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Sentenza 2 marzo 2025
Sentenza 2 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/03/2025, n. 466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 466 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente
Cecilia Pratesi Giudice rel.
Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 9833/2024, introdotta da
(ROMA, 31/05/1969) e Parte_1 Parte_2
(ROMA, 12/11/1969), entrambi con il patrocinio dell'avv.
[...]
SILVIA PASTORELLA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In fatto e in diritto e chiedono al Parte_1 Parte_2
Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio;
riferiscono di essersi separati nell'anno 2023, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
1. La casa coniugale, sita in Roma alla Via Caianello, 7 di proprietà esclusiva della sig.ra Per_
è alla stessa assegnata e vi abiterà con le figlie e . Parte_1 Per_1
2. I genitori si faranno carico di tutte le esigenze alimentari, di studio e di svago delle figlie nel tempo della loro permanenza presso ciascuno di essi. Al fine di garantire la proporzionalità negli oneri, il Sig. si obbliga a corrispondere alla Sig.ra Parte_2 [...] Per_
a titolo di contributo al mantenimento delle due figlie e , Parte_1 Per_1 l'assegno mensile complessivo di € 450,00 (quattrocentocinquanta/00) in ragione di € 225,00 (duecentoventicinque/00) per ciascuna figlia, da pagarsi anticipatamente ed entro il giorno
5 (cinque) di ogni mese a mezzo bonifico sul conto corrente della predetta IBAN:
[...]. Detto assegno sarà adeguato annualmente in base agli indici ISTAT, come per legge.
3. L'importo relativo all'assegno di mantenimento delle figlie potrà variare al mutare delle condizioni economiche dei genitori, in misura proporzionale all'eventuale incremento e/o decremento dello stipendio.
4. L'assegno unico INPS dovuto per le figlie sarà attribuito nella misura del 50%, ad entrambi i genitori.
5. I coniugi espressamente stabiliscono che le detrazioni fiscali per i figli a carico verranno usufruite da entrambi nella misura del 50%.
6. I genitori si obbligano inoltre a contribuire in ragione del 50% alle spese straordinarie Per_ necessarie alle figlie ed come identificate dal “Protocollo d'intesa in materia Per_1 di spese straordinarie familiari”, sottoscritto il 17.12.2014 e vigente presso il Tribunale di Roma. Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 5 giorni) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
7. La figlia è ormai maggiorenne pertanto per la stessa non si dispone in ordine Per_1 all'affidamento e al diritto di visita, potendo scegliere liberamente dove risiedere e potendo Per_ decidere autonomamente gli incontri con il padre, mentre la figlia ancora minorenne, in attuazione del principio della bigenitorialità, viene affidata ad entrambi i genitori che eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale e collocata residenzialmente presso la madre insieme alla sorella maggiore.
8. Ogni decisione di maggior interesse relativa all'educazione, all'istruzione e alla salute della stesse, sarà assunta dai coniugi in accordo tra loro, tenuto conto delle inclinazioni naturali, delle capacità, e delle aspirazioni della figlia;
limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la potestà potrà essere esercitata separatamente.
Per_ 9. Il padre potrà vedere e tenere con se , compatibilmente con le esigenze lavorative dei genitori e con quelle scolastiche, sportive della minore precisamente:
a) A fine settimana alternati, trascorrerà il week-end con il padre dall'uscita da scuola della giornata di Sabato fino alle ore 7.30 circa del Lunedì mattina. b) Nel corso della settimana, il padre trascorrerà con la figlia le giornate di Martedì e Giovedì, dall'uscita da scuola fino alla mattina del giorno seguente (circa le ore 7.30 orario previsto per uscire da casa e recarsi a scuola). c) Per quanto riguarda le vacanze estive saranno così disciplinate: due settimane nel mese di luglio o Agosto ad anni alterni, anche non consecutive, in base al piano ferie dei genitori, da concordare entro il 15 Maggio di ogni anno, mentre per il restante periodo di vacanze scolastiche, ma non lavorative, resta ferma la ripartizione di cui al punto 10 a-b. d) Ciascun genitore dovrà fornire all'altro il recapito e l'indicazione del luogo in cui trascorrerà le vacanze insieme alla minore.
e) Durante le vacanze natalizie a decorrere dal prossimo Natale, la figlia trascorrerà con un genitore la giornata della vigilia e quella del Natale con l'altro ad anni alterni;
trascorrerà altresì il 31 Dicembre ed il 1 Gennaio con un genitore mentre l'epifania con l'altro, ad anni alterni. Per il restante periodo di vacanze scolastiche, non di seguito specificato, rimarrà la ripartizione ordinaria di cui al punto 10 a-b.
f) Per le vacanze pasquali si pattuisce che la minore trascorrerà il giorno di Pasqua con uno e quello del Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore ad anni alterni, in modo da comprendere una volta il giorno di Pasqua e l'altra la giornata di Pasquetta . 10. I giorni e gli orari delle visite potranno essere mutati in caso di impossibilità di uno dei genitori, previo congruo avviso e nel rispetto delle esigenze e degli impegni scolastici e sportivi della minore .
11. Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti ed autonomi.
12. I conti correnti, deposito titoli, fondi di investimento, libretti e buoni fruttiferi bancari e/o postali, polizze ecc., intestati, e/o cointestati con terzi, a ciascuna parte, rimangono attribuiti e di esclusiva proprietà del coniuge intestatario con quanto ivi depositato, rinunciando ciascun coniuge in favore dell'altro a qualsiasi pretesa.
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 04/09/1997, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970
e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 9833/2024 R.G.A.C.:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Roma in data 04/09/1997 tra (ROMA, Parte_1
31/05/1969) e (ROMA, 12/11/1969) trascritto nel Pt_2 Parte_2
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 949, Parte II ,
Serie A04, Anno 1997, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 19/02/2025
La giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente
Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente
Cecilia Pratesi Giudice rel.
Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 9833/2024, introdotta da
(ROMA, 31/05/1969) e Parte_1 Parte_2
(ROMA, 12/11/1969), entrambi con il patrocinio dell'avv.
[...]
SILVIA PASTORELLA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In fatto e in diritto e chiedono al Parte_1 Parte_2
Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio;
riferiscono di essersi separati nell'anno 2023, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
1. La casa coniugale, sita in Roma alla Via Caianello, 7 di proprietà esclusiva della sig.ra Per_
è alla stessa assegnata e vi abiterà con le figlie e . Parte_1 Per_1
2. I genitori si faranno carico di tutte le esigenze alimentari, di studio e di svago delle figlie nel tempo della loro permanenza presso ciascuno di essi. Al fine di garantire la proporzionalità negli oneri, il Sig. si obbliga a corrispondere alla Sig.ra Parte_2 [...] Per_
a titolo di contributo al mantenimento delle due figlie e , Parte_1 Per_1 l'assegno mensile complessivo di € 450,00 (quattrocentocinquanta/00) in ragione di € 225,00 (duecentoventicinque/00) per ciascuna figlia, da pagarsi anticipatamente ed entro il giorno
5 (cinque) di ogni mese a mezzo bonifico sul conto corrente della predetta IBAN:
[...]. Detto assegno sarà adeguato annualmente in base agli indici ISTAT, come per legge.
3. L'importo relativo all'assegno di mantenimento delle figlie potrà variare al mutare delle condizioni economiche dei genitori, in misura proporzionale all'eventuale incremento e/o decremento dello stipendio.
4. L'assegno unico INPS dovuto per le figlie sarà attribuito nella misura del 50%, ad entrambi i genitori.
5. I coniugi espressamente stabiliscono che le detrazioni fiscali per i figli a carico verranno usufruite da entrambi nella misura del 50%.
6. I genitori si obbligano inoltre a contribuire in ragione del 50% alle spese straordinarie Per_ necessarie alle figlie ed come identificate dal “Protocollo d'intesa in materia Per_1 di spese straordinarie familiari”, sottoscritto il 17.12.2014 e vigente presso il Tribunale di Roma. Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 5 giorni) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
7. La figlia è ormai maggiorenne pertanto per la stessa non si dispone in ordine Per_1 all'affidamento e al diritto di visita, potendo scegliere liberamente dove risiedere e potendo Per_ decidere autonomamente gli incontri con il padre, mentre la figlia ancora minorenne, in attuazione del principio della bigenitorialità, viene affidata ad entrambi i genitori che eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale e collocata residenzialmente presso la madre insieme alla sorella maggiore.
8. Ogni decisione di maggior interesse relativa all'educazione, all'istruzione e alla salute della stesse, sarà assunta dai coniugi in accordo tra loro, tenuto conto delle inclinazioni naturali, delle capacità, e delle aspirazioni della figlia;
limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la potestà potrà essere esercitata separatamente.
Per_ 9. Il padre potrà vedere e tenere con se , compatibilmente con le esigenze lavorative dei genitori e con quelle scolastiche, sportive della minore precisamente:
a) A fine settimana alternati, trascorrerà il week-end con il padre dall'uscita da scuola della giornata di Sabato fino alle ore 7.30 circa del Lunedì mattina. b) Nel corso della settimana, il padre trascorrerà con la figlia le giornate di Martedì e Giovedì, dall'uscita da scuola fino alla mattina del giorno seguente (circa le ore 7.30 orario previsto per uscire da casa e recarsi a scuola). c) Per quanto riguarda le vacanze estive saranno così disciplinate: due settimane nel mese di luglio o Agosto ad anni alterni, anche non consecutive, in base al piano ferie dei genitori, da concordare entro il 15 Maggio di ogni anno, mentre per il restante periodo di vacanze scolastiche, ma non lavorative, resta ferma la ripartizione di cui al punto 10 a-b. d) Ciascun genitore dovrà fornire all'altro il recapito e l'indicazione del luogo in cui trascorrerà le vacanze insieme alla minore.
e) Durante le vacanze natalizie a decorrere dal prossimo Natale, la figlia trascorrerà con un genitore la giornata della vigilia e quella del Natale con l'altro ad anni alterni;
trascorrerà altresì il 31 Dicembre ed il 1 Gennaio con un genitore mentre l'epifania con l'altro, ad anni alterni. Per il restante periodo di vacanze scolastiche, non di seguito specificato, rimarrà la ripartizione ordinaria di cui al punto 10 a-b.
f) Per le vacanze pasquali si pattuisce che la minore trascorrerà il giorno di Pasqua con uno e quello del Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore ad anni alterni, in modo da comprendere una volta il giorno di Pasqua e l'altra la giornata di Pasquetta . 10. I giorni e gli orari delle visite potranno essere mutati in caso di impossibilità di uno dei genitori, previo congruo avviso e nel rispetto delle esigenze e degli impegni scolastici e sportivi della minore .
11. Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti ed autonomi.
12. I conti correnti, deposito titoli, fondi di investimento, libretti e buoni fruttiferi bancari e/o postali, polizze ecc., intestati, e/o cointestati con terzi, a ciascuna parte, rimangono attribuiti e di esclusiva proprietà del coniuge intestatario con quanto ivi depositato, rinunciando ciascun coniuge in favore dell'altro a qualsiasi pretesa.
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 04/09/1997, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970
e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 9833/2024 R.G.A.C.:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Roma in data 04/09/1997 tra (ROMA, Parte_1
31/05/1969) e (ROMA, 12/11/1969) trascritto nel Pt_2 Parte_2
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 949, Parte II ,
Serie A04, Anno 1997, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 19/02/2025
La giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente
Marta Ienzi