Sentenza 27 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. II, sentenza 27/03/2026, n. 581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 581 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00581/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01748/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1748 del 2025, proposto da
GI RE, NA DE CC, OR Di LE, NA AR, ND IN, rappresentati e difesi dall'avvocato Claudio Moscati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale dell'Emilia Romagna, non costituiti in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 1305/2024 del Tribunale di Bologna, pubblicata in data 8.10.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2026 il dott. GO Di TT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti hanno agito in giudizio per ottenere l’ottemperanza alla sentenza in epigrafe indicata.
Il Ministero intimato non si è costituito in giudizio.
La sentenza è passata in giudicato come da attestazione della cancelleria del 29/07/2025, prodotta in atti.
La sentenza è stata notificata per la decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, ai fini della esecuzione, al Ministero.
All’odierna c.c. il difensore di parte ricorrente ha dichiarato che il pagamento è avvenuto ed ha chiesto la declaratoria di sopravvenuta cessazione della materia del contendere insistendo per la liquidazione delle spese di causa.
Il Collegio ritiene che la suvvista sopravvenienza determini la piena e puntuale soddisfazione della pretesa sostanziale azionata dalla ricorrente nel presente giudizio, con conseguente cessazione della materia del contendere (cfr., ex multis, C.d.S, Sez. IV, sentenza n. 8100/2025), ai sensi dell’articolo 34, comma 5, Cod. proc. Amm., come del resto richiesto dal difensore.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza virtuale con distrazione delle spese a favore del difensore, liquidate nella misura indicata in dispositivo tenuto conto della limitata attività difensiva.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna – Sede di Bologna (Sezione Seconda) sul ricorso in epigrafe indicato dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna il Ministero intimato al pagamento delle spese di causa in favore del ricorrente che si liquidano in complessivi euro 600 (seicento), oltre spese generali ed oneri accessori nonché alla restituzione di un importo pari al contributo unificato, se versato, con distrazione delle spese a favore dei difensori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
GO Di TT, Presidente, Estensore
Paolo Amovilli, Consigliere
Alessandra Tagliasacchi, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| GO Di TT |
IL SEGRETARIO