Sentenza breve 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza breve 03/06/2025, n. 10711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10711 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 10711/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05176/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5176 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Ponteduro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Roma, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento del 20.11.2023 emesso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Roma che decreta il rigetto della domanda di emersione dal lavoro irregolare del ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 il dott. Francesco Vergine e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto di potere definire il giudizio con sentenza in forma semplificata emessa ai sensi dell’art. 60 c.p.a;
premesso in fatto che:
il sig. -OMISSIS- in data 08.08.2020 ha inoltrato domanda di emersione dal lavoro irregolare in favore del ricorrente, indicando domicilio speciale in domanda ai sensi dell’art. 47 c.c.;
a seguito di preavviso di rigetto nulla è pervenuto all’Amministrazione dal datore di lavoro e dal beneficiario dell’istanza in oggetto, con conseguente rigetto dell’istanza;
il provvedimento di rigetto, preceduto da preavviso, è stato trasmesso all’indirizzo di posta elettronica ordinaria del datore dichiarato/eletto in domanda ai sensi dell’art. 47 c.c..;
il ricorrente contesta la notifica del preavviso di rigetto del 10.11.2023 in quanto il SUI di Roma si limita ad indicare in modo generico che la notifica è avvenuta ai domicili speciali eletti in domanda, senza indicare quali sono questi domicili speciali;
considerato in diritto che il ricorso è fondato per le ragioni e nei limiti che si espongono:
-sul piano normativo infatti occorre evidenziare che il Consiglio di Stato con la sentenza n. 671/2025 ha affermato che l’invio di un messaggio di posta elettronica certificata ad una casella email ordinaria (non certificata) non costituisce una modalità di trasmissione valida, ai fini della presunzione di conoscenza del destinatario, in quanto l’indirizzo di posta elettronica ordinaria non può essere qualificato come domicilio digitale a norma del codice dell’amministrazione digitale (art. 1, co. 1, lett. n-ter ), d.lgs. n. 82 del 2005: “ domicilio digitale: un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato ”);
- inoltre, a norma dell’art. 4, co. 6, d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 (“Regolamento recante disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica certificata”), la validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna;
- le circostanze in esame ostano all’operatività di qualsiasi meccanismo presuntivo di conoscenza dell’atto impugnato e del preavviso ex art. 10 bis l. n. 241/90;
- deve concludersi pertanto che i tentativi di notifica posti in essere dall’Amministrazione sono risultati irrituali e, in definitiva, inefficaci;
considerato quindi che la notificazione del preavviso di rigetto non poteva dirsi perfezionata ritualmente nella fattispecie in esame alla luce delle considerazioni evidenziate dal Consiglio di Stato nella sentenza richiamata, che il Collegio condivide (Cons. Stato, sez. III, n.671 del 29.01.2025);
ritenuto pertanto che il ricorso deve essere accolto, attesa la violazione dell’art. 10 bis l. n. 241/90, e per l’effetto il provvedimento deve essere annullato con salvezza degli ulteriori provvedimenti che l’amministrazione riterrà di adottare previa rinnovazione dell’adempimento di cui all’art. 10 bis l. n. 241/90;
la peculiarità della questione interpretativa sottesa alla vicenda giustifica la compensazione delle spese di giudizio, salva la rifusione del contributo unificato a carico dell’amministrazione;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato, con salvezza degli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
Spese compensate, salvo il contributo unificato che viene posto a carico dell’amministrazione in favore della parte ricorrente e da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore del difensore di quest’ultima.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michelangelo Francavilla, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario
Francesco Vergine, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Vergine | Michelangelo Francavilla |
IL SEGRETARIO