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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 21/11/2025, n. 5054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5054 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 10420/2023
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Settima Sezione Civile (Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. UC OS presidente relatore dott. Christian Colombo Giudice dott. Andrea Gaboardi giudice all'esito della camera di consiglio del 28.6.2025, nel procedimento iscritto al n.r.g. 10420/2023, promosso da:
, nato in [...] il [...] Parte_1
Mazzoldi del foro di Brescia RICORRENTE contro
Controparte_1 lo Stato di Brescia;
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 19-ter d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150)
Rilevato in fatto
1. Il 31.3.2023 , cittadino tunisino nato il [...], tramite il difensore ha presentato Parte_1 istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, che la Questura di Brescia ha dichiarato inammissibile con provvedimento del 27.7.2023, notificato in pari data.
La dichiarazione di inammissibilità – pronunciato senza richiedere il parere vincolante della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale e senza comunicazione di preavviso di rigetto ex art.
7-10 legge 241/1990 - si fonda sull'affermazione che la domanda è disciplinata dall'art. 19 co.
1.1 d.lgs. 286/1998 nella formulazione successiva al d.l. n. 20/2023 e che ciò
“esclude il criterio del rispetto della vita privata e dell'unità familiare tra quelli previsti ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale”, e che a fondamento dell'istanza si deduce esclusivamente che
[...]
non più alcuna fonte di sostentamento né legami familiari in IS e il richiedente, invitato il Pt_1
a depositare dichiarazione di ospitalità completa di firma, nell'occasione ha dichiarato che non ha alcun legame familiare in Italia e che la sua famiglia vive nel paese d'origine, di tal che difettano i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno richiesto o di permesso fondato su altro titolo.
2. Avverso il decreto del Questore di Brescia è stato proposto tempestivo ricorso, depositato il 25.8.2023.
La difesa ha contestato la motivazione del decreto, lamentando in particolare che l'inammissibilità sia
Pag. 1 di 8 stata dichiarata senza audizione del richiedente e senza svolgere alcuna istruttoria, e nel merito ha dedotto – senza alcuna specifica allegazione in fatto - la violazione del diritto al rispetto della vita privata e il pericolo al quale sarebbe esposto in caso di rimpatrio in ragione della Parte_1 situazione sociale e politica in IS e della assenza di garanzie per i diritti fondamentali nel paese.
3. Il si è costituito in giudizio, con l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Controparte_1
Brescia, in data 31.1.2025, ribadendo la correttezza delle valutazioni effettuate a fondamento del provvedimento amministrativo e concludendo per il rigetto della domanda avversaria, con rinvio, per ogni argomentazione, ad una relazione stilata dall della Questura di Brescia sulla Controparte_2 posizione personale del ricorrente, depositata unitamente alla memoria di costituzione.
4. All'udienza di prima comparizione del 22.5.2025, tenutasi in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., solo la parte ricorrente ha depositato la nota sostitutiva della partecipazione all'udienza e ha prodotto documentazione a conferma della integrazione familiare e sociale di e insistito Parte_1 per l'accoglimento del ricorso;
la causa è stata infine discussa e decisa dal camera di consiglio del 28.6.2025.
Ritenuto in diritto
1. In diritto, occorre riportare sinteticamente gli interventi normativi in materia più recenti.
L'art. 1, comma 1, lett. e), d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, conv., con mod., dalla l. 18 dicembre 2020, n. 173, ha modificato l'art. 19, comma 1.1, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, con le seguenti disposizioni: «non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine».
Il legislatore ha, pertanto, nuovamente conformato il diritto d'asilo ex art. 10, comma 3, Cost., nel rispetto dei vincoli costituzionali (a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità di cui all'art. 2, comma 2, Cost.), nonché di quelli europei ed internazionali ex art. 117, comma 1, Cost. (artt. 19, par. 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, 3 e 8 CEDU).
Secondo la normativa introdotta con il d.l. 130/2020, il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è declinazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Il diritto è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti anche solo il rischio di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Il legislatore ha, peraltro, disciplinato anche il contenuto del sindacato volto all'accertamento di tale diritto, stabilendo che costituiscono parametro di valutazione la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché (e per converso) l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
Si tratta di indici che evocano la protezione “umanitaria” contemplata dal previgente art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998 (per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza prima della novella di cui all'art. 1, comma 1, lett. b, n. 2), d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, conv., con mod., dalla l. 1° dicembre 2018, n. 132, e definita dalla Corte di cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione: cfr., tra le tante, Cass., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057), fattispecie il cui riconoscimento era subordinato all'esigenza di tutelare situazioni di vulnerabilità personale derivanti dal rischio del richiedente di essere immesso nuovamente, in conseguenza dell'eventuale rimpatrio, in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei diritti fondamentali e
Pag. 2 di 8 inviolabili (v., per tutte, Cass., sez. I, 6 aprile 2020, n. 7733).
Proprio perché tipizzati dal d.l. 130/2020 e dotati così di una valenza “autonoma” e “diretta”, tali indici
– secondo l'orientamento maggioritario della S.C. (cfr. Cass., sez. I, 5 aprile 2023, n. 10399; Cass., sez. I, 23 febbraio 2023, n. 8400; Cass, sez. VI, 15 marzo 2022, n. 8373) – non postulerebbero più la necessità di effettuare una comparazione tra l'esperienza dello straniero sul territorio nazionale e quella nel Paese di origine, come invece richiesto dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento alla “vecchia” disciplina (v. Cass., sez. I, 23 febbraio 2018, n. 4455).
Successivamente l'art. 7, comma 1, lett. c), n. 1, d.l. 10 marzo 2023, n. 20, conv., con mod., dalla l. 5 maggio 2023, n. 50 ha soppresso il terzo e il quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1, cit.
Il legislatore ha, tuttavia, dettato una disposizione di diritto intertemporale (art. 7, comma 2, d.l. cit.), prevedendo che continua ad applicarsi la disciplina previgente per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto-legge, intervenuta l'11 marzo 2023 (cfr. art. 12 d.l. cit.).
Nel caso in esame, posto che l'istanza di protezione speciale è stata presentata il 31 marzo 2023, la nuova disciplina normativa deve trovare applicazione.
Sul punto, è bene fin da sùbito precisare che non hanno subìto alcuna modifica né il comma 1 né i periodi I-II del comma 1.1 del citato art. 19, con la conseguenza – tra l'altro – che resta fermo il divieto di respingimento, di espulsione o di estradizione «di una persona verso uno Stato […] qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5 comma 6. […]». Se, dunque, da un lato è stata eliminata dal testo di legge l'elencazione (peraltro non esaustiva) degli indici da cui inferire l'esigenza di tutela del diritto al rispetto della vita privata e familiare (elencazione prima contenuta nei periodi III-IV del comma 1.1), dall'altro lato non è stata apportata alcuna modifica alla protezione delle situazioni lato sensu di “vulnerabilità” ricomprese nell'ampio alveo del I periodo dell'art. 19 d.lgs. cit., là dove esso richiama gli «obblighi di cui all'art. 5 comma 6» del testo unico, norma (anch'essa rimasta immutata) che, a propria volta, impone – nel valutare il rifiuto o la revoca di qualsiasi permesso di soggiorno – il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato.
Il novero di tali obblighi è – come noto – ampio e variegato, oltre che in continua evoluzione. Tra i più rilevanti si ricordano quelli tesi ad assicurare il diritto a una vita dignitosa e senza discriminazioni (artt. 2 e 3 Cost.), il diritto all'asilo come declinato nell'art. 10, comma 3 Cost. (che richiama a sua volta tutte le libertà fondamentali indicate nella Carta costituzionale), il diritto alla pace (art. 11 Cost.), il diritto alla famiglia e alla parità di genere (artt. 3, 29 e 30 Cost.), il diritto del minorenne alla protezione e all'istruzione (artt. 30 e 34 Cost.), il diritto di azione e di difesa (artt. 24 e 113 Cost.), il diritto alla libertà personale (art. 13 Cost.), il diritto alla salute (art. 32 Cost.), il diritto alla tutela dell'ambiente (artt. 9 e 41 Cost.), la tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni (art. 35 Cost.), i diritti declinati nel Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali del 1966, i diritti definiti nella Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, i diritti previsti dalla Convenzione di Istanbul a tutela della violenza basata sul genere, i diritti della Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni, i diritti della Convenzione di Varsavia contro la tratta degli esseri umani, nonché i diritti tutelati dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, tra cui appunto quello al rispetto della vita privata e familiare garantito dall'art. 8.
In questo senso si è, del resto, recentemente espressa la Corte di cassazione in relazione a diverse fattispecie nelle quali si controverteva circa l'applicabilità dell'art. 19 d.lgs. 286/1998. In particolare, dopo aver ribadito che il dovere di cooperazione istruttoria del giudice comporta la necessità di valutare anche il profilo dell'«effettivo inserimento sociale in Italia» dello straniero (v. Cass., sez. I, 6 ottobre 2023, n. 28149), la S.C. ha affermato, con riferimento alla nuova disciplina, che «il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel “catalogo aperto” dei diritti fondamentali connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria» (cfr. Cass., sez. I, 6 ottobre 2023, n. 28162).
In tema di protezione complementare, l'unica differenza rispetto alla previgente disciplina (introdotta
Pag. 3 di 8 con il d.l. 20/2023) è che l'odierno art. 19, comma 1.1, d.lgs. cit., per effetto dell'abrogazione del III-IV periodo, non annette più una rilevanza “diretta” alla tutela della vita privata e familiare, circostanza che
– come si è detto – aveva indotto la prevalente giurisprudenza di legittimità (v., ancóra una volta, Cass., sez. I, 5 aprile 2023, n. 10399; Cass., sez. I, 23 febbraio 2023, n. 8400; Cass, sez. VI, 15 marzo 2022, n. 8373) a ritenere non più necessario il giudizio di comparazione, seppure “attenuato”, che caratterizzava invece la precedente protezione “umanitaria” e presupponeva una contestualizzazione delle condizioni personali del richiedente, mediante il raffronto tra la sua vita in Italia, quella che egli aveva vissuto prima della partenza e quella a cui si sarebbe trovato esposto in conseguenza del rimpatrio (ciò, evidentemente, al fine di verificare se lo straniero fosse al punto sradicato dal Paese di provenienza che il solo rimpatrio avrebbe potuto pregiudicare i diritti fondamentali della sua persona).
Nella particolare ipotesi della protezione “interna” per integrazione sociale o familiare, pertanto, la novella del 2023 – avendo eliminato la tipizzazione positiva dei criteri di valutazione precedentemente elencati nel III-IV periodo dell'art. 19, comma 1.1, d.lgs. cit. e non avendo contemplato una clausola generale di tutela per “ragioni umanitarie” come quella prevista nella disciplina previgente al citato d.l. 113/2018 – ha reintrodotto la necessità di effettuare un giudizio di comparazione tra le condizioni di vita del richiedente in Italia e quelle sperimentate o attese nel Paese di origine.
Torna, dunque, a costituire una “pietra miliare” della disciplina di settore il dictum di Cass., sez. I, 23 febbraio 2018, n. 4455, che con riferimento alla previgente protezione “umanitaria” ha ritenuto necessaria «una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e cui egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio. I seri motivi di carattere umanitario possono positivamente riscontrarsi nel caso in cui, all'esito di tale giudizio comparativo, risulti un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa (art. 2 Cost.)» (v., in séguito, anche Cass., SS.UU., 13 novembre 2019, nn. 29459, 29460 e 29461).
2. Tanto premesso e considerato, il ricorso merita accoglimento.
2.1. Va preliminarmente evidenziato che le circostanze dedotte a sostegno della domanda non sono riconducibili all'art. 19, comma 1, d.lgs. 286/1998, ai sensi del quale «in nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione»), né la situazione descritta da tale disposizione affiora altrimenti dagli atti di causa.
2.2. La situazione del Paese di origine del richiedente non consente neppure di riconoscere la protezione speciale sotto il profilo del “non-refoulement” per motivi oggettivi ex art. 19, comma 1.1, I-II periodo, d.lgs. 286/1998, nella parte in cui stabilisce che «non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti» e che «nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani», non emergendo in alcun modo, dalle informazioni disponibili così come dalle stesse allegazioni della ricorrente, né un fondato rischio che la persona possa essere sottoposta, in caso di rimpatrio, a tortura o trattamenti inumani o degradanti né l'esistenza di violazioni dei diritti umani caratterizzate dai requisiti della gravità e della sistematicità.
Alla luce delle COI esaminate non emerge, infatti, un quadro di sistematiche o comunque gravi violazioni dei diritti umani in IS (Paese, peraltro, classificato come di origine sicura ai sensi dell'art. 2-bis d.lgs. 25/2008).
Sul punto si segnala che la Costituzione del 2022 garantisce la libertà di opinione, pensiero, espressione, informazione e pubblicazione, sia pure con alcune restrizioni (Freedom House, Freedom in the World 2022 – IS, 2022). La IS è inoltre firmataria della Dichiarazione Internazionale sull'Informazione e la Democrazia del 2018 (OHCHR, UN expert calls on IS to safeguard democratic gains, 4 October 2018).
E' per contro vero che, nonostante ciò, le autorità tunisine hanno continuato a perseguire espressioni pacifiche di opinione sulla base di articoli repressivi del Codice penale: il Presidente AÏ ha emanato
Pag. 4 di 8 due decreti-legge che prevedono pene detentive per la diffusione dolosa di fake news o dichiarazioni diffamatorie ( Report 2022/23, The State of the World's Human Controparte_3 Controparte_3 Rights;
TU ) eri straordinari da parte di AÏ nel 2021, i giornalisti hanno dovuto affrontare crescenti pressioni e intimidazioni da parte di funzionari governativi in relazione al loro lavoro, comprese sanzioni penali per diffamazione e altri presunti reati (Human Rights Watch, World Report 2023 – IS, 12 January 2023). Secondo inoltre, nel Controparte_3 2022 le autorità giudiziarie hanno indagato o perseguito almeno 32 cr oppositori percepiti del presidente per aver esercitato il loro diritto alla libertà di espressione. Tra di loro c'erano membri del parlamento, avvocati e giornalisti (v. supra). I giornalisti che si occupano di presunti abusi delle forze di sicurezza sono, peraltro, particolarmente esposti ad abusi e all'arresto, mentre diversi blogger e utenti dei social networks sono stati incriminati e oggetto di indagini per aver pubblicato online dei post critici verso le autorità locali (v. Criminal Prosecutions of Online Speech: Outdated Controparte_3 and Flawed Laws Used to Restrict Speech in TUa, 9 November 2020, pp. 7-8).
Le dimostrazioni pubbliche sono state, altresì, fortemente limitate a séguito dell'adozione, nel 2015, di una controversa legge antiterrorismo, che consente alle forze di sicurezza di vietare scioperi, incontri e grandi raggruppamenti di persone suscettibili di provocare disordini. Molti analisti e ONG ritengono che la continua proroga (addirittura dal 2015) dello stato di emergenza rappresenti principalmente uno strumento per la repressione dei dissidenti (Human Rights Watch, World Report 2023 – IS, 12 January 2023; ARTICLE 19, IS: Free speech, press freedom and the right to know threatened by new Health Ministry plans, 30 April 2021). La polizia ha, del resto, già attuato delle gravi e penetranti azioni repressive nei confronti dei giornalisti, chiudendo l'ufficio di Al Jazeera a TU, episodio denunciato anche da ( RSF condemns closure of in Controparte_4 Controparte_4 Persona_1 Tunis, 27 July 2021).
Nel 2024, le autorità tunisine hanno intensificato la repressione dell'opposizione politica e di altre voci critiche, effettuando arresti di massa, imprigionando giornalisti e prendendo di mira gruppi della società civile. A novembre, oltre ottanta persone sono state arrestate per motivi politici o per aver esercitato i loro diritti fondamentali, tra cui oppositori politici, attivisti, avvocati, giornalisti, difensori dei diritti umani e utenti dei social media (cfr. Human Rights Watch, IS. Events of 2024, https://www.hrw.org/world-report/2025/country-chapters/tunisia; IS: The Controparte_3 authorities must release opposition figures and end politcally motivated prosecutions, https://www.amnesty.org/en/documents/mde30/8080/2024/en/). Le autorità hanno minato l'integrità delle elezioni presidenziali del 6 ottobre per garantire la rielezione del presidente , anche Per_2 escludendo o imprigionando potenziali sfidanti e modificando la legge elettorale i prima delle elezioni (cfr. Human Rights Watch, IS: Authorities Undermine Election Integrity. Last Minute Electoral Law Changes, Mass Arrests, https://www.hrw.org/news/2024/10/03/tunisia-authorities- undermineelection-integrity).
Quanto alla libertà di religione e di culto, la Costituzione tunisina afferma la libertà di credo e di coscienza per tutte le religioni, così come per i non religiosi, e vieta le campagne contro l'apostasia e l'incitamento all'odio e alla violenza per motivi religiosi (USDOS, 2021 Report on International Religious Freedom: IS, 2 June 2022). Tuttavia, secondo il Dipartimento di Stato statunitense (USDOS), l'implementazione di tale libertà a livello pratico risulta limitata: la blasfemia rimane illegale e la polizia può invocarla come pretesto per gli arresti. L'Islam è inoltre considerato l'unica religione dello Stato e l'educazione islamica rimane una componente obbligatoria del curriculum nelle scuole pubbliche.
La Costituzione proibisce la “tortura morale e fisica” e il Codice penale sanziona l'uso della “violenza” senza giusta causa. Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti d'America (USDOS), nel report relativo alla situazione dei diritti umani in IS nel 2021, riporta che il Governo ha adottato misure per indagare sui funzionari presunti autori di abusi. Le indagini sugli abusi della polizia, delle forze di sicurezza e nei centri di detenzione sono, però, caratterizzate da mancanza di trasparenza e spesso subiscono lunghi ritardi e ostacoli procedurali. Nel medesimo report sono riportati diversi episodi di violenze e torture da parte della polizia (USDOS, 2021 Country Reports on Human Rights Practices: IS, 12 April 2022). Secondo Freedom House, le forze di polizia continuano a essere oggetto di denunce per abusi commessi Per_ dagli agenti nei confronti di civili (tra cui manifestanti e oppositori politici anche di spicco, tra cui
Pag. 5 di 8 leader del Partito Repubblicano) e detenuti, ma i sindacati di polizia hanno resistito agli sforzi di Per_4 riforma vòlti ad affrontare il problema (Freedom House, Freedom in the World 2021 – IS, 3 March 2021; v. anche France 24, Les arrestations d'opposants qu président continuent en TUe, 22.2.2023). Per_5
Quanto al tema della lotta alle discriminazioni e alla violenza di genere, si evidenzia che nel 2017 il Parlamento tunisino ha adottato la Legge sull'eliminazione della violenza contro le donne (Loi organique n° 2017- 58 du 11 août 2017, relative à l'élimination de la violence à l'égard des femmes). In base a questa nuova legge, lo Stato non solo è responsabile di perseguire coloro che abbiano commesso violenza contro le donne, ma anche della prevenzione della violenza di genere e della protezione delle vittime e delle sopravvissute. Tra gli altri, i Controparte_5
, nonché i media, sono responsabili della formazione del personale e dei professionisti nella
[...]
della violenza contro le donne. La legge ritiene, inoltre, la polizia responsabile delle risposte tempestive alle denunce delle vittime e della segnalazione dei casi di violenza (UNDP,
[...] Navigating through the wickedness of gender-based violence in IS, 9 May 2022). Inizial Per_6 accolta con entusiasmo dalla comunità internazionale, la legge, con il passare degli anni, è stata ritenuta insufficiente e non adeguatamente implementata. Secondo diverse organizzazioni non governative, infatti, esiste un forte gap tra la legge e la sua implementazione a livello pratico, tanto che le donne si trovano a dover continuare a lottare per ottenere giustizia e sicurezza personale (cfr., ad es.,
[...]
IS: The tragic truth about domestic violence, 21 May 2021). Le donne tunisine continuano CP_3 e alti livelli di violenza. Secondo un'indagine del Ministero delle Donne, almeno il 47% delle donne ha subìto violenza domestica nel corso della propria vita e i numeri sono aumentati con l'inizio della pandemia di COVID-19 (cfr. ibidem). Secondo i funzionari statali Controparte_3 stanno ignorando la nuova legge, che conferisce alla polizia e alla magistratura importanti poteri e responsabilità nella protezione delle donne dalla violenza. In riferimento ai tentativi di denunce presentate da donne per casi di violenza domestica, Human Rights Watch (HRW) ha espressamente accusato le autorità tunisine di aver fallito nel loro compito di protezione. In un report recentemente Contr pubblicato, ha evidenziato come le autorità non rispondano sistematicamente, non indaghino e non fornisc rotezione alle donne che denunciano violenze. Nonostante la IS abbia una delle normative più avanzate e tutelanti in Medio Oriente e Nord Africa, in materia di repressione della violenza contro le donne, HRW ha notato come a livello pratico sia di difficile implementazione. Talvolta la polizia chiede alle donne che tentano di denunciare violenze di produrre requisiti probatori arbitrari, quali certificati medici molto recenti che mostrino gli abusi, prima di accettare di aprire Contr un'indagine o richiedere ordini di protezione. segnala altresì che la polizia invita sovente le donne ad acconsentire alla mediazione familiare piu che a denunciare gli abusi patiti dando avvio a un procedimento penale (Human Rights Watch, IS: Domestic Violence Law Not Protecting Women, 8 December 2022).
In IS l'omosessualità è vietata dalla legge. L'art. 230 del codice penale vieta la “sodomia” e prevede la pena della reclusione fino a tre anni. Inoltre, ai sensi dell'art. 226, chiunque sia riconosciuto colpevole di atti osceni, occorsi deliberatamente e pubblicamente, è punito con la reclusione di sei mesi e con la multa. Nel report USDOS 2020 relativo alla situazione dei diritti umani in IS (USDOS, 2020 Country Report on Human Rights Practices: IS, 30 March 2021, pp. 30-31) si dà atto che alcune ONG hanno documentato l'utilizzo della legge contro la sodomia “per detenere ed interrogare le persone sulle loro attività sessuali ed il loro orientamento sessuale”, talvolta basandosi solo sull'apparenza, nonché che le persone appartenenti alla comunità LGBTQIA+ siano state prese di mira attraverso l'applicazione del predetto articolo 226 del codice penale. In aggiunta, dal report si evince che le persone LGBTQIA+ continuano a subire discriminazioni e violenze, comprese minacce di morte e stupro. conferma il Controparte_3 clima di repressione nei confronti della comunità LGBTQIA+, riportando episodi di persone arrestate e detenute per relazioni consensuali omosessuali. Numerosi attacchi, verbali e fisici, alle persone e ad attivisti LGBTQIA+ vengono rivolti da rappresentanti delle forze dell'ordine, che talvolta restano impuniti, senza che le indagini a loro carico portino ad alcuna condanna o sospensione dall'incarico rivestito ( Report 2020/21 The State of the World's Human Rights – IS 2020, 7 Controparte_3 April 2021).
Sul fronte della tutela dei diritti e dell'indipendenza della magistratura si segnala infine che, a séguito dello scioglimento dell'Alto Consiglio giudiziario avvenuto il 12 febbraio 2022 , IS: Per_7
Pag. 6 di 8 President Suspends Supreme Judiciary Council, Establishes Provisional Council, 2022) e del licenziamento di 57 giudici da parte del Presidente (OHCHR, IS: Presidential decrees undermine judicial independence and access to justice, says UN expert, 15.7.2022), Diego García-Sayán, Relatore Speciale delle Nazioni Unite per l'indipendenza di giudici e avvocati, ha espresso grave preoccupazione per il diritto a un processo equo e per lo status della magistratura in TU.
La situazione – pur critica e in fase di progressivo deterioramento – non dà, tuttavia, luogo allo stato a violazioni gravi, sistematiche e generalizzate dei diritti umani nei confronti dei soggetti che – come l'odierno ricorrente – non appartengono alle menzionate categorie più a rischio (giornalisti, dissidenti, politici, blogger critici, omosessuali, donne, ecc.).
In tal quadro, non ricorrono, dunque, i presupposti per ravvisare una situazione di non-refoulement alla stregua dell'art. 19, commi 1 e 1.1, I periodo (prima parte) e II periodo, d.lgs. 286/1998.
2.3. Ciò posto, il riconoscimento della protezione speciale al ricorrente trova fondamento nel disposto dell'art. 19, comma 1.1 d.lgs. 286/1998 nella parte in cui impone di valutare la sua situazione personale e familiare nel rispetto degli obblighi di cui all'art. 5, comma 6, d.lgs. cit., tra i quali rientra anche quello di tutela della vita privata e familiare (art. 8 CEDU).
riferisce di essere giunto in Italia dalla IS nel 2019, e ha tuttavia inoltrato prima Parte_1 tezione (speciale) il 31.3.2023, nulla specificamente allegando e documentando circa le proprie condizioni di vita in Italia, salvo la dichiarazione di ospitalità presso l'abitazione di tale a EN (v. doc. 2). Persona_8
Con le memorie depositate il 2.12.2024 e il 9.5.2025 il ricorrente ha tuttavia dimostrato di avere nel frattempo stabilmente lavorato, dall'1.2.2024 al 31.1.2025, alle dipendenze dell'impresa edile MM Montaggi di Miftaraj Bahri di Edolo, con redditi mensili assolutamente adeguati a condurre vita autonoma e dignitosa (dall'estratto conto INPS si evince imponibile contributivo, nel 2024, di € 23.930,00; sono state prodotte alcune delle buste paga, che nello stesso anno attestano retribuzione netta di circa 1.700,00), e successiva ammissione ad indennità Naspi in atto sino all'udienza (€ 6.063,60 da febbraio a aprile 2025).
Rammentato che secondo la giurisprudenza di legittimità «il livello di integrazione raggiunto in Italia dal richiedente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile, in ipotesi, attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana o di partecipazione ad attività di volontariato nonché di contratti di lavoro anche a tempo determinato» (Cass., sez. 3, 2 ottobre 2020, n. 21240) e che «l'esiguità delle retribuzioni non costituisce un elemento dirimente al fine di escludere la sussistenza del diritto, atteso che la consistenza delle retribuzioni lavorative va apprezzata tenendo conto del graduale incremento delle stesse nel tempo, elemento che fornisce indicazioni utili in merito al consolidarsi del processo di integrazione in Italia» (Cass., sez. 6, 15 marzo 2022, n. 8373), si deve ritenere che a fronte degli elementi di integrazione lavorativa e sociale nel territorio italiano sopravvenuti l'eventuale rimpatrio costituirebbe grave lesione del diritto alla vita privata e familiare della ricorrente, tutelato dall'art. 8 CEDU.
Pertanto, il ricorso deve essere accolto, con conseguente diritto del ricorrente al rilascio di un permesso per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.1, I periodo (ultima parte), e 5, comma 6, d.lgs. 286/1998.
3. Le spese di lite debbono essere compensate integralmente tra le parti, in ragione del fatto che l'accoglimento del ricorso è dipeso essenzialmente dalle circostanze sopravvenute all'emissione del provvedimento impugnato ed espressive di un consolidamento del percorso di integrazione sociolavorativa avviato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione collegiale, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce a , nato in [...] il [...], il diritto Parte_1 alla protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.1, I periodo (ultima parte), e 5, comma 6, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286;
Pag. 7 di 8 - dispone la trasmissione degli atti al Questore del luogo di domicilio del ricorrente per il rilascio nei suoi confronti del relativo permesso di soggiorno per protezione speciale;
- compensa per intero le spese processuali;
manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
- manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del 28 giugno 2025
Il presidente
UC OS
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