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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/12/2025, n. 2647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2647 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa ST CI Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 7963/2025 RG, introdotta da
(ROMA (RM), 08/07/1987), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. GUERRIERO GIUSEPPINA;
(ROMA (RM), 19/09/1991), con il patrocinio dell'avv. CP_1
GUERRIERO GIUSEPPINA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto
e , premesso di essersi separati Parte_1 CP_1
nell'anno 2023 e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti, hanno chiesto all'intestato Tribunale di volere accogliere le seguenti conclusioni congiunte: 1) Disporre che i ricorrenti continuino a vivere separati portandosi reciproco
rispetto; 2) confermare le condizioni dell'omologa di separazione
consensuale nel seguente modo: i coniugi provvederanno ciascuno al proprio
mantenimento, i coniugi danno il reciproco assenso al rilascio del
passaporto.
Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 23/04/2022, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta a recepire le condizioni proposte dai coniugi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 7963/2025 R.G.V.G., così decide:
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma in data
23/04/2022 tra (ROMA (RM), 08/07/1987) e Parte_1 [...]
OMA (RM), 19/09/1991) trascritto nel Registro degli Atti di CP_1
Matrimonio del Comune di Roma al n. 198, Parte I, Serie 03, Anno 2022, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies
comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 18/11/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa ST CI
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa ST CI Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 7963/2025 RG, introdotta da
(ROMA (RM), 08/07/1987), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. GUERRIERO GIUSEPPINA;
(ROMA (RM), 19/09/1991), con il patrocinio dell'avv. CP_1
GUERRIERO GIUSEPPINA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto
e , premesso di essersi separati Parte_1 CP_1
nell'anno 2023 e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti, hanno chiesto all'intestato Tribunale di volere accogliere le seguenti conclusioni congiunte: 1) Disporre che i ricorrenti continuino a vivere separati portandosi reciproco
rispetto; 2) confermare le condizioni dell'omologa di separazione
consensuale nel seguente modo: i coniugi provvederanno ciascuno al proprio
mantenimento, i coniugi danno il reciproco assenso al rilascio del
passaporto.
Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 23/04/2022, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta a recepire le condizioni proposte dai coniugi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 7963/2025 R.G.V.G., così decide:
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma in data
23/04/2022 tra (ROMA (RM), 08/07/1987) e Parte_1 [...]
OMA (RM), 19/09/1991) trascritto nel Registro degli Atti di CP_1
Matrimonio del Comune di Roma al n. 198, Parte I, Serie 03, Anno 2022, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies
comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 18/11/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa ST CI
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi