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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXV, sentenza 16/02/2026, n. 2587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2587 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2587/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 19/03/2025 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
SICA IMMACOLATA, Giudice monocratico in data 19/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 21242/2024 depositato il 27/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Agenzia Delle Entrate Riscossione 00142 Roma RM
Difeso da
US Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Azienda Sanitaria Locale A.s.l. - Napoli 1 - Via Comunale Del Principe 13/a 80145 Napoli NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240082913244000 REC.CREDITO.IMP 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5136/2025 depositato il
21/03/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto con ricorso promosso, ex art. 18 D.L.vo 546/92 innanzi alla Corte di
Giustizia Tributaria di I grado, notificato, nei termini di legge, alla ASL NA 1 centro ed all'Agenzia delle
Entrate Riscossione.
Il ricorso è stato assegnato a questa XXV sezione e fissata per la trattazione l'udienza odierna, con rituale avviso alla parte costituita della data di trattazione nel termine previsto dall'art. 31.
Si sono regolarmente costituite in giudizio le parti convenute.
All'udienza fissata per la trattazione il collegio ha assunto la decisione compendiata nel dispositivo in atti.
Il ricorrente impugnava una cartella di pagamento n. 07L202400829L3244000, ricevuta in data 2.7.2024, relativa al recupero crediti per prestazioni sanitarie erogate negli anni 2016 e 2017, per un totale di euro
4248,00;
parte ricorrente eccepisce la intervenuta prescrizione del credito richiesto, l'omessa notifica del pregresso avviso e la non debenza dello stesso, poiché l'esenzione le sarebbe spettata non in ragione del reddito, bensì in forza di invalidità da cui erano affetti sia lo stesso ricorrente che la Sig. Nominativo_3 Marcia Cristina;
precisa inoltre che il regime di esenzione, di cui pure ha usufruito, non spetterebbe invece ai figli
Nominativo_1 e Nominativo_2, per un importo di € 896,09;
si costituisce L'ASL NA 1 e precisa, innanzitutto che al Nominativo_1 veniva riconosciuta l'invalidità a far data dal 4.12.2017 ma ad ogni buon conto, il regime d'esenzione era stato richiesto in virtù del reddito e che i successivi accertamenti davano esito negativo poiché il reddito del Nominativo_1 è sopra soglia in relazione al beneficio dell'esenzione; produceva documentazione relativa alla notifica dell'avviso bonario e chiedeva pertanto il rigetto del ricorso;
si costituiva anche l'ADER che chiedeva rigettarsi il ricorso;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
Va innanzitutto rimarcato che parte ricorrente, diversamente da quanto assunto in ricorso, non fornisce prova sulla circostanza di aver richiesto l'esenzione sulla scorta delle ritenute invalidità, né contestava quanto assunto dall'ASL sulla decorrenza della propria invalidità né della ragione a fondamento della richiesta;
va ancora rilevato che anche la Nominativo_3 aveva il riconoscimento di un invalidità al 74% a far data dal dicembre 2016;
argomento decisivo appare quello per cui il richiedente l'esenzione non poteva fruirne, in base alla domanda presentata, poiché percettore di un reddito superiore;
ancora non hanno pregio le eccezioni sulla mancata notifica dell'atto presupposto poiché sconfessata dalla prova documentale fornita dall'ASL dalla quale emerge la regolare notifica ricevuta a mani proprie dal ricorrente il 4.2.2022, dovendosi inoltre convenire sul termine decennale della prescrizione.
Per le suddette ragioni il ricorso deve rigettarsi. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 200,00 per ogni parte costituita.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 19/03/2025 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
SICA IMMACOLATA, Giudice monocratico in data 19/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 21242/2024 depositato il 27/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Agenzia Delle Entrate Riscossione 00142 Roma RM
Difeso da
US Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Azienda Sanitaria Locale A.s.l. - Napoli 1 - Via Comunale Del Principe 13/a 80145 Napoli NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240082913244000 REC.CREDITO.IMP 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5136/2025 depositato il
21/03/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto con ricorso promosso, ex art. 18 D.L.vo 546/92 innanzi alla Corte di
Giustizia Tributaria di I grado, notificato, nei termini di legge, alla ASL NA 1 centro ed all'Agenzia delle
Entrate Riscossione.
Il ricorso è stato assegnato a questa XXV sezione e fissata per la trattazione l'udienza odierna, con rituale avviso alla parte costituita della data di trattazione nel termine previsto dall'art. 31.
Si sono regolarmente costituite in giudizio le parti convenute.
All'udienza fissata per la trattazione il collegio ha assunto la decisione compendiata nel dispositivo in atti.
Il ricorrente impugnava una cartella di pagamento n. 07L202400829L3244000, ricevuta in data 2.7.2024, relativa al recupero crediti per prestazioni sanitarie erogate negli anni 2016 e 2017, per un totale di euro
4248,00;
parte ricorrente eccepisce la intervenuta prescrizione del credito richiesto, l'omessa notifica del pregresso avviso e la non debenza dello stesso, poiché l'esenzione le sarebbe spettata non in ragione del reddito, bensì in forza di invalidità da cui erano affetti sia lo stesso ricorrente che la Sig. Nominativo_3 Marcia Cristina;
precisa inoltre che il regime di esenzione, di cui pure ha usufruito, non spetterebbe invece ai figli
Nominativo_1 e Nominativo_2, per un importo di € 896,09;
si costituisce L'ASL NA 1 e precisa, innanzitutto che al Nominativo_1 veniva riconosciuta l'invalidità a far data dal 4.12.2017 ma ad ogni buon conto, il regime d'esenzione era stato richiesto in virtù del reddito e che i successivi accertamenti davano esito negativo poiché il reddito del Nominativo_1 è sopra soglia in relazione al beneficio dell'esenzione; produceva documentazione relativa alla notifica dell'avviso bonario e chiedeva pertanto il rigetto del ricorso;
si costituiva anche l'ADER che chiedeva rigettarsi il ricorso;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
Va innanzitutto rimarcato che parte ricorrente, diversamente da quanto assunto in ricorso, non fornisce prova sulla circostanza di aver richiesto l'esenzione sulla scorta delle ritenute invalidità, né contestava quanto assunto dall'ASL sulla decorrenza della propria invalidità né della ragione a fondamento della richiesta;
va ancora rilevato che anche la Nominativo_3 aveva il riconoscimento di un invalidità al 74% a far data dal dicembre 2016;
argomento decisivo appare quello per cui il richiedente l'esenzione non poteva fruirne, in base alla domanda presentata, poiché percettore di un reddito superiore;
ancora non hanno pregio le eccezioni sulla mancata notifica dell'atto presupposto poiché sconfessata dalla prova documentale fornita dall'ASL dalla quale emerge la regolare notifica ricevuta a mani proprie dal ricorrente il 4.2.2022, dovendosi inoltre convenire sul termine decennale della prescrizione.
Per le suddette ragioni il ricorso deve rigettarsi. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 200,00 per ogni parte costituita.