Sentenza 4 luglio 2017
Massime • 1
In tema di ricusazione, il difensore dell'imputato latitante o evaso è legittimato a proporre la dichiarazione di ricusazione in nome e per conto del proprio assistito, anche se sprovvisto di apposito mandato, poiché la disposizione contenuta nell'art.165, comma 3, cod. proc. pen. - secondo cui l'imputato latitante o evaso è rappresentato ad ogni effetto dal proprio difensore - si riferisce, allo scopo di assicurare il più ampio esercizio del diritto di difesa, anche ai diritti ed alle facoltà che la disciplina processuale riserva personalmente all'imputato non latitante o non evaso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/07/2017, n. 43872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43872 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2017 |
Testo completo
43872-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 04/07/2017 -Presidente Sent. n. sez..1909/17 ROCCO MARCO BLAIOTTA GABRIELLA CAPPELLO - Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE VINCENZO PEZZELLA N.7731/2017 DANIELE CENCI GIUSEPPE PAVICH ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: UO AF nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 16/01/2017 della CORTE APPELLO di NAPOLI sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;
lette/sentite le conclusioni del PG ott.ssa Mariella De Mosellis. - che ha chiesto rigettarsi il ricorso con ogni conseguente frumencio. RITENUTO IN FATTO 1. EF FF e PI LO hanno proposto ricorso, con due distinti atti, a mezzo del proprio difensore, ex art. 41, 1° comma, cod. proc. pen., avverso l'ordinanza del 16/1/2017 con la quale la Corte di appello di Napoli ha dichiarato inammissibile una dichiarazione di ricusazione da loro proposta nei confronti dei giudici della 5° sezione penale del Tribunale di Napoli dr.ssa Maria Pia Gualtieri e dr.ssa Maria Delia Gaudino "poiché nell'esercizio delle loro funzioni hanno manife- stato indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione".
2. Con i ricorsi proposti, il difensore dell'imputato ricusante deduce: ⚫per EF FF: violazione dell'art. 606 lett. b) con riferimento all'art. 38 cod. proc. pen. comma 2,3 ed art 37 cod. proc. pen. lett.a) in quanto, in tema di ricusazione, il difensore dell'imputato latitante o evaso è legittimato a proporre dichiarazione di ricusazione in nome e per conto del proprio assistito an- che se sprovvisto di apposito mandato, in forza dell'art. 165 comma 3 cod. proc. pen., volto ad assicurare il più ampio esercizio di difesa (il richiamo è alle sentenze di questa Corte di legittimità n. 18908/2001, Rv 219017 e. S.U.5/10/1994). ⚫ per entrambi i ricorrenti: violazione dell'art. 606 lett. b) con riferimento all'art. 38 cod. proc. pen. comma 2,3 ed art 37 cod. proc. pen. lett.a) in quanto l'istanza di ricusazione sarebbe stata dichiarata inammissibile per inosservanza degli obblighi sanciti ex art. 38 comma 3 cod. proc. pen., sull'erroneo presupposto della mancata allegazione della documentazione. Precisano i ricorrenti che la documentazione completa era già stata depositata unitamente alla richiesta di astensione in data 16.12.2016, tale documentazione veniva vagliata dalla Corte di Appello tanto da motivare gli stessi giudici ad inol- trare autonoma e dettagliata istanza di astensione. I ricorrenti richiamano sul punto la decisione di questa Corte Sez.5 n.13380 del 12.2.2014, secondo cui "il dovere di produrre delle prove della causa di ricu- sazione è focalmente imposto al riusante dall'art. 38 c.p.p., comma 2, ma non altrettanto condivisibile appare l'estensione del suddetto principio ...., atteso che la legge processuale impone alla parte solo l'obbligo di deposito e non anche quello di documentare lo stesso, posto che la sua finalità è esclusivamente quella di met- tere il giudice ricusato nelle condizioni di avere tempestiva conoscenza delle ra- gioni della ricusazione, ma non quella di consentire al giudice competente a deci- dere la dichiarazione di avere cognizione dei fatti oggetto della sua decisione.” Chiedono, pertanto, l'annullamento della ordinanza impugnata, con i provve- dimenti conseguenti. 2 Nez 3. Il P.G. presso questa Corte di legittimità in data 10.4.2017 ha rassegnato le proprie conclusioni scritte ex art. 611 cod. proc. pen. chiedendo rigettarsi il ricorso, con ogni conseguente pronuncia. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Pur essendo fondato il motivo di ricorso proposto nell'interesse del Valle- fuoco in relazione alla possibilità per il difensore, pur non munito di procura spe- ciale, di presentare istanza di ricusazione nell'interesse dell'imputato latitante, i proposti ricorsi vanno rigettati per l'infondatezza dei restanti motivi.
2. Quanto alla fondatezza del motivo proposto nell'interesse di EF Raf- faele il Collegio ritiene di condividere il dictum delle Sezioni Unite di questa Corte di legittimità secondo cui, se è vero che ai sensi dell'art. 37 cod. proc. pen., il giudice può essere ricusato soltanto dalla parte, per cui è da escludere un'auto- noma parallela legittimazione del difensore il quale, pur potendo validamente pro- porre l'atto di ricusazione, deve avere indefettibilmente ricevuto a tal fine apposito mandato, anche se non necessariamente nelle forme della procura speciale (ed infatti, in considerazione del dato testuale ricavabile dall'art. 38, comma quarto, cod. proc. pen., che menziona separatamente il difensore ed il procuratore spe- ciale, attribuendo così rilievo al rapporto fiduciario fra il professionista ed il cliente, il primo non è tenuto a documentare i suoi poteri con una procura avente i requisiti ed il contenuto di quella prevista dal combinato disposto degli artt. 122 e 38, comma quarto, ultima parte, cod. proc. pen.) purtuttavia il difensore dell'imputato latitante o evaso, è sempre legittimato, a norma dell'art. 165, comma terzo, cod. proc. pen., a proporre la dichiarazione di ricusazione in nome e per conto del suo assistito, che è da lui rappresentato "ad ogni effetto" (così Sez. Un, n. 18 del 05/10/1994 dep. il 1995, Battaggia, Rv. 199805, che nell'affermare il principio hanno altresì precisato che la disposizione di cui all'art. 165, comma terzo, cod. proc. pen., secondo la quale l'imputato latitante o evaso è rappresentato "ad ogni effetto" dal difensore, ha una portata più ampia di quanto non indichi l'intitola- zione, riferentesi alle sole notificazioni, dell'articolo in cui è contenuta, perché ri- comprende in conformità con la "ratio" ispiratrice della norma, che è quella di - assicurare la piena tutela della difesa - anche quei casi in cui il codice di rito riserva personalmente all'imputato non evaso o latitante l'esercizio di determinati diritti o facoltà processuali;
con l'esclusione, tuttavia, tra questi, dei poteri processuali di- spositivi relativi all'accesso ai procedimenti speciali ed alla rinuncia all'impugna- zione, i quali non costituiscono esplicazione di tutela difensiva e come tali, potendo ricondursi solo alla volontà dell'interessato, richiedono una manifestazione perso- nale o per mezzo di procuratore speciale;
conf. Sez. 1, n. 18908 del 16/2/2001, Mendico, Rv. 219017). 3 3. I proposti ricorsi vanno tuttavia entrambi rigettati in quanto corretta appare il rilievo che ha indotto la Corte di appello partenopea a dichiarare inammissibili le proposte istanze di ricusazione in quanto risultavano sprovviste dall'idonea documentazione processuale atta a valutarne l'ammissibilità e la tempestività, con conseguente inammissibilità ex art. 41 comma 1 cod. proc. pen. La declaratoria di inammissibilità appare immune da censure laddove evi- denzia che i ricorrenti non hanno forniti elementi utili al vaglio dell'istanza. Tanto è desumibile dal passaggio del provvedimento impugnato in cui la Corte territoriale afferma che nulla risulta documentato per la verifica di tempestività della ricusa- zione stessa, con la produzione del decreto di citazione innanzi al giudice ricusato e del verbale di udienza, indispensabili per la stessa verifica, nonché per la verifica della presenza nel collegio dei magistrati ricusati. Viene peraltro evidenziato nel provvedimento impugnato che i ricorrenti non hanno dimostrato di aver adempiuto alle formalità richieste dalla norma in ordine alla presentazione della dichiarazione presso la cancelleria dell'organo giu- dicante ricusato (in quanto gli atti riportano esclusivamente il timbro della cancel- leria del Registro generale) e come neanche l'anomalo richiamo alla documenta- zione presentata in alleato alla dichiarazione di ricusazione presentata nell'inte- resse del coimputato SI US, o di altri ricusanti (LI o RO) o ancora alla documentazione che si assume allegata all' istanza di astensione pre- sentata all'udienza dei 16.12.2016 può sopperire a detta carenza di allegazione, essendo detta documentazione inerente esclusivamente al merito dei dedotti mo- tivi di ricusazione, laddove nulla risulta documentato per la verifica di tempestività della ricusazione stessa, con la produzione di decreto di citazione innanzi al giudice ricusato e del verbale di udienza, indispensabile, quest'ultimo, per detta verifica nonché per la verifica della presenza nel collegio dei magistrati ricusati.
4. Corretto appare il richiamo alla giurisprudenza di questa Corte di legittimità (Sez. 6, n. 39902 del 10/10/2008, Pomicino Cirino e altro, Rv. 241485; Sez 1, n. 35719 del 17/10/2006, Piras, Rv. 235073) secondo cui l'osservanza degli obblighi di allegazione dei documenti e di deposito della copia della dichiarazione di ricu- sazione, previsti dall'art. 38 comma 3 c.p.p., è prescritta, a pena di inammissibi- lità, al momento della presentazione presso la Cancelleria della Corte di Appello, competente a decidere, per cui la Corte di Appello, prendendo atto della mancanza sia dell'allegazione del momento attestante la conoscenza da parte del ricusante della causa di ricusazione, sia dell'assenza di allegazione di documentazione, deve dichiarare la inammissibilità dell'istanza di ricusazione. Questa Corte di legittimità, in proposito, ha precisato che la violazione dell'ob- bligo di allegazione della documentazione contestualmente al deposito presso la Cancelleria della Corte di Appello competente dell'originale dell'atto di ricusazione, non può essere sanata, invocando la previsione, contenuta nell'art. 41 c.p.p., comma 3, di assumere, se necessario, da parte della Corte di Appello stessa le opportune informazioni (anche documentali), perché tale possibilità è riservata alla Corte solo nell'ipotesi che la medesima, delibata l'istanza di ricusazione con un giudizio positivo in ordine alla sua ammissibilità, abbia ritenuto di esaminare la stessa istanza sotto il profilo del merito. Va ribadito che la sanzione di inammissibilità, che l'art. 41 cod. proc. pen. fa discendere dal mancato rispetto dell'art. 38, comma terzo, cod. proc. pen., si ap- plica anche come conseguenza della mancata produzione dei documenti idonei a comprovare l'esistenza della causa di ricusazione ovvero dei presupposti legitti- manti l'esercizio di tale strumento processuale (Sez. 1, n. 7890 del 28/1/2015, Acri, Rv. 262324) 5. Al rigetto dei ricorsi consegue, ex lege, la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese proces- suali. Così deciso in Roma il 4 luglio 2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Vincenzo Pezzel Rocco Marco Blaiotta Fincef forfelo ستكتملمة Depositata in Cancelleri Oggi. 22 SET 2317 о Il Funzionario Gudiziario Paris Ciona 5