Sentenza 17 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 17/07/2002, n. 10397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10397 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO I LA CORTE SUPPEMA DICASSAZIONE SEZION TE A CI103 97/ 02 Oggetto } Relazione. Prelazione e I riscatto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Gaetano NICASTRO Presidente RG.N. 1714/00 Dott. Roberto PREDEN Rel. Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI Consigliere Cron.27885 Dott. Antonio SEGRETO Consigliere Rep.2080 Ud. 08/03/02 Dott. Alberto TALEVI Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SEN TENZA dal Sig. Sele sul ricorso proposto da: per diritti € 151 17 LUG. 2002 LA AN, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MONTI IL CANCELLIERE DI CRETA 85 INT 12, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO PORFILIO, difesa dagli avvocati SALVATORE DE CANCELLERI SIMONE, TOMMASO CAPEZZONE, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
AL UR FI, elettivamente domiciliata in CANCELLERIA ROMA VIA CESENA 58, presso lo studio dell'avvocato PIETRO DI FABRIZIO, difesa dall'avvocato CARLO PERROZZI, giusta delega in atti;
2002 controricorrente 542 avversO la sentenza n. 189/99 della Corte d'Appello di L'AQUILA, emessa il 16/03/99 e depositata il 21/04/99 (R.G. 801/93); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/03/02 dal Consigliere Dott. Roberto PREDEN;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto del 15.9.1984, AN LA esponeva di con- durre in locazione ad uso commerciale una unità immobi- liare;
deduceva che l'immobile era stato venduto dal locatore Raimondo AR а Laura OT, con atto trascritto il 3.5.1984, senza preveniva comunicazione dell'intento di alienare;
conveniva la OT e l'AR davanti al Tribunale di Vasto esercitando il diritto di riscatto, ai sensi degli artt. 38 e 39 della legge n. 392 del 1978. La OT eccepiva che, avendo la vendita ri- guardato l'intero edificio nel quale è ubicata l'unità condotta dalla LA, non spettava il diritto di ri- scatto. Il tribunale, con sentenza del 9.7.1993, rigettava la domanda. La sentenza era confermata dalla Corte d'appello de 2 L'Aquila, con sentenza del 21.4.1999. Avverso la sentenza la LA ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico mezzo, illustrato con memoria. Ha resistito, con controricorso, la OT. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico mezzo, denunciando violazione e fal- sa applicazione degli artt. 38 e 39 della legge n. 392 del 1978, nonché motivazione illogica ed insufficiente in relazione all'art. 360 n.3 e n. 5 c.p.c., deduce il ricorrente che erroneamente la corte d'appello ha rite- nuto sussistere una ipotesi di vendita in blocco, lad- dove era configurabile una vendita cumulativa di più beni funzionalmente distinti.
2. Il motivo è infondato. На considerato la corte d'appello che oggetto dell'alienazione era stato un intero edificio, caratte- rizzato da unità architettonica ed unicità del suolo sul quale è edificato e dotato di impianti comuni;
che si era quindi verificata una vendita in blocco di tutte le unità immobiliari componenti l'edificio (costituite dal negozio oggetto della causa, da altro negozio con- tiguo, da un appartamento e da un cortile), e non una vendita cumulativa di più beni distinti;
che erano con- seguentemente inapplicabili, secondo la costante giuri- 3 sprudenza della S.C. (sent. n. 3239/97; n. 12360/97), 392 del 1978, non sus-gli artt. 38 e 39 della legge n. sistendo identità tra bene locato (singolo negozio) e bene oggetto del trasferimento (intero edificio). La censura rivolta alla sentenza, anche se denuncia violazione di norme di diritto, in realtà si limita a contestare la adeguatezza della motivazione circa la qualificazione della vendita come vendita in blocco, esente da prelazione e riscatto. Ma la motivazione sul punto è completa, congrua e logica.
3. Il ricorso è rigettato.
4. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorren- te al pagamento delle spese, che liquida in€ 62,85 109T129,11oltre € 2.000,00 per onorari. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- 456T 10,33 in la terza sezione civile della Corte di cassazione, TOT. 139,44 data 8.3.2002. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Ластик Шабет CANCELLERIA DIRETTORE Depositata in Cancelleria Umberto Cicero 17 LUG. 2002 SIO NE A C ILDIRET CANCELLERIA oggi, Umberto Rikers 4