CGT1
Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VII, sentenza 09/01/2026, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 39/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 7, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
RR PA NN, Giudice monocratico in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6778/2024 depositato il 22/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
CF_Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Calabria - Cittadella Regionale 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240032125477000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240032125477000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: non comparso in udienza.
Resistente/Appellato: non comparso in udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 21 ottobre 2024 all'Agenzia Entrate Riscossione di Cosenza e alla Regione
Calabria, depositato presso la segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Cosenza in data
22 ottobre 2024 (n. 6778/2024 R.G.R.), Ricorrente_1, rappresentato e difeso dalla dott.ssa Difensore_1, presentava ricorso avverso la cartella di pagamento n. 03420240032125477000, notificata il 23 luglio 2024, importo € 903,00, TASSA AUTO 2019-2021; allegava l'atto impugnato.
In cartella si precisava che l'atto presupposto era l'avviso di accertamento n. 4004630 notificato il 2 maggio 2022 per Tassa Auto 2019, mentre per la tassa auto 2021 si era applicata la disposizione di cui all'art. 6 L.R. n. 56/2023 che prevedeva direttamente l'emissione della cartella di pagamento entro il termine triennale di prescrizione, senza preventiva contestazione.
Il ricorrente impugnava la cartella formulando diverse eccezioni:
1) Nullità dell'atto in quanto non vi è indicazione in merito alla delibera con la quale l'ente impositore avrebbe disposto l'affidamento del ruolo al concessionario, derivando da ciò una insanabile violazione de diritto di difesa;
la carenza di un elemento essenziale per la motivazione dell'atto; un vizio di nullità in quanto ADER che avrebbe agito in carenza di potere;
2) Nullità per carenza di titolo esecutivo in quanto il ruolo non sarebbe esecutivo;
3) Compensi e aggio esattoriale non dovuti e quindi illegittimità della pretesa;
4) Nullità dell'atto in relazione alla Tassa Auto 2019 in quanto l'atto presupposto non era stato notificato al contribuente;
5) Nullità dell'atto in relazione alla Tassa Auto 2021 per la mancata notifica di preventivo avviso di accertamento, affermando che la normativa di cui alla L. n. 56/2023, in contrasto con la legislazione nazionale, andava disattesa dovendosi ritenere illegittima costituzionalmente;
6) Nullità per difetto di motivazione;
7) Prescrizione delle pretese.
Sollecitava l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese e trattazione in pubblica udienza.
In data 11 dicembre 2024 si costituiva la Regione Calabria depositando controdeduzioni telematiche in cui respingeva le eccezioni sollevate dal ricorrente. Si sottolineava che il ruolo è un atto interno e che l'affidamento era stato ritualmente attribuito al concessionario. In relazione alla Tassa Auto 2019 comunicava l'avvenuto sgravio, sollecitando dichiarazione di cessata materia, in quanto, sebbene l'avviso di accertamento fosse stato notificato al contribuente, la cartolina della raccomandata era illeggibile e quindi non si poteva fornire adeguata prova della notifica. In relazione alla tassa auto 2021 si affermava che era stata applicata la nuova normativa, da ritenersi pienamente legittima anche in ragione di espresse decisioni della Corte Costituzionale in relazione a leggi regionali analoghe emesse da altre
Regioni. Viene in rilievo una disposizione di tipo procedurale per la quale vige il principio del tempus regit actum. Dunque, poiché la Tassa Auto per l'anno 2021 riguardava pretesa da accertare e riscuotere entro il termine del 31 dicembre 2024, in vigenza della nuova normativa di cui all'art. 6 L.R. n. 56/2023, non veniva in rilievo alcuna nullità per la mancata notifica di avviso di accertamento, stante la notifica della cartella senza la preventiva contestazione con avviso di accertamento.
In data 17 dicembre 2024 l'Agenzia Entrate Riscossione di Cosenza si è costituita depositando controdeduzioni telematiche ove eccepiva il difetto di legittimazione passiva in ordine ai vizi di merito opponibili all'Ente impositore. Chiedeva, in ogni caso, il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
All'udienza dell'8 gennaio 2026 nessuno era comparso la Corte tratteneva in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Per quanto riguarda la tassa auto 2019 si prende atto dell'avvenuto sgravio con conseguenziale dichiarazione di cessata materia del contendere.
Per il resto va osservato che la cartella di pagamento riguardante Tassa Auto per l'anno 2021, è stata emessa sulla scorta della normativa prevista dalla legge di stabilità del 2023, la legge regionale n. 56 del
2023, che ha disposto per la tassa automobilistica e le altre tasse riguardanti concessioni regionali, in ipotesi di omesso pagamento, la emissione della cartella senza la preventiva contestazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale e cioè dall'1 gennaio 2024. Non erano previste norme transitorie per disciplinare il procedimento amministrativo da adottare per gli anni d'imposta ancora oggetto di accertamento, quindi dal 2021 fino al 2023.
Dunque, sebbene si condividano le argomentazioni esposte dalla Regione Calabria riguardo alla legittimità della normativa emessa, va sottolineato che, in mancanza di norma transitoria specifica, vanno applicati i principi generali che impongono, per le norme a carattere sostanziale, la irretroattività delle novelle riformatrici.
Ebbene, le disposizioni che riguardano il procedimento amministrativo finalizzato ad accertare una omissione del pagamento dovuto di tributo, devono essere considerate norme sostanziali e non di carattere processuale, con la conseguenza che per l'anno d'imposta 2021 l'accertamento doveva avvenire sulla scorta delle norme vigenti in quell'anno e quindi con l'emissione di avviso di accertamento, necessario presupposto della cartella di pagamento.
Non si condividono, quindi, le argomentazioni esposte dalla Regione Calabria, venendo in rilievo norme di natura sostanziale inapplicabili retroattivamente, dovendosi conseguentemente ritenere fondata l'eccezione sollevata dal ricorrente in merito alla necessità dell'emissione di avviso di accertamento, pur sulla scorta di diverse argomentazioni.
Le altre eccezioni devono ritenersi assorbite.
Tenuto conto delle ragioni riguardanti l'avvenuto sgravio e la novità della questione relativa alla legge regionale n. 56/2023, vi sono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Cosenza, in composizione monocratica, dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere in relazione alla tassa auto 2019; accoglie nel resto il ricorso in oggetto e annulla l'atto impugnato limitatamente all'imposta tassa auto per l'anno 2021. Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Cosenza, 8 gennaio 2026
Il Giudice Monocratico Dott.ssa Giuseppa A. Ferrucci
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 7, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
RR PA NN, Giudice monocratico in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6778/2024 depositato il 22/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
CF_Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Calabria - Cittadella Regionale 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240032125477000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240032125477000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: non comparso in udienza.
Resistente/Appellato: non comparso in udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 21 ottobre 2024 all'Agenzia Entrate Riscossione di Cosenza e alla Regione
Calabria, depositato presso la segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Cosenza in data
22 ottobre 2024 (n. 6778/2024 R.G.R.), Ricorrente_1, rappresentato e difeso dalla dott.ssa Difensore_1, presentava ricorso avverso la cartella di pagamento n. 03420240032125477000, notificata il 23 luglio 2024, importo € 903,00, TASSA AUTO 2019-2021; allegava l'atto impugnato.
In cartella si precisava che l'atto presupposto era l'avviso di accertamento n. 4004630 notificato il 2 maggio 2022 per Tassa Auto 2019, mentre per la tassa auto 2021 si era applicata la disposizione di cui all'art. 6 L.R. n. 56/2023 che prevedeva direttamente l'emissione della cartella di pagamento entro il termine triennale di prescrizione, senza preventiva contestazione.
Il ricorrente impugnava la cartella formulando diverse eccezioni:
1) Nullità dell'atto in quanto non vi è indicazione in merito alla delibera con la quale l'ente impositore avrebbe disposto l'affidamento del ruolo al concessionario, derivando da ciò una insanabile violazione de diritto di difesa;
la carenza di un elemento essenziale per la motivazione dell'atto; un vizio di nullità in quanto ADER che avrebbe agito in carenza di potere;
2) Nullità per carenza di titolo esecutivo in quanto il ruolo non sarebbe esecutivo;
3) Compensi e aggio esattoriale non dovuti e quindi illegittimità della pretesa;
4) Nullità dell'atto in relazione alla Tassa Auto 2019 in quanto l'atto presupposto non era stato notificato al contribuente;
5) Nullità dell'atto in relazione alla Tassa Auto 2021 per la mancata notifica di preventivo avviso di accertamento, affermando che la normativa di cui alla L. n. 56/2023, in contrasto con la legislazione nazionale, andava disattesa dovendosi ritenere illegittima costituzionalmente;
6) Nullità per difetto di motivazione;
7) Prescrizione delle pretese.
Sollecitava l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese e trattazione in pubblica udienza.
In data 11 dicembre 2024 si costituiva la Regione Calabria depositando controdeduzioni telematiche in cui respingeva le eccezioni sollevate dal ricorrente. Si sottolineava che il ruolo è un atto interno e che l'affidamento era stato ritualmente attribuito al concessionario. In relazione alla Tassa Auto 2019 comunicava l'avvenuto sgravio, sollecitando dichiarazione di cessata materia, in quanto, sebbene l'avviso di accertamento fosse stato notificato al contribuente, la cartolina della raccomandata era illeggibile e quindi non si poteva fornire adeguata prova della notifica. In relazione alla tassa auto 2021 si affermava che era stata applicata la nuova normativa, da ritenersi pienamente legittima anche in ragione di espresse decisioni della Corte Costituzionale in relazione a leggi regionali analoghe emesse da altre
Regioni. Viene in rilievo una disposizione di tipo procedurale per la quale vige il principio del tempus regit actum. Dunque, poiché la Tassa Auto per l'anno 2021 riguardava pretesa da accertare e riscuotere entro il termine del 31 dicembre 2024, in vigenza della nuova normativa di cui all'art. 6 L.R. n. 56/2023, non veniva in rilievo alcuna nullità per la mancata notifica di avviso di accertamento, stante la notifica della cartella senza la preventiva contestazione con avviso di accertamento.
In data 17 dicembre 2024 l'Agenzia Entrate Riscossione di Cosenza si è costituita depositando controdeduzioni telematiche ove eccepiva il difetto di legittimazione passiva in ordine ai vizi di merito opponibili all'Ente impositore. Chiedeva, in ogni caso, il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
All'udienza dell'8 gennaio 2026 nessuno era comparso la Corte tratteneva in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Per quanto riguarda la tassa auto 2019 si prende atto dell'avvenuto sgravio con conseguenziale dichiarazione di cessata materia del contendere.
Per il resto va osservato che la cartella di pagamento riguardante Tassa Auto per l'anno 2021, è stata emessa sulla scorta della normativa prevista dalla legge di stabilità del 2023, la legge regionale n. 56 del
2023, che ha disposto per la tassa automobilistica e le altre tasse riguardanti concessioni regionali, in ipotesi di omesso pagamento, la emissione della cartella senza la preventiva contestazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale e cioè dall'1 gennaio 2024. Non erano previste norme transitorie per disciplinare il procedimento amministrativo da adottare per gli anni d'imposta ancora oggetto di accertamento, quindi dal 2021 fino al 2023.
Dunque, sebbene si condividano le argomentazioni esposte dalla Regione Calabria riguardo alla legittimità della normativa emessa, va sottolineato che, in mancanza di norma transitoria specifica, vanno applicati i principi generali che impongono, per le norme a carattere sostanziale, la irretroattività delle novelle riformatrici.
Ebbene, le disposizioni che riguardano il procedimento amministrativo finalizzato ad accertare una omissione del pagamento dovuto di tributo, devono essere considerate norme sostanziali e non di carattere processuale, con la conseguenza che per l'anno d'imposta 2021 l'accertamento doveva avvenire sulla scorta delle norme vigenti in quell'anno e quindi con l'emissione di avviso di accertamento, necessario presupposto della cartella di pagamento.
Non si condividono, quindi, le argomentazioni esposte dalla Regione Calabria, venendo in rilievo norme di natura sostanziale inapplicabili retroattivamente, dovendosi conseguentemente ritenere fondata l'eccezione sollevata dal ricorrente in merito alla necessità dell'emissione di avviso di accertamento, pur sulla scorta di diverse argomentazioni.
Le altre eccezioni devono ritenersi assorbite.
Tenuto conto delle ragioni riguardanti l'avvenuto sgravio e la novità della questione relativa alla legge regionale n. 56/2023, vi sono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Cosenza, in composizione monocratica, dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere in relazione alla tassa auto 2019; accoglie nel resto il ricorso in oggetto e annulla l'atto impugnato limitatamente all'imposta tassa auto per l'anno 2021. Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Cosenza, 8 gennaio 2026
Il Giudice Monocratico Dott.ssa Giuseppa A. Ferrucci