Sentenza 6 ottobre 2009
Massime • 1
Il procuratore speciale nominato per la proposizione della querela ha facoltà di sub-delegare un terzo per l'incombente, se detta facoltà è prevista dalla procura speciale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/10/2009, n. 40981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40981 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 06/10/2009
Dott. GENTILE Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - N. 4215
Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MANNA Antonio - rel. Consigliere - N. 43160/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PR IO e GU CH;
avverso la sentenza 28.9.07 della Corte d'Appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. MANNA Antonio;
udito il Procuratore Generale nella persona del Dott. FRATICELLI Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza 28.9.07 la Corte d'Appello di Milano confermava la condanna emessa il 15.2.07 dal Tribunale di Monza, sezione distaccata di Desio, nei confronti di PR IO e GU CH entrambi per i reati di tentata truffa ai danni del Centro Commerciale Carrefour di Paterno Dugnano e - il solo PR - di contravvenzione alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno in altro Comune.
Personalmente ricorrevano il PR e la GU contro detta sentenza, di cui chiedevano l'annullamento per un unico articolato motivo con cui deducevano erronea qualificazione del fatto processuale in relazione agli artt. 122, 336 e 337 c.p.p. per essere stata proposta la querela per il delitto di tenta truffa da soggetto sprovvisto di idonea procura speciale ex art. 122 c.p.p., tale non potendosi considerare quella rilasciata - come nel caso di specie - a CO CH, funzionario della società parte offesa, che aveva agito in forza di sub-delega del potere di proporre istanza di punizione;
per di più la procura in discorso, proprio perché illegittimamente rilasciata prima del reato cui si riferiva, non conteneva "la determinazione dell'oggetto per cui è conferita e dei fatti ai quali si riferisce" prescritta dal cit. art. 122 c.p.p.. 1- Il ricorso è infondato.
Ex art. 122 c.p.p., comma 1 la querela deve contenere anche "la determinazione dell'oggetto per cui è conferita e dei fatti ai quali si riferisce".
Nondimeno tale disposto va a sua volta coordinato con quello dell'art. 37 disp. att. c.p.p., in virtù del quale "La procura speciale prevista dall'art. 122 c.p.p. può essere rilasciata anche preventivamente, per l'eventualità in cui si verifichino i presupposti per il compimento dell'atto al quale la procura si riferisce".
Se ne deduce che:
a) la procura a sporgere querela può essere rilasciata prima del verificarsi del reato;
b) ciò non ne esclude la specialità: diversamente, l'art. 37 disp. att. c.p.p., non parlerebbe di procura "speciale" preventiva;
c) proprio il potenziale rilascio preventivo sta a significare che la specialità della querela non viene meno sol perché l'atto non contiene un'analitica indicazione del reato, oggettivamente impossibile fino alla sua consumazione.
Ed infatti, coerentemente alla norma summenzionata, questa Corte Suprema ha già avuto modo più volte di ribadire che è rituale la querela presentata dal procuratore di una società in forza di una procura speciale rilasciatagli per l'eventualità che nei singoli esercizi della società medesima vengano perpetrati furti od altro tipo di reati, trattandosi - appunto - di procura speciale rilasciata in via preventiva in conformità a quanto previsto dall'art. 37 disp. att. c.p.p. (cfr. Cass. Sez. 4^ n. 37052 del 3.6.08, dep. 30.9.08,
rv. 241017; Cass. Sez. 5^ n. 18816 del 23.3.07, dep. 16.5.07, rv. 236918; Cass. n. 28595/07, rv. 237594; Cass. n. 2320/95, rv. 202323). Nè hanno pregio le obiezioni dei ricorrenti circa possibili abusi da parte del procuratore preventivamente incaricato, atteso che in ogni momento il delegante può impartire le istruzioni del caso o procedere a remissione della querela già sporta.
D'altro canto, il rischio di ipotetici abusi sarebbe insito in qualsiasi querela preventiva, che nondimeno è esplicitamente consentita - giova ribadire - dall'art. 37 disp. att. c.p.p.. Dunque, deve escludersi ogni ipotizzata violazione dell'art. 122 c.p.p.. 2- Quanto alla ventilata violazione degli artt. 336 e 337 c.p.p., che secondo il ricorso si anniderebbe nell'aver agito il procuratore speciale in virtù di subdelega, si premetta che la facoltà di sub- delega era stata espressamente prevista dall'originaria procura rilasciata dal titolare del diritto di proporre istanza di punizione, vale a dire dall'amministratore delegato della SSC Società Sviluppo Commerciale S.r.l..
Tale sub-delega non è vietata dal codice di rito ne' da norma di diritto sostanziale o da principio giurisprudenziale: anzi, in altri casi la giurisprudenza di questa S.C., a fronte di atti personali di una parte privata, come nel caso della presentazione di richiesta di patteggiamento, consente che il procuratore speciale a sua volta deleghi altro soggetto, purché tale facoltà gli sia stata attribuita nella procura speciale rilasciatagli dall'imputato (cfr. Cass. Sez. 6^ n. 4858 del 3.12.99, ud. 19.4.2000, rv. 217109; Cass. Sez. 3^ n. 11076 del 23.9.98, ud. 24.10.98, rv. 212046; Cass. Sez. 4^ n. 1369 del 20.5.97, dep. 4.7.97, rv. 208225; Cass. Sez. 6^ n. 6193 del 12.4.95, dep. 27.5.95, rv. 201522; Cass. Sez. 6^ n. 8253 del 1.6.93, dep. 30.8.93, rv. 194966). Lo stesso dicasi per la facoltà di sub-delega attribuita dal danneggiato dal reato al proprio procuratore speciale per la costituzione di parte civile (cfr. Cass. Sez. 5^ n. 11954 dell'8.2.2005, dep. 25.3.2005, rv. 231713). D'altronde, ove pure ci si voglia muovere nell'ambito della categoria del negozio di diritto processuale (Cass. Sez. 5^ n. 4695 del 25.2.2000, dep. 17.4.2000, dep. 17.4.2000, rv. 215984, definisce la querela come negozio di diritto pubblico), in ogni caso esso resta disciplinato - per quanto non previsto dai codici di rito e nei limiti di compatibilità con la sua natura e con gli scopi che la legge gli attribuisce - dagli ordinali principi civilistici in virtù dei quali è pacifica la possibilità di espressa attribuzione, al procuratore speciale, della facoltà di subdelega (Cass. civ., sez. 1^, 28 giugno 2002 n. 9493, m. 555456). In breve, da qualsiasi angolazione si esamini la questione, la facoltà di subdelega - purché il titolare del diritto espressamente la attribuisca al proprio procuratore speciale, come avvenuto nel caso che ne occupa - è ammessa dall'ordinamento.
Infine, la procura in discorso conteneva anche la menzione (per altro, neppure prevista a pena di nullità) della fonte dei poteri ex art. 337 c.p.p., comma 3 (il che è riconosciuto dagli stessi ricorrenti).
3- Al rigetto del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti alle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale, rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2009