Ordinanza cautelare 26 maggio 2025
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 10/02/2026, n. 931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 931 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00931/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02232/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2232 del 2025, proposto da
Inwit S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Zucchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Fontegreca, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Maiorisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Caserta e Benevento e Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico legale presso la sede di questa, in Napoli, via A. Diaz, n. 11;
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
a) della determina del Responsabile dell’Area Tecnica n. 31 del 14.3.2025, con cui è stata respinta l’istanza presentata dalla società ricorrente per la realizzazione di un’infrastruttura per le comunicazioni elettroniche;
b) del provvedimento del Responsabile dell’Area Tecnica prot. partenza n. 505/2025 del 10.3.2025, con cui è stato negato l’assenso alla predetta istanza della società ricorrente ed inibita l’esecuzione dei relativi lavori;
c) dell’art. 25 delle N.T.A. del P.T.P. Ambito Massiccio del Matese;
d) di ogni altro atto anteriore, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Fontegreca, del Ministero della Cultura -Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Caserta e Benevento e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 novembre 2025 la dott.ssa NA TE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La Società ricorrente, con ricorso notificato il 06/05/2025 e depositato in giudizio in pari data, impugna a) la determina del Responsabile dell’Area Tecnica n. 31 del 14.3.2025, con cui è stata respinta l’istanza presentata dalla società ricorrente per la realizzazione di una nuova infrastruttura per telecomunicazioni su cui sono ospitati gli impianti di TIM nel Comune di Fontegreca (CE), Via della Piana, s.n.c., distinto al N.C.T. nel Comune di Fontegreca (CE), al foglio 7, particelle 5174; b) il provvedimento del Responsabile dell’Area Tecnica prot. partenza n. 505/2025 del 10.3.2025, con cui è stato negato l’assenso alla predetta istanza della società ricorrente ed inibita l’esecuzione dei relativi lavori; c) l’art. 25 delle N.T.A. del P.T.P. Ambito Massiccio del Matese; d) ogni altro atto anteriore, connesso e conseguente.
A sostegno del ricorso deduce le seguenti censure:
I) Violazione dell’art. 44, commi 9 e 10, del D. Lgs. n. 259/003 – Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di presupposti, illogicità ed arbitrarietà.
II) Violazione del principio di buona amministrazione di cui all’art. 97 Cost. – Ec-cesso di potere per illogicità, arbitrarietà e manifesta ingiustizia.
III) Violazione dell’art. 43, comma 4, del D. Lgs. n. 259/03 – Eccesso di potere per illogicità ed arbitrarietà.
IV) Invalidità derivata.
V) Eccesso di potere per difetto di presupposti e di istruttoria, illogicità ed arbitrarietà.
Il 12/05/2025, si sono costituiti in giudizio il Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Caserta e Benevento e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la difesa dell’Avvocatura dello Stato, depositando all’uopo un atto di costituzione formale.
Il 19/05/2025, l’Avvocatura dello Stato ha depositato in giudizio una memoria difensiva, nell’interesse della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella quale ha svolto osservazioni tese all’accoglimento del ricorso.
Nella Camera di Consiglio del 22/05/2025, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare di parte ricorrente, questa Sezione, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., ha fissato la data della discussione del merito del ricorso alla udienza pubblica del 27/11/2025, con la seguente motivazione: “ Ritenuto che le esigenze cautelari prospettate dalla parte ricorrente (“Gravissimo è il pregiudizio per la società ricorrente, atteso che i provvedimenti impugnati precludono la realizzazione della propria infrastruttura, sulla quale devono essere installate le antenne trasmittenti di TIM s.p.a., deputate a garantire il servizio di telefonia mobile con la tecnologia 5G, in un’area che ne è priva. … Aggiungasi che l’impianto in questione è un’infrastruttura finanziata con fondi del PNRR, da realizzare secondo una tempistica accelerata.”) possono, nel particolare caso di specie, essere adeguatamente tutelate con la sollecita definizione del giudizio nel merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., misura compatibile con il rispetto dei termini posti dal P.N.R.R. (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sezione VII, 23/02/2024, n. 366), anche considerato che, come si legge nel provvedimento comunale impugnato n. 31 del 14.3.2025, “nella concreta fattispecie di causa, non si è formato l'invocato silenzio assenso ex art. 44, comma 10, del D.Lgs. n. 259/2003, sulla istanza autorizzatoria unica ex artt. 43-44-49 del D.Lgs. n. 259/2003 poiché l'Ente comunale non ha provveduto alla previa indizione della conferenza di servizi, come prescritto dall'art. 44, comma 7, del D. Lgs. n. 259/2003 ”.
Il 10/06/2025, si è costituito in giudizio il Comune di Fontegreca, depositando all’uopo una comparsa di costituzione e chiedendo di respingere sia la richiesta sospensiva che il ricorso introduttivo, in quanto infondato in fatto e diritto, pretestuoso e temerario.
Il 18/10/2025, il Comune di Fontegreca ha depositato in giudizio una memoria difensiva riportandosi ai precedenti scritti e documentazione di causa.
Nella pubblica udienza del 17/11/2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
0. - Il ricorso è infondato nel merito e, pertanto, deve essere respinto.
1. - Con il primo ed il secondo motivo di gravame, la Società ricorrente contesta l’assunto del Comune resistente, posto alla base del gravato provvedimento comunale n. 31 del 14/3/2025 di rigetto dell’istanza autorizzatoria presentata dalla Società ricorrente, secondo cui “ nella concreta fattispecie di causa, non si è formato l'invocato silenzio assenso ex art. 44, comma 10, del D.Lgs. n. 259/2003, sulla istanza autorizzatoria unica ex artt. 43-44-49 del D.Lgs. n. 259/2003 poiché l'Ente comunale non ha provveduto alla previa indizione della conferenza di servizi, come prescritto dall'art. 44, comma 7, del D. Lgs. n. 259/2003 ”, in quanto, a detta di parte ricorrente, “ il silenzio-assenso sull’istanza si forma sia nel caso in cui la conferenza di servizi non sia stata convocata nel termine di sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza, sia nel caso in cui, ancorchè convocata, non si sia conclusa nel medesimo termine (residuando, al più, il potere di autotutela) ” .
Il predetto motivo di gravame è infondato, come già rilevato in sede cautelare.
Giova, anzitutto, ricordare che l’art. 44 ( Nuovi impianti - Procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici ) - ex art. 87 Codice 2003 - del Decreto legislativo del 01/08/2003 n. 259 prevede ai commi 7, 8, 9 e 10 (nel testo ratione temporis applicabile ), che « 7. Quando l'installazione dell'infrastruttura è subordinata all'acquisizione di uno o più provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, ivi comprese le autorizzazioni previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da adottare a conclusione di distinti procedimenti di competenza di diverse amministrazioni o enti, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, il responsabile del procedimento convoca, entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte tutte le amministrazioni, gli enti e i gestori comunque coinvolti nel procedimento ed interessati dalla installazione, ivi inclusi le agenzie o i rappresentanti dei soggetti preposti ai controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.
8. La determinazione positiva della conferenza sostituisce ad ogni effetto tutti i provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, necessari per l'installazione delle infrastrutture di cui al comma 1, di competenza di tutte le amministrazioni. enti e gestori di beni o servizi pubblici interessati, e vale, altresì, come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori.
9. Alla predetta conferenza di servizi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14,14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, con il dimezzamento dei termini ivi indicati, ad eccezione dei termini di cui al suddetto articolo 14-quinquies, e fermo restando l'obbligo di rispettare il termine perentorio finale di conclusione del presente procedimento indicato al comma 10.
10. Le istanze di autorizzazione si intendono accolte qualora, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego o un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ove ne sia previsto l'intervento, e non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali. Nei già menzionati casi di dissenso congruamente motivato, ove non sia stata adottata la determinazione decisoria finale nel termine di cui al primo periodo, si applica l'articolo 2, comma 9-ter, della legge 7 agosto 1990 n. 241. Gli Enti locali possono prevedere termini più brevi per la conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente comma. Decorso il suddetto termine, l'amministrazione procedente comunica, entro il termine perentorio di sette giorni, l'attestazione di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale è sufficiente l'autocertificazione del richiedente. Sono fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione Europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi ».
Ebbene, il Collegio osserva, in via dirimente, che, nella concreta fattispecie di causa, non si è formato l’invocato silenzio assenso ex art. 44, comma 10, del D.Lgs. n. 259/2003, sulla istanza autorizzatoria unica ex artt. 43, 44 e 49 del D.Lgs. n. 259/2003 presentata dalla odierna ricorrente, poiché l’Ente comunale resistente non ha provveduto alla previa indizione della conferenza di servizi, come prescritto dall’art. 44, comma 7, del D. Lgs. n. 259/2003, postulando il vaglio dell’istanza della odierna ricorrente il necessario coinvolgimento di diverse amministrazioni tutorie (in quanto, come si legge nella stessa istanza autorizzatoria di parte ricorrente del 06/02/2024, l’area di installazione della nuova infrastruttura per telecomunicazioni di che trattasi “ ricade: Zona P.T.P. del Massiccio del Matese: Zona C.I.F. - Conservazione Integrale del Paesaggio Fluviale VINCOLO PAESAGGISTICO - ARTT. 136 e 157 DEL D. LGS N. 42/2004; ”), aventi competenza su atti (pareri, nulla osta, autorizzazioni) destinati a confluire nel provvedimento finale (di accoglimento o di rigetto) di competenza dell’Amministrazione procedente.
In particolare, ritiene il Collegio (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sezione VII, n. 3233 del 7/05/2024 e n. 6920 del 10/12/2024) che lo specifico meccanismo di formazione tacita del titolo autorizzatorio unico previsto dall’art. 44, comma 10, del D. Lgs. n. 259/2003 e ss.mm. (secondo cui “ Le istanze di autorizzazione si intendono accolte qualora, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego o un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ove ne sia previsto l'intervento, e non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali ”) - che costituisce una norma speciale in materia di procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici - presuppone che le altre Amministrazioni coinvolte nel procedimento ed interessate dalla installazione siano regolarmente invitate alla conferenza di servizi che l’A.C. procedente è tenuta ad indire ai sensi dell’art. 44, comma 7, del D. Lgs. n. 259/2003, non essendo sufficiente, a tal fine, la eventuale trasmissione alle stesse (che pure vanno notiziate direttamente dal soggetto richiedente l’autorizzazione, come previsto dal comma 5 dell’art. 44 del D. Lgs. n. 259/2003, in base al quale “ Il soggetto richiedente dà notizia della presentazione dell'istanza a tutte le amministrazioni o enti coinvolti nel procedimento ”) dell’istanza di autorizzazione (nella specie indirizzata per conoscenza all’A.R.P.A.C., alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Caserta e Benevento e alla Soprintendenza Speciale per il PNRR). Infatti, la eventuale trasmissione dell’istanza di autorizzazione, da parte dell’odierna ricorrente, alle altre Amministrazioni coinvolte non può, con ogni evidenza, sostituire il procedimento di competenza comunale di cui all’art. 44, comma 7 e ss., del Decreto legislativo n. 259/2003.
Di ciò, peraltro, è consapevole (anche) la stessa ricorrente che, nell’istanza di autorizzazione unica del 06/02/2024, dichiara « · Che pertanto necessita acquisire in ambito di conferenza dei servizi i relativi pareri/nulla osta previsti sottoelencati ed a tal fine si trasmette all'ente procedente unitamente alla presente tutta la documentazione a supporto; · NULLA OSTA PAESAGGISTICO. · che pertanto in ottemperanza con quanto previsto all'art 44 comma 5 si dà contestualmente notizia a tutti gli enti ed amministrazioni coinvolte ivi compresa la soprintendenza speciale per il PNRR che ex Legge 41/2023 , art 20 esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNRR adottando il relativo provvedimento finale istituzionale in sostituzione delle Soprintendenze archeologico, belle arti e paesaggio avvalendosi di quest'ultime per le attività istruttoria .».
2. - Con il terzo motivo di gravame, la Società ricorrente, premettendo che “ I provvedimenti impugnati contestano, altresì, la violazione dell’art. 25 delle N.T.A. del P.T.P. dell’Ambito Massiccio del Matese, secondo cui, in tutto l’ambito territoriale del P.T.P., è consentita la realizzazione degli impianti tecnologici ed infrastrutturali, tra cui quelli telefonici, ma solo se interrati ”, lamenta la illegittimità di tale norma “ nella parte in cui prevede indiscriminatamente anche per gli impianti di telefonia mobile la necessità dell’interramento ”, considerato “ che gli impianti di telefonia mobile devono necessariamente svilupparsi in altezza, utilizzando tralicci o pali su cui poter installare le antenne trasmittenti, per cui in alcun modo è possibile l’interramento degli stessi ” e che “ Consentirne l’installazione solo mediante l’interramento, per come preteso dalla norma in questione, significa impedirne completamente l’installazione e, quindi, significa impedire completamente l’erogazione del relativo servizio pubblico essenziale ”.
La predetta censura è infondata, come già affermato da questa Sezione in precedenti analoghi alla fattispecie per cui è causa, alla stregua della giurisprudenza amministrativa prevalente e condivisibile, secondo cui «“ il favor assicurato, soprattutto dagli artt. 86 ss. del d. lgs. 259/2003, alla diffusione delle infrastrutture a rete della comunicazione elettronica, se comporta una forte compressione dei poteri urbanistici conformativi ordinariamente spettanti ai Comuni, non arriva a derogare alle discipline poste a tutela degli interessi differenziati (in quanto espressione di principi fondamentali della Costituzione), come quello naturalistico ambientale” (sentenza n. 723 del 2014) » (T.A.R. Campania, Sezione VII, 13/03/2023, n. 1628) e, in particolare, della nota pronuncia n. 172 del 2018 della Corte Costituzionale, “ che ha affermato la possibilità di introdurre con il piano paesaggistico territoriale (anche) divieti assoluti di intervento con riferimento a determinate aree, in funzione della tutela dell’interesse primario alla conservazione del paesaggio (cfr. T.A.R. Campania, Sezione VII, 13/03/2023, n. 1627 e 1628, cit.) ” (cfr. in termini, in identica fattispecie, T.A.R. Campania, Napoli, Sezione VII, 10/12/2024, n. 6920, cit., che non risulta impugnata).
Il rigetto del predetto motivo di gravame comporta, pertanto, il rigetto del quarto motivo di gravame, con cui la Società ricorrente lamenta che “ I vizi che inficiano in parte qua l’art. 25 delle N.T.A. del P.T.P. si riverberano sui successivi provvedimenti comunali di diniego, invalidandoli in via derivata ”.
3. - Le suesposte considerazioni esonerano il Collegio dalla delibazione delle censure di cui al quinto motivo di gravame, con cui la Società ricorrente lamenta che i provvedimenti impugnati si sono illegittimamente basati (anche) sulla “ nota della Soprintendenza ABAP per le province di Caserta e Benevento del 16.10.2024, recante l’improcedibilità dell’istanza per il contrasto con le N.T.A. del P.T.P. Ambito Massiccio del Matese ” già annullata in sede giurisdizionale da questo Tribunale con sentenza n. 6482 del 25/11/2024 (per ravvisata incompetenza della Soprintendenza A.B.A.P. per le Province di Caserta e Benevento): ed invero, in disparte ogni altra considerazione, per consolidata giurisprudenza, in presenza di un atto plurimotivato, come nella specie, è sufficiente il riscontro della legittimità di una delle autonome ragioni giustificatrici della decisione amministrativa per condurre al rigetto dell'intero ricorso, in considerazione del fatto che, anche in caso di ipotetica fondatezza degli ulteriori motivi di doglianza riferiti alle distinte rationes decidendi richiamate dal provvedimento amministrativo, questo non potrebbe comunque essere annullato, in quanto sorretto da un'autonoma ragione giustificatrice (cfr. ex multis , da ultimo, Consiglio di Stato, Sezione IV, 8 ottobre 2024, n. 8094).
Peraltro, come affermato dalla stessa Società ricorrente, “ I provvedimenti impugnati contestano, altresì, la violazione dell’art. 25 delle N.T.A. del P.T.P. dell’Ambito Massiccio del Matese, secondo cui, in tutto l’ambito territoriale del P.T.P., è consentita la realizzazione degli impianti tecnologici ed infrastrutturali, tra cui quelli telefonici, ma solo se interrati ”, mentre la nota della Soprintendenza A.B.A.P. per le Province di Caserta e Benevento del 16/10/2024, annullata in sede giurisdizionale da questo Tribunale, contesta la violazione dell’art. 17, comma 4, delle N.T.A. del P.T.P. dell’Ambito Massiccio del Matese, laddove afferma che “ il progetto, prevedendo la realizzazione di una struttura per telefonia mobile costituita da un palo poligonale di altezza di 36.00 m, con pennone smentitale H=4.00m (Htot=40,00 metri), all'intento di un'area recintata, 10.00m x 8.00m, non risulta conforme alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale Paesistico Ambito Massiccio del Matese. Lo strumento di pianificazione paesaggistica vigente stabilisce infatti all'art. 17 comma 4 che tutti i volumi derivanti da interventi di adeguamento e di nuova costruzione non potranno superare i 7,50 mt del piano di campagna all'imposta della copertura a tetto e dovranno essere realizzati nel rispetto dei criteri di tutela ambientale o paesistica... eventuali volumetrie tecniche emergenti: silos, serbatoi, canne fumarie, impianti per la produzione di energia alternativa potranno raggiungere l'altezza massima di 10,00 metri; ”.
4. - Per tutto quanto innanzi sinteticamente esposto, il ricorso deve essere respinto.
5. - Le spese del presente giudizio, seguendo la soccombenza ex art. 91 c.p.c., vanno poste a carico della Società ricorrente, e sono liquidate come da dispositivo in favore del Comune resistente. Sussistono, invece, i presupposti per compensare le spese nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha svolto le proprie difese a sostegno del ricorso di parte ricorrente, e nei confronti del Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Caserta e Benevento, che si è costituito solo con memoria formale.
Nulla per le spese nei confronti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e della Regione Campania, che non si sono costituiti in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la Società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del Comune resistente, nella misura di euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori come per legge.
Spese compensate nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Caserta e Benevento.
Nulla per le spese nei confronti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e della Regione Campania.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RI RA DD, Presidente
RI Grazia D'Alterio, Consigliere
NA TE, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA TE | RI RA DD |
IL SEGRETARIO