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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 22/12/2025, n. 2150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2150 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 20860/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. DR TI Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. DR MA Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 20860/2025
R.G. instaurato da
) con l'avv. MINELLI FABIO Parte_1 C.F._1
e
( ) con l'avv. MINELLI FABIO Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
Pubblico Ministero
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso introduttivo e successive note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., depositate in data 3/11/2025.
L'accordo raggiunto tra le parti è il seguente: “1) Superamento delle pattuizioni formalizzate in sede di separazione. Le pattuizioni concordate in sede di separazione relative a trasferimenti e/o permute immobiliari sono integralmente superate e sostituite dalle condizioni pattuite nel presente ricorso per scioglimento del matrimonio;
le parti rinunciano sin d'ora a qualsiasi reciproca pretesa e/o contestazione in relazione alle pattuizioni contenute nell'accordo di separazione consensuale e ad eventuali inadempimenti posti in essere. 2) Permuta senza conguaglio. Le parti si impegnano a realizzare permuta immobiliare (all. n° 5 – titoli d'acquisto immobili) senza conguaglio nei termini
1 di seguito indicati: - la sig.ra acquisirà la proprietà dell'immobile sito in Darfo Parte_2
Boario Terme (BS), via Giuseppe Mazzini 116, composto da piano terra con corte scoperta esclusiva di pertinenza e autorimessa con piccolo ripostiglio al piano interrato, Catasto fabbricati sez. DAR, foglio 8, mappale 11329, sub. 15, cat. A/2, classe 3, vani 4, 77 mq, rendita catastale € 289,22 e autorimessa con piccolo ripostiglio al piano interrato, Catasto fabbricati sez. DAR, foglio 8, mappale
11329, sub. 15, cat. A/2, classe 3, vani 4, 77 mq, rendita catastale € 289,22 – autorimessa di pertinenza in Darfo Boario Terme (BS), via Giuseppe Mazzini 116/A, piano S- 1, foglio 8, mappale
11329, sub.6, cat. C/6, classe 2, 26 mq, rendita. catastale € 65,80, attualmente di proprietà del sig.
; - il sig. acquisirà la proprietà dell'immobile sito in Carobbio degli Parte_1 Parte_1
Angeli (BG), via Giuseppe Verdi n. 1, piano t-1 s-1, s.u. ss, foglio 6, particella 691, sub. 734, cat A/2, classe 1, vani 4, rendita € 330,53 e relativa autorimessa di pertinenza in Carobbio degli Angeli (BG), via Giuseppe Verdi n. 1, piano S-1, s.u. ss, foglio 6, particella 691, sub. 746, cat. C/6, classe 2, 19 mq, rendita catastale € 32,38, attualmente di proprietà della sig.ra . Qualora il sig. Parte_2 intendesse alienare a terzi l'immobile sito in Darfo Boario Terme (sopra indicato) anziché Pt_1
trasferirlo alla sig.ra in permuta, dovrà espressamente farne richiesta alla sig.ra Parte_2 ed essere autorizzato da quest'ultima (resta inteso che, in caso di autorizzazione, il prezzo Pt_2
di vendita sarà determinato di comune accordo e interamente corrisposto dal sig. alla Parte_1
sig.ra ). Parimenti, qualora la sig.ra intendesse alienare a terzi Parte_2 Parte_2
l'immobile sito in Carobbio degli Angeli (sopra indicato) anziché trasferirlo al sig. Parte_1 in permuta, dovrà espressamente farne richiesta al sig. ed essere autorizzata da quest'ultimo Pt_1
(resta inteso che, in caso di autorizzazione, il prezzo di vendita sarà determinato di comune accordo e interamente corrisposto della sig.ra al sig. ). Quanto pattuito nel Parte_2 Parte_1
presente punto dovrà essere eseguito e perfezionato entro e non oltre 3 (tre) anni dalla data di sottoscrizione del presente ricorso. 3) Pagamento di importo a favore del sig. . A titolo Parte_1
di rimborso delle spese sostenute personalmente dal sig. durante il matrimonio (a titolo Pt_1
esemplificativo e non esaustivo, pagamento imposte, acquisto mobilio, pagamenti vari), la sig.ra si impegna a corrispondere al sig. la somma a c.d. forfait di €20.000,00 (in lettere Pt_2 Pt_1 euro ventimila//00), in ratei da € 100,00 (in lettere euro cento//00) scadenti al giorno 20 di ogni mese, con primo rateo a far data dal mese di gennaio 2026, sino al raggiungimento dell'importo sopra indicato. Si precisa che la presente pattuizione non costituisce domanda di contributo economico ex art. 473 bis 12 c.p.c. 4) Estinzione mutuo e obblighi accessori. La responsabilità di estinzione del mutuo gravante sull'immobile di Carobbio degli Angeli, di cui al punto 2, è posta sin d'ora a carico del sig. , che provvederà inoltre a sostenere il pagamento delle imposte relative a tale Parte_1
immobile (es. IMU, TARI, ecc.). A fronte di quanto sopra, la sig.ra , si impegna: - a Parte_2
2 far revocare e/o cancellare, a propria cura e spese, la fideiussione (di circa €30.000) concessa dal sig. per l'erogazione del mutuo alla moglie;
- a riconoscere al sig. ogni canone Pt_1 Parte_1 di locazione conseguito per effetto della locazione dell'immobile in questione. 5) Rinunzia reciproca ad assegno divorzile. Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non pretendere nulla l'una dall'altra a titolo di assegno divorzile”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 1/12/2012, iscritto presso il registro dello
Stato Civile del Comune di Gianico (BS) (atto n. 7, parte I, anno 2012), con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dalla loro unione non sono nati figli.
Le parti risultano separate dal 6/10/2022 con decreto di omologazione emesso dal Tribunale Ordinario di Brescia e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 20/11/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
DR TI DR MA
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. DR TI Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. DR MA Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 20860/2025
R.G. instaurato da
) con l'avv. MINELLI FABIO Parte_1 C.F._1
e
( ) con l'avv. MINELLI FABIO Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
Pubblico Ministero
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso introduttivo e successive note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., depositate in data 3/11/2025.
L'accordo raggiunto tra le parti è il seguente: “1) Superamento delle pattuizioni formalizzate in sede di separazione. Le pattuizioni concordate in sede di separazione relative a trasferimenti e/o permute immobiliari sono integralmente superate e sostituite dalle condizioni pattuite nel presente ricorso per scioglimento del matrimonio;
le parti rinunciano sin d'ora a qualsiasi reciproca pretesa e/o contestazione in relazione alle pattuizioni contenute nell'accordo di separazione consensuale e ad eventuali inadempimenti posti in essere. 2) Permuta senza conguaglio. Le parti si impegnano a realizzare permuta immobiliare (all. n° 5 – titoli d'acquisto immobili) senza conguaglio nei termini
1 di seguito indicati: - la sig.ra acquisirà la proprietà dell'immobile sito in Darfo Parte_2
Boario Terme (BS), via Giuseppe Mazzini 116, composto da piano terra con corte scoperta esclusiva di pertinenza e autorimessa con piccolo ripostiglio al piano interrato, Catasto fabbricati sez. DAR, foglio 8, mappale 11329, sub. 15, cat. A/2, classe 3, vani 4, 77 mq, rendita catastale € 289,22 e autorimessa con piccolo ripostiglio al piano interrato, Catasto fabbricati sez. DAR, foglio 8, mappale
11329, sub. 15, cat. A/2, classe 3, vani 4, 77 mq, rendita catastale € 289,22 – autorimessa di pertinenza in Darfo Boario Terme (BS), via Giuseppe Mazzini 116/A, piano S- 1, foglio 8, mappale
11329, sub.6, cat. C/6, classe 2, 26 mq, rendita. catastale € 65,80, attualmente di proprietà del sig.
; - il sig. acquisirà la proprietà dell'immobile sito in Carobbio degli Parte_1 Parte_1
Angeli (BG), via Giuseppe Verdi n. 1, piano t-1 s-1, s.u. ss, foglio 6, particella 691, sub. 734, cat A/2, classe 1, vani 4, rendita € 330,53 e relativa autorimessa di pertinenza in Carobbio degli Angeli (BG), via Giuseppe Verdi n. 1, piano S-1, s.u. ss, foglio 6, particella 691, sub. 746, cat. C/6, classe 2, 19 mq, rendita catastale € 32,38, attualmente di proprietà della sig.ra . Qualora il sig. Parte_2 intendesse alienare a terzi l'immobile sito in Darfo Boario Terme (sopra indicato) anziché Pt_1
trasferirlo alla sig.ra in permuta, dovrà espressamente farne richiesta alla sig.ra Parte_2 ed essere autorizzato da quest'ultima (resta inteso che, in caso di autorizzazione, il prezzo Pt_2
di vendita sarà determinato di comune accordo e interamente corrisposto dal sig. alla Parte_1
sig.ra ). Parimenti, qualora la sig.ra intendesse alienare a terzi Parte_2 Parte_2
l'immobile sito in Carobbio degli Angeli (sopra indicato) anziché trasferirlo al sig. Parte_1 in permuta, dovrà espressamente farne richiesta al sig. ed essere autorizzata da quest'ultimo Pt_1
(resta inteso che, in caso di autorizzazione, il prezzo di vendita sarà determinato di comune accordo e interamente corrisposto della sig.ra al sig. ). Quanto pattuito nel Parte_2 Parte_1
presente punto dovrà essere eseguito e perfezionato entro e non oltre 3 (tre) anni dalla data di sottoscrizione del presente ricorso. 3) Pagamento di importo a favore del sig. . A titolo Parte_1
di rimborso delle spese sostenute personalmente dal sig. durante il matrimonio (a titolo Pt_1
esemplificativo e non esaustivo, pagamento imposte, acquisto mobilio, pagamenti vari), la sig.ra si impegna a corrispondere al sig. la somma a c.d. forfait di €20.000,00 (in lettere Pt_2 Pt_1 euro ventimila//00), in ratei da € 100,00 (in lettere euro cento//00) scadenti al giorno 20 di ogni mese, con primo rateo a far data dal mese di gennaio 2026, sino al raggiungimento dell'importo sopra indicato. Si precisa che la presente pattuizione non costituisce domanda di contributo economico ex art. 473 bis 12 c.p.c. 4) Estinzione mutuo e obblighi accessori. La responsabilità di estinzione del mutuo gravante sull'immobile di Carobbio degli Angeli, di cui al punto 2, è posta sin d'ora a carico del sig. , che provvederà inoltre a sostenere il pagamento delle imposte relative a tale Parte_1
immobile (es. IMU, TARI, ecc.). A fronte di quanto sopra, la sig.ra , si impegna: - a Parte_2
2 far revocare e/o cancellare, a propria cura e spese, la fideiussione (di circa €30.000) concessa dal sig. per l'erogazione del mutuo alla moglie;
- a riconoscere al sig. ogni canone Pt_1 Parte_1 di locazione conseguito per effetto della locazione dell'immobile in questione. 5) Rinunzia reciproca ad assegno divorzile. Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non pretendere nulla l'una dall'altra a titolo di assegno divorzile”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 1/12/2012, iscritto presso il registro dello
Stato Civile del Comune di Gianico (BS) (atto n. 7, parte I, anno 2012), con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dalla loro unione non sono nati figli.
Le parti risultano separate dal 6/10/2022 con decreto di omologazione emesso dal Tribunale Ordinario di Brescia e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 20/11/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
DR TI DR MA
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