà n. 7 presso lo studio dell'Avv.
Parte_4
RICORRENTI E
(C.F. e P. IVA ), in Controparte_3 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex art. 417-bis c.p.c. dall'Avv. Giuseppe Muraca ed elettivamente domiciliata in . alla Via V. Cortese n. 25, ex P.O. CP_3
Madonna dei Cieli, presso l'Ufficio Legale dell'ente, come da mandato in atti.
RESISTENTE
provvedendo, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi atti di causa, come da dispositivo e contestuali
RAGIONI della decisione
1. Con separati atti, le ricorrenti premettevano di aver lavorato alle dipendenze dell' , Controparte_4 sin dai primi anni del 2000, con la qualifica di collaboratore professionale sanitario - infermiere, inquadrati nel livello D del CCNL Comparto Sanità Pubblica e di prestare servizio presso il reparto di Rianimazione del Presidio Ospedaliero di Lamezia Terme su tre turni (08/14 – 14/20- 20/08) per 5 giorni alla settimana.
Affermavano quindi che, a causa della assenza in organico di personale di supporto, erano costrette a svolgere mansioni ausiliarie di carattere “alberghiero”, di igiene personale delle pazienti e di assistenza generica alle stessi, nonché, approvvigionamento di materiali per il reparto, ascrivibili alla figura dell'operatore socio-sanitario inquadrato nella categoria B del CCNL applicato. Deducevano al riguardo che, fino all'anno 2018, era presente in reparto un solo OSS in grado coprire solo il turno diurno, lasciando completamente scoperti i turni pomeridiani e notturni, oltre ai giorni festivi o a quelli in cui l'unità era stata collocata a riposo o aveva fruito di congedo e che, nei periodi saltuari a decorrere dal mese di giugno 2018 erano presenti solo tre unità di OSS che consentivano di coprire il turno mattutino e parzialmente quello pomeridiano.
Chiedevano, pertanto, che l' convenuta venisse condannata al risarcimento del Controparte_3 danno da demansionamento, quantificato in misura pari al 10% della retribuzione annuale spettante per ogni anno a decorrere dal 2012 – 2013 fino al 2018 per in complessivi € Parte_1
18.099,03; per in complessivi € 15.237,69; per in Parte_5 Controparte_2 complessivi € 21.490,75; per in complessivi € 20.701,77 o nella maggiore o minore Parte_3 somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
2. Nel costituirsi in giudizio, l' eccepiva la carenza di prova in ordine all'esplicita Controparte_4 volontà datoriale di adibire le ricorrenti ad asserite mansioni inferiori, non pertinenti alla qualifica rivestita;
contestava, infine, le somme rivendicate nei singoli ricorsi in quanto disancorate da un conteggio analitico e da un apprezzabile criterio di calcolo, non rinvenibile in atti. Affermava, in ogni caso, nelle note da ultimo depositate, che non vi fosse prova dello svolgimento in maniera prevalente delle predette mansioni inferiori.
3. All' udienza del 9.7.2024, il Tribunale disponeva la riunione dei fascicoli per ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, nonché per ragioni di economia processuale, stante l'identità dei mezzi istruttori articolati.
Ammessa ed espletata la prova testimoniale richiesta nei rispettivi ricorsi ed autorizzato il deposito di note, a seguito della udienza del 15.7.2025, svoltasi con trattazione scritta, lette le note sostitutive di udienza, la causa veniva decisa come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
4. Entrando nel merito, va evidenziato che, dalla documentazione allegata in atti, emerge che le ricorrenti sono inquadrate nella categoria D con la qualifica di collaboratore professionale sanitario e prestano servizio presso il reparto di Rianimazione del P.O. di Lamezia Terme con le decorrenze indicate in ricorso.
5. Dalla prova testimoniale espletata è emerso che nel reparto di adibizione di parte ricorrente non vi erano figure ausiliarie tali da fornire il servizio di assistenza minimo, con la conseguenza che l'attività di assistenza alla persona e di pulizia degli ambienti è stata svolta costantemente e quotidianamente dal personale infermieristico.
Tale assunto è stato infatti confermato dalle prove orali svolte in corso di causa, dalle quali emerso quanto segue. Il primo teste di parte ricorrente, ha dichiarato: Testimone_1
ADR Sono e mi chiamo nato a [...] il [...], residente in [...]
Lamezia Terme, Via Arturo Perugini n. 32, medico specialista in anestesia e rianimazione. ADR Ho lavorato presso l'UOC denominata Anestesia e Rianimazione dell'Ospedale di Lamezia Terme dal 2000 fino al 2017, allorquando sono andato in pensione. Ho svolto funzioni di sostituto del Primario dal 2015 al 2018. ADR Conosco tutte le ricorrenti in quanto sono infermiere addette al predetto reparto. ADR Confermo il cap. 2 del ricorso in ordine ai turni svolti dalle ricorrenti nel reparto di Rianimazione. ADR Con riferimento al cap. 3 preciso che fino al 2018 ,il numero di OSS presenti nel Reparto era insufficiente e quindi gli infermieri svolgevano le mansioni tipiche degli operatori socio-sanitari ovvero :igiene dei pazienti, trasporto di medicinali, trasporto presso obitorio, pulizia dei reparti in quanto la ditta veniva solo due/tre volte al giorno, ma era insufficiente attese le esigenze di sanificazione del reparto. ADR Preciso inoltre che è capitato che l'OSS in servizio in rianimazione venisse condiviso con il Reparto di Pronto Soccorso in casi di particolare urgenza o, viceversa, veniva inviato in Rianimazione un OSS addetto al P.S., ciò in quanto il personale era comunque carente in entrambi i reparti;
ADR Le ricorrenti si occupavano anche, di routine, del cambio lenzuola e nei casi in cui era previsto anche di somministrare il pasto ai pazienti. Si occupavano inoltre di trasportare dal magazzino esterno al reparto, i dispositivi per la nutrizione parentelare, non essendo presente il personale OSS addetto a tale incombenza. ADR Questa situazione è stata più volte segnalata agli organi competenti, che non hanno potuto agire a causa del blocco delle assunzioni. ADR Non sono in grado di quantificare esattamente in percentuale il tempo di lavoro occupato (credo fosse il 35% - 40% del loro monte orario), preciso tuttavia che quando gli OSS erano assenti le mansioni “alberghiere” venivano svolte integralmente dagli infermieri. ADR Confermo i cap. 6 e 7 precisando che fino al mese di giugno 2018 vi erano 1 o 2 OSS. Se erano in due ,venivano coperti sia il turno mattutino che quello pomeridiano, altrimenti solo quello mattutino. Nel turno notturno non erano previsti OSS. Letto e confermato alla presenza delle parti.
Il secondo teste di parte ricorrente, , ha dichiarato: Testimone_2
ADR Sono e mi chiamo nato a [...] ( CZ) il 2.1.1967, ivi residente in [...] Cont Borsellino n. 16, infermiere, ho un contenzioso pendente nei confronti dell' per demansionamento. ADR Lavoro presso l'UOC denominata Anestesia e Rianimazione dell'Ospedale di Lamezia Terme dal luglio 2001 fino ad oggi. ADR Conosco tutte le ricorrenti in quanto sono infermiere addette al predetto reparto. ADR Confermo il cap. 2 del ricorso in ordine ai turni svolti dalle ricorrenti nel reparto di Rianimazione. ADR Con riferimento al cap. 3 preciso che le ricorrenti si occupano del riordino del paziente, igiene personale, cambio pannolini, cambio lenzuola, somministrazione pasto ove consentito. A causa della mancanza di OSS le ricorrenti si sono occupate anche del riordino negli armadietti di medicinali e presidi sanitari. Ed ancora del trasporto pazienti in sala TAC o in altri reparti;
trasporto salme da reparto ad obitorio;
gestione telefonate in caso di assenza del medico. ADR Nel periodo tra il 2011-2012 e il 2018 il numero degli OSS era carente. Ne erano stati assunti 1 o 2 ma erano spesso assenti e comunque erano insufficienti a svolgere tutte le mansioni previste. ADR Preciso inoltre che quando gli OSS erano assenti le mansioni
“alberghiere” venivano svolte integralmente dagli infermieri (oltre alle mansioni loro proprie
)costantemente, tutti i giorni, per tutto l'arco delle giornata. Al riguardo preciso che ancora oggi vi è un solo OSS nel turno notturno e, pertanto, gli infermieri si occupano ancora del trasporto salme in obitorio, non essendoci personale addetto a tale mansione. ADR Confermo i cap. 6 e 7 precisando che fino al mese di giugno 2018 vi erano 1 o 2 OSS. Se erano in due venivano coperti sia il turno mattutino che quello pomeridiano, altrimenti solo quello mattutino e il pomeriggio le mansioni alberghiere venivano svolte dalle infermiere. Nel turno notturno non erano previsti OSS, anche oggi ve ne è uno soltanto. ADR In ogni caso, quando era presente un solo OSS gli infermieri dovevano comunque intervenire in ausilio, trattandosi spesso di pazienti con respiratore endo-tracheale e, quindi, non autosufficienti. Letto e confermato alla presenza delle parti.
6. Ciò posto, le ricorrenti lamentano di aver subìto una dequalificazione professionale consistente nell'impossibilità di esprimere, nonché di conservare ed accrescere la propria competenza professionale in conformità alle condizioni di assunzione;
deducono, infatti, di essere state adibite, a causa della grave e cronica carenza di operatori socio-sanitari, a mansioni inferiori a discapito di quelle proprie della qualifica rivestita, in maniera continua e prevalente, per la maggior parte del turno lavorativo.
7. Dalla disamina delle declaratorie contrattuali di riferimento è dato evincere che rientra nella categoria B, livello economico BS, l'operatore socio sanitario, il quale “svolge la sua attività sia nel settore sociale che in quello sanitario in servizi di tipo socioassistenziali e sociosanitario residenziali e non residenziali, in ambiente ospedaliero e al domicilio dell'utente. Svolge la sua attività su indicazione - ciascuna secondo le proprie competenze - degli operatori professionali preposti all'assistenza sanitaria e a quella sociale, ed in collaborazione con gli altri operatori, secondo il criterio del lavoro multiprofessionale. Le attività dell'operatore sociosanitario sono rivolte alla persona e al suo ambiente di vita, al fine di fornire: a) assistenza diretta e di supporto alla gestione dell'ambiente di vita;
b) intervento igienico sanitario e di carattere sociale;
c) supporto gestionale, organizzativo e formativo.”. Appartiene, invece, alla categoria D, profilo professionale di collaboratore professionale sanitario, l'ostetrica di cui al D.M. n. 739/1994, ovvero colui che “a) partecipa all'identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività; b) identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona e della collettività e formula i relativi obiettivi;
c) pianifica, gestisce e valuta l'intervento assistenziale infermieristico;
d) garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico- terapeutiche;
e) agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali;
f) per l'espletamento delle funzioni si avvale, ove necessario, dell'opera del personale di supporto;
g) svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie pubbliche o private, nel territorio e nell'assistenza domiciliare, in regime di dipendenza o libero-professionale (..) contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e alla ricerca.”.
8. Giova, poi, osservare che, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. Lav. ordinanza n. 19419 del 17.09.2020), “nel pubblico impiego privatizzato, il lavoratore può essere adibito a mansioni accessorie inferiori rispetto a quelle di assegnazione, a condizione che sia garantito al lavoratore medesimo lo svolgimento, in misura prevalente e assorbente, delle mansioni proprie della categoria di appartenenza, che le mansioni accessorie non siano completamente estranee alla sua professionalità e che ricorra una obiettiva esigenza, organizzativa o di sicurezza, del datore di lavoro pubblico, restando ininfluente che la P.A., nell'esercizio della discrezionalità amministrativa, non abbia provveduto alla integrale copertura degli organici per il profilo inferiore, venendo in rilievo il dovere del lavoratore di leale collaborazione nella tutela dell'interesse pubblico sotteso all'esercizio della sua attività. (In applicazione del suddetto principio, è stato escluso il demansionamento ai danni del dipendente di un'azienda sanitaria, inquadrato come operatore tecnico specializzato con mansioni di autista di ambulanza, che aveva prestato collaborazione nelle attività di soccorso del servizio 118 una volta alla settimana ed aveva coadiuvato l'unico operatore sanitario nella preparazione della barella e nel trasporto dell'ammalato).”. E' stato, inoltre, affermato che “in tema di dequalificazione professionale, è risarcibile il danno non patrimoniale ogni qual volta si verifichi una grave violazione dei diritti del lavoratore, che costituiscono oggetto di tutela costituzionale, da accertarsi in base alla persistenza del comportamento lesivo, alla durata e alla reiterazione delle situazioni di disagio professionale e personale, all'inerzia del datore di lavoro rispetto alle istanze del prestatore di lavoro, anche a prescindere da uno specifico intento di declassarlo o svilirne i compiti. La relativa prova spetta al lavoratore, il quale tuttavia non deve necessariamente fornirla per testimoni, potendo anche allegare elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, quali, ad esempio, la qualità e la quantità dell'attività lavorativa svolta, la natura e il tipo della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento
o la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione.” (cfr. Cass. Sez. 1, ordinanza n. 24585 del 2.10.2019).
9. Tanto precisato, l'istruttoria espletata ha consentito di accertare che le mansioni alle quali le ricorrenti sono state adibite, per la maggior parte del loro turno lavorativo, presso il Reparto di Rianimazione, sono state quelle connesse all'attività alberghiera, all'igiene personale ed all'assistenza delle pazienti attesa la cronica insufficienza di OSS fino al 2018, con conseguente prevalente adibizione delle infermiere alle mansioni di tipo “alberghiero” o “igienico-sanitario”.
Entrambi i testi escussi, ha sottolineato l'impegno, anche in termini temporali, profuso dalla singola ricorrente nello svolgimento dei compiti propri del personale ausiliario di supporto, anche in prevalenza rispetto alle mansioni rientranti nella qualifica di appartenenza, tenuto conto che erano solo le stesse a dover sopperire a tutte le necessità.
Appare evidente che nei periodi in cui nell'U.O. vi è stata la totale assenza di unità di OSS, le infermiere sono state costrette a far fronte a tutte le esigenze dei pazienti, comprese quelle di natura igienico-sanitaria ed alberghiera.
Tali circostanze non state state contestate dalla parte ricorrente che non ha fornito alcuna prova contraria in merito alla presenza di un numero insufficiente di OSS nel reparto di Rianimazione non contestando la circostanza che fino all'anno 2018, era presente in reparto un solo OSS in grado coprire solo il turno diurno, lasciando completamente scoperti i turni pomeridiani e notturni, oltre ai giorni festivi o a quelli in cui l'unità era stata collocata a riposo o aveva fruito di congedo, per come dedotto dalla parte ricorrente. Sul punto, si richiamano tutte le decisioni rese in cause analoghe da questo Tribunale (cfr. ex multis n.238/2024; n.154/2024; n.99/2024; n.98/2024). 10. Sussiste, quindi, alla luce dei criteri individuati dalla giurisprudenza di legittimità (durata del demansionamento, qualità dell'attività lavorativa svolta rispetto alle mansioni di assunzione e del tipo di professionalità coinvolta), il danno da dequalificazione professionale lamentato.
Sotto il profilo temporale, tuttavia, la tutela risarcitoria va riconosciuta per l'attività effettivamente prestata dai ricorrenti fino al 2018, atteso che risulta non contestato tra le parti che nel periodo successivo il numero degli OSS assegnati al reparto è divenuto sufficiente rispetto alle esigenze. L va, quindi, condannata al risarcimento del danno da demansionamento subìto Controparte_4 dalle odierne ricorrenti fino al mese di dicembre 2018. 11. Per la quantificazione dei singoli crediti sono state prese in considerazione le retribuzioni annue riportate nel conteggio allegato, applicando la percentuale indicata del 10% con riferimento ai giorni di effettiva presenza in servizio.
In conclusione, il danno risarcibile ammonta per in complessivi € 18.099,03; per Parte_1
in complessivi € 15.237,69; per in complessivi € Parte_5 Controparte_2 21.490,75; per in complessivi € 20.701,77, oltre interessi legali e rivalutazione Parte_3 monetaria, dal dovuto al saldo. 12.Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, in ragione del valore delle singole cause riunite (determinato in base ai crediti accertati), dell'attività istruttoria svolta e dell'identità delle posizioni processuali difese, in complessivi € 5.077,00 per compensi professionali, oltre spese e accessori di legge, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti delle ricorrenti dichiaratisi antistatati ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
- accerta e dichiara che , , e Parte_1 Parte_5 Controparte_2 [...]
hanno svolto, in maniera prevalente, le mansioni inferiori di operatore socio-sanitario Parte_3 rientranti nella declaratoria della categoria B, livello economico BS, del CCNL Comparto Sanità;
- condanna l' a risarcire il danno da demansionamento subìto fino al mese di Controparte_4 dicembre 2018, quantificato per per in complessivi € 18.099,03; per Parte_1 [...]
in complessivi € 15.237,69; per in complessivi € 21.490,75; Parte_5 Controparte_2 per in complessivi € 20.701,77 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal Parte_3 dovuto all'effettivo soddisfo;
- condanna l' convenuta al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in Controparte_3 complessivi € 5.077,00 per compensi professionali, oltre spese documentate e accessori di legge se dovuti, da distrarsi in favore del procuratore costituito dei ricorrenti ex art. 93 c.p.c. Lamezia Terme, 19.9.2025
IL Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara