Articolo 3 della Legge 18 novembre 1980, n. 791
Articolo 2Articolo 4
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16 dicembre 1980
Art. 3.
Le domande per conseguire i benefici di cui alla presente legge verranno sottoposte all'esame di una commissione, nominata con decreto del Presidente del Consiglio, di concerto coi Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e del tesoro, la quale sara' composta:
a) di un rappresentante della Presidenza del Consiglio, che la presiede, e di uno di ciascuno dei Ministeri indicati;
b) di un rappresentante per ciascuna delle seguenti associazioni:
Associazione nazionale ex deportati politici nei campi di sterminio nazisti (ANED), Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti (ANPPIA), Associazione nazionale ex internati militari (ANEI), Unione delle comunita' israelitiche.
Per la validita' delle deliberazioni della commissione e' richiesta la presenza del presidente e di almeno quattro membri votanti.
Le deliberazioni della commissione sono adottate a maggioranza e a parita' di voti prevale quello del presidente.
Entrata in vigore il 16 dicembre 1980
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