TRIB
Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 08/05/2025, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2263 /2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2263/2024 V.G. avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio posta in decisione con decreto emesso il 21.3.2025 ex art. 127 ter c.p.c.; promossa congiuntamente da:
(C.F. ), nata ad [...] il Parte_1 C.F._1
03/03/1973 e residente in [...], elettivamente domiciliata in SIRACUSA,
VIALE SANTAPANAGIA N. 136/E, presso lo studio dell'avv. CAPODIECI MARZIA, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
(C.F. , nato a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2
residente in [...], elettivamente domiciliato in CATANIA, VIALE XX
SETTEMBRE N. 70, presso lo studio dell'avv. CANTONE GIANLUCA, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti con l'intervento del pubblico ministero in sede (visto del 5.12.2024);
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis 51, c.p.c. depositato in data 09/06/2024 i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia dello scioglimento del matrimonio celebrato il giorno
11.9.2009.
pagina 1 di 4 Esponevano in particolare i coniugi:
- di aver contratto matrimonio con rito civile in data 11.9.2009 in Comune di Siracusa;
- che dall'unione non sono nati figli;
- di essersi separati consensualmente con decreto di omologa n. 255/2020, emesso da questo
Tribunale in data 12.11.2020, depositato il 17.11.2020 (v. documenti allegati).
In dettaglio, in seno al ricorso e nelle successive note scritte le parti chiedevano la pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
∙ dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile tra di loro contratto in data 11/09/2009, iscritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Siracusa, al n. 138, parte I, anno 2009;
∙ ordinare al Comune di Siracusa di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
· dichiarare compensate le spese legali;
· ammettere in via definitiva il sig. al patrocinio a spese dello Stato, liquidando i Parte_2 compensi e l'onorario maturati dal procuratore da porre a carico dell'Erario;
OMOLOGARE le seguenti condizioni
1) La casa familiare sita a Siracusa alla via G. Vaccarini 25, di proprietà esclusiva del signor _2
, con i mobili che la arredano rimarrà assegnata allo stesso.
[...]
2) Tenuto conto del finanziamento, oltre un debito derivante dall'uso di una carta di credito accesi dalla SI in costanza di matrimonio nell'interesse della famiglia, erogato da Parte_1
Agos a seguito di approvazione della richiesta del 07/06/2018, distinta dal n. 18158000173, nei confronti del quale il sig. risulta coobbligato, per un importo totale ammontante ad € Parte_2
43.659,40 (Euro quarantatremilaseicentocinquantanove/40) (ultima rata prevista per il mese di marzo anno 2035), per l'estinzione del quale la SI si impegna mensilmente al Parte_1
pagamento delle rate, le parti convengono che il signor verserà a mezzo di bonifico Parte_2 bancario o assegno circolare alla SI il complessivo importo di € 15.000,00 Parte_1
(Euro quindicimila/00) in una unica soluzione, contestualmente all'incasso del ricavo derivante dalla vendita della casa coniugale di sua esclusiva proprietà.
A tal scopo, il sig. si impegna a favorire ed incentivare la visite degli acquirenti al Parte_2 fine di alienare l'immobile nel più breve tempo possibile.
Nelle more della vendita della casa coniugale, la SI continuerà a farsi carico Parte_1
del pagamento delle rate mensili del sopradetto prestito erogato da Agos, pagamento iniziato a fara data dal mese di ottobre 2020.
Nel caso in cui il predetto finanziamento dovesse essere estinto dalla SI prima della Parte_1
vendita della casa coniugale, il signor si impegna a versare la somma di € 15.000,00 (Euro _2
pagina 2 di 4 quindicimila/00) in una unica soluzione derivanti dalla vendita della casa coniugale alla SI
, la quale tratterrà la somma a titolo di rimborso per il finanziamento onorato. Parte_1
3) I coniugi rinunciano ad ogni richiesta reciproca di mantenimento, dichiarando di godere entrambi dell'autosufficienza economica.
4) Il cane resta di proprietà del sig. che si occuperà del suo accudimento presso la sua _2
abitazione, mentre la sig.ra si farà carico per intero delle spese del suo mantenimento, Parte_1 provvedendo direttamente all'acquisto del cibo, nonché alle spese mediche che si dovessero rendere necessarie per il cane stesso, con la facoltà di poterlo tenere con sé in accordo con il sig. . _2
5) I ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni, che accettano e sottoscrivono, dichiarando altresì di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro, a qualsiasi titolo, assumendosi la sig.ra l'onere del pagamento dei compensi del proprio Parte_1
procuratore.
All'esito dell'udienza del 20.3.2025, celebrata secondo le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., il Giudice relatore poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda di divorzio.
Ciò premesso, passando al merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della L.
1 Dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del summenzionato decreto (le parti sono comparse innanzi al Presidente il
19.10.2020, e il ricorso odierno è stato depositato il 9.06.2024), mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Inoltre, il Collegio dà atto delle ulteriori condizioni pattuite dalle parti, che non appaiono in contrasto con le norme imperative ed inderogabili in materia di famiglia ed, anzi, rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale delle parti.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Volontaria Giurisdizione, definitivamente pronunciando: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti il giorno 11.9.2009, iscritto nel registro pagina 3 di 4 degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Siracusa dell'anno 2009 (Anno 2009 – n.
138 – Parte I); prende atto delle ulteriori pattuizioni concordate dalle parti;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Siracusa di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 17.04.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Maria Lupo dott.ssa Veronica Milone
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2263/2024 V.G. avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio posta in decisione con decreto emesso il 21.3.2025 ex art. 127 ter c.p.c.; promossa congiuntamente da:
(C.F. ), nata ad [...] il Parte_1 C.F._1
03/03/1973 e residente in [...], elettivamente domiciliata in SIRACUSA,
VIALE SANTAPANAGIA N. 136/E, presso lo studio dell'avv. CAPODIECI MARZIA, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
(C.F. , nato a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2
residente in [...], elettivamente domiciliato in CATANIA, VIALE XX
SETTEMBRE N. 70, presso lo studio dell'avv. CANTONE GIANLUCA, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti con l'intervento del pubblico ministero in sede (visto del 5.12.2024);
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis 51, c.p.c. depositato in data 09/06/2024 i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia dello scioglimento del matrimonio celebrato il giorno
11.9.2009.
pagina 1 di 4 Esponevano in particolare i coniugi:
- di aver contratto matrimonio con rito civile in data 11.9.2009 in Comune di Siracusa;
- che dall'unione non sono nati figli;
- di essersi separati consensualmente con decreto di omologa n. 255/2020, emesso da questo
Tribunale in data 12.11.2020, depositato il 17.11.2020 (v. documenti allegati).
In dettaglio, in seno al ricorso e nelle successive note scritte le parti chiedevano la pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
∙ dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile tra di loro contratto in data 11/09/2009, iscritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Siracusa, al n. 138, parte I, anno 2009;
∙ ordinare al Comune di Siracusa di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
· dichiarare compensate le spese legali;
· ammettere in via definitiva il sig. al patrocinio a spese dello Stato, liquidando i Parte_2 compensi e l'onorario maturati dal procuratore da porre a carico dell'Erario;
OMOLOGARE le seguenti condizioni
1) La casa familiare sita a Siracusa alla via G. Vaccarini 25, di proprietà esclusiva del signor _2
, con i mobili che la arredano rimarrà assegnata allo stesso.
[...]
2) Tenuto conto del finanziamento, oltre un debito derivante dall'uso di una carta di credito accesi dalla SI in costanza di matrimonio nell'interesse della famiglia, erogato da Parte_1
Agos a seguito di approvazione della richiesta del 07/06/2018, distinta dal n. 18158000173, nei confronti del quale il sig. risulta coobbligato, per un importo totale ammontante ad € Parte_2
43.659,40 (Euro quarantatremilaseicentocinquantanove/40) (ultima rata prevista per il mese di marzo anno 2035), per l'estinzione del quale la SI si impegna mensilmente al Parte_1
pagamento delle rate, le parti convengono che il signor verserà a mezzo di bonifico Parte_2 bancario o assegno circolare alla SI il complessivo importo di € 15.000,00 Parte_1
(Euro quindicimila/00) in una unica soluzione, contestualmente all'incasso del ricavo derivante dalla vendita della casa coniugale di sua esclusiva proprietà.
A tal scopo, il sig. si impegna a favorire ed incentivare la visite degli acquirenti al Parte_2 fine di alienare l'immobile nel più breve tempo possibile.
Nelle more della vendita della casa coniugale, la SI continuerà a farsi carico Parte_1
del pagamento delle rate mensili del sopradetto prestito erogato da Agos, pagamento iniziato a fara data dal mese di ottobre 2020.
Nel caso in cui il predetto finanziamento dovesse essere estinto dalla SI prima della Parte_1
vendita della casa coniugale, il signor si impegna a versare la somma di € 15.000,00 (Euro _2
pagina 2 di 4 quindicimila/00) in una unica soluzione derivanti dalla vendita della casa coniugale alla SI
, la quale tratterrà la somma a titolo di rimborso per il finanziamento onorato. Parte_1
3) I coniugi rinunciano ad ogni richiesta reciproca di mantenimento, dichiarando di godere entrambi dell'autosufficienza economica.
4) Il cane resta di proprietà del sig. che si occuperà del suo accudimento presso la sua _2
abitazione, mentre la sig.ra si farà carico per intero delle spese del suo mantenimento, Parte_1 provvedendo direttamente all'acquisto del cibo, nonché alle spese mediche che si dovessero rendere necessarie per il cane stesso, con la facoltà di poterlo tenere con sé in accordo con il sig. . _2
5) I ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni, che accettano e sottoscrivono, dichiarando altresì di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro, a qualsiasi titolo, assumendosi la sig.ra l'onere del pagamento dei compensi del proprio Parte_1
procuratore.
All'esito dell'udienza del 20.3.2025, celebrata secondo le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., il Giudice relatore poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda di divorzio.
Ciò premesso, passando al merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della L.
1 Dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del summenzionato decreto (le parti sono comparse innanzi al Presidente il
19.10.2020, e il ricorso odierno è stato depositato il 9.06.2024), mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Inoltre, il Collegio dà atto delle ulteriori condizioni pattuite dalle parti, che non appaiono in contrasto con le norme imperative ed inderogabili in materia di famiglia ed, anzi, rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale delle parti.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Volontaria Giurisdizione, definitivamente pronunciando: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti il giorno 11.9.2009, iscritto nel registro pagina 3 di 4 degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Siracusa dell'anno 2009 (Anno 2009 – n.
138 – Parte I); prende atto delle ulteriori pattuizioni concordate dalle parti;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Siracusa di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 17.04.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Maria Lupo dott.ssa Veronica Milone
pagina 4 di 4