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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 22/01/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 990/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice sul ricorso depositato in data 12/3/2024 da
(C.F. , nata a [...] il [...] e ivi residente Parte_1 C.F._1
in Viale Tica n. 167/E, elettivamente domiciliata in Siracusa, V.le Teracati 63/b, presso lo studio dell'avv. La Bella Barbara, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
, (C.F. ), nato a [...] il [...] ed Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliato a Siracusa, Via San Giovanni Alle Catacombe n. 7, presso lo studio dell'avv. Bordone Mauro, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 12/03/2024, la ricorrente ha chiesto l'approvazione della regolamentazione inerente all'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore, Per_1
, nato a [...] in data [...], riconosciuto da entrambi i genitori, nonché al diritto e
[...]
dovere di mantenerlo.
In particolare, dedotto il disinteresse del padre nei confronti del figlio, ha chiesto disporsi l'affido condiviso del minore a entrambi i genitori, con collocamento presso la stessa, e conseguente regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita del padre. Sotto il profilo economico, ha chiesto disporsi l'obbligo in capo al resistente di versare la somma mensile di € 250,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con decreto del 26/3/2024, il Giudice delegato ha fissato udienza del 12/11/2024 per la comparizione delle parti, assegnando termine fino al 18/6/2024 per la notifica del ricorso e del decreto alla controparte, nonché termine di 30 giorni prima dell'udienza di comparizione per la costituzione in giudizio del convenuto.
Con comparsa depositata il 9/9/2024, il resistente si è opposto in via preliminare alle richieste ex adverso formulate, rappresentando per contro di essersi sempre interessato al figlio minore.
Ciò posto, ha chiesto disporsi l'affido condiviso del minore, nonché regolamentare il diritto di visita del padre secondo la volontà del minore.
Si è reso, inoltre, disponibile a versare alla ricorrente l'assegno mensile di € 100,00 al fine di contribuire al mantenimento del figlio.
In data 26-27/9/2024, le parti hanno depositato note scritte con cui hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo sulle condizioni relative al figlio minore . Per_1
Con provvedimento dell'11/11/2024, il Giudice delegato, Dott. Carlo Ottaviano, ha rimesso gli atti al Giudice tabellamente competente per la fissazione di una nuova udienza che è stata successivamente confermata in data 12/11/2024 e sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. stante la richiesta congiunta delle parti.
Con note scritte depositate in sostituzione della suindicata udienza, le parti hanno chiesto che venisse recepito l'accordo depositato sulle condizioni della regolamentazione dei rapporti genitoriali nei seguenti termini:
“1) Il figlio minore , nato l'[...], viene affidato in maniera condivisa a entrambi i Per_1
genitori. Entrambi i genitori, di conseguenza, dovranno esercitare in forma congiunta la responsabilità genitoriale sul minore per le questioni di straordinaria amministrazione, con
l'impegno ad adottare insieme tutte le decisioni di maggiore interesse che lo riguardino e relative alla sua istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. La collocazione prevalente del figlio e la residenza dello stesso rimarranno presso la madre, nell'immobile sito in Siracusa in viale Tica n. 167/E.
2) Il sig. si obbliga a trasferire la propria residenza altrove. Parte_2 3) Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio , salvo differente accordo fra le parti, due Per_1
giorni a settimana – martedì e giovedì – e una settimana il sabato e la settimana successiva la domenica, secondo una alternanza che potrà essere modificata da eventuali diversi accordi tra le parti, dalle ore 10,00 alle ore 21,00, il tutto con un pernottamento settimanale. Inoltre il minore trascorrerà le festività dell'anno alternativamente tra i genitori nel modo seguente: un anno il 24 dicembre e il 31 dicembre e il lunedì di Pasquetta con un genitore e il 25 dicembre e l'1 gennaio e la domenica di Pasqua con l'altro genitore e l'anno dopo viceversa, salvo diversi accordi tra i coniugi.
Per le vacanze estive il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio due settimane, anche non consecutive, da concordarsi tra le parti con congruo preavviso e, comunque, non più tardi del mese di maggio di ogni anno. In ogni caso ulteriori modalità, orari, giorni, periodi di visita e/o frequentazione potranno essere concordati, di volta in volta, tra i genitori;
4) il signor corrisponderà alla OR , a titolo di contributo al Pt_2 Parte_1 mantenimento del figlio minore , entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo mensile di 200,00 Per_1
(duecento), da corrispondersi a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della madre, alle coordinate bancarie della stessa: [...], somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT.
5) I genitori sosterranno nella uguale misura del 50% ciascuno le spese straordinarie per il figlio
individuate secondo le linee guida del Tribunale di Siracusa, che verranno concordate tra Per_1
le parti, fatta eccezione per le spese di carattere urgente.”.
Il Giudice - lette le note depositate dalle parti – ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
È stata data comunicazione del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al Pubblico Ministero, il quale non si è opposto all'accoglimento della domanda congiuntamente avanzata dalle parti (visto del
30/04/2024).
***
Ciò premesso, il Tribunale ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a garantire al figlio minore l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità.
Le condizioni concordate dalle parti, difatti, appaiono conformi all'interesse morale e materiale del minore, compiutamente salvaguardato dall'affido condiviso e dal collocamento presso la madre, nonché dai tempi e dalla modalità di esercizio del diritto di visita del padre, in considerazione dell'età del medesimo. Infine, anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni come valutate dalle parti, a garantire al minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
L'istanza come sopra avanzata può, dunque, trovare integrale accoglimento e potrà di conseguenza il
Tribunale pronunciarsi in senso conforme.
Le spese di lite vanno compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, provvede in conformità all'accordo sopra riportato.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Siracusa, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 14/01/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice sul ricorso depositato in data 12/3/2024 da
(C.F. , nata a [...] il [...] e ivi residente Parte_1 C.F._1
in Viale Tica n. 167/E, elettivamente domiciliata in Siracusa, V.le Teracati 63/b, presso lo studio dell'avv. La Bella Barbara, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
, (C.F. ), nato a [...] il [...] ed Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliato a Siracusa, Via San Giovanni Alle Catacombe n. 7, presso lo studio dell'avv. Bordone Mauro, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 12/03/2024, la ricorrente ha chiesto l'approvazione della regolamentazione inerente all'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore, Per_1
, nato a [...] in data [...], riconosciuto da entrambi i genitori, nonché al diritto e
[...]
dovere di mantenerlo.
In particolare, dedotto il disinteresse del padre nei confronti del figlio, ha chiesto disporsi l'affido condiviso del minore a entrambi i genitori, con collocamento presso la stessa, e conseguente regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita del padre. Sotto il profilo economico, ha chiesto disporsi l'obbligo in capo al resistente di versare la somma mensile di € 250,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con decreto del 26/3/2024, il Giudice delegato ha fissato udienza del 12/11/2024 per la comparizione delle parti, assegnando termine fino al 18/6/2024 per la notifica del ricorso e del decreto alla controparte, nonché termine di 30 giorni prima dell'udienza di comparizione per la costituzione in giudizio del convenuto.
Con comparsa depositata il 9/9/2024, il resistente si è opposto in via preliminare alle richieste ex adverso formulate, rappresentando per contro di essersi sempre interessato al figlio minore.
Ciò posto, ha chiesto disporsi l'affido condiviso del minore, nonché regolamentare il diritto di visita del padre secondo la volontà del minore.
Si è reso, inoltre, disponibile a versare alla ricorrente l'assegno mensile di € 100,00 al fine di contribuire al mantenimento del figlio.
In data 26-27/9/2024, le parti hanno depositato note scritte con cui hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo sulle condizioni relative al figlio minore . Per_1
Con provvedimento dell'11/11/2024, il Giudice delegato, Dott. Carlo Ottaviano, ha rimesso gli atti al Giudice tabellamente competente per la fissazione di una nuova udienza che è stata successivamente confermata in data 12/11/2024 e sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. stante la richiesta congiunta delle parti.
Con note scritte depositate in sostituzione della suindicata udienza, le parti hanno chiesto che venisse recepito l'accordo depositato sulle condizioni della regolamentazione dei rapporti genitoriali nei seguenti termini:
“1) Il figlio minore , nato l'[...], viene affidato in maniera condivisa a entrambi i Per_1
genitori. Entrambi i genitori, di conseguenza, dovranno esercitare in forma congiunta la responsabilità genitoriale sul minore per le questioni di straordinaria amministrazione, con
l'impegno ad adottare insieme tutte le decisioni di maggiore interesse che lo riguardino e relative alla sua istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. La collocazione prevalente del figlio e la residenza dello stesso rimarranno presso la madre, nell'immobile sito in Siracusa in viale Tica n. 167/E.
2) Il sig. si obbliga a trasferire la propria residenza altrove. Parte_2 3) Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio , salvo differente accordo fra le parti, due Per_1
giorni a settimana – martedì e giovedì – e una settimana il sabato e la settimana successiva la domenica, secondo una alternanza che potrà essere modificata da eventuali diversi accordi tra le parti, dalle ore 10,00 alle ore 21,00, il tutto con un pernottamento settimanale. Inoltre il minore trascorrerà le festività dell'anno alternativamente tra i genitori nel modo seguente: un anno il 24 dicembre e il 31 dicembre e il lunedì di Pasquetta con un genitore e il 25 dicembre e l'1 gennaio e la domenica di Pasqua con l'altro genitore e l'anno dopo viceversa, salvo diversi accordi tra i coniugi.
Per le vacanze estive il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio due settimane, anche non consecutive, da concordarsi tra le parti con congruo preavviso e, comunque, non più tardi del mese di maggio di ogni anno. In ogni caso ulteriori modalità, orari, giorni, periodi di visita e/o frequentazione potranno essere concordati, di volta in volta, tra i genitori;
4) il signor corrisponderà alla OR , a titolo di contributo al Pt_2 Parte_1 mantenimento del figlio minore , entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo mensile di 200,00 Per_1
(duecento), da corrispondersi a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della madre, alle coordinate bancarie della stessa: [...], somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT.
5) I genitori sosterranno nella uguale misura del 50% ciascuno le spese straordinarie per il figlio
individuate secondo le linee guida del Tribunale di Siracusa, che verranno concordate tra Per_1
le parti, fatta eccezione per le spese di carattere urgente.”.
Il Giudice - lette le note depositate dalle parti – ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
È stata data comunicazione del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al Pubblico Ministero, il quale non si è opposto all'accoglimento della domanda congiuntamente avanzata dalle parti (visto del
30/04/2024).
***
Ciò premesso, il Tribunale ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a garantire al figlio minore l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità.
Le condizioni concordate dalle parti, difatti, appaiono conformi all'interesse morale e materiale del minore, compiutamente salvaguardato dall'affido condiviso e dal collocamento presso la madre, nonché dai tempi e dalla modalità di esercizio del diritto di visita del padre, in considerazione dell'età del medesimo. Infine, anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni come valutate dalle parti, a garantire al minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
L'istanza come sopra avanzata può, dunque, trovare integrale accoglimento e potrà di conseguenza il
Tribunale pronunciarsi in senso conforme.
Le spese di lite vanno compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, provvede in conformità all'accordo sopra riportato.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Siracusa, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 14/01/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone