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Sentenza 21 ottobre 2024
Sentenza 21 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/10/2024, n. 38604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38604 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2024 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da LI CA, nata a [...] il [...] avverso l'ordinanza emessa il 23/01/2024 dal Tribunale di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Pietro Silvestri;
udito il Sostituto Procuratore Generale, dott.ssa Cristina Marzagalli, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Milano ha parzialmente confermato il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 bis cod. pen. disposto nei riguardi di NI AR, a cui era stata applicata la misura cautelare per il delitto previsto dall'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Il sequestro ha attinto anche beni di LI CA, moglie dell'indagato, quanto ad una autovettura e ad un immobile. Dal provvedimento impugnato si evince in punto di fatto che: - il delitto associativo è stato contestato a NI "da giugno 2020 perdurante"; Penale Sent. Sez. 6 Num. 38604 Anno 2024 Presidente: GIORDANO EMILIA ANNA Relatore: SILVESTRI PIETRO Data Udienza: 12/07/2024 - la ricorrente è soggetto terzo non indagato e formale proprietaria dal 10.5.2023 dell'immobile sequestrato;
- NI era latitante dal 3.5.2023; - l'immobile era stato oggetto nel 2012 di un contratto di locazione con patto di futura vendita entro il 31.7.2014 al prezzo di 195.000 euro, in cui conduttori erano sia la ricorrente che NI ed era nella disponibilità dei soggetti in questione dal 2012; - dall'atto di vendita emergerebbe che alcuni pagamenti sarebbero stati compiuti tramite quattro bonifici rispettivamente il 24.3.2017 (per l'importo di circa 88 mila euro), il 13.8.2018 (5.000 euro), il 30.6.2020 (circa 5.000 euro) e il 4.6.2021 (cica 21.000 euro) disposti dal conto corrente riconducibile allo stesso NI in Africa. 2. Ha proposto ricorso per cassazione LI CA articolando due motivi. 2.1. Con il primo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione della ordinanza per non avere il Tribunale spiegato sulla base di quali elementi si sia ritenuto che il bene immobile non appartenga effettivamente alla ricorrente, tenuto conto che si tratterebbe dell'abitazione familiare e che dal 2012, cioè dall'anno in cui fu stipulato il contratto di locazione con patto di futura vendita, risultavano come futuri acquirenti sia il NI che la stessa LI. Né, si aggiunge, avrebbe decisiva valenza la circostanza che parte della somma corrisposta a titolo di prezzo per l'acquisto del bene - 195.000 euro- sarebbe stata pagata dal NI, trattandosi di una normale dinamica familiare quella per cui un acquisto in comproprietà possa essere compiuto con spese maggiormente a carico del coniuge più abbiente. La circostanza che nel contratto di vendita sia stata indicata come acquirente la sola LI sarebbe spiegabile con il fatto che nel maggio 2023, cioè al momento dell'acquisto, NI era latitante e, dunque, impossibilitato a sottoscrivere il contratto;
non vi sarebbero elementi ulteriori volti a comprovare che la sola sottoscrizione dell'atto da parte della ricorrente sia stata finalizzata a consolidare una interposizione fittizia, essendo stato l'atto stipulato dopo la misura cautelare. Non sarebbe fondato nemmeno l'assunto secondo cui il bene sarebbe stato acquistato con i proventi dell'attività illecita di NI, non avendo il Tribunale valutato la documentazione prodotta, dimostrativa dello svolgimento di attività imprenditoriale e lavorativa della ricorrente, nonché i dati della di lei capacità reddituale. L'attività criminosa sarebbe iniziata in un momento lontano e distante rispetto a quello in cui furono compiuti i pagamenti necessari per l'acquisto del bene. 2.2.Con il secondo motivo si deduce violazione di legge;
il tema attiene al requisito della ragionevolezza temporale tra la commissione del reato e l'incremento patrimoniale. L'assunto accusatorio è che, come detto, il pagamento dell'immobile intestato a LI il 10.5.2023 sia stato compiuto da NI con vari bonifici dal conto corrente 2 /)1 a lui intestato;
assume invece la ricorrente che: a) il collaboratore di giustizia Imperiale AF avrebbe riferito che NI VR sarebbe "entrato" nel traffico di droga solo nei primi mesi del 2019; b) la contestazione d'accusa a NI partirebbe dal giugno del 2020. Dunque la gran parte dei pagamenti, effettuati con bonifici tracciabili, sarebbero precedenti all'inizio dell'attività criminale, quando NI svolgeva in Africa un'attività imprenditoriale lecita: dunque, una illegittima dilatazione del periodo di ragionevolezza temporale tra la commissione del c.d. reato spia e l'accumulazione patrimoniale. Sarebbe errato anche l'assunto secondo cui la somma impiegata per l'acquisto del bene sarebbe derivante dalla vendite di quote della società Osmon Africa, atteso che, invece, come spiegato con una consulenza, dette somme sarebbero rientranti nel complesso delle capacità reddituali lecite. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. E' noto come con l'art. 12-quinquies legge 7 agosto 1992, n. 356, si sanzionasse penalmente, in capo a soggetti indagati per gravi reati di criminalità organizzata o sottoposti a misure di prevenzione personali, la disponibilità di denaro, beni o altre utilità di valore sproporzionato al proprio reddito o alla propria attività economica e dei quali non fosse giustificata la legittima provenienza. Una fattispecie penale strutturata sulla trasposizione in sede di tipicità di uno schema di ripartizione probatoria tipico del sistema delle misure di prevenzione patrimoniali e perciò da più parti considerata priva di rilevanti profili di offensività. La Corte costituzionale ritenne incompatibile con la presunzione di non colpevolezza il citato art. 12-quinquies, che faceva dipendere la realizzazione di un fatto penalmente rilevante dalla circostanza che il suo autore fosse o meno sottoposto a procedimento penale: si trattava, osservò la Corte costituzionale, di condizioni «instabili come ogni status processuale» che «non legittimano alcun apprezzamento in termini di disvalore: un apprezzamento che varrebbe ineluttabilmente ad anticipare effetti che la Costituzione riserva, invece, soltanto alla sentenza irrevocabile di condanna» (Corte cost., sent. n. 48 del 1994). Per effetto della disgregazione dell'art. 12-quinquies ad opera della Corte costituzionale, il legislatore introdusse l'art. 12-sexies legge 7 agosto 1992, n. 356 (introdotto dall'art. 2 d.l. 20 giugno 1994, n. 399, convertito nella legge 8 agosto 1994, n. 501). 3 In tale contesto è utile riproporre testualmente le considerazioni di recente compiute dalle Sezioni unite in tema di confisca c.d. allargata (Sez. U, 26/10/2023 - dep. 2024-, Rizzi, Rv. 285852). Con la nuova forma di confisca, da una parte, è stata superata la fattispecie penale che rendeva punibile autonomamente la condotta di cui si è detto e alla quale si aggiungeva la confisca, e, dall'altra, è stata data attuazione all'obiettivo di confiscare le ricchezze non giustificate che fossero nella disponibilità di un soggetto che avesse riportato condanna per uno dei reati già elencati nell'art. 12-quinquies, con l'aggiunta di alcune nuove fattispecie. Una misura patrimoniale che, come in più occasioni è stato affermato, si colloca in continuità con le forme c.d. "moderne" di confisca alle quali, già da tempo, numerosi Stati europei hanno fatto ricorso per superare i limiti di efficacia della confisca penale "classica", che aveva evidenziato difficoltà e una limitata operatività con riguardo alla necessità di dimostrare l'esistenza di un nesso di pertinenza - in termini di strumentalità o di derivazione - tra i beni da confiscare e il singolo reato per cui è pronunciata condanna (Corte cost., sent. n. 33 del 2018; Corte cost., sent. n. 24 del 2019). Una confisca, almeno secondo gli originari propositi, giustificata dalla particolare gravità dei delitti spia ed in cui la "sanzione patrimoniale" è caratterizzata da un forte affievolimento degli oneri probatori gravanti sull'accusa in quanto fondata, nella sostanza, su tre elementi: la qualità di condannato per determinati reati, la sproporzione del patrimonio di cui il condannato dispone, anche indirettamente, rispetto al suo reddito o alla sua attività economica, la presunzione che il patrimonio stesso derivi da altre attività criminose non accertate. In presenza di determinate condizioni, si presume, cioè, che il condannato abbia commesso non solo il delitto che ha dato luogo alla condanna, ma anche altri reati, non accertati giudizialmente, dai quali deriverebbero i beni di cui egli dispone. La Corte costituzionale, pur evidenziando come il ricorso a forme di confisca congegnate in base ad uno schema di inversione dell'onere della prova sull'origine illecita dei beni oggetto di confisca sia caldeggiato a livello sovranazionale, ha nondimeno rilevato come «la confisca allargata italiana si caratterizzi rispetto al modello di confisca "estesa" prefigurato dalla direttiva 2014/42/UE (la quale si limita, peraltro, a stabilire «norme minime», senza impedire agli Stati membri di adottare soluzioni più rigorose), per il diverso e più ridotto standard probatorio», atteso che «la sproporzione tra il valore dei beni e i redditi legittimi del condannato - che in base all'art. 5 della direttiva costituisce uno dei «fatti specifici» e degli «elementi di prova» dai quali il giudice può trarre la convinzione che i beni da confiscare «derivino da condotte criminose» - vale, invece, da sola a fondare la misura ablativa in esame, allorché il condannato non giustifichi la provenienza dei beni, senza che occorra alcuna ulteriore dimostrazione della loro origine delittuosa» (Corte cost., sent. n. 33 del 2018). 4 Uno strumento dunque efficace ma fortemente invasivo, di cui si è dubitato anche della compatibilità costituzionale, a fronte del quale la presunzione relativa non realizza una reale inversione dell'onere della prova, ma pone a carico del soggetto destinatario del provvedimento di confisca o di sequestro un onere di allegazione di fatti e circostanze di cui il giudice valuterà la specificità e la rilevanza e verificherà, in definitiva, la sussistenza. Detti principi sono stati ribaditi dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 24 del 2019 in cui si è spiegato che la confisca di prevenzione e la confisca allargata (e i sequestri che, rispettivamente, ne anticipano gli effetti) costituiscono species di un unico genus, costituito dalla confisca dei beni di sospetta origine illecita;
si tratta di uno strumento strutturato attraverso uno schema legale di carattere presuntivo caratterizzato «sia da un allentamento del rapporto tra l'oggetto dell'ablazione e il singolo reato, sia, soprattutto, da un affievolimento degli oneri probatori gravanti sull'accusa». Gli importanti alleggerimenti probatori per l'accusa trovano tuttavia un bilanciamento nell'"onere di allegazione" da parte del soggetto destinatario del provvedimento di confisca finalizzato a superare la presunzione di illecita accumulazione;
si tratta di un sintagma con cui, se si intendesse fare riferimento ad uno sforzo dimostrativo non puramente formale, si riproporrebbero gli stessi dubbi di costituzionalità riguardanti il meccanismo dell'inversione dell'onere della prova, in quanto l'imputato per evitare la confisca (o il sequestro) dovrebbe dimostrare in positivo l'origine lecita dei suoi beni, con conseguente rischio di violazione del principio di presunzione di non colpevolezza, in quanto l'inattività (ovvero il silenzio) sfocerebbe in una prova contra se, in grado di condurre alla confisca dei beni. Un onere di allegazione invece che deve limitarsi «a rendere credibile la provenienza lecita dei beni» (Corte Cost., sent. n. 33 del 2018). Dunque, un forte affievolimento degli oneri probatori posti a carico della pubblica accusa ed un requisito, quello della sproporzione, fondato su un meccanismo para- presuntivo di illecita accumulazione che da solo può fondare una misura ablativa onnivora, generale, onnicomprensiva dell'intero patrimonio del condannato. Una base legale che trova un bilanciamento importante nell'onere di allegazione giustificativo della provenienza legittima dei beni: un onere che, se assolto, rompe, superandola, la presunzione e che rende compatibile l'istituto con i principi costituzionali. Un onere di allegazione giustificativo che si pone tra diritto e prova, tra requisiti di struttura della fattispecie ablatoria e, soprattutto, accertamento processuale, tra tipicità e diritto di difesa;
una fattispecie ablatoria in movimento, in divenire, che pone questioni ed esigenze di conformazione di consolidati schemi interpretativi e che, senza 5 cedere a semplificazioni probatorie incontrollate, sia capace di "studiare" le condotte e, attraverso il processo, il loro significato obiettivo. Una allegazione "da valutarsi in concreto nelle singole fattispecie, secondo i principi della libertà delle prove e del libero convincimento" (Corte Cost., sent. n. 48 del 1994; Corte cost., sent. n. 464 del 1971; Corte cost., sent. n. 14 del 1971). 3. Nell'ambito della complessità della fattispecie ablatoria in esame, si inserisce il principio, affermato da questa Corte e spiegato anche dalla Corte costituzionale, che ha perimetrato l'ambito di operatività della presunzione di illecita provenienza dei beni secondo il criterio di "ragionevolezza temporale", ponendo l'accento, sulla base di un percorso ermeneutico affine a quello cui sono pervenute le Sezioni Unite in tema di confisca di prevenzione (Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015, Spinelli, Rv. 262605), sulla necessità di un collegamento cronologico tra l'attività delittuosa per cui è stata emessa la sentenza di condanna o di applicazione della pena e il momento di ingresso nel patrimonio del singolo bene di valore sproporzionato rispetto al reddito o all'attività economica (Corte cost., sent. n. 24 del 2019). Dunque, ha spiegato la giurisprudenza, un accertamento di durata, complesso, scomposto, perché relativo ai singoli beni che nel tempo sono stati acquisiti, volto a riempire di contenuto di garanzia, attraverso il versante processuale, la struttura della fattispecie. 4. Il Tribunale di Milano non ha fatto corretta applicazione dei principi indicati. Sotto un primo profilo, non è chiaro perché quell'immobile non potrebbe essere stato acquistato anche con redditi leciti della stessa LI, avendo lo stesso Tribunale spiegato come la ricorrente avesse percepito redditi netti variabili in quegli anni "da euro 4.385 a euro 83.904" all'anno. Sotto altro profilo, in ragione dei principi di riferimento di cui si è detto, è la Pubblica accusa che deve provare il collegamento cronologico tra l'attività delittuosa per cui è stata emessa la sentenza di condanna o di applicazione della pena e il momento di ingresso nel patrimonio del singolo bene di valore sproporzionato rispetto al reddito o all'attività economica. Nel caso di specie, almeno tre dei quattro bonifici che, secondo il Tribunale, proverebbero che il prezzo di quell'immobile sia stato corrisposto da NI con sostanze derivanti dalla sua attività illecita di trafficante di sostanze stupefacenti, sono stati disposti prima - anche a distanza di anni - rispetto alla data della contestazione del reato associativo posto a fondamento del titolo cautelare. Sul punto, al di là di affermazioni generiche, il Tribunale non ha chiarito sulla base di quali elementi concreti si possa affermare che NI già nel 2017 o nel 2018, cioè in un momento precedente di anni rispetto alla data di commissione del reato 6 associativo, avesse accumulato sostanze illecite poi impiegate per l'acquisto di quell'immobile. Allorchè si sostiene, come nel caso di specie, che il bene sia stato acquistato con sostanze illecite anche al di là della rigida correlazione temporale tra acquisto e tempo di commissione del c.d. reato spia, cioè con sostanze illecite accumulate prima della commissione del reati spia, l'onere di motivazione è tanto maggiore quanto più si intenda retrodatare il periodo di collegamento tra l'acquisto e l'accumulazione illecita e ciò soprattutto nei casi in cui il bene è formalmente intestato ad un terzo estraneo al reato. Non può porsi a carico del terzo, ritenuto fittizio intestatario dei beni oggetto della richiesta di confisca, un vero e proprio onere probatorio di dimostrazione compiuta della legittima provenienza delle risorse utilizzate per gli acquisti, atteso che il terzo, per definizione, non è il soggetto che ha accumulato illecitamente ricchezza e la prova della scissione tra titolarità formale del bene e impiego delle risorse illecite da parte di altri spetta comunque alla pubblica accusa. Il Tribunale, al riguardo, si è limitato a richiamare un breve stralcio di una conversazione intercetta, alcune dichiarazioni del collaboratore di giustizia Imperiale AF - valorizzate in realtà anche in chiave difensiva e sulle quali non è stato spiegato alcunchè- e alcuni procedimenti penali di cui, non diversamente, nulla è dato sapere. 5. Ne consegue che l'ordinanza impugnata deve essere annullata. Il Tribunale, in sede di rinvio, applicherà i principi indicati e verificherà se e in che limiti il sequestro di quell'immobile sia legittimo.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Milano competente ai sensi dell'art. 324, comnna 5, cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 12 luglio 2024.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Pietro Silvestri;
udito il Sostituto Procuratore Generale, dott.ssa Cristina Marzagalli, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Milano ha parzialmente confermato il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 bis cod. pen. disposto nei riguardi di NI AR, a cui era stata applicata la misura cautelare per il delitto previsto dall'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Il sequestro ha attinto anche beni di LI CA, moglie dell'indagato, quanto ad una autovettura e ad un immobile. Dal provvedimento impugnato si evince in punto di fatto che: - il delitto associativo è stato contestato a NI "da giugno 2020 perdurante"; Penale Sent. Sez. 6 Num. 38604 Anno 2024 Presidente: GIORDANO EMILIA ANNA Relatore: SILVESTRI PIETRO Data Udienza: 12/07/2024 - la ricorrente è soggetto terzo non indagato e formale proprietaria dal 10.5.2023 dell'immobile sequestrato;
- NI era latitante dal 3.5.2023; - l'immobile era stato oggetto nel 2012 di un contratto di locazione con patto di futura vendita entro il 31.7.2014 al prezzo di 195.000 euro, in cui conduttori erano sia la ricorrente che NI ed era nella disponibilità dei soggetti in questione dal 2012; - dall'atto di vendita emergerebbe che alcuni pagamenti sarebbero stati compiuti tramite quattro bonifici rispettivamente il 24.3.2017 (per l'importo di circa 88 mila euro), il 13.8.2018 (5.000 euro), il 30.6.2020 (circa 5.000 euro) e il 4.6.2021 (cica 21.000 euro) disposti dal conto corrente riconducibile allo stesso NI in Africa. 2. Ha proposto ricorso per cassazione LI CA articolando due motivi. 2.1. Con il primo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione della ordinanza per non avere il Tribunale spiegato sulla base di quali elementi si sia ritenuto che il bene immobile non appartenga effettivamente alla ricorrente, tenuto conto che si tratterebbe dell'abitazione familiare e che dal 2012, cioè dall'anno in cui fu stipulato il contratto di locazione con patto di futura vendita, risultavano come futuri acquirenti sia il NI che la stessa LI. Né, si aggiunge, avrebbe decisiva valenza la circostanza che parte della somma corrisposta a titolo di prezzo per l'acquisto del bene - 195.000 euro- sarebbe stata pagata dal NI, trattandosi di una normale dinamica familiare quella per cui un acquisto in comproprietà possa essere compiuto con spese maggiormente a carico del coniuge più abbiente. La circostanza che nel contratto di vendita sia stata indicata come acquirente la sola LI sarebbe spiegabile con il fatto che nel maggio 2023, cioè al momento dell'acquisto, NI era latitante e, dunque, impossibilitato a sottoscrivere il contratto;
non vi sarebbero elementi ulteriori volti a comprovare che la sola sottoscrizione dell'atto da parte della ricorrente sia stata finalizzata a consolidare una interposizione fittizia, essendo stato l'atto stipulato dopo la misura cautelare. Non sarebbe fondato nemmeno l'assunto secondo cui il bene sarebbe stato acquistato con i proventi dell'attività illecita di NI, non avendo il Tribunale valutato la documentazione prodotta, dimostrativa dello svolgimento di attività imprenditoriale e lavorativa della ricorrente, nonché i dati della di lei capacità reddituale. L'attività criminosa sarebbe iniziata in un momento lontano e distante rispetto a quello in cui furono compiuti i pagamenti necessari per l'acquisto del bene. 2.2.Con il secondo motivo si deduce violazione di legge;
il tema attiene al requisito della ragionevolezza temporale tra la commissione del reato e l'incremento patrimoniale. L'assunto accusatorio è che, come detto, il pagamento dell'immobile intestato a LI il 10.5.2023 sia stato compiuto da NI con vari bonifici dal conto corrente 2 /)1 a lui intestato;
assume invece la ricorrente che: a) il collaboratore di giustizia Imperiale AF avrebbe riferito che NI VR sarebbe "entrato" nel traffico di droga solo nei primi mesi del 2019; b) la contestazione d'accusa a NI partirebbe dal giugno del 2020. Dunque la gran parte dei pagamenti, effettuati con bonifici tracciabili, sarebbero precedenti all'inizio dell'attività criminale, quando NI svolgeva in Africa un'attività imprenditoriale lecita: dunque, una illegittima dilatazione del periodo di ragionevolezza temporale tra la commissione del c.d. reato spia e l'accumulazione patrimoniale. Sarebbe errato anche l'assunto secondo cui la somma impiegata per l'acquisto del bene sarebbe derivante dalla vendite di quote della società Osmon Africa, atteso che, invece, come spiegato con una consulenza, dette somme sarebbero rientranti nel complesso delle capacità reddituali lecite. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. E' noto come con l'art. 12-quinquies legge 7 agosto 1992, n. 356, si sanzionasse penalmente, in capo a soggetti indagati per gravi reati di criminalità organizzata o sottoposti a misure di prevenzione personali, la disponibilità di denaro, beni o altre utilità di valore sproporzionato al proprio reddito o alla propria attività economica e dei quali non fosse giustificata la legittima provenienza. Una fattispecie penale strutturata sulla trasposizione in sede di tipicità di uno schema di ripartizione probatoria tipico del sistema delle misure di prevenzione patrimoniali e perciò da più parti considerata priva di rilevanti profili di offensività. La Corte costituzionale ritenne incompatibile con la presunzione di non colpevolezza il citato art. 12-quinquies, che faceva dipendere la realizzazione di un fatto penalmente rilevante dalla circostanza che il suo autore fosse o meno sottoposto a procedimento penale: si trattava, osservò la Corte costituzionale, di condizioni «instabili come ogni status processuale» che «non legittimano alcun apprezzamento in termini di disvalore: un apprezzamento che varrebbe ineluttabilmente ad anticipare effetti che la Costituzione riserva, invece, soltanto alla sentenza irrevocabile di condanna» (Corte cost., sent. n. 48 del 1994). Per effetto della disgregazione dell'art. 12-quinquies ad opera della Corte costituzionale, il legislatore introdusse l'art. 12-sexies legge 7 agosto 1992, n. 356 (introdotto dall'art. 2 d.l. 20 giugno 1994, n. 399, convertito nella legge 8 agosto 1994, n. 501). 3 In tale contesto è utile riproporre testualmente le considerazioni di recente compiute dalle Sezioni unite in tema di confisca c.d. allargata (Sez. U, 26/10/2023 - dep. 2024-, Rizzi, Rv. 285852). Con la nuova forma di confisca, da una parte, è stata superata la fattispecie penale che rendeva punibile autonomamente la condotta di cui si è detto e alla quale si aggiungeva la confisca, e, dall'altra, è stata data attuazione all'obiettivo di confiscare le ricchezze non giustificate che fossero nella disponibilità di un soggetto che avesse riportato condanna per uno dei reati già elencati nell'art. 12-quinquies, con l'aggiunta di alcune nuove fattispecie. Una misura patrimoniale che, come in più occasioni è stato affermato, si colloca in continuità con le forme c.d. "moderne" di confisca alle quali, già da tempo, numerosi Stati europei hanno fatto ricorso per superare i limiti di efficacia della confisca penale "classica", che aveva evidenziato difficoltà e una limitata operatività con riguardo alla necessità di dimostrare l'esistenza di un nesso di pertinenza - in termini di strumentalità o di derivazione - tra i beni da confiscare e il singolo reato per cui è pronunciata condanna (Corte cost., sent. n. 33 del 2018; Corte cost., sent. n. 24 del 2019). Una confisca, almeno secondo gli originari propositi, giustificata dalla particolare gravità dei delitti spia ed in cui la "sanzione patrimoniale" è caratterizzata da un forte affievolimento degli oneri probatori gravanti sull'accusa in quanto fondata, nella sostanza, su tre elementi: la qualità di condannato per determinati reati, la sproporzione del patrimonio di cui il condannato dispone, anche indirettamente, rispetto al suo reddito o alla sua attività economica, la presunzione che il patrimonio stesso derivi da altre attività criminose non accertate. In presenza di determinate condizioni, si presume, cioè, che il condannato abbia commesso non solo il delitto che ha dato luogo alla condanna, ma anche altri reati, non accertati giudizialmente, dai quali deriverebbero i beni di cui egli dispone. La Corte costituzionale, pur evidenziando come il ricorso a forme di confisca congegnate in base ad uno schema di inversione dell'onere della prova sull'origine illecita dei beni oggetto di confisca sia caldeggiato a livello sovranazionale, ha nondimeno rilevato come «la confisca allargata italiana si caratterizzi rispetto al modello di confisca "estesa" prefigurato dalla direttiva 2014/42/UE (la quale si limita, peraltro, a stabilire «norme minime», senza impedire agli Stati membri di adottare soluzioni più rigorose), per il diverso e più ridotto standard probatorio», atteso che «la sproporzione tra il valore dei beni e i redditi legittimi del condannato - che in base all'art. 5 della direttiva costituisce uno dei «fatti specifici» e degli «elementi di prova» dai quali il giudice può trarre la convinzione che i beni da confiscare «derivino da condotte criminose» - vale, invece, da sola a fondare la misura ablativa in esame, allorché il condannato non giustifichi la provenienza dei beni, senza che occorra alcuna ulteriore dimostrazione della loro origine delittuosa» (Corte cost., sent. n. 33 del 2018). 4 Uno strumento dunque efficace ma fortemente invasivo, di cui si è dubitato anche della compatibilità costituzionale, a fronte del quale la presunzione relativa non realizza una reale inversione dell'onere della prova, ma pone a carico del soggetto destinatario del provvedimento di confisca o di sequestro un onere di allegazione di fatti e circostanze di cui il giudice valuterà la specificità e la rilevanza e verificherà, in definitiva, la sussistenza. Detti principi sono stati ribaditi dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 24 del 2019 in cui si è spiegato che la confisca di prevenzione e la confisca allargata (e i sequestri che, rispettivamente, ne anticipano gli effetti) costituiscono species di un unico genus, costituito dalla confisca dei beni di sospetta origine illecita;
si tratta di uno strumento strutturato attraverso uno schema legale di carattere presuntivo caratterizzato «sia da un allentamento del rapporto tra l'oggetto dell'ablazione e il singolo reato, sia, soprattutto, da un affievolimento degli oneri probatori gravanti sull'accusa». Gli importanti alleggerimenti probatori per l'accusa trovano tuttavia un bilanciamento nell'"onere di allegazione" da parte del soggetto destinatario del provvedimento di confisca finalizzato a superare la presunzione di illecita accumulazione;
si tratta di un sintagma con cui, se si intendesse fare riferimento ad uno sforzo dimostrativo non puramente formale, si riproporrebbero gli stessi dubbi di costituzionalità riguardanti il meccanismo dell'inversione dell'onere della prova, in quanto l'imputato per evitare la confisca (o il sequestro) dovrebbe dimostrare in positivo l'origine lecita dei suoi beni, con conseguente rischio di violazione del principio di presunzione di non colpevolezza, in quanto l'inattività (ovvero il silenzio) sfocerebbe in una prova contra se, in grado di condurre alla confisca dei beni. Un onere di allegazione invece che deve limitarsi «a rendere credibile la provenienza lecita dei beni» (Corte Cost., sent. n. 33 del 2018). Dunque, un forte affievolimento degli oneri probatori posti a carico della pubblica accusa ed un requisito, quello della sproporzione, fondato su un meccanismo para- presuntivo di illecita accumulazione che da solo può fondare una misura ablativa onnivora, generale, onnicomprensiva dell'intero patrimonio del condannato. Una base legale che trova un bilanciamento importante nell'onere di allegazione giustificativo della provenienza legittima dei beni: un onere che, se assolto, rompe, superandola, la presunzione e che rende compatibile l'istituto con i principi costituzionali. Un onere di allegazione giustificativo che si pone tra diritto e prova, tra requisiti di struttura della fattispecie ablatoria e, soprattutto, accertamento processuale, tra tipicità e diritto di difesa;
una fattispecie ablatoria in movimento, in divenire, che pone questioni ed esigenze di conformazione di consolidati schemi interpretativi e che, senza 5 cedere a semplificazioni probatorie incontrollate, sia capace di "studiare" le condotte e, attraverso il processo, il loro significato obiettivo. Una allegazione "da valutarsi in concreto nelle singole fattispecie, secondo i principi della libertà delle prove e del libero convincimento" (Corte Cost., sent. n. 48 del 1994; Corte cost., sent. n. 464 del 1971; Corte cost., sent. n. 14 del 1971). 3. Nell'ambito della complessità della fattispecie ablatoria in esame, si inserisce il principio, affermato da questa Corte e spiegato anche dalla Corte costituzionale, che ha perimetrato l'ambito di operatività della presunzione di illecita provenienza dei beni secondo il criterio di "ragionevolezza temporale", ponendo l'accento, sulla base di un percorso ermeneutico affine a quello cui sono pervenute le Sezioni Unite in tema di confisca di prevenzione (Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015, Spinelli, Rv. 262605), sulla necessità di un collegamento cronologico tra l'attività delittuosa per cui è stata emessa la sentenza di condanna o di applicazione della pena e il momento di ingresso nel patrimonio del singolo bene di valore sproporzionato rispetto al reddito o all'attività economica (Corte cost., sent. n. 24 del 2019). Dunque, ha spiegato la giurisprudenza, un accertamento di durata, complesso, scomposto, perché relativo ai singoli beni che nel tempo sono stati acquisiti, volto a riempire di contenuto di garanzia, attraverso il versante processuale, la struttura della fattispecie. 4. Il Tribunale di Milano non ha fatto corretta applicazione dei principi indicati. Sotto un primo profilo, non è chiaro perché quell'immobile non potrebbe essere stato acquistato anche con redditi leciti della stessa LI, avendo lo stesso Tribunale spiegato come la ricorrente avesse percepito redditi netti variabili in quegli anni "da euro 4.385 a euro 83.904" all'anno. Sotto altro profilo, in ragione dei principi di riferimento di cui si è detto, è la Pubblica accusa che deve provare il collegamento cronologico tra l'attività delittuosa per cui è stata emessa la sentenza di condanna o di applicazione della pena e il momento di ingresso nel patrimonio del singolo bene di valore sproporzionato rispetto al reddito o all'attività economica. Nel caso di specie, almeno tre dei quattro bonifici che, secondo il Tribunale, proverebbero che il prezzo di quell'immobile sia stato corrisposto da NI con sostanze derivanti dalla sua attività illecita di trafficante di sostanze stupefacenti, sono stati disposti prima - anche a distanza di anni - rispetto alla data della contestazione del reato associativo posto a fondamento del titolo cautelare. Sul punto, al di là di affermazioni generiche, il Tribunale non ha chiarito sulla base di quali elementi concreti si possa affermare che NI già nel 2017 o nel 2018, cioè in un momento precedente di anni rispetto alla data di commissione del reato 6 associativo, avesse accumulato sostanze illecite poi impiegate per l'acquisto di quell'immobile. Allorchè si sostiene, come nel caso di specie, che il bene sia stato acquistato con sostanze illecite anche al di là della rigida correlazione temporale tra acquisto e tempo di commissione del c.d. reato spia, cioè con sostanze illecite accumulate prima della commissione del reati spia, l'onere di motivazione è tanto maggiore quanto più si intenda retrodatare il periodo di collegamento tra l'acquisto e l'accumulazione illecita e ciò soprattutto nei casi in cui il bene è formalmente intestato ad un terzo estraneo al reato. Non può porsi a carico del terzo, ritenuto fittizio intestatario dei beni oggetto della richiesta di confisca, un vero e proprio onere probatorio di dimostrazione compiuta della legittima provenienza delle risorse utilizzate per gli acquisti, atteso che il terzo, per definizione, non è il soggetto che ha accumulato illecitamente ricchezza e la prova della scissione tra titolarità formale del bene e impiego delle risorse illecite da parte di altri spetta comunque alla pubblica accusa. Il Tribunale, al riguardo, si è limitato a richiamare un breve stralcio di una conversazione intercetta, alcune dichiarazioni del collaboratore di giustizia Imperiale AF - valorizzate in realtà anche in chiave difensiva e sulle quali non è stato spiegato alcunchè- e alcuni procedimenti penali di cui, non diversamente, nulla è dato sapere. 5. Ne consegue che l'ordinanza impugnata deve essere annullata. Il Tribunale, in sede di rinvio, applicherà i principi indicati e verificherà se e in che limiti il sequestro di quell'immobile sia legittimo.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Milano competente ai sensi dell'art. 324, comnna 5, cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 12 luglio 2024.