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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 28/03/2025, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 401/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Michele Fornaciari Presidente
Alice Croci Giudice
Michela Boi Giudice relatore est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 401/2024 promossa da:
(C.F.: ) con il patrocinio dell'Avv. Elisa Stella Parte_1 C.F._1
MONTEMAGNI
RICORRENTE
(C.F. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO filiazione naturale
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente: “chiede che l'Ill.mo Tribunale adito, in composizione collegiale, Voglia fissare l'udienza per la comparizione delle parti innanzi a sé ed in via provvisoria ed urgente
Voglia:
1
1. Stabilire il contributo di mantenimento della figlia a carico del sig. Per_1 CP_1 nella somma mensile di € 500,00 a far data dal deposito del presente ricorso;
detta somma sarà automaticamente rivalutata annualmente in base alle variazioni Istat;
2. Stabilire, inoltre, il pagamento delle spese straordinarie, come da Protocollo d'Intesa del
Tribunale di Lucca, che si rendano necessarie per il figlio nella misura del 50% a carico di ciascun genitore;
3. Stabilire che l'assegno unico per la figlia minore sia percepito nella misura del 100% dalla sig.ra .”. Parte_1
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.2.2024, ha adito l'intestato Tribunale per Parte_1
domandare la regolamentazione del contributo al mantenimento per la figlia minore. A sostegno della domanda, la ricorrente ha dedotto che: -aveva avuto una relazione con , CP_1
dalla quale, il 5.12.2007, era nata la figlia;
- nel corso della convivenza, il compagno aveva Per_1
usato violenza, fisica e psicologica, nei suoi confronti ed ella, pertanto, aveva presentato formale querela;
- il era stato attinto dalla misura cautelare dell'allontanamento dalla casa CP_1
familiare e del divieto di avvicinamento alla persona offesa ed era stato sottoposto a giudizio immediato per il reato di maltrattamenti in famiglia;
- il Tribunale per i Minorenni di Firenze, con provvedimento del 9.5.2023, aveva disposto l'allontanamento del padre dalla casa familiare e l'affidamento della minore al Servizio Sociale di Seravezza per due anni, salvo proroga, con collocamento presso la madre.
Il resistente, sia pur ritualmente intimato, non si è costituito e, all'udienza del 18.9.2024, ne è stata dichiarata la contumacia. Sentita la ricorrente e adottati i provvedimenti provvisori e urgenti, la causa è stata istruita mediante l'espletamento di indagini di polizia tributaria e l'acquisizione della documentazione reddituale mancante della ricorrente, nonché con richiesta di una relazione sulla minore al Servizio Sociale affidatario.
All'esito di un rinvio, disposto all'udienza del 17.1.2025 al fine di completare l'istruttoria, in data
12.3.2025, precisate le conclusioni, la causa è stata rimessa in decisione al Collegio, stante la rinuncia della parte costituita ai termini per memorie.
***
2 Occorre preliminarmente osservare che la domanda spiegata dalla ricorrente ha ad oggetto la regolamentazione dei profili economici relativi al mantenimento della minore . Persona_2
Invero, l'affidamento e collocazione della minore sono stati disciplinati dal Tribunale per i
Minorenni di Firenze con decreto in data 10.5.2023, che ha previsto – tra l'altro – l'affidamento della minore al Servizio Sociale di Seravezza, per la durata di due anni, salva possibilità di proroga, collocamento presso la madre, incontri con il padre alla presenza di un operatore, ove richiesti dalla minore, e attivazione dell'educativa domiciliare. È stata inoltre disposta la presa in carico: -della minore da pare dell' per un percorso di sostegno psicologico;
- di CP_2
entrambi genitori da parte dell' per un percorso di sostegno alla genitorialità; -del padre CP_3
da parte del Centro Uomini e del Ser.D. Parte_2
Nel corso del giudizio, è stata acquisita una relazione di aggiornamento (datata 7.1.2025) da parte dei Servizi Sociali affidatari, in ordine al monitoraggio, attuazione e andamento degli interventi attivati dal Tribunale per i Minorenni.
Dal contenuto della relazione e dei relativi allegati, si evince che il ha seguito un CP_1
percorso di monitoraggio alcol-tossicologico al Ser.D, da cui non sono emersi elementi correlabili ad una condizione di dipendenza. Egli tuttavia non ha mai preso contatti con il Servizio Sociale, che non è riuscito a sua volta a contattarlo. Ha viceversa contattato la figlia per messaggio, senza ricevere risposta.
La madre ha invece intrapreso il prescritto percorso di sostegno alla genitorialità, appare adeguata nel rapporto con la figlia e collaborativa con il Servizio, che contatta ove necessario.
La minore segue il percorso con la psicologa dell' , che ha riscontrato la Parte_3
puntualità negli appuntamenti, l'atteggiamento di soddisfazione per la faticosa riconquista di serenità e normalità, la riduzione dei momenti di ansia e il desiderio di manifestare al padre i propri sentimenti.
Nel confronto con il Servizio Sociale, la minore ha mostrato molta sofferenza rispetto al rapporto con il padre, con il quale vorrebbe poter parlare.
Anche la ricezione dei messaggi da parte del padre ha suscitato in lei dapprima sensazioni di panico, poi di rabbia, al punto che la stessa ha manifestato l'esigenza di vedere il padre per potersi sfogare e comunicargli il malessere che le ha causato.
3 Stante la persistente vigenza, a carico del , della misura cautelare del divieto di CP_1
avvicinamento anche nei confronti della figlia, il Servizio affidatario ha richiesto apposita autorizzazione al Tribunale per i Minorenni per un confronto telefonico tra padre e figlia, alla presenza dell'educatrice.
Si è anche svolto regolarmente il Servizio di educativa domiciliare (implementato con l'inizio del nuovo anno scolastico, per offrire un maggior supporto scolastico ed emotivo).
Emerge inoltre dagli atti trasmessi dalle autorità penali e dagli ulteriori elementi a disposizione, che il è stato sottoposto alla misura cautelare dell'allontanamento alla casa familiare e CP_1
del divieto di avvicinamento e comunicazione nei confronti sia di che della Parte_1
figlia e che, con sentenza del Tribunale di Lucca del 16.7.2024, è stato condannato alla Per_1
pena di anni tre e mesi tre di reclusione, per i reati – tra gli altri – di maltrattamenti in famiglia ai danni della compagna, anche alla presenza della figlia minore, e di violenza sessuale nei confronti della convivente.
Stante la prossima scadenza del provvedimento di affidamento della minore, alla luce degli elementi a disposizione, appare opportuno disporre la conferma dell'affidamento della minore e delle ulteriori statuizioni ivi contenute, fino al raggiungimento della maggiore età di Per_2
(il 5.12.2025), tenuto conto – da un lato – delle fragilità della minore, pure a fronte di un
[...]
miglioramento della situazione, del positivo andamento dei percorsi attivati in suo favore
(rispetto ai quali si mostra aperta e collaborativa), e – dall'altro – delle vicende che hanno coinvolto il nucleo familiare (con conseguente opportunità di proseguire il supporto e monitoraggio) e hanno portato alla condanna del padre per gravi reati e all'applicazione nei suoi confronti di misure cautelari anche a tutela della figlia, nonché della totale mancanza di rapporti da parte sua con i Servizi;
e ciò salve eventuali successivi provvedimenti (anche) da parte del
Tribunale per i Minorenni.
Sul punto, si osserva che sebbene la ricorrente abbia proposto domanda limitatamente alla regolamentazione dei rapporti economici relativi al mantenimento della minore, a norma dell'art. 473 bis.2 c.p.p., il Tribunale, a tutela dei minori, può adottare tutti i provvedimenti opportuni anche in deroga al disposto dell'art. 112 c.p.c..
Venendo alla domanda di contributo economico, dalla documentazione in atti emerge che la
4 ricorrente, negli anni 2021 e 2022 aveva percepito redditi da lavoro dipendente per poco più di
4.000 euro e, nel 2023, per circa 1.800 euro;
il , viceversa, come si evince dalle indagini CP_1
di polizia tributaria, risulta titolare di una ditta individuala e, negli anni 2021, 2022 e 2023, ha percepito redditi da attività d'impresa, rispettivamente per 8.600 euro, 103.000 euro e 38.000 euro circa.
Tenuto conto delle complessive condizioni economiche delle parti (anche in relazione alla loro instabilità), valutato altresì che la ricorrente è attualmente assegnataria di un alloggio di edilizia popolare, mentre il resistente è titolare di un contratto di locazione per circa 4.800 euro l'anno, e considerato che, alle esigenze della minore, provvede in via sostanzialmente esclusiva la madre convivente, appare congruo porre a carico del resistente un assegno per il mantenimento della figlia dell'importo di 400,00 euro mensili, da versare entro il giorno 15 di ogni mese, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso quest'Ufficio.
L'assegno così determinato dovrà poi essere rivalutato annualmente, in base all'indice Istat del costo della vita.
È invece inammissibile la domanda relativa alla ripartizione dell'assegno unico, funzionalmente attribuita alla materia previdenziale, mentre il presente giudizio è regolato dal rito famiglia.
Passando alla regolamentazione delle spese di lite, esse non possono che rimanere a carico della parte soccombente, nella misura indicata in dispositivo, facendo applicazione dei parametri per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità, e tenuto conto del protocollo d'intesa redatto dal Consiglio Nazionale Forense. Dal momento che la ricorrente è ammessa al patrocinio gratuito dello Stato, la condanna al pagamento delle spese deve essere in favore dell'Erario, preme precisare che, ai fini della quantificazione, non incombe sul giudicante l'obbligo di applicare la dimidiazione prevista dall'art. 130 del d.P.R. 115/2002; ed infatti, come chiarito dalla
Suprema Corte, “la parte non ammessa al patrocinio spese dello Stato che sia stata condannata, all'esito del giudizio, al pagamento delle spese di lite direttamente in favore della parte ammessa al beneficio non può contestarne la quantificazione, sul presupposto che l'Erario erogherebbe alla parte beneficiata un importo inferiore a quello liquidato, giusta la disposizione degli artt. 82
e 130 del d.P.R. n. 115 del 2002, attesa l'indipendenza dei due rapporti rispettivamente esistenti, il primo, tra le parti del giudizio e regolato dalla sentenza che lo conclude, ed il secondo, tra la
5 parte ammessa al beneficio e lo Stato, disciplinato dal citato decreto e caratterizzato dal diritto di rivalsa, esercitabile dall'Erario nelle forme e nei casi di cui ai successivi artt. 133 e 134”
(Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 18223 del 02/09/2020).
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: conferma i provvedimenti assunti dal Tribunale per i Minorenni di Firenze con decreto del
10.5.2023, fino al raggiungimento della maggiore età della minore, ; Persona_3 pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore, CP_1
, nella misura di euro 400,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici Persona_3
ISTAT, da versarsi alla ricorrente entro il giorno 15 di ogni mese;
pone a carico di l'obbligo di partecipare nella misura del 50% alle spese CP_1
straordinarie sostenute nell'interesse della figlia minore, determinate come in parte motiva;
dichiara inammissibile la domanda relativa all'assegno unico.
Condanna il convenuto a rifondere le spese di lite, che si liquidano in euro 3.120,00 per compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge.
Lucca, così deciso nella camera di consiglio del 27.3.2025
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Michela Boi Michele Fornaciari
6
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Michele Fornaciari Presidente
Alice Croci Giudice
Michela Boi Giudice relatore est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 401/2024 promossa da:
(C.F.: ) con il patrocinio dell'Avv. Elisa Stella Parte_1 C.F._1
MONTEMAGNI
RICORRENTE
(C.F. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO filiazione naturale
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente: “chiede che l'Ill.mo Tribunale adito, in composizione collegiale, Voglia fissare l'udienza per la comparizione delle parti innanzi a sé ed in via provvisoria ed urgente
Voglia:
1
1. Stabilire il contributo di mantenimento della figlia a carico del sig. Per_1 CP_1 nella somma mensile di € 500,00 a far data dal deposito del presente ricorso;
detta somma sarà automaticamente rivalutata annualmente in base alle variazioni Istat;
2. Stabilire, inoltre, il pagamento delle spese straordinarie, come da Protocollo d'Intesa del
Tribunale di Lucca, che si rendano necessarie per il figlio nella misura del 50% a carico di ciascun genitore;
3. Stabilire che l'assegno unico per la figlia minore sia percepito nella misura del 100% dalla sig.ra .”. Parte_1
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.2.2024, ha adito l'intestato Tribunale per Parte_1
domandare la regolamentazione del contributo al mantenimento per la figlia minore. A sostegno della domanda, la ricorrente ha dedotto che: -aveva avuto una relazione con , CP_1
dalla quale, il 5.12.2007, era nata la figlia;
- nel corso della convivenza, il compagno aveva Per_1
usato violenza, fisica e psicologica, nei suoi confronti ed ella, pertanto, aveva presentato formale querela;
- il era stato attinto dalla misura cautelare dell'allontanamento dalla casa CP_1
familiare e del divieto di avvicinamento alla persona offesa ed era stato sottoposto a giudizio immediato per il reato di maltrattamenti in famiglia;
- il Tribunale per i Minorenni di Firenze, con provvedimento del 9.5.2023, aveva disposto l'allontanamento del padre dalla casa familiare e l'affidamento della minore al Servizio Sociale di Seravezza per due anni, salvo proroga, con collocamento presso la madre.
Il resistente, sia pur ritualmente intimato, non si è costituito e, all'udienza del 18.9.2024, ne è stata dichiarata la contumacia. Sentita la ricorrente e adottati i provvedimenti provvisori e urgenti, la causa è stata istruita mediante l'espletamento di indagini di polizia tributaria e l'acquisizione della documentazione reddituale mancante della ricorrente, nonché con richiesta di una relazione sulla minore al Servizio Sociale affidatario.
All'esito di un rinvio, disposto all'udienza del 17.1.2025 al fine di completare l'istruttoria, in data
12.3.2025, precisate le conclusioni, la causa è stata rimessa in decisione al Collegio, stante la rinuncia della parte costituita ai termini per memorie.
***
2 Occorre preliminarmente osservare che la domanda spiegata dalla ricorrente ha ad oggetto la regolamentazione dei profili economici relativi al mantenimento della minore . Persona_2
Invero, l'affidamento e collocazione della minore sono stati disciplinati dal Tribunale per i
Minorenni di Firenze con decreto in data 10.5.2023, che ha previsto – tra l'altro – l'affidamento della minore al Servizio Sociale di Seravezza, per la durata di due anni, salva possibilità di proroga, collocamento presso la madre, incontri con il padre alla presenza di un operatore, ove richiesti dalla minore, e attivazione dell'educativa domiciliare. È stata inoltre disposta la presa in carico: -della minore da pare dell' per un percorso di sostegno psicologico;
- di CP_2
entrambi genitori da parte dell' per un percorso di sostegno alla genitorialità; -del padre CP_3
da parte del Centro Uomini e del Ser.D. Parte_2
Nel corso del giudizio, è stata acquisita una relazione di aggiornamento (datata 7.1.2025) da parte dei Servizi Sociali affidatari, in ordine al monitoraggio, attuazione e andamento degli interventi attivati dal Tribunale per i Minorenni.
Dal contenuto della relazione e dei relativi allegati, si evince che il ha seguito un CP_1
percorso di monitoraggio alcol-tossicologico al Ser.D, da cui non sono emersi elementi correlabili ad una condizione di dipendenza. Egli tuttavia non ha mai preso contatti con il Servizio Sociale, che non è riuscito a sua volta a contattarlo. Ha viceversa contattato la figlia per messaggio, senza ricevere risposta.
La madre ha invece intrapreso il prescritto percorso di sostegno alla genitorialità, appare adeguata nel rapporto con la figlia e collaborativa con il Servizio, che contatta ove necessario.
La minore segue il percorso con la psicologa dell' , che ha riscontrato la Parte_3
puntualità negli appuntamenti, l'atteggiamento di soddisfazione per la faticosa riconquista di serenità e normalità, la riduzione dei momenti di ansia e il desiderio di manifestare al padre i propri sentimenti.
Nel confronto con il Servizio Sociale, la minore ha mostrato molta sofferenza rispetto al rapporto con il padre, con il quale vorrebbe poter parlare.
Anche la ricezione dei messaggi da parte del padre ha suscitato in lei dapprima sensazioni di panico, poi di rabbia, al punto che la stessa ha manifestato l'esigenza di vedere il padre per potersi sfogare e comunicargli il malessere che le ha causato.
3 Stante la persistente vigenza, a carico del , della misura cautelare del divieto di CP_1
avvicinamento anche nei confronti della figlia, il Servizio affidatario ha richiesto apposita autorizzazione al Tribunale per i Minorenni per un confronto telefonico tra padre e figlia, alla presenza dell'educatrice.
Si è anche svolto regolarmente il Servizio di educativa domiciliare (implementato con l'inizio del nuovo anno scolastico, per offrire un maggior supporto scolastico ed emotivo).
Emerge inoltre dagli atti trasmessi dalle autorità penali e dagli ulteriori elementi a disposizione, che il è stato sottoposto alla misura cautelare dell'allontanamento alla casa familiare e CP_1
del divieto di avvicinamento e comunicazione nei confronti sia di che della Parte_1
figlia e che, con sentenza del Tribunale di Lucca del 16.7.2024, è stato condannato alla Per_1
pena di anni tre e mesi tre di reclusione, per i reati – tra gli altri – di maltrattamenti in famiglia ai danni della compagna, anche alla presenza della figlia minore, e di violenza sessuale nei confronti della convivente.
Stante la prossima scadenza del provvedimento di affidamento della minore, alla luce degli elementi a disposizione, appare opportuno disporre la conferma dell'affidamento della minore e delle ulteriori statuizioni ivi contenute, fino al raggiungimento della maggiore età di Per_2
(il 5.12.2025), tenuto conto – da un lato – delle fragilità della minore, pure a fronte di un
[...]
miglioramento della situazione, del positivo andamento dei percorsi attivati in suo favore
(rispetto ai quali si mostra aperta e collaborativa), e – dall'altro – delle vicende che hanno coinvolto il nucleo familiare (con conseguente opportunità di proseguire il supporto e monitoraggio) e hanno portato alla condanna del padre per gravi reati e all'applicazione nei suoi confronti di misure cautelari anche a tutela della figlia, nonché della totale mancanza di rapporti da parte sua con i Servizi;
e ciò salve eventuali successivi provvedimenti (anche) da parte del
Tribunale per i Minorenni.
Sul punto, si osserva che sebbene la ricorrente abbia proposto domanda limitatamente alla regolamentazione dei rapporti economici relativi al mantenimento della minore, a norma dell'art. 473 bis.2 c.p.p., il Tribunale, a tutela dei minori, può adottare tutti i provvedimenti opportuni anche in deroga al disposto dell'art. 112 c.p.c..
Venendo alla domanda di contributo economico, dalla documentazione in atti emerge che la
4 ricorrente, negli anni 2021 e 2022 aveva percepito redditi da lavoro dipendente per poco più di
4.000 euro e, nel 2023, per circa 1.800 euro;
il , viceversa, come si evince dalle indagini CP_1
di polizia tributaria, risulta titolare di una ditta individuala e, negli anni 2021, 2022 e 2023, ha percepito redditi da attività d'impresa, rispettivamente per 8.600 euro, 103.000 euro e 38.000 euro circa.
Tenuto conto delle complessive condizioni economiche delle parti (anche in relazione alla loro instabilità), valutato altresì che la ricorrente è attualmente assegnataria di un alloggio di edilizia popolare, mentre il resistente è titolare di un contratto di locazione per circa 4.800 euro l'anno, e considerato che, alle esigenze della minore, provvede in via sostanzialmente esclusiva la madre convivente, appare congruo porre a carico del resistente un assegno per il mantenimento della figlia dell'importo di 400,00 euro mensili, da versare entro il giorno 15 di ogni mese, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso quest'Ufficio.
L'assegno così determinato dovrà poi essere rivalutato annualmente, in base all'indice Istat del costo della vita.
È invece inammissibile la domanda relativa alla ripartizione dell'assegno unico, funzionalmente attribuita alla materia previdenziale, mentre il presente giudizio è regolato dal rito famiglia.
Passando alla regolamentazione delle spese di lite, esse non possono che rimanere a carico della parte soccombente, nella misura indicata in dispositivo, facendo applicazione dei parametri per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità, e tenuto conto del protocollo d'intesa redatto dal Consiglio Nazionale Forense. Dal momento che la ricorrente è ammessa al patrocinio gratuito dello Stato, la condanna al pagamento delle spese deve essere in favore dell'Erario, preme precisare che, ai fini della quantificazione, non incombe sul giudicante l'obbligo di applicare la dimidiazione prevista dall'art. 130 del d.P.R. 115/2002; ed infatti, come chiarito dalla
Suprema Corte, “la parte non ammessa al patrocinio spese dello Stato che sia stata condannata, all'esito del giudizio, al pagamento delle spese di lite direttamente in favore della parte ammessa al beneficio non può contestarne la quantificazione, sul presupposto che l'Erario erogherebbe alla parte beneficiata un importo inferiore a quello liquidato, giusta la disposizione degli artt. 82
e 130 del d.P.R. n. 115 del 2002, attesa l'indipendenza dei due rapporti rispettivamente esistenti, il primo, tra le parti del giudizio e regolato dalla sentenza che lo conclude, ed il secondo, tra la
5 parte ammessa al beneficio e lo Stato, disciplinato dal citato decreto e caratterizzato dal diritto di rivalsa, esercitabile dall'Erario nelle forme e nei casi di cui ai successivi artt. 133 e 134”
(Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 18223 del 02/09/2020).
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: conferma i provvedimenti assunti dal Tribunale per i Minorenni di Firenze con decreto del
10.5.2023, fino al raggiungimento della maggiore età della minore, ; Persona_3 pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore, CP_1
, nella misura di euro 400,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici Persona_3
ISTAT, da versarsi alla ricorrente entro il giorno 15 di ogni mese;
pone a carico di l'obbligo di partecipare nella misura del 50% alle spese CP_1
straordinarie sostenute nell'interesse della figlia minore, determinate come in parte motiva;
dichiara inammissibile la domanda relativa all'assegno unico.
Condanna il convenuto a rifondere le spese di lite, che si liquidano in euro 3.120,00 per compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge.
Lucca, così deciso nella camera di consiglio del 27.3.2025
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Michela Boi Michele Fornaciari
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