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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 10/12/2025, n. 1337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1337 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati:
dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice relatore dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1821 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._1
e
, , nata a [...] il [...], rappresentati Controparte_2 C.F._2
e difesi dall'avvocato DAL PRA' PAOLA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi
Conclusioni delle parti: Pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e alle seguenti Controparte_1 Controparte_2 concordate condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi ciascuno di fissare ove credono la propria residenza.
2) La figlia minore, viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con Persona_1 collocamento prevalente presso la madre. Le parti danno atto che la signora ha trasferito CP_2 altrove la propria residenza unitamente alla figlia lasciando la casa familiare nella Per_1 disponibilità del signor . Controparte_1
3) I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa. Il padre potrà vedere e tenere con se la figlia ogni qualvolta lo Per_1 desideri, compatibilmente con le esigenze della minore e previo accordo con la madre e comunque almeno nelle seguenti concordate modalità: - il martedì dalle ore 18,30 quando andrà a prenderla a casa della mamma per ivi riportarla alle 20.30 dopo aver cenato;
- nel fine settimana che la minore trascorrerà con la mamma, il giovedì dalla uscita di scuola (attualmente scuola materna alle ore 15.30) sino alle ore 20,30 dopo aver cenato;
- a settimane alterne, dal venerdì all'uscita di scuola (attualmente scuola materna alle ore 15.30) sino alla domenica sera quando il papà la porterà a casa alle ore 20.30 dopo aver cenato. - Durante le vacanze di Natale, una settimana (dal 24 al 31 dicembre) con genitore ed una settimana (dal 1 al 6 gennaio) con l'altro genitore, in modo che sia garantita l'alternanza per entrambi i genitori, con la precisazione che la minore festeggerà la Vigilia del Giorno di Natale (24) con l'altro genitore, in modo che, ad anni alterni, entrambi i genitori possano trascorrere la festività della vigilia e del Natale con la figlia. - Durante le vacanze di Pasqua tre giorni con ciascun genitore ad anni alterni in modo che il giorno di Pasqua sia di competenza di un genitore ed il lunedì in albis dell'altro genitore. - Durante le vacanze estive la minore trascorrerà con ciascun genitore un periodo di 15 giorni di vacanza, anche non continuativo, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno;
- Per le altre festività e/o periodi di vacanza, quali settimana di carnevale, 25 aprile, 1 maggio, 8 dicembre i genitori adotteranno il criterio dell'alternanza di anno in anno. - I genitori si impegnano, nei giorni del compleanno della figlia e in tutte le altre ricorrenze che riguardano la minore a far sentire la presenza di entrambi nelle forme, nei tempi e nei modi che di volta in volta individueranno. Si impegnano altresì a fare in modo che la minore conservi rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
4) Il signor contribuirà al mantenimento ordinario della figlia mediante Controparte_1 corresponsione di un assegno mensile di euro 500,00 (cinquecento) da corrispondersi alla signora mediante bonifico bancario alle coordinate che la stessa indicherà entro il 10 di ciascun CP_2 mese. L'assegno verrà aggiornato annualmente secondo gli indici ISTAT con decorrenza dal mese di giugno 2026. Le spese straordinarie, mediche, scolastiche, di carattere sportivo e ricreativo, gite scolastiche, dopo scuola, centri ricreativi estivi, saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50%. Per le modalità di documentazione delle spese, preventivo consenso e rimborso le parti rinviano alla disciplina prevista dal protocollo adottato dal Tribunale di Vicenza che dichiarano di conoscere.
5) Le parti concordano che l'Assegno unico e universale per i figli a carico (e/o qualsivoglia altro emolumento, comunque denominato, tenga luogo di esso) spetta alla signora Il Controparte_2 signor si obbliga sin da ora, se richiesto, a sottoscrivere dichiarazione di rinuncia a Controparte_1 percepire quanto a lui spettante a titolo di Assegno unico.
6) Nulla a titolo di reciproco mantenimento, essendo i coniugi autosufficienti economicamente.
7) Ciascuna parte si impegna fin d'ora a prestare il consenso per la richiesta di rilascio di passaporto della minore e di altro documento d'identità della stessa.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 14/05/2025 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in SARCEDO (VI) in data 23/08/2020, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 13/11/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore alla prevalente collocazione della stessa presso la madre ed alla disciplina Per_1 dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della figlia a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della minore;
-le spese straordinarie relative alla figlia minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico di entrambe i genitori al 50%;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il
Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio del passaporto o di altro documento di identità valido per l'espatrio della figlia minore;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore, affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e , Controparte_1 Controparte_2 uniti in matrimonio in SARCEDO (VI) in data 23/08/2020 con atto trascritto al n. 1, parte II, serie A, anno 2020, alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SARCEDO (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
d) spese al definitivo.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 2.12.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Giovanna Sanfratello
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati:
dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice relatore dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1821 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._1
e
, , nata a [...] il [...], rappresentati Controparte_2 C.F._2
e difesi dall'avvocato DAL PRA' PAOLA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi
Conclusioni delle parti: Pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e alle seguenti Controparte_1 Controparte_2 concordate condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi ciascuno di fissare ove credono la propria residenza.
2) La figlia minore, viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con Persona_1 collocamento prevalente presso la madre. Le parti danno atto che la signora ha trasferito CP_2 altrove la propria residenza unitamente alla figlia lasciando la casa familiare nella Per_1 disponibilità del signor . Controparte_1
3) I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa. Il padre potrà vedere e tenere con se la figlia ogni qualvolta lo Per_1 desideri, compatibilmente con le esigenze della minore e previo accordo con la madre e comunque almeno nelle seguenti concordate modalità: - il martedì dalle ore 18,30 quando andrà a prenderla a casa della mamma per ivi riportarla alle 20.30 dopo aver cenato;
- nel fine settimana che la minore trascorrerà con la mamma, il giovedì dalla uscita di scuola (attualmente scuola materna alle ore 15.30) sino alle ore 20,30 dopo aver cenato;
- a settimane alterne, dal venerdì all'uscita di scuola (attualmente scuola materna alle ore 15.30) sino alla domenica sera quando il papà la porterà a casa alle ore 20.30 dopo aver cenato. - Durante le vacanze di Natale, una settimana (dal 24 al 31 dicembre) con genitore ed una settimana (dal 1 al 6 gennaio) con l'altro genitore, in modo che sia garantita l'alternanza per entrambi i genitori, con la precisazione che la minore festeggerà la Vigilia del Giorno di Natale (24) con l'altro genitore, in modo che, ad anni alterni, entrambi i genitori possano trascorrere la festività della vigilia e del Natale con la figlia. - Durante le vacanze di Pasqua tre giorni con ciascun genitore ad anni alterni in modo che il giorno di Pasqua sia di competenza di un genitore ed il lunedì in albis dell'altro genitore. - Durante le vacanze estive la minore trascorrerà con ciascun genitore un periodo di 15 giorni di vacanza, anche non continuativo, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno;
- Per le altre festività e/o periodi di vacanza, quali settimana di carnevale, 25 aprile, 1 maggio, 8 dicembre i genitori adotteranno il criterio dell'alternanza di anno in anno. - I genitori si impegnano, nei giorni del compleanno della figlia e in tutte le altre ricorrenze che riguardano la minore a far sentire la presenza di entrambi nelle forme, nei tempi e nei modi che di volta in volta individueranno. Si impegnano altresì a fare in modo che la minore conservi rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
4) Il signor contribuirà al mantenimento ordinario della figlia mediante Controparte_1 corresponsione di un assegno mensile di euro 500,00 (cinquecento) da corrispondersi alla signora mediante bonifico bancario alle coordinate che la stessa indicherà entro il 10 di ciascun CP_2 mese. L'assegno verrà aggiornato annualmente secondo gli indici ISTAT con decorrenza dal mese di giugno 2026. Le spese straordinarie, mediche, scolastiche, di carattere sportivo e ricreativo, gite scolastiche, dopo scuola, centri ricreativi estivi, saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50%. Per le modalità di documentazione delle spese, preventivo consenso e rimborso le parti rinviano alla disciplina prevista dal protocollo adottato dal Tribunale di Vicenza che dichiarano di conoscere.
5) Le parti concordano che l'Assegno unico e universale per i figli a carico (e/o qualsivoglia altro emolumento, comunque denominato, tenga luogo di esso) spetta alla signora Il Controparte_2 signor si obbliga sin da ora, se richiesto, a sottoscrivere dichiarazione di rinuncia a Controparte_1 percepire quanto a lui spettante a titolo di Assegno unico.
6) Nulla a titolo di reciproco mantenimento, essendo i coniugi autosufficienti economicamente.
7) Ciascuna parte si impegna fin d'ora a prestare il consenso per la richiesta di rilascio di passaporto della minore e di altro documento d'identità della stessa.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 14/05/2025 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in SARCEDO (VI) in data 23/08/2020, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 13/11/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore alla prevalente collocazione della stessa presso la madre ed alla disciplina Per_1 dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della figlia a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della minore;
-le spese straordinarie relative alla figlia minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico di entrambe i genitori al 50%;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il
Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio del passaporto o di altro documento di identità valido per l'espatrio della figlia minore;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore, affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e , Controparte_1 Controparte_2 uniti in matrimonio in SARCEDO (VI) in data 23/08/2020 con atto trascritto al n. 1, parte II, serie A, anno 2020, alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SARCEDO (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
d) spese al definitivo.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 2.12.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Giovanna Sanfratello