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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 10/03/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI UDINE
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Francesco Venier, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n° 77/2024 del R.G. in data 11
gennaio 2024, iniziata con ricorso notificato, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, in data 22 gennaio 2024
d a
- in persona del legale rappresentante, con il Parte_1
procuratore e domiciliatario avvocato CAMPEIS GIOVANNI BATTISTA
per procura speciale allegata telematicamente all'atto di citazione,
r i c o r r e n t e
c o n t r o
- , con il procuratore e domiciliatario avvocato CONTI CP_1
MAURIZIO per procura speciale allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta,
c o n v e n u t o
e c o n t r o
- Controparte_2
, in persona del procuratore dott. ,
[...] CP_3
con il procuratore e domiciliatario avvocato CATTANEO DANIELE per procura speciale allegata telematicamente alla memoria di costituzione e risposta,
t e r z o c h i a m a t o i n c a u s a
SENTENZA 10.3.2025 N° 77/24 R.G. Pag. 1 avente per oggetto: prestazione d'opera intellettuale – 1.42.001,
trattenuta a sentenza, ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c., nell'udienza di discussione dell'11 febbraio 2025,
nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
- per il ricorrente: “NEL MERITO:
- a) accerti e dichiari il Tribunale la responsabilità professionale del geom.
in relazione ai fatti per cui è causa;
CP_1
- b) rigetti il Tribunale la domanda riconvenzionale avversaria, perché
infondata in fatto e in diritto;
- c) accerti e dichiari il Tribunale che la società ricorrente ha diritto al risarcimento dei danni tutti subiti in conseguenza dei fatti per cui è causa;
- d1) condanni il Tribunale il resistente a risarcire a i danni Parte_1
subiti, da liquidarsi in separata sede ovvero, in via alternativa
- d2) condanni il Tribunale il resistente a corrispondere alla società attrice, a titolo di risarcimento danni, la complessiva somma di euro 104.557,47,
ovvero quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dal 5/4/23 (data di messa in mora) e ai sensi dell'art. 1284 c. 4 c.c. dalla data della domanda al saldo;
- e) condanni il Tribunale il resistente alla rifusione delle spese di lite.
IN VIA ISTRUTTORIA: ammetta il Tribunale se ritenute rilevanti ai fini della decisione, le ulteriori istanze istruttorie formulate con memoria 24/6/24
nonché, nella denegata ipotesi di ammissione di alcuna delle prove orali avversarie, la controprova richiesta con memoria 28-6-24.”
SENTENZA 10.3.2025 N° 77/24 R.G. Pag.
2 - per il convenuto: “Nel merito: respingersi le domande tutte proposte dalla ricorrente siccome infondate.
In via riconvenzionale: accertarsi l'insussistenza di ogni e qualsivoglia danno patito dalla ricorrente quale conseguenza della esecuzione delle prestazioni professionali di cui al disciplinare di incarico del 24 settembre 2019 e di ogni prestazione ulteriore a esso disciplinare connessa.
Nel merito e in via subordinata: dichiarata l'efficacia e l'operatività del contratto assicurativo, dichiararsi Controparte_4
via Benigno Crespi 23 – C.F.
[...] CP_5 P.IVA_1
tenuta a tenere indenne e a manlevare il geom. da ogni esborso CP_1
in favore della ricorrente, condannandola – nel caso di accertamento del danno a effettuarlo in luogo dell'assicurato e con pagamento diretto in favore del danneggiato.
In ogni caso: condannarsi, secondo l'evenienza, la ricorrente o la terza chiamata, alla rifusione delle spese di patrocinio del resistente.
Nel confermare le conclusioni di merito e istruttorie già rassegnate, e nel chiedere il rigetto della domanda “alternativa” di condanna proposta dalla ricorrente, ci si oppone alla ammissione di tutte le prove orali formulate dalla ricorrente, siccome irrilevanti e superflue, apparendo la causa matura per la decisione alla luce della documentazione prodotta e delle carenze probatorie già maturate dalla ricorrente.
Solo in subordine si insiste per l'ammissione delle prove già dedotte in comparsa di risposta e sui seguenti ulteriori capitoli, non precedentemente ammessi:
“Vero che, dopo la conclusione dei lavori, il sig. le chiese di Persona_1
SENTENZA 10.3.2025 N° 77/24 R.G. Pag. 3 verificare se l'edificio di via Mentana rientrava nella categoria energetica nZEB.”
“Vero che lei, effettuate le dovute verifiche, rilasciò l'attestazione di prestazione energetica con categoria nZEB.”
“Vero che il riconoscimento della categoria nZEB consente la deducibilità
fiscale del 65% dei costi di demolizione e ricostruzione.”
Indica a teste: ing. di Udine.” Testimone_1
- per il terzo chiamato: “Voglia il Tribunale di Udine Ill.mo adito, contrariis
rejectis, preso e dato atto che non ha e non Controparte_2
accetta contraddittorio processuale diretto se non con l'assicurato, così
giudicare:
IN VIA PRINCIPALE, nella non creduta ipotesi in cui si ritenesse accertata e provata una effettiva, concreta responsabilità del geom. e si CP_1
accogliesse la domanda proposta da nei confronti dello Parte_1
stesso, rigettare comunque la domanda di manleva proposta dal
[...]
verso , e ciò: CP_6 CP_2
a) poiché la vicenda e la condotta rilevante imputata allo stesso si riconduce ad una fattispecie di violazione di una normativa e di prescrizioni edilizie ed amministrative, come tale espressamente esclusa dalla garanzia prestata secondo l'art. 22 delle C.G.A.;
b) poiché l'evento dannoso e il rischio assicurato si erano già verificati prima della stipula della polizza;
c) ex art. 1892 c.c., stanti le dichiarazioni reticenti dell'assicurato, poiché,
nello stipulare la polizza, nel novembre 2022, pur conoscendo già la sussistenza oggettiva della problematica e delle sue potenzialità negative,
SENTENZA 10.3.2025 N° 77/24 R.G. Pag. 4 nulla ha dichiarato, con colpa grave e solare, a;
CP_2
e, per l'effetto, per ciascuna o anche, alternativamente, per ognuna soltanto di dette ragioni, rigettare la pretesa di manleva in relazione alla polizza invocata e in assoluto, dichiarando che non è tenuta a manleva CP_2
alcuna verso il geom. rigettando la domanda di manleva stessa. CP_1
Vinte le spese.
IN VIA SUBORDINATA, con riserva di gravame, nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenga sussistere una responsabilità del geom.
nei confronti di ove si ritenga accertato e provato CP_1 Parte_1
il nesso di causalità tra l'operato del professionista e dei pregiudizi lamentati,
e ove si ritenga di poter superare le ragioni di inoperatività della garanzia,
ciascuna e tutte, sopra descritte, accertare e dichiarare, comunque, che,
trattandosi di domanda della ricorrente di solo accertamento della responsabilità e di condanna generica, non è comunque possibile accogliere la domanda di manleva assicurativa tout court, per tutte le ragioni chiarite,
rimandando ogni relativa statuizione, inevitabilmente, all'eventuale giudizio in cui proponga la domanda risarcitoria specifica, Parte_1
deducendo e quantificando i danni subiti, riducendo per l'effetto la proposta domanda di di condanna alla manleva “da ogni esborso”, siccome CP_1
inammissibile prima ancora che infondata. Vinte le spese.
Con ogni più ampia riserva di argomentare, eccepire e dedurre nel merito della garanzia assicurativa in detta futura Sede giudiziaria.
IN VIA DI ULTERIORE STRETTO SUBORDINE, con riserva di gravame,
nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenga sussistere una responsabilità del geom. nei confronti di ed ove CP_1 Parte_1
SENTENZA 10.3.2025 N° 77/24 R.G. Pag. 5 si ritenga di poter superare le ragioni di inoperatività della garanzia e di disporre nel suo merito, ed ove si ritenga accertato e provato il nesso di causalità tra l'operato del professionista e dei pregiudizi lamentati, per l'ipotesi in cui si ritenga operante, in tutto o in parte, la polizza assicurativa n. 187C2439, avendone l'assicurato fornito la prova, accogliere la domanda di manleva del geom. limitando la manleva: a) al massimale di € CP_1
1.500.000,00.=;
b) per i soli danni se, di volta in volta, accertati per esistenti:
- alla persona (n. 1);
- materiali a “cose diverse dall'opera oggetto dell'Attività, derivanti o meno dalle opere” (n. 2);
- all'opera oggetto di progettazione o direzione lavori, ove integranti rovina,
totale o parziale, o grave difetto (n. 3);
- per perdite patrimoniali per mancata rispondenza cagionate al committente,
con esclusione di costi di riprogettazione e spese di miglioria (n. 4);
- per perdite patrimoniali indirette, causate al committente, o a terzi (nn. 5 e
6);
c) dedotta la franchigia fissa di € 2.500,00.=;
d) con esclusione degli esborsi per multe, sanzioni, oneri amministrativi;
e) con esclusione di qualsiasi danno non patrimoniale;
f) con esclusione dei danni da ritardo;
g) nei limiti della quota di responsabilità propria, diretta e personale dell'assicurato, accertata in percentuale;
h) con esclusione delle spese legali dell'assicurato;
in relazione a ciò soltanto che proverà, nella eventuale Parte_1
SENTENZA 10.3.2025 N° 77/24 R.G. Pag. 6 Sede giudiziaria futura, quale danno effettivo.
IN VIA DI ANCORA ULTERIORE STRETTO SUBORDINE, con riserva di gravame, nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenga sussistere una responsabilità del geom. nei confronti di e si CP_1 Parte_1
ritenga di poter decidere della nuova domanda di condanna specifica proposta dalla ricorrente, ed ove si ritenga di poter superare le ragioni di inoperatività della garanzia e di decidere nel suo merito e, ancora, ove si ritenga accertato e provato il nesso di causalità tra l'operato del professionista e dei pregiudizi lamentati, rigettare la domanda di manleva proposta, in ragione della polizza assicurativa n. 187C2439, per tutte le ragioni di inoperatività nel merito esposte in atti, fermi in ogni caso i limiti di polizza descritti, relativi:
a) al massimale di € 1.500.000,00.=;
b) alla copertura per i soli danni se, di volta in volta, accertati per esistenti,
escluso ogni altro danno:
- alla persona (n. 1);
- materiali a “cose diverse dall'opera oggetto dell'Attività, derivanti o meno dalle opere” (n. 2);
- all'opera oggetto di progettazione o direzione lavori, ove integranti rovina,
totale o parziale, o grave difetto (n. 3);
- per perdite patrimoniali per mancata rispondenza cagionate al committente,
con esclusione di costi di riprogettazione e spese di miglioria (n. 4);
- per perdite patrimoniali indirette, causate al committente, o a terzi (nn. 5 e
6);
c) dedotta la franchigia fissa di € 2.500,00.=;
SENTENZA 10.3.2025 N° 77/24 R.G. Pag. 7 d) con esclusione degli esborsi per multe, sanzioni, oneri amministrativi;
e) con esclusione di qualsiasi danno non patrimoniale che non attenga alla salute;
f) con esclusione dei danni da ritardo;
g) con esclusione di ogni somma percepita dal professionista, che lo stesso fosse condannato a restituire;
h) nei limiti della quota di responsabilità propria, diretta e personale dell'assicurato, accertata in percentuale;
i) con esclusione delle spese legali dell'assicurato;
e ciò in relazione soltanto a quanto proverà quale proprio Parte_1
danno effettivo, esclusa l'applicazione di interessi commerciali, ma solo con interessi al tasso legale, attesa la natura comunque risarcitoria della pretesa.
Spese di lite come di giustizia, ovvero almeno in parte compensate o proporzionate all'indennizzo. Esclusa ogni condanna alle spese a favore dell'assicurato.
Sempre con esclusione di qualsiasi condanna diretta a favore della ricorrente.
Con ogni più ampia riserva di argomentare, eccepire e dedurre nel merito della garanzia assicurativa in ogni futura Sede giudiziaria.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La società che ha conferito al geom. Parte_1 CP_1
l'incarico di progettazione di un intervento di ristrutturazione di un immobile sito in viale Firenze 45 a Udine e di direzione dei relativi lavori, assumendo che il professionista si è reso inadempiente alle obbligazioni assunte, ha chiesto che, accertata la sua responsabilità, venga dichiarato il suo diritto ad essere risarcita e che il convenuto venga condannato al risarcimento dei danni
SENTENZA 10.3.2025 N° 77/24 R.G. Pag. 8 cagionati dal suo inadempimento, da liquidarsi in separata sede.
In particolare, la società ricorrente ha dedotto che, a causa della contrarietà
alle norme edilizie delle varianti da lui introdotte, era stato necessario eseguire delle demolizioni e ricostruzioni e far intervenire un altro professionista per rimediare alle carenze documentali e progettuali rilevate e che non era stato comunque possibile conseguire la certificazione
“Casaclima” che avrebbe consentito dui fruire di particolari agevolazioni e che l'impresa si era impegnata a fornire ai promissari acquirenti.
si è costituito, deducendo che le varianti erano state determinate CP_1
dalle modifiche strutturali progettate da altro professionista incaricato da e che la loro esecuzione non aveva determinato alcun Parte_1
ritardo; ha poi affermato che il mancato conseguimento della certificazione
“Casaclima” era imputabile alle scelte di e dei professionisti da Parte_1
essa incaricati e che se ne erano occupati e non aveva impedito il rilascio del certificato di agibilità, anche perché l'edificio assicurava comunque elevate prestazioni energetiche.
Il convenuto ha pertanto chiesto la reiezione delle domande proposte nei suoi confronti e, in via preliminare, ha chiesto la chiamata in causa della della compagnia Controparte_2 Controparte_4
con la quale era assicurato per la responsabilità professionale.
Autorizzata la chiamata del terzo, la compagnia assicuratrice si è costituita eccependo che, essendo stata proposta dalla società ricorrente una domanda di condanna generica, nessuna domanda di manleva proposta nei suoi confronti poteva essere accolta, presupponendo l'accertamento in concreto dei danni cagionati dall'assicurato e tanto meno essa poteva essere
SENTENZA 10.3.2025 N° 77/24 R.G. Pag. 9 condannata a risarcire direttamente il danneggiato.
La terza chiamata ha poi eccepito la inoperatività della assicurazione per i fatti addebitati all'assicurato, sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello temporale e, in via subordinata, anche ai sensi dell'art. 1892 c.c.
Assegnati i termini per il deposito delle memorie previste dall'art. 281
duodecies, comma 4 c.p.c., la causa è stata istruita con la assunzione di quattro testimoni e, all'esito, su concorde richiesta dei procuratori delle parti,
la causa è stata rinviata alla udienza dell'11 febbraio 2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, all'esito della quale il giudice si è riservato il deposito della sentenza ai sensi del terzo comma dell'art. 281
sexies c.p.c.
Va preliminarmente chiarito quale sia l'ambito del presente giudizio, atteso che si è limitata a proporre nei confronti di Parte_1 CP_1
una domanda di accertamento della responsabilità professionale e di condanna generica al risarcimento dei danni, con espressa riserva di chiedere
“in separata sede” la quantificazione di tali danni.
A fronte di tale domanda, il cui accoglimento postula comunque che venga accertato che la società ricorrente abbia subito dei danni e che gli stessi siano causalmente correlati alla violazione da parte del convenuto degli obblighi derivanti dal contratto d'opera professionale da lui concluso, CP_1
ha chiesto “in via riconvenzionale” l'accertamento della “insussistenza di
ogni e qualsivoglia danno patito dalla ricorrente quale conseguenza della
esecuzione delle (sue) prestazioni professionali”.
Tali conclusioni, essendo speculari a quelle della società ricorrente equivalgono ad una richiesta di rigetto delle domande attoree e non
SENTENZA 10.3.2025 N° 77/24 R.G. Pag. 10 imporrebbero, ove le domande attoree venissero accolte in tutto o in parte, di quantificare i danni in ipotesi accertati e causalmente correlati alla responsabilità del convenuto, come il convenuto ha sostenuto nel suo atto introduttivo.
Ne consegue che in termini altrettanto generici va intesa la domanda di manleva proposta nei confronti della compagnia assicuratrice, che potrebbe venire accolta in forma, appunto, generica, ove venisse accertato che determinati danni rientrano nella copertura assicurativa, impregiudicata la loro quantificazione, che potrebbe anche rivelarsi inconsistente: “La
condanna generica al risarcimento dei danni, sia essa oggetto di autonomo
giudizio, ovvero di quello che prosegue per la determinazione del quantum
presuppone soltanto l'accertamento di un fatto potenzialmente dannoso, in
base a un accertamento anche di probabilità o di verosimiglianza, mentre la
prova della esistenza in concreto del danno, della sua reale entità e del
rapporto di causalità è riservata alla fase successiva di determinazione e di
liquidazione, sicché la pronuncia sulla responsabilità si configura come una
mera declaratoria iuris, da cui esula qualunque accertamento in ordine alla
misura e alla concreta sussistenza del danno, con la conseguenza che il
giudicato formatosi sulla responsabilità non incide sul giudizio di
liquidazione. In definitiva, integrando un accertamento di potenziale
idoneità lesiva di quel fatto, e non anche l'accertamento del fatto effettivo, la
condanna generica non impedisce che sia riconosciuta l'infondatezza della
pretesa risarcitoria, ove si accerti che in realtà nessun danno si sia verificato
o che quello esistente non sia etiologicamente ricollegabile al fatto illecito accertato” (Cass. sez. III, 1° aprile 2014, n. 7525).
SENTENZA 10.3.2025 N° 77/24 R.G. Pag. 11 Il convenuto aveva comunque interesse a chiamare nel presente giudizio la compagnia assicuratrice, al fine di renderle opponibile l'accertamento
(generico) dei danni e quello della sua responsabilità, sicché il fatto che nessun esborso possa venire chiesto alla terza chiamata non la priva di legittimazione passiva.
Non è neppure vero che sia estranea al giudizio la analisi dei danni necessaria per stabilire se essi rientrino o meno nella assicurazione: il convenuto non aveva necessità di formulare una specifica domanda in questo senso, atteso che, nel momento in cui venisse accertato che dalla violazione degli obblighi contrattuali sono derivati dei danni per la società ricorrente, verrebbe accertato anche se si tratta di danni rientranti nella copertura assicurativa
(quali ad esempio non sarebbero quelli non patrimoniali) e se siano conseguenti ad una condotta per la quale la assicurazione opera (quale non sarebbe, ad esempio, la inosservanza di vincoli urbanistici o prescrizioni edilizie determinata da colpa grave).
La affermazione di Zurich Insurance Company AG che “l'operatività della
garanzia, la sua estensione, i suoi limiti e la riconduzione delle voci di danno
all'interno della stessa dipendono, inevitabilmente, dai danni accertati,
anche economicamente, come effettivamente subiti da è Parte_1
corretta, ma “l'accertamento anche economico” dei danni non comporta la necessità di quantificarli e può ben avvenire in relazione ad una domanda di condanna generica.
In altre parole, la domanda di manleva proposta nel presente giudizio si identifica con una domanda di “accertamento del diritto di essere manlevato”.
SENTENZA 10.3.2025 N° 77/24 R.G. Pag. 12 Ciò detto in termini generali, va verificato se abbia CP_1
effettivamente violato gli obblighi professionali assunti nei confronti della società ricorrente e se questa violazione abbia cagionato a quest'ultima dei danni.
è stato incaricato da della progettazione e CP_1 Parte_1
della direzione dei lavori di realizzazione di quattro unità abitative in via
Firenze a Udine (doc. 4 di parte ricorrente) e, secondo la società committente,
si sarebbe reso responsabile di avere disposto l'esecuzione di opere di variante rispetto al progetto iniziale non conformi ai regolamenti edilizi del
Comune e che si erano dovute demolire per rendere l'opera conforme al progetto approvato, avrebbe omesso di acquisire la documentazione necessaria per la presentazione della segnalazione certificata di abitabilità
(SCA) e non avrebbe ottenuto il rilascio del certificato energetico
“Casaclima”, anch'esso necessario per l'ottenimento della abitabilità.
I danni che tali condotte ed omissioni avrebbero comportato per la società
ricorrente sarebbero consistiti nei costi sostenuti per la demolizione delle opere abusive e la successiva ricostruzione, nelle spese inutilmente sostenute per cercare di ottenere la certificazione “Casaclima”, nei maggiori oneri di costruzione conseguenti al mancato ottenimento di tale certificazione e negli sconti fatti agli acquirenti a causa della mancanza di essa, nonché nei compensi erogati ai professionisti che erano stati affiancati al geometra per ovviare alle sue omissioni e, da ultimo, nel danno all'immagine CP_1
che ne sarebbe derivato per la società.
Nulla quaestio in ordine alle considerazioni in diritto relative alla responsabilità del progettista e del direttore dei lavori contenute nel ricorso
SENTENZA 10.3.2025 N° 77/24 R.G. Pag. 13 introduttivo, ove valutate in astratto: va peraltro verificato se si CP_1
sia effettivamente reso responsabile degli inadempimenti addebitatigli.
La società ricorrente assume che il geometra avrebbe ordinato la CP_1
esecuzione elle opere oggetto di una Segnalazione Certificata di Inizio
Attività (SCIA) prima che la stessa venisse positivamente valutata dagli uffici tecnici del Comune (doc. 8 di parte ricorrente), per vedersela poi bocciare e dover demolire ciò che era stato fatto.
La in questione, che avrebbe avuto ad oggetto “modifiche di CP_7
disposizioni interne alle unità, piccole variazioni dimensionali delle
finestrature in facciata e alle superfici pavimentate esterne con relativi
accessi, senza variazioni di sagoma del fabbricato” non è stata prodotta, ma
è stata prodotta la comunicazione del Comune del 5.4.2022 che ordinava di regolarizzare la serra solare trasformata in soggiorno – cucina e di ripristinare gli abbaini che erano stati sostituiti da lucernai (intervento apparentemente estraneo all'oggetto della ), nonché di integrare la documentazione CP_7
prodotta con la (doc. 9 di parte ricorrente). CP_7
La violazione edilizia addebitata al convenuto è rappresentata appunto nella sostituzione dei lucernai agli abbaini, che avrebbe comportato dei costi supplementari per l'impresa.
Poco importa che le opere difformi dal progetto iniziale fossero effettivamente previste dalla SCIA di variante che secondo la società
ricorrente il geometra avrebbe presentato il 9.3.2022 e che l'ordine CP_1
di servizio impartito il 26.4.2022 (doc. 8 di parte ricorrente) avesse ad oggetto proprio le opere che poi il Comune ha ordinato di demolire, come affermato dal ricorrente (circostanza smentita dal fatto che l'ordinanza del
SENTENZA 10.3.2025 N° 77/24 R.G. Pag. 14 comune ha data anteriore all'ordine di servizio del geom. : non è CP_1
contestato che, per quanto rileva in causa, gli abbaini inizialmente previsti siano stati effettivamente sostituiti dai lucernai e poi, in esito alle disposizioni degli uffici comunali, ripristinati e di ciò il direttore dei lavori deve ritenersi responsabile, sia che lo abbia ordinato (come è plausibile), sia che abbia omesso di vigilare affinché venisse rispettato il progetto iniziale.
Secondo il convenuto la decisione di sostituire gli abbaini con i lucernai non sarebbe stata sua, ma dell'ing. Conti, al quale sarebbe stata affidata da la progettazione e la direzione delle opere strutturali. Parte_1
Ciò sarebbe provato dalla mail del 29.3.2021 con la quale quello che viene indicato come il dominus di , invitava il Parte_1 Persona_1
geometra a “formalizzare congiuntamente quanto già concordato e CP_1
di fatto già avvenuto, ovvero il fatto che l'incarico in oggetto allo strutturista ing. , fino alla concorrenza di € 10.000 sarà defalcato dai tuoi Persona_2
compensi” (doc. 3 di parte convenuta) e dalla mail del 6.4.2021 con la quale il geometra ha inviato all'ing. Conti per le “correzioni che devi CP_1
correggere ai disegni strutturali consegnati alla ditta Barbisan per inizio
lavori” un disegno della copertura in cui continuavano a comparire gli abbaini (doc. 4 di parte convenuta).
Questo secondo documento è privo di data e non consente di capire in che momento della vicenda si inserisca e, in ogni caso, entrambi i documenti non consentono di imputare all'ing. Conti, piuttosto che al convenuto, la decisione di eliminare gli abbaini;
in ogni caso, chiunque abbia preso la decisione, il fatto che la loro sostituzione con i lucernai sia stata eseguita prima che il la autorizzasse (e dunque in assenza di valido titolo CP_8
SENTENZA 10.3.2025 N° 77/24 R.G. Pag. 15 edilizio) è imputabile anche al direttore dei lavori e il convenuto deve rispondere dei danni che ne sono derivati, eventualmente in concorso con l'ing. Conti.
E' principio invalso quello secondo cui “in tema di responsabilità
conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, il direttore dei lavori
per conto del committente presta un'opera professionale in esecuzione di
un'obbligazione di mezzi e non di risultati ma, essendo chiamato a svolgere
la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze
tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive e operative per
assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che
il committente - preponente si aspetta di conseguire, onde il suo
comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale
concetto di diligenza, ma alla stregua della "diligentia quam in concreto"”
(ex multis, Cass. sez, II, 18 ottobre 2022, n. 30658); in questo senso, se rientrano “nelle obbligazioni del direttore dei lavori l'accertamento della
conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia
delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della
tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi”, rientra senz'altro nelle obbligazioni del direttore dei lavori (che oltre tutto era stato anche progettista) quella di non far eseguire opere in contrasto con i regolamenti edilizi del Comune e, soprattutto, quella di non farle eseguire prima che siano state autorizzate, come nel caso è avvenuto con riguardo alle modifiche apportate al progetto originario, sia che fosse stato oggetto della
SCIA in variante non ancora approvata, sia che non lo fosse stata.
SENTENZA 10.3.2025 N° 77/24 R.G. Pag. 16 La società ricorrente ha addebitato al convenuto di non avere “predisposto tutta la documentazione necessaria al rilascio della SCA”, omissione cui si sarebbe ovviato solo grazie all'intervento dell'arch. . Persona_3
La documentazione mancante sarebbe consistita nella autorizzazione alla apertura di tre passi carrai, nella richiesta di assegnazione del numero civico,
nella richiesta di allacciamento definitivo alla rete Enel, nella dichiarazione di rispondenza alla normativa per l'inquinamento luminoso, nella dichiarazione di rispondenza alla normativa per l'inquinamento acustico,
nella certificazioni di conformità degli impianti elettrico e meccanico, nella certificazione e nella indicazione della matricola dell'ascensore, nella certificazione della Linea Vita, nell'AQE e nella pratica Casaclima.
Secondo quanto dedotto nel ricorso introduttivo, ad eccezione che per la pratica Casacliima, “le rilevate carenze le carenze documentali sono state colmate, previo espletamento delle attività necessarie, dall'arch.
[...]
”. Controparte_9
Contrariamente a quanto parrebbe affermato nelle note conclusive, tali omissioni non hanno alcuna relazione con l'ordine di demolizione e con la mancata approvazione della , tant'è che a seguito del deposito della CP_7
segnalazione certificata di agibilità l'unica carenza rilevata dal Comune (doc.
16 di parte ricorrente) è stata la mancanza del certificato energetico Casa
Clima, di cui si dirà nel prosieguo.
A tali omissioni, quand'anche avessero causato un ritardo nel deposito della
SCA, non è correlata alcuna domanda di risarcimento, se non quella relativa ai compensi pagati all'architetto e all'ingegner Persona_3 Per_4
L'architetto, sentito come testimone, ha confermato di essere stato affiancato
SENTENZA 10.3.2025 N° 77/24 R.G. Pag. 17 al convenuto, di averlo aiutato a reperire i moduli necessari per chiedere le autorizzazioni necessarie o per effettuare le dichiarazioni richieste, moduli che sono stati materialmente redatti e sottoscritti dal geometra CP_1
Secondo il convenuto, si sarebbe avvalsa dell'arch. Parte_1 Per_3
e, in un secondo momento (come riferito dall'architetto, sentito
[...]
come testimone) del geom. “non certo per ovviare e presunte Testimone_2
manchevolezze nell'operato del geom. ma solamente per cercare di CP_1
massimizzare i tempi della costruzione e dare luogo alle vendite”.
Non è contestato che rientrasse tra le obbligazioni assunte dal geometra quella di effettuare la segnalazione certificata di abitabilità e, di CP_1
conseguenza, quella di acquisire tutta la documentazione necessaria.
Se è vero che, come per ogni inadempimento contrattuale, è sufficiente al creditore allegare il mancato corretto adempimento dell'attività
professionale, rimanendo a carico del professionista la prova di avere eseguito diligentemente la prestazione professionale richiestagli, al fine dell'accoglimento della domanda di risarcimento del danno da responsabilità
professionale è necessaria anche la prova del danno e della sua derivazione causale dall'inadempimento (Cass. sez. III, 18 settembre 2024, n. 25076).
Nel caso di specie non è provato che la società ricorrente abbia avuto la necessità di avvalersi delle prestazioni professionali dell'architetto Per_3
e dell'ingegner (ed abbia quindi dovuto sostenere il costo
[...] Per_4
di tali prestazioni) a causa del mancato assolvimento da parte del convenuto degli obblighi da lui assunti.
Il fatto che l'arch. lo abbia affiancato nella acquisizione e Persona_3
nella preparazione della documentazione necessaria per la SCA non prova
SENTENZA 10.3.2025 N° 77/24 R.G. Pag. 18 che il geom. non sarebbe stato in grado di presentare comunque la CP_1
dichiarazione e che l'ausilio prestatogli non sia servito solamente a ridurre i tempi, nell'interesse della committente, a maggior ragione se, come assume il convenuto, dall'intervento degli altri due professionisti egli è stato privato di ogni autonomia operativa e decisionale.
La responsabilità del convenuto per il danno rappresentato dai maggiori costi sostenuti dalla società ricorrente per avvalersi della attività degli altri due professionisti non è dunque provata.
Questione a parte è quella della certificazione Casa Clima, la cui mancanza ha impedito in un primo tempo l'ottenimento della abitabilità e che non è stata acquisita neppure dopo l'intervento degli altri due professionisti.
Secondo la società ricorrente, del mancato rilascio di quella certificazione,
che costituirebbe di per sé una causa di danni, sarebbe responsabile il convenuto.
Le parti concordano nell'affermare che, in base alle disposizioni comunali all'epoca in vigore (che peraltro non sono state prodotte) la certificazione
Casa Clima era necessaria per ottenere la abitabilità e, in effetti, nella comunicazione del 5/7/2022 (doc. 16 di parte ricorrente) il Servizio Edilizia
Privata e Urbanistica del Comune ha rilevato che la SCA presentata il
27.5.2022 dal geom. non era completa in quanto mancava proprio (e CP_1
solo) quel certificato.
Secondo l'inadempimento del convenuto si sarebbe Parte_1
concretato nella negligenza del geom. “nel consegnare la CP_1
documentazione richiesta” dall'ente certificatore “e nel non far partecipare
i tecnici di tale ente alle fasi di realizzazione dell'opera nella parte relativa
SENTENZA 10.3.2025 N° 77/24 R.G. Pag. 19 all'apprestamento degli accorgimento atti al risparmio energetico”.
Non viene dunque addebitato al convenuto che l'immobile da lui progettato e del quale aveva diretto i lavori non avesse i requisiti oggettivi per ottenere la certificazione (e, in effetti ha poi comunque ottenuto un attestato di prestazioni energetiche elevatissime – doc. 9 di parte convenuta), ma di non avere reso possibili le verifiche che l'ente certificatore avrebbe dovuto eseguire.
La sua negligenza troverebbe conferma nella mail inviata da APE FVG all'arch. il 10.5.2022 (doc. 36 di parte ricorrente) in cui il Persona_3
direttore di quell'ente ha affermato che “Il vostro direttore dei lavori ha
negligentemente ignorato le nostre ripetute richieste di integrazioni e non ha
collaborato per il controllo in fase d'opera del cantiere”.
Il teste che in un primo tempo collaborava con la Per_4 Parte_2
che avrebbe dovuto rilasciare la certificazione “Casaclima”, ha
[...]
confermato che “le comunicazioni all'agenzia sono state fatte tardivamente rispetto all'esecuzione del lavori che avrebbero dovuto essere verificati”, impedendo così i controlli che dovevano essere eseguiti in corso d'opera.
La mancata sollecitudine del convenuto nel fare quanto gli competeva è
avvalorata dalle richieste di documentazione che sin dal 21.7.2021 erano state inviate al geom. (doc. 18 e 19 di parte ricorrente) e che attestano CP_1
la insufficienza della documentazione sottoposta alla agenzia regionale.
Il mancato conseguimento del certificato “Casaclima”, come si è detto, non ha impedito il rilascio della abitabilità, ma secondo la società attrice, avrebbe comportato un danno economico in quanto le unità immobiliari erano state messe in vendita e pubblicizzate come “certificate Casaclima” e la mancanza
SENTENZA 10.3.2025 N° 77/24 R.G. Pag. 20 di quella certificazione avrebbe costretto il venditore a riconoscere uno sconto sul prezzo.
La circostanza è stata confermata dal teste attualmente Persona_1
consigliere di amministrazione di e all'epoca dipendente Parte_1
della società.
Se pure la eccezione di incapacità del teste, sollevata dal procuratore del convenuto, è certamente infondata, non risultando che abbia Persona_1
o abbia avuto all'epoca dei fatti verste rappresentativa della società, tuttavia il ruolo da lui svolto nella vicenda (come rilevato dal procuratore del convenuto, tutta la documentazione proveniente da Parte_1
prodotta è a sua firma e a lui erano dirette le mai delle persone e degli enti coinvolti) induce a dubitare della sua attendibilità.
Sebbene non siano stati chiamati a testimoniare gli acquirenti degli immobili,
che avrebbero certamente avuto maggiore attendibilità, lo sconto operato in loro favore e la relazione causale con il mancato rilascio della certificazione
“Casaclima” risultano dagli accordi con essi stipulati per iscritto da
(doc. 43, 44 e 45 di parte ricorrente), sicché il danno Parte_1
rappresentato dal mancato incasso degli importi indicati in quegli accordi deve ritenersi provato e addebitabile al convenuto.
La liquidazione del danno in concreto e dunque anche l'accertamento che il prezzo pattuito con i contratti definitivi conclusi con i compratori sia stato effettivamente ridotto degli importi indicati nelle scritture private prodotte dovrà essere fatta nella causa che la società attrice si è riservata di iniziare una volta ottenuta la condanna generica del convenuto;
l'accertamento compiuto in questa sede vale solamente ad affermare che il danno
SENTENZA 10.3.2025 N° 77/24 R.G. Pag. 21 rappresentato dallo sconto praticato agli acquirenti è imputabile all'inadempimento del convenuto, impregiudicata, come si è detto, la sua liquidazione.
Ugualmente costituiscono un danno conseguente al mancato ottenimento della certificazione “Casaclima”, almeno in parte imputabile al convenuto, le spese sostenute per la relativa pratica (doc. 47 e 48 di parte ricorrente); non altrettanto è per i “maggiori oneri di costruzione corrisposti al Comune, ammontanti a complessivi euro 1.269,53” che non vi è prova siano direttamente correlati alla realizzazione delle opere abusive o alla pratica
“Casaclima”.
La società ricorrente ha lamentato di avere subito anche un danno non patrimoniale da lesione della sua immagine commerciale, sia nei confronti del mercato e degli acquirenti delle unità immobiliari, non essendo stata in grado di garantire le certificazioni qualitative promesse, sia perché dalla esecuzione delle opere abusive sarebbe derivata “una pessima pubblicità della committente agli occhi del Comune di Udine”.
Il danno all'immagine non può essere ritenuto sussistente in re ipsa, né può
presumersi sulla base dei soli elementi acquisiti.
La “pessima pubblicità” di cui godrebbe nei confronti Parte_1
dell'ente pubblico è indimostrata e pertanto insuscettibile di integrare un danno;
d'altra parte, se la realizzazione di irregolarità edilizie (anche minori,
quali quelle addebitate al convenuto), comportasse di per sé una perdita di reputazione per le imprese costruttrici agli occhi degli enti preposti ai controlli, non ve ne sarebbe alcuna dalla reputazione integra.
Allo stesso modo non è provato il danno di immagine e il discredito
SENTENZA 10.3.2025 N° 77/24 R.G. Pag. 22 commerciale che sarebbe derivato dal non avere mantenuto la promessa di vendere immobili muniti della certificazione “Casaclima”, atteso che,
secondo la società ricorrente, gli acquirenti hanno comunque ricevuto un immobile dalle elevate prestazioni energetiche e, d'altra parte, se è vero che
è stato concordato con i promissari acquirenti uno sconto per il mancato ottenimento della certificazione “Casaclima”, non risulta il venditore si fosse impegnato ad ottenerla con i contratti preliminari, che parte ricorrente non ha prodotto.
In definitiva, i danni che possono ritenersi accertati e riconducibili a colpa del convenuto sono i maggiori costi derivati dalla eliminazione dei lucernai e dalla realizzazione dei nuovi abbaini e quelli conseguenti al mancato ottenimento del certificato “Casaclima”.
Come ricordato in precedenza, il convenuto ha chiesto che venga accertato che la compagnia assicuratrice chiamata in causa è tenuta a manlevarlo di quanto venisse condannato a risarcire alla società ricorrente.
ha sostenuto che a fronte della domanda di Controparte_2
condanna generica proposta nei confronti del suo assicurato, la domanda di manleva non sarebbe accoglibile “perché, non riguardando il giudizio
l'accertamento dei danni subiti, la loro natura ed eziologia, non è possibile accertare se essi rientrino o meno nell'ambito di operatività del contratto”.
In realtà, anche l'accoglimento o la reiezione della domanda di condanna generica postula l'accertamento della natura e della causa dei danni,
rimanendo esclusa solamente la loro quantificazione e, parallelamente,
diviene possibile accertare se il fatto causativo dei danni ritenuti esistenti sia o meno coperto dall'assicurazione e pervenire in tal modo alla affermazione
SENTENZA 10.3.2025 N° 77/24 R.G. Pag. 23 o alla negazione del diritto dell'assicurato ad esserne indennizzato.
La compagnia ha eccepito che la polizza stipulata dal geom. (doc. 4 CP_1
di parte chiamata in causa), relativamente ai “Danni conseguenti a un comportamento colposo posto in essere durante l'esecuzione dell'Attività di
Progettazione e Direzione Lavori” esclude dalla copertura “i danni derivanti
da inosservanze e violazioni di vincoli urbanistici, prescrizioni edilizie, altri
vincoli imposti dalle pubbliche autorità, determinati con colpa grave
professionale, tale da determinare un beneficio o vantaggio economico al committente o a terzi”.
Non è dubbio che il danno rappresentato dal costo della demolizione dei lucernai e dal rifacimento degli abbaini sia conseguente alla violazione delle prescrizioni edilizie del Comune, ma la clausola dell'art. 22 delle “esclusioni per la responsabilità civile professionale” condiziona l'esclusione dalla copertura al fatto che la colpa (o, per meglio dire, la “violazione di vincoli urbanistici” cui è intitolata la clausola) abbia o abbia potuto “determinare un beneficio o vantaggio economico al committente o a terzi”, il che, nel caso di specie, palesemente non è, visto che la inosservanza delle prescrizioni comunali non avrebbe potuto portare ad altro che alla demolizione delle opere abusive (e a dover sostenere i relativi costi) e che la copertura con i lucernai o gli abbaini non modificava il valore degli immobili e, quindi il loro prezzo di vendita.
Inconferenti i precedenti giurisprudenziali citati dalla compagnia chiamata in causa nel suo atto introduttivo e nelle note conclusive, atteso che le clausole prese in considerazione da quelle sentenze, almeno in base alle citazioni fattene, escludevano i danni “derivanti da inosservanze e violazioni di vincoli
SENTENZA 10.3.2025 N° 77/24 R.G. Pag. 24 urbanistici, prescrizioni edilizie o altri vincoli imposti dalle Pubbliche
Autorità” tout court, senza la limitazione presente nel contratto concluso da
. CP_1
Le considerazioni che precedono valgono anche per il danno conseguente al mancato ottenimento della certificazione “Casaclima”, ove lo si ricollegasse,
come fa la terza chiamata, alla violazione delle norme edilizie, invece che alla mancata produzione della documentazione necessaria e alla inerzia nel richiedere i controlli necessari in fase di costruzione.
La compagnia chiamata in causa ha chiesto il rigetto della domanda di manleva anche sotto il profilo che l'evento dannoso ascrivibile alla responsabilità dell'assicurato si era già verificato alla data di stipula della polizza, che pertanto non poteva operare per assenza di rischio e, comunque,
essendo l'assicurato a conoscenza delle problematiche già emerse ed avendole taciute all'atto della stipula della polizza, nessun indennizzo sarebbe dovuto, ai sensi dell'art. 1892 comma 3 c.c., o comunque andrebbe ridotto ai sensi dell'art. 1893 c.c.
In effetti, l'ordinanza del che ha imposto la demolizione dei lucernai CP_8
e il ripristino degli abbaini è stata emessa il 5.4.2022 e il contratto di assicurazione prodotto con la comparsa di costituzione è stato stipulato il
9.11.2022, quando il fatto che la ottemperanza all'ordine di demolizione aveva o avrebbe comportato ulteriori costi di costruzione (e dunque un danno economico per era certamente noto al direttore dei lavori. Parte_1
L'assicurato ha replicato alla eccezione della compagnia, affermando, nella memoria di replica depositata ai sensi dell'art. 281 duodecies, comma 4
c.p.c., di avere stipulato nel 2018 la prima polizza, alla quale altre erano
SENTENZA 10.3.2025 N° 77/24 R.G. Pag. 25 succedute senza soluzione di continuità e di avere sottoscritto l'ultimo questionario sottopostogli dalla compagnia nel dicembre 2021.
Il convenuto ha effettivamente prodotto con quella memoria la polizza del
2018, valida per un anno, e il questionario del 2021 (suoi doc. 15 e 14), ma ciò non basta a provare l'esistenza della copertura assicurativa anche nel periodo in cui l'evento dannoso si è verificato, né risulta che quella stipulata il 9.11.2022 fosse una polizza claim made e coprisse quindi anche i danni derivanti da comportamenti dell'assicurato anteriori alla data della conclusione del contratto, qualora la domanda di risarcimento del danno venisse proposta per la prima volta dopo tale data.
L'eccezione basata sull'art. 1895 c.c. in relazione al contratto concluso il
9.11.2022 è effettivamente fondata, atteso che alla data della stipula della polizza era pienamente consapevole dell'obbligo di eseguire le CP_1
opere edilizie il cui costo integra il danno lamentato dalla società attrice e,
anzi, tali opere erano già state eseguite, si presume sotto la sua direzione,
atteso che l'impresa esecutrice in data 31.5.2022 è stata in grado di predisporre il relativo consuntivo (doc. 9 di parte ricorrente).
La dichiarazione resa dall'assicurato in calce alla polizza di “non” essere a conoscenza “di fatti o circostanze che potrebbero determinare una richiesta di risarcimento nei suoi confronti” è pertanto insincera.
Va pertanto dichiarato che non sussiste il diritto del convenuto di essere manlevato dalla assicurazione di quel danno.
Quanto al danno rappresentato per dallo sconto sul prezzo Parte_1
d'acquisto riconosciuto agli acquirenti e alle spese inutilmente sostenute per l'ottenimento del certificato “Casaclima”, si tratta di un danno che rientra tra
SENTENZA 10.3.2025 N° 77/24 R.G. Pag. 26 quelli coperti dalla assicurazione ai sensi delle disposizioni dei punti 5 e 6
della parte della polizza relativa alla “responsabilità civile professionale”
(pag. 25 del doc. 4 del terzo chiamato), ovvero tra le perdite patrimoniali causate al committente.
Se è vero che gli accordi tra la società attrice e i promissari acquirenti delle unità immobiliari con i quali la prima ha riconosciuto uno sconto sul prezzo
(doc. 43, 44 e 45 di parte attrice) sono anch'essi anteriori alla stipula della assicurazione, in essi il mancato ottenimento della certificazione è
prospettato come una eventualità e non vi è prova che il geometra CP_1
quando ha sottoscritto la polizza fosse a conoscenza sia del mancato ottenimento del certificato, comunicato dalla il 17.2.2023 Parte_2
(doc. 38 di parte ricorrente), sia della promessa di sconto fatta da ai promissari acquirenti. Parte_1
La circostanza che il danno lamentato sia un danno indiretto, come affermato dalla compagnia chiamata in causa, non lo esclude dalla copertura assicurativa, atteso che è la stessa Zurich Insurance Europe SA ad indicare nel suo atto introduttivo come “perdite patrimoniali indirette, causate al
committente o a terzi” quelle oggetto dei punti 5 e 6 di pag. 25 della polizza.
Va dunque affermato il diritto di essere manlevato del Parte_3
risarcimento dovuto a al predetto titolo. Parte_1
Considerato che la responsabilità di per i danni che la società CP_1
ricorrente assume di avere subito a causa sua è stata ritenuta, sia pure in parte,
sussistente, le spese sostenute da per il giudizio, che si Parte_1
liquidano come in dispositivo, tenuto conto delle modalità della fase decisoria, vanno poste a carico del convenuto.
SENTENZA 10.3.2025 N° 77/24 R.G. Pag. 27 La parziale fondatezza della domanda di manleva (rectius: di accertamento del diritto alla manleva) impone la condanna della compagnia di assicurazione a rifondere al convenuto le spese di causa, che si liquidano come in dispositivo, sulla base del parametro corrispondente alla somma richiesta dalla società attrice per i danni per i quali ha diritto di CP_1
essere manlevato, tenuto conto della mancata assunzione di prove rilevanti nel rapporto tra convenuto e terza chiamata e delle modalità della fase decisoria.
p. q. m.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) Accerta e dichiara la responsabilità di per i danni CP_1
corrispondenti al costo delle opere edilizie di rimozione dei lucernai e rifacimento degli abbaini dell'immobile sito a Udine in viale Firenze 45
eseguite da nonché per i danni conseguenti al mancato Parte_1
ottenimento della certificazione “Casaclima” relativa alle unità comprese nel predetto immobile, corrispondenti alle spese sostenute per poter ottenere tale certificazione e agli sconti operati sul prezzo delle unità immobiliari in conseguenza della mancanza di tale certificazione e, per l'effetto
2) Condanna a risarcire a in persona del CP_1 Parte_1
legale rappresentante, detti danni, nella misura che verrà quantificata in separata causa;
3) Respinge per il resto le altre richieste di accertamento della responsabilità
di e di condanna generica al risarcimento dei corrispondenti CP_1
danni;
SENTENZA 10.3.2025 N° 77/24 R.G. Pag. 28 4) Accerta e dichiara il diritto di di ottenere da CP_1 [...]
in persona del legale Controparte_2
rappresentante, l'indennizzo corrispondente ai danni che dovrà risarcire a per il mancato ottenimento della certificazione Parte_1
“Casaclima” relativa alle unità comprese nell'immobile di Udine, viale
Firenze 45, corrispondenti alle spese sostenute per poter ottenere tale certificazione e agli sconti operati sul prezzo delle unità immobiliari in conseguenza della mancanza di tale certificazione;
5) Respinge la domanda di manleva proposta da nei confronti CP_1
di con atto Controparte_2
di citazione per chiamata di terzi notificato a mezzo del servizio postale in data 8 aprile 2024 relativamente agli altri danni che dovrà risarcire in forza dei capi 1 e 2 che precedono;
6) Condanna a rimborsare a “ , in persona CP_1 Parte_1
del legale rappresentante, le spese del presente giudizio, liquidate in € 547,40
per esborsi, in € 2.000,00 per la mediazione, in € 2,500,00 per la fase di studio, in € 1.500,00 per la fase introduttiva, in € 3.000,00 per la fase istruttoria e di trattazione, in € 2.200,00 per la fase decisionale e in € 1.680,00
per rimborso forfettario delle spese, oltre IVA e CPA.
7) Condanna Controparte_2
, in persona del legale rappresentante, a rifondere a le
[...] CP_1
spese del presente giudizio, liquidate in € 15,38 per esborsi, in € 900,00 per la fase di studio, in € 700,00 per la fase introduttiva, in € 840,00 per la fase istruttoria e di trattazione, in € 860,00 per la fase decisionale e in € 495,00
per rimborso forfettario delle spese, oltre IVA e CPA.
SENTENZA 10.3.2025 N° 77/24 R.G. Pag. 29 Così deciso in Udine, il 10 marzo 2025.
SENTENZA 10.3.2025 N° 77/24 R.G.
Il Giudice
- Dott. Francesco Venier -
Pag. 30
TRIBUNALE DI UDINE
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Francesco Venier, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n° 77/2024 del R.G. in data 11
gennaio 2024, iniziata con ricorso notificato, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, in data 22 gennaio 2024
d a
- in persona del legale rappresentante, con il Parte_1
procuratore e domiciliatario avvocato CAMPEIS GIOVANNI BATTISTA
per procura speciale allegata telematicamente all'atto di citazione,
r i c o r r e n t e
c o n t r o
- , con il procuratore e domiciliatario avvocato CONTI CP_1
MAURIZIO per procura speciale allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta,
c o n v e n u t o
e c o n t r o
- Controparte_2
, in persona del procuratore dott. ,
[...] CP_3
con il procuratore e domiciliatario avvocato CATTANEO DANIELE per procura speciale allegata telematicamente alla memoria di costituzione e risposta,
t e r z o c h i a m a t o i n c a u s a
SENTENZA 10.3.2025 N° 77/24 R.G. Pag. 1 avente per oggetto: prestazione d'opera intellettuale – 1.42.001,
trattenuta a sentenza, ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c., nell'udienza di discussione dell'11 febbraio 2025,
nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
- per il ricorrente: “NEL MERITO:
- a) accerti e dichiari il Tribunale la responsabilità professionale del geom.
in relazione ai fatti per cui è causa;
CP_1
- b) rigetti il Tribunale la domanda riconvenzionale avversaria, perché
infondata in fatto e in diritto;
- c) accerti e dichiari il Tribunale che la società ricorrente ha diritto al risarcimento dei danni tutti subiti in conseguenza dei fatti per cui è causa;
- d1) condanni il Tribunale il resistente a risarcire a i danni Parte_1
subiti, da liquidarsi in separata sede ovvero, in via alternativa
- d2) condanni il Tribunale il resistente a corrispondere alla società attrice, a titolo di risarcimento danni, la complessiva somma di euro 104.557,47,
ovvero quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dal 5/4/23 (data di messa in mora) e ai sensi dell'art. 1284 c. 4 c.c. dalla data della domanda al saldo;
- e) condanni il Tribunale il resistente alla rifusione delle spese di lite.
IN VIA ISTRUTTORIA: ammetta il Tribunale se ritenute rilevanti ai fini della decisione, le ulteriori istanze istruttorie formulate con memoria 24/6/24
nonché, nella denegata ipotesi di ammissione di alcuna delle prove orali avversarie, la controprova richiesta con memoria 28-6-24.”
SENTENZA 10.3.2025 N° 77/24 R.G. Pag.
2 - per il convenuto: “Nel merito: respingersi le domande tutte proposte dalla ricorrente siccome infondate.
In via riconvenzionale: accertarsi l'insussistenza di ogni e qualsivoglia danno patito dalla ricorrente quale conseguenza della esecuzione delle prestazioni professionali di cui al disciplinare di incarico del 24 settembre 2019 e di ogni prestazione ulteriore a esso disciplinare connessa.
Nel merito e in via subordinata: dichiarata l'efficacia e l'operatività del contratto assicurativo, dichiararsi Controparte_4
via Benigno Crespi 23 – C.F.
[...] CP_5 P.IVA_1
tenuta a tenere indenne e a manlevare il geom. da ogni esborso CP_1
in favore della ricorrente, condannandola – nel caso di accertamento del danno a effettuarlo in luogo dell'assicurato e con pagamento diretto in favore del danneggiato.
In ogni caso: condannarsi, secondo l'evenienza, la ricorrente o la terza chiamata, alla rifusione delle spese di patrocinio del resistente.
Nel confermare le conclusioni di merito e istruttorie già rassegnate, e nel chiedere il rigetto della domanda “alternativa” di condanna proposta dalla ricorrente, ci si oppone alla ammissione di tutte le prove orali formulate dalla ricorrente, siccome irrilevanti e superflue, apparendo la causa matura per la decisione alla luce della documentazione prodotta e delle carenze probatorie già maturate dalla ricorrente.
Solo in subordine si insiste per l'ammissione delle prove già dedotte in comparsa di risposta e sui seguenti ulteriori capitoli, non precedentemente ammessi:
“Vero che, dopo la conclusione dei lavori, il sig. le chiese di Persona_1
SENTENZA 10.3.2025 N° 77/24 R.G. Pag. 3 verificare se l'edificio di via Mentana rientrava nella categoria energetica nZEB.”
“Vero che lei, effettuate le dovute verifiche, rilasciò l'attestazione di prestazione energetica con categoria nZEB.”
“Vero che il riconoscimento della categoria nZEB consente la deducibilità
fiscale del 65% dei costi di demolizione e ricostruzione.”
Indica a teste: ing. di Udine.” Testimone_1
- per il terzo chiamato: “Voglia il Tribunale di Udine Ill.mo adito, contrariis
rejectis, preso e dato atto che non ha e non Controparte_2
accetta contraddittorio processuale diretto se non con l'assicurato, così
giudicare:
IN VIA PRINCIPALE, nella non creduta ipotesi in cui si ritenesse accertata e provata una effettiva, concreta responsabilità del geom. e si CP_1
accogliesse la domanda proposta da nei confronti dello Parte_1
stesso, rigettare comunque la domanda di manleva proposta dal
[...]
verso , e ciò: CP_6 CP_2
a) poiché la vicenda e la condotta rilevante imputata allo stesso si riconduce ad una fattispecie di violazione di una normativa e di prescrizioni edilizie ed amministrative, come tale espressamente esclusa dalla garanzia prestata secondo l'art. 22 delle C.G.A.;
b) poiché l'evento dannoso e il rischio assicurato si erano già verificati prima della stipula della polizza;
c) ex art. 1892 c.c., stanti le dichiarazioni reticenti dell'assicurato, poiché,
nello stipulare la polizza, nel novembre 2022, pur conoscendo già la sussistenza oggettiva della problematica e delle sue potenzialità negative,
SENTENZA 10.3.2025 N° 77/24 R.G. Pag. 4 nulla ha dichiarato, con colpa grave e solare, a;
CP_2
e, per l'effetto, per ciascuna o anche, alternativamente, per ognuna soltanto di dette ragioni, rigettare la pretesa di manleva in relazione alla polizza invocata e in assoluto, dichiarando che non è tenuta a manleva CP_2
alcuna verso il geom. rigettando la domanda di manleva stessa. CP_1
Vinte le spese.
IN VIA SUBORDINATA, con riserva di gravame, nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenga sussistere una responsabilità del geom.
nei confronti di ove si ritenga accertato e provato CP_1 Parte_1
il nesso di causalità tra l'operato del professionista e dei pregiudizi lamentati,
e ove si ritenga di poter superare le ragioni di inoperatività della garanzia,
ciascuna e tutte, sopra descritte, accertare e dichiarare, comunque, che,
trattandosi di domanda della ricorrente di solo accertamento della responsabilità e di condanna generica, non è comunque possibile accogliere la domanda di manleva assicurativa tout court, per tutte le ragioni chiarite,
rimandando ogni relativa statuizione, inevitabilmente, all'eventuale giudizio in cui proponga la domanda risarcitoria specifica, Parte_1
deducendo e quantificando i danni subiti, riducendo per l'effetto la proposta domanda di di condanna alla manleva “da ogni esborso”, siccome CP_1
inammissibile prima ancora che infondata. Vinte le spese.
Con ogni più ampia riserva di argomentare, eccepire e dedurre nel merito della garanzia assicurativa in detta futura Sede giudiziaria.
IN VIA DI ULTERIORE STRETTO SUBORDINE, con riserva di gravame,
nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenga sussistere una responsabilità del geom. nei confronti di ed ove CP_1 Parte_1
SENTENZA 10.3.2025 N° 77/24 R.G. Pag. 5 si ritenga di poter superare le ragioni di inoperatività della garanzia e di disporre nel suo merito, ed ove si ritenga accertato e provato il nesso di causalità tra l'operato del professionista e dei pregiudizi lamentati, per l'ipotesi in cui si ritenga operante, in tutto o in parte, la polizza assicurativa n. 187C2439, avendone l'assicurato fornito la prova, accogliere la domanda di manleva del geom. limitando la manleva: a) al massimale di € CP_1
1.500.000,00.=;
b) per i soli danni se, di volta in volta, accertati per esistenti:
- alla persona (n. 1);
- materiali a “cose diverse dall'opera oggetto dell'Attività, derivanti o meno dalle opere” (n. 2);
- all'opera oggetto di progettazione o direzione lavori, ove integranti rovina,
totale o parziale, o grave difetto (n. 3);
- per perdite patrimoniali per mancata rispondenza cagionate al committente,
con esclusione di costi di riprogettazione e spese di miglioria (n. 4);
- per perdite patrimoniali indirette, causate al committente, o a terzi (nn. 5 e
6);
c) dedotta la franchigia fissa di € 2.500,00.=;
d) con esclusione degli esborsi per multe, sanzioni, oneri amministrativi;
e) con esclusione di qualsiasi danno non patrimoniale;
f) con esclusione dei danni da ritardo;
g) nei limiti della quota di responsabilità propria, diretta e personale dell'assicurato, accertata in percentuale;
h) con esclusione delle spese legali dell'assicurato;
in relazione a ciò soltanto che proverà, nella eventuale Parte_1
SENTENZA 10.3.2025 N° 77/24 R.G. Pag. 6 Sede giudiziaria futura, quale danno effettivo.
IN VIA DI ANCORA ULTERIORE STRETTO SUBORDINE, con riserva di gravame, nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenga sussistere una responsabilità del geom. nei confronti di e si CP_1 Parte_1
ritenga di poter decidere della nuova domanda di condanna specifica proposta dalla ricorrente, ed ove si ritenga di poter superare le ragioni di inoperatività della garanzia e di decidere nel suo merito e, ancora, ove si ritenga accertato e provato il nesso di causalità tra l'operato del professionista e dei pregiudizi lamentati, rigettare la domanda di manleva proposta, in ragione della polizza assicurativa n. 187C2439, per tutte le ragioni di inoperatività nel merito esposte in atti, fermi in ogni caso i limiti di polizza descritti, relativi:
a) al massimale di € 1.500.000,00.=;
b) alla copertura per i soli danni se, di volta in volta, accertati per esistenti,
escluso ogni altro danno:
- alla persona (n. 1);
- materiali a “cose diverse dall'opera oggetto dell'Attività, derivanti o meno dalle opere” (n. 2);
- all'opera oggetto di progettazione o direzione lavori, ove integranti rovina,
totale o parziale, o grave difetto (n. 3);
- per perdite patrimoniali per mancata rispondenza cagionate al committente,
con esclusione di costi di riprogettazione e spese di miglioria (n. 4);
- per perdite patrimoniali indirette, causate al committente, o a terzi (nn. 5 e
6);
c) dedotta la franchigia fissa di € 2.500,00.=;
SENTENZA 10.3.2025 N° 77/24 R.G. Pag. 7 d) con esclusione degli esborsi per multe, sanzioni, oneri amministrativi;
e) con esclusione di qualsiasi danno non patrimoniale che non attenga alla salute;
f) con esclusione dei danni da ritardo;
g) con esclusione di ogni somma percepita dal professionista, che lo stesso fosse condannato a restituire;
h) nei limiti della quota di responsabilità propria, diretta e personale dell'assicurato, accertata in percentuale;
i) con esclusione delle spese legali dell'assicurato;
e ciò in relazione soltanto a quanto proverà quale proprio Parte_1
danno effettivo, esclusa l'applicazione di interessi commerciali, ma solo con interessi al tasso legale, attesa la natura comunque risarcitoria della pretesa.
Spese di lite come di giustizia, ovvero almeno in parte compensate o proporzionate all'indennizzo. Esclusa ogni condanna alle spese a favore dell'assicurato.
Sempre con esclusione di qualsiasi condanna diretta a favore della ricorrente.
Con ogni più ampia riserva di argomentare, eccepire e dedurre nel merito della garanzia assicurativa in ogni futura Sede giudiziaria.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La società che ha conferito al geom. Parte_1 CP_1
l'incarico di progettazione di un intervento di ristrutturazione di un immobile sito in viale Firenze 45 a Udine e di direzione dei relativi lavori, assumendo che il professionista si è reso inadempiente alle obbligazioni assunte, ha chiesto che, accertata la sua responsabilità, venga dichiarato il suo diritto ad essere risarcita e che il convenuto venga condannato al risarcimento dei danni
SENTENZA 10.3.2025 N° 77/24 R.G. Pag. 8 cagionati dal suo inadempimento, da liquidarsi in separata sede.
In particolare, la società ricorrente ha dedotto che, a causa della contrarietà
alle norme edilizie delle varianti da lui introdotte, era stato necessario eseguire delle demolizioni e ricostruzioni e far intervenire un altro professionista per rimediare alle carenze documentali e progettuali rilevate e che non era stato comunque possibile conseguire la certificazione
“Casaclima” che avrebbe consentito dui fruire di particolari agevolazioni e che l'impresa si era impegnata a fornire ai promissari acquirenti.
si è costituito, deducendo che le varianti erano state determinate CP_1
dalle modifiche strutturali progettate da altro professionista incaricato da e che la loro esecuzione non aveva determinato alcun Parte_1
ritardo; ha poi affermato che il mancato conseguimento della certificazione
“Casaclima” era imputabile alle scelte di e dei professionisti da Parte_1
essa incaricati e che se ne erano occupati e non aveva impedito il rilascio del certificato di agibilità, anche perché l'edificio assicurava comunque elevate prestazioni energetiche.
Il convenuto ha pertanto chiesto la reiezione delle domande proposte nei suoi confronti e, in via preliminare, ha chiesto la chiamata in causa della della compagnia Controparte_2 Controparte_4
con la quale era assicurato per la responsabilità professionale.
Autorizzata la chiamata del terzo, la compagnia assicuratrice si è costituita eccependo che, essendo stata proposta dalla società ricorrente una domanda di condanna generica, nessuna domanda di manleva proposta nei suoi confronti poteva essere accolta, presupponendo l'accertamento in concreto dei danni cagionati dall'assicurato e tanto meno essa poteva essere
SENTENZA 10.3.2025 N° 77/24 R.G. Pag. 9 condannata a risarcire direttamente il danneggiato.
La terza chiamata ha poi eccepito la inoperatività della assicurazione per i fatti addebitati all'assicurato, sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello temporale e, in via subordinata, anche ai sensi dell'art. 1892 c.c.
Assegnati i termini per il deposito delle memorie previste dall'art. 281
duodecies, comma 4 c.p.c., la causa è stata istruita con la assunzione di quattro testimoni e, all'esito, su concorde richiesta dei procuratori delle parti,
la causa è stata rinviata alla udienza dell'11 febbraio 2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, all'esito della quale il giudice si è riservato il deposito della sentenza ai sensi del terzo comma dell'art. 281
sexies c.p.c.
Va preliminarmente chiarito quale sia l'ambito del presente giudizio, atteso che si è limitata a proporre nei confronti di Parte_1 CP_1
una domanda di accertamento della responsabilità professionale e di condanna generica al risarcimento dei danni, con espressa riserva di chiedere
“in separata sede” la quantificazione di tali danni.
A fronte di tale domanda, il cui accoglimento postula comunque che venga accertato che la società ricorrente abbia subito dei danni e che gli stessi siano causalmente correlati alla violazione da parte del convenuto degli obblighi derivanti dal contratto d'opera professionale da lui concluso, CP_1
ha chiesto “in via riconvenzionale” l'accertamento della “insussistenza di
ogni e qualsivoglia danno patito dalla ricorrente quale conseguenza della
esecuzione delle (sue) prestazioni professionali”.
Tali conclusioni, essendo speculari a quelle della società ricorrente equivalgono ad una richiesta di rigetto delle domande attoree e non
SENTENZA 10.3.2025 N° 77/24 R.G. Pag. 10 imporrebbero, ove le domande attoree venissero accolte in tutto o in parte, di quantificare i danni in ipotesi accertati e causalmente correlati alla responsabilità del convenuto, come il convenuto ha sostenuto nel suo atto introduttivo.
Ne consegue che in termini altrettanto generici va intesa la domanda di manleva proposta nei confronti della compagnia assicuratrice, che potrebbe venire accolta in forma, appunto, generica, ove venisse accertato che determinati danni rientrano nella copertura assicurativa, impregiudicata la loro quantificazione, che potrebbe anche rivelarsi inconsistente: “La
condanna generica al risarcimento dei danni, sia essa oggetto di autonomo
giudizio, ovvero di quello che prosegue per la determinazione del quantum
presuppone soltanto l'accertamento di un fatto potenzialmente dannoso, in
base a un accertamento anche di probabilità o di verosimiglianza, mentre la
prova della esistenza in concreto del danno, della sua reale entità e del
rapporto di causalità è riservata alla fase successiva di determinazione e di
liquidazione, sicché la pronuncia sulla responsabilità si configura come una
mera declaratoria iuris, da cui esula qualunque accertamento in ordine alla
misura e alla concreta sussistenza del danno, con la conseguenza che il
giudicato formatosi sulla responsabilità non incide sul giudizio di
liquidazione. In definitiva, integrando un accertamento di potenziale
idoneità lesiva di quel fatto, e non anche l'accertamento del fatto effettivo, la
condanna generica non impedisce che sia riconosciuta l'infondatezza della
pretesa risarcitoria, ove si accerti che in realtà nessun danno si sia verificato
o che quello esistente non sia etiologicamente ricollegabile al fatto illecito accertato” (Cass. sez. III, 1° aprile 2014, n. 7525).
SENTENZA 10.3.2025 N° 77/24 R.G. Pag. 11 Il convenuto aveva comunque interesse a chiamare nel presente giudizio la compagnia assicuratrice, al fine di renderle opponibile l'accertamento
(generico) dei danni e quello della sua responsabilità, sicché il fatto che nessun esborso possa venire chiesto alla terza chiamata non la priva di legittimazione passiva.
Non è neppure vero che sia estranea al giudizio la analisi dei danni necessaria per stabilire se essi rientrino o meno nella assicurazione: il convenuto non aveva necessità di formulare una specifica domanda in questo senso, atteso che, nel momento in cui venisse accertato che dalla violazione degli obblighi contrattuali sono derivati dei danni per la società ricorrente, verrebbe accertato anche se si tratta di danni rientranti nella copertura assicurativa
(quali ad esempio non sarebbero quelli non patrimoniali) e se siano conseguenti ad una condotta per la quale la assicurazione opera (quale non sarebbe, ad esempio, la inosservanza di vincoli urbanistici o prescrizioni edilizie determinata da colpa grave).
La affermazione di Zurich Insurance Company AG che “l'operatività della
garanzia, la sua estensione, i suoi limiti e la riconduzione delle voci di danno
all'interno della stessa dipendono, inevitabilmente, dai danni accertati,
anche economicamente, come effettivamente subiti da è Parte_1
corretta, ma “l'accertamento anche economico” dei danni non comporta la necessità di quantificarli e può ben avvenire in relazione ad una domanda di condanna generica.
In altre parole, la domanda di manleva proposta nel presente giudizio si identifica con una domanda di “accertamento del diritto di essere manlevato”.
SENTENZA 10.3.2025 N° 77/24 R.G. Pag. 12 Ciò detto in termini generali, va verificato se abbia CP_1
effettivamente violato gli obblighi professionali assunti nei confronti della società ricorrente e se questa violazione abbia cagionato a quest'ultima dei danni.
è stato incaricato da della progettazione e CP_1 Parte_1
della direzione dei lavori di realizzazione di quattro unità abitative in via
Firenze a Udine (doc. 4 di parte ricorrente) e, secondo la società committente,
si sarebbe reso responsabile di avere disposto l'esecuzione di opere di variante rispetto al progetto iniziale non conformi ai regolamenti edilizi del
Comune e che si erano dovute demolire per rendere l'opera conforme al progetto approvato, avrebbe omesso di acquisire la documentazione necessaria per la presentazione della segnalazione certificata di abitabilità
(SCA) e non avrebbe ottenuto il rilascio del certificato energetico
“Casaclima”, anch'esso necessario per l'ottenimento della abitabilità.
I danni che tali condotte ed omissioni avrebbero comportato per la società
ricorrente sarebbero consistiti nei costi sostenuti per la demolizione delle opere abusive e la successiva ricostruzione, nelle spese inutilmente sostenute per cercare di ottenere la certificazione “Casaclima”, nei maggiori oneri di costruzione conseguenti al mancato ottenimento di tale certificazione e negli sconti fatti agli acquirenti a causa della mancanza di essa, nonché nei compensi erogati ai professionisti che erano stati affiancati al geometra per ovviare alle sue omissioni e, da ultimo, nel danno all'immagine CP_1
che ne sarebbe derivato per la società.
Nulla quaestio in ordine alle considerazioni in diritto relative alla responsabilità del progettista e del direttore dei lavori contenute nel ricorso
SENTENZA 10.3.2025 N° 77/24 R.G. Pag. 13 introduttivo, ove valutate in astratto: va peraltro verificato se si CP_1
sia effettivamente reso responsabile degli inadempimenti addebitatigli.
La società ricorrente assume che il geometra avrebbe ordinato la CP_1
esecuzione elle opere oggetto di una Segnalazione Certificata di Inizio
Attività (SCIA) prima che la stessa venisse positivamente valutata dagli uffici tecnici del Comune (doc. 8 di parte ricorrente), per vedersela poi bocciare e dover demolire ciò che era stato fatto.
La in questione, che avrebbe avuto ad oggetto “modifiche di CP_7
disposizioni interne alle unità, piccole variazioni dimensionali delle
finestrature in facciata e alle superfici pavimentate esterne con relativi
accessi, senza variazioni di sagoma del fabbricato” non è stata prodotta, ma
è stata prodotta la comunicazione del Comune del 5.4.2022 che ordinava di regolarizzare la serra solare trasformata in soggiorno – cucina e di ripristinare gli abbaini che erano stati sostituiti da lucernai (intervento apparentemente estraneo all'oggetto della ), nonché di integrare la documentazione CP_7
prodotta con la (doc. 9 di parte ricorrente). CP_7
La violazione edilizia addebitata al convenuto è rappresentata appunto nella sostituzione dei lucernai agli abbaini, che avrebbe comportato dei costi supplementari per l'impresa.
Poco importa che le opere difformi dal progetto iniziale fossero effettivamente previste dalla SCIA di variante che secondo la società
ricorrente il geometra avrebbe presentato il 9.3.2022 e che l'ordine CP_1
di servizio impartito il 26.4.2022 (doc. 8 di parte ricorrente) avesse ad oggetto proprio le opere che poi il Comune ha ordinato di demolire, come affermato dal ricorrente (circostanza smentita dal fatto che l'ordinanza del
SENTENZA 10.3.2025 N° 77/24 R.G. Pag. 14 comune ha data anteriore all'ordine di servizio del geom. : non è CP_1
contestato che, per quanto rileva in causa, gli abbaini inizialmente previsti siano stati effettivamente sostituiti dai lucernai e poi, in esito alle disposizioni degli uffici comunali, ripristinati e di ciò il direttore dei lavori deve ritenersi responsabile, sia che lo abbia ordinato (come è plausibile), sia che abbia omesso di vigilare affinché venisse rispettato il progetto iniziale.
Secondo il convenuto la decisione di sostituire gli abbaini con i lucernai non sarebbe stata sua, ma dell'ing. Conti, al quale sarebbe stata affidata da la progettazione e la direzione delle opere strutturali. Parte_1
Ciò sarebbe provato dalla mail del 29.3.2021 con la quale quello che viene indicato come il dominus di , invitava il Parte_1 Persona_1
geometra a “formalizzare congiuntamente quanto già concordato e CP_1
di fatto già avvenuto, ovvero il fatto che l'incarico in oggetto allo strutturista ing. , fino alla concorrenza di € 10.000 sarà defalcato dai tuoi Persona_2
compensi” (doc. 3 di parte convenuta) e dalla mail del 6.4.2021 con la quale il geometra ha inviato all'ing. Conti per le “correzioni che devi CP_1
correggere ai disegni strutturali consegnati alla ditta Barbisan per inizio
lavori” un disegno della copertura in cui continuavano a comparire gli abbaini (doc. 4 di parte convenuta).
Questo secondo documento è privo di data e non consente di capire in che momento della vicenda si inserisca e, in ogni caso, entrambi i documenti non consentono di imputare all'ing. Conti, piuttosto che al convenuto, la decisione di eliminare gli abbaini;
in ogni caso, chiunque abbia preso la decisione, il fatto che la loro sostituzione con i lucernai sia stata eseguita prima che il la autorizzasse (e dunque in assenza di valido titolo CP_8
SENTENZA 10.3.2025 N° 77/24 R.G. Pag. 15 edilizio) è imputabile anche al direttore dei lavori e il convenuto deve rispondere dei danni che ne sono derivati, eventualmente in concorso con l'ing. Conti.
E' principio invalso quello secondo cui “in tema di responsabilità
conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, il direttore dei lavori
per conto del committente presta un'opera professionale in esecuzione di
un'obbligazione di mezzi e non di risultati ma, essendo chiamato a svolgere
la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze
tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive e operative per
assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che
il committente - preponente si aspetta di conseguire, onde il suo
comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale
concetto di diligenza, ma alla stregua della "diligentia quam in concreto"”
(ex multis, Cass. sez, II, 18 ottobre 2022, n. 30658); in questo senso, se rientrano “nelle obbligazioni del direttore dei lavori l'accertamento della
conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia
delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della
tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi”, rientra senz'altro nelle obbligazioni del direttore dei lavori (che oltre tutto era stato anche progettista) quella di non far eseguire opere in contrasto con i regolamenti edilizi del Comune e, soprattutto, quella di non farle eseguire prima che siano state autorizzate, come nel caso è avvenuto con riguardo alle modifiche apportate al progetto originario, sia che fosse stato oggetto della
SCIA in variante non ancora approvata, sia che non lo fosse stata.
SENTENZA 10.3.2025 N° 77/24 R.G. Pag. 16 La società ricorrente ha addebitato al convenuto di non avere “predisposto tutta la documentazione necessaria al rilascio della SCA”, omissione cui si sarebbe ovviato solo grazie all'intervento dell'arch. . Persona_3
La documentazione mancante sarebbe consistita nella autorizzazione alla apertura di tre passi carrai, nella richiesta di assegnazione del numero civico,
nella richiesta di allacciamento definitivo alla rete Enel, nella dichiarazione di rispondenza alla normativa per l'inquinamento luminoso, nella dichiarazione di rispondenza alla normativa per l'inquinamento acustico,
nella certificazioni di conformità degli impianti elettrico e meccanico, nella certificazione e nella indicazione della matricola dell'ascensore, nella certificazione della Linea Vita, nell'AQE e nella pratica Casaclima.
Secondo quanto dedotto nel ricorso introduttivo, ad eccezione che per la pratica Casacliima, “le rilevate carenze le carenze documentali sono state colmate, previo espletamento delle attività necessarie, dall'arch.
[...]
”. Controparte_9
Contrariamente a quanto parrebbe affermato nelle note conclusive, tali omissioni non hanno alcuna relazione con l'ordine di demolizione e con la mancata approvazione della , tant'è che a seguito del deposito della CP_7
segnalazione certificata di agibilità l'unica carenza rilevata dal Comune (doc.
16 di parte ricorrente) è stata la mancanza del certificato energetico Casa
Clima, di cui si dirà nel prosieguo.
A tali omissioni, quand'anche avessero causato un ritardo nel deposito della
SCA, non è correlata alcuna domanda di risarcimento, se non quella relativa ai compensi pagati all'architetto e all'ingegner Persona_3 Per_4
L'architetto, sentito come testimone, ha confermato di essere stato affiancato
SENTENZA 10.3.2025 N° 77/24 R.G. Pag. 17 al convenuto, di averlo aiutato a reperire i moduli necessari per chiedere le autorizzazioni necessarie o per effettuare le dichiarazioni richieste, moduli che sono stati materialmente redatti e sottoscritti dal geometra CP_1
Secondo il convenuto, si sarebbe avvalsa dell'arch. Parte_1 Per_3
e, in un secondo momento (come riferito dall'architetto, sentito
[...]
come testimone) del geom. “non certo per ovviare e presunte Testimone_2
manchevolezze nell'operato del geom. ma solamente per cercare di CP_1
massimizzare i tempi della costruzione e dare luogo alle vendite”.
Non è contestato che rientrasse tra le obbligazioni assunte dal geometra quella di effettuare la segnalazione certificata di abitabilità e, di CP_1
conseguenza, quella di acquisire tutta la documentazione necessaria.
Se è vero che, come per ogni inadempimento contrattuale, è sufficiente al creditore allegare il mancato corretto adempimento dell'attività
professionale, rimanendo a carico del professionista la prova di avere eseguito diligentemente la prestazione professionale richiestagli, al fine dell'accoglimento della domanda di risarcimento del danno da responsabilità
professionale è necessaria anche la prova del danno e della sua derivazione causale dall'inadempimento (Cass. sez. III, 18 settembre 2024, n. 25076).
Nel caso di specie non è provato che la società ricorrente abbia avuto la necessità di avvalersi delle prestazioni professionali dell'architetto Per_3
e dell'ingegner (ed abbia quindi dovuto sostenere il costo
[...] Per_4
di tali prestazioni) a causa del mancato assolvimento da parte del convenuto degli obblighi da lui assunti.
Il fatto che l'arch. lo abbia affiancato nella acquisizione e Persona_3
nella preparazione della documentazione necessaria per la SCA non prova
SENTENZA 10.3.2025 N° 77/24 R.G. Pag. 18 che il geom. non sarebbe stato in grado di presentare comunque la CP_1
dichiarazione e che l'ausilio prestatogli non sia servito solamente a ridurre i tempi, nell'interesse della committente, a maggior ragione se, come assume il convenuto, dall'intervento degli altri due professionisti egli è stato privato di ogni autonomia operativa e decisionale.
La responsabilità del convenuto per il danno rappresentato dai maggiori costi sostenuti dalla società ricorrente per avvalersi della attività degli altri due professionisti non è dunque provata.
Questione a parte è quella della certificazione Casa Clima, la cui mancanza ha impedito in un primo tempo l'ottenimento della abitabilità e che non è stata acquisita neppure dopo l'intervento degli altri due professionisti.
Secondo la società ricorrente, del mancato rilascio di quella certificazione,
che costituirebbe di per sé una causa di danni, sarebbe responsabile il convenuto.
Le parti concordano nell'affermare che, in base alle disposizioni comunali all'epoca in vigore (che peraltro non sono state prodotte) la certificazione
Casa Clima era necessaria per ottenere la abitabilità e, in effetti, nella comunicazione del 5/7/2022 (doc. 16 di parte ricorrente) il Servizio Edilizia
Privata e Urbanistica del Comune ha rilevato che la SCA presentata il
27.5.2022 dal geom. non era completa in quanto mancava proprio (e CP_1
solo) quel certificato.
Secondo l'inadempimento del convenuto si sarebbe Parte_1
concretato nella negligenza del geom. “nel consegnare la CP_1
documentazione richiesta” dall'ente certificatore “e nel non far partecipare
i tecnici di tale ente alle fasi di realizzazione dell'opera nella parte relativa
SENTENZA 10.3.2025 N° 77/24 R.G. Pag. 19 all'apprestamento degli accorgimento atti al risparmio energetico”.
Non viene dunque addebitato al convenuto che l'immobile da lui progettato e del quale aveva diretto i lavori non avesse i requisiti oggettivi per ottenere la certificazione (e, in effetti ha poi comunque ottenuto un attestato di prestazioni energetiche elevatissime – doc. 9 di parte convenuta), ma di non avere reso possibili le verifiche che l'ente certificatore avrebbe dovuto eseguire.
La sua negligenza troverebbe conferma nella mail inviata da APE FVG all'arch. il 10.5.2022 (doc. 36 di parte ricorrente) in cui il Persona_3
direttore di quell'ente ha affermato che “Il vostro direttore dei lavori ha
negligentemente ignorato le nostre ripetute richieste di integrazioni e non ha
collaborato per il controllo in fase d'opera del cantiere”.
Il teste che in un primo tempo collaborava con la Per_4 Parte_2
che avrebbe dovuto rilasciare la certificazione “Casaclima”, ha
[...]
confermato che “le comunicazioni all'agenzia sono state fatte tardivamente rispetto all'esecuzione del lavori che avrebbero dovuto essere verificati”, impedendo così i controlli che dovevano essere eseguiti in corso d'opera.
La mancata sollecitudine del convenuto nel fare quanto gli competeva è
avvalorata dalle richieste di documentazione che sin dal 21.7.2021 erano state inviate al geom. (doc. 18 e 19 di parte ricorrente) e che attestano CP_1
la insufficienza della documentazione sottoposta alla agenzia regionale.
Il mancato conseguimento del certificato “Casaclima”, come si è detto, non ha impedito il rilascio della abitabilità, ma secondo la società attrice, avrebbe comportato un danno economico in quanto le unità immobiliari erano state messe in vendita e pubblicizzate come “certificate Casaclima” e la mancanza
SENTENZA 10.3.2025 N° 77/24 R.G. Pag. 20 di quella certificazione avrebbe costretto il venditore a riconoscere uno sconto sul prezzo.
La circostanza è stata confermata dal teste attualmente Persona_1
consigliere di amministrazione di e all'epoca dipendente Parte_1
della società.
Se pure la eccezione di incapacità del teste, sollevata dal procuratore del convenuto, è certamente infondata, non risultando che abbia Persona_1
o abbia avuto all'epoca dei fatti verste rappresentativa della società, tuttavia il ruolo da lui svolto nella vicenda (come rilevato dal procuratore del convenuto, tutta la documentazione proveniente da Parte_1
prodotta è a sua firma e a lui erano dirette le mai delle persone e degli enti coinvolti) induce a dubitare della sua attendibilità.
Sebbene non siano stati chiamati a testimoniare gli acquirenti degli immobili,
che avrebbero certamente avuto maggiore attendibilità, lo sconto operato in loro favore e la relazione causale con il mancato rilascio della certificazione
“Casaclima” risultano dagli accordi con essi stipulati per iscritto da
(doc. 43, 44 e 45 di parte ricorrente), sicché il danno Parte_1
rappresentato dal mancato incasso degli importi indicati in quegli accordi deve ritenersi provato e addebitabile al convenuto.
La liquidazione del danno in concreto e dunque anche l'accertamento che il prezzo pattuito con i contratti definitivi conclusi con i compratori sia stato effettivamente ridotto degli importi indicati nelle scritture private prodotte dovrà essere fatta nella causa che la società attrice si è riservata di iniziare una volta ottenuta la condanna generica del convenuto;
l'accertamento compiuto in questa sede vale solamente ad affermare che il danno
SENTENZA 10.3.2025 N° 77/24 R.G. Pag. 21 rappresentato dallo sconto praticato agli acquirenti è imputabile all'inadempimento del convenuto, impregiudicata, come si è detto, la sua liquidazione.
Ugualmente costituiscono un danno conseguente al mancato ottenimento della certificazione “Casaclima”, almeno in parte imputabile al convenuto, le spese sostenute per la relativa pratica (doc. 47 e 48 di parte ricorrente); non altrettanto è per i “maggiori oneri di costruzione corrisposti al Comune, ammontanti a complessivi euro 1.269,53” che non vi è prova siano direttamente correlati alla realizzazione delle opere abusive o alla pratica
“Casaclima”.
La società ricorrente ha lamentato di avere subito anche un danno non patrimoniale da lesione della sua immagine commerciale, sia nei confronti del mercato e degli acquirenti delle unità immobiliari, non essendo stata in grado di garantire le certificazioni qualitative promesse, sia perché dalla esecuzione delle opere abusive sarebbe derivata “una pessima pubblicità della committente agli occhi del Comune di Udine”.
Il danno all'immagine non può essere ritenuto sussistente in re ipsa, né può
presumersi sulla base dei soli elementi acquisiti.
La “pessima pubblicità” di cui godrebbe nei confronti Parte_1
dell'ente pubblico è indimostrata e pertanto insuscettibile di integrare un danno;
d'altra parte, se la realizzazione di irregolarità edilizie (anche minori,
quali quelle addebitate al convenuto), comportasse di per sé una perdita di reputazione per le imprese costruttrici agli occhi degli enti preposti ai controlli, non ve ne sarebbe alcuna dalla reputazione integra.
Allo stesso modo non è provato il danno di immagine e il discredito
SENTENZA 10.3.2025 N° 77/24 R.G. Pag. 22 commerciale che sarebbe derivato dal non avere mantenuto la promessa di vendere immobili muniti della certificazione “Casaclima”, atteso che,
secondo la società ricorrente, gli acquirenti hanno comunque ricevuto un immobile dalle elevate prestazioni energetiche e, d'altra parte, se è vero che
è stato concordato con i promissari acquirenti uno sconto per il mancato ottenimento della certificazione “Casaclima”, non risulta il venditore si fosse impegnato ad ottenerla con i contratti preliminari, che parte ricorrente non ha prodotto.
In definitiva, i danni che possono ritenersi accertati e riconducibili a colpa del convenuto sono i maggiori costi derivati dalla eliminazione dei lucernai e dalla realizzazione dei nuovi abbaini e quelli conseguenti al mancato ottenimento del certificato “Casaclima”.
Come ricordato in precedenza, il convenuto ha chiesto che venga accertato che la compagnia assicuratrice chiamata in causa è tenuta a manlevarlo di quanto venisse condannato a risarcire alla società ricorrente.
ha sostenuto che a fronte della domanda di Controparte_2
condanna generica proposta nei confronti del suo assicurato, la domanda di manleva non sarebbe accoglibile “perché, non riguardando il giudizio
l'accertamento dei danni subiti, la loro natura ed eziologia, non è possibile accertare se essi rientrino o meno nell'ambito di operatività del contratto”.
In realtà, anche l'accoglimento o la reiezione della domanda di condanna generica postula l'accertamento della natura e della causa dei danni,
rimanendo esclusa solamente la loro quantificazione e, parallelamente,
diviene possibile accertare se il fatto causativo dei danni ritenuti esistenti sia o meno coperto dall'assicurazione e pervenire in tal modo alla affermazione
SENTENZA 10.3.2025 N° 77/24 R.G. Pag. 23 o alla negazione del diritto dell'assicurato ad esserne indennizzato.
La compagnia ha eccepito che la polizza stipulata dal geom. (doc. 4 CP_1
di parte chiamata in causa), relativamente ai “Danni conseguenti a un comportamento colposo posto in essere durante l'esecuzione dell'Attività di
Progettazione e Direzione Lavori” esclude dalla copertura “i danni derivanti
da inosservanze e violazioni di vincoli urbanistici, prescrizioni edilizie, altri
vincoli imposti dalle pubbliche autorità, determinati con colpa grave
professionale, tale da determinare un beneficio o vantaggio economico al committente o a terzi”.
Non è dubbio che il danno rappresentato dal costo della demolizione dei lucernai e dal rifacimento degli abbaini sia conseguente alla violazione delle prescrizioni edilizie del Comune, ma la clausola dell'art. 22 delle “esclusioni per la responsabilità civile professionale” condiziona l'esclusione dalla copertura al fatto che la colpa (o, per meglio dire, la “violazione di vincoli urbanistici” cui è intitolata la clausola) abbia o abbia potuto “determinare un beneficio o vantaggio economico al committente o a terzi”, il che, nel caso di specie, palesemente non è, visto che la inosservanza delle prescrizioni comunali non avrebbe potuto portare ad altro che alla demolizione delle opere abusive (e a dover sostenere i relativi costi) e che la copertura con i lucernai o gli abbaini non modificava il valore degli immobili e, quindi il loro prezzo di vendita.
Inconferenti i precedenti giurisprudenziali citati dalla compagnia chiamata in causa nel suo atto introduttivo e nelle note conclusive, atteso che le clausole prese in considerazione da quelle sentenze, almeno in base alle citazioni fattene, escludevano i danni “derivanti da inosservanze e violazioni di vincoli
SENTENZA 10.3.2025 N° 77/24 R.G. Pag. 24 urbanistici, prescrizioni edilizie o altri vincoli imposti dalle Pubbliche
Autorità” tout court, senza la limitazione presente nel contratto concluso da
. CP_1
Le considerazioni che precedono valgono anche per il danno conseguente al mancato ottenimento della certificazione “Casaclima”, ove lo si ricollegasse,
come fa la terza chiamata, alla violazione delle norme edilizie, invece che alla mancata produzione della documentazione necessaria e alla inerzia nel richiedere i controlli necessari in fase di costruzione.
La compagnia chiamata in causa ha chiesto il rigetto della domanda di manleva anche sotto il profilo che l'evento dannoso ascrivibile alla responsabilità dell'assicurato si era già verificato alla data di stipula della polizza, che pertanto non poteva operare per assenza di rischio e, comunque,
essendo l'assicurato a conoscenza delle problematiche già emerse ed avendole taciute all'atto della stipula della polizza, nessun indennizzo sarebbe dovuto, ai sensi dell'art. 1892 comma 3 c.c., o comunque andrebbe ridotto ai sensi dell'art. 1893 c.c.
In effetti, l'ordinanza del che ha imposto la demolizione dei lucernai CP_8
e il ripristino degli abbaini è stata emessa il 5.4.2022 e il contratto di assicurazione prodotto con la comparsa di costituzione è stato stipulato il
9.11.2022, quando il fatto che la ottemperanza all'ordine di demolizione aveva o avrebbe comportato ulteriori costi di costruzione (e dunque un danno economico per era certamente noto al direttore dei lavori. Parte_1
L'assicurato ha replicato alla eccezione della compagnia, affermando, nella memoria di replica depositata ai sensi dell'art. 281 duodecies, comma 4
c.p.c., di avere stipulato nel 2018 la prima polizza, alla quale altre erano
SENTENZA 10.3.2025 N° 77/24 R.G. Pag. 25 succedute senza soluzione di continuità e di avere sottoscritto l'ultimo questionario sottopostogli dalla compagnia nel dicembre 2021.
Il convenuto ha effettivamente prodotto con quella memoria la polizza del
2018, valida per un anno, e il questionario del 2021 (suoi doc. 15 e 14), ma ciò non basta a provare l'esistenza della copertura assicurativa anche nel periodo in cui l'evento dannoso si è verificato, né risulta che quella stipulata il 9.11.2022 fosse una polizza claim made e coprisse quindi anche i danni derivanti da comportamenti dell'assicurato anteriori alla data della conclusione del contratto, qualora la domanda di risarcimento del danno venisse proposta per la prima volta dopo tale data.
L'eccezione basata sull'art. 1895 c.c. in relazione al contratto concluso il
9.11.2022 è effettivamente fondata, atteso che alla data della stipula della polizza era pienamente consapevole dell'obbligo di eseguire le CP_1
opere edilizie il cui costo integra il danno lamentato dalla società attrice e,
anzi, tali opere erano già state eseguite, si presume sotto la sua direzione,
atteso che l'impresa esecutrice in data 31.5.2022 è stata in grado di predisporre il relativo consuntivo (doc. 9 di parte ricorrente).
La dichiarazione resa dall'assicurato in calce alla polizza di “non” essere a conoscenza “di fatti o circostanze che potrebbero determinare una richiesta di risarcimento nei suoi confronti” è pertanto insincera.
Va pertanto dichiarato che non sussiste il diritto del convenuto di essere manlevato dalla assicurazione di quel danno.
Quanto al danno rappresentato per dallo sconto sul prezzo Parte_1
d'acquisto riconosciuto agli acquirenti e alle spese inutilmente sostenute per l'ottenimento del certificato “Casaclima”, si tratta di un danno che rientra tra
SENTENZA 10.3.2025 N° 77/24 R.G. Pag. 26 quelli coperti dalla assicurazione ai sensi delle disposizioni dei punti 5 e 6
della parte della polizza relativa alla “responsabilità civile professionale”
(pag. 25 del doc. 4 del terzo chiamato), ovvero tra le perdite patrimoniali causate al committente.
Se è vero che gli accordi tra la società attrice e i promissari acquirenti delle unità immobiliari con i quali la prima ha riconosciuto uno sconto sul prezzo
(doc. 43, 44 e 45 di parte attrice) sono anch'essi anteriori alla stipula della assicurazione, in essi il mancato ottenimento della certificazione è
prospettato come una eventualità e non vi è prova che il geometra CP_1
quando ha sottoscritto la polizza fosse a conoscenza sia del mancato ottenimento del certificato, comunicato dalla il 17.2.2023 Parte_2
(doc. 38 di parte ricorrente), sia della promessa di sconto fatta da ai promissari acquirenti. Parte_1
La circostanza che il danno lamentato sia un danno indiretto, come affermato dalla compagnia chiamata in causa, non lo esclude dalla copertura assicurativa, atteso che è la stessa Zurich Insurance Europe SA ad indicare nel suo atto introduttivo come “perdite patrimoniali indirette, causate al
committente o a terzi” quelle oggetto dei punti 5 e 6 di pag. 25 della polizza.
Va dunque affermato il diritto di essere manlevato del Parte_3
risarcimento dovuto a al predetto titolo. Parte_1
Considerato che la responsabilità di per i danni che la società CP_1
ricorrente assume di avere subito a causa sua è stata ritenuta, sia pure in parte,
sussistente, le spese sostenute da per il giudizio, che si Parte_1
liquidano come in dispositivo, tenuto conto delle modalità della fase decisoria, vanno poste a carico del convenuto.
SENTENZA 10.3.2025 N° 77/24 R.G. Pag. 27 La parziale fondatezza della domanda di manleva (rectius: di accertamento del diritto alla manleva) impone la condanna della compagnia di assicurazione a rifondere al convenuto le spese di causa, che si liquidano come in dispositivo, sulla base del parametro corrispondente alla somma richiesta dalla società attrice per i danni per i quali ha diritto di CP_1
essere manlevato, tenuto conto della mancata assunzione di prove rilevanti nel rapporto tra convenuto e terza chiamata e delle modalità della fase decisoria.
p. q. m.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) Accerta e dichiara la responsabilità di per i danni CP_1
corrispondenti al costo delle opere edilizie di rimozione dei lucernai e rifacimento degli abbaini dell'immobile sito a Udine in viale Firenze 45
eseguite da nonché per i danni conseguenti al mancato Parte_1
ottenimento della certificazione “Casaclima” relativa alle unità comprese nel predetto immobile, corrispondenti alle spese sostenute per poter ottenere tale certificazione e agli sconti operati sul prezzo delle unità immobiliari in conseguenza della mancanza di tale certificazione e, per l'effetto
2) Condanna a risarcire a in persona del CP_1 Parte_1
legale rappresentante, detti danni, nella misura che verrà quantificata in separata causa;
3) Respinge per il resto le altre richieste di accertamento della responsabilità
di e di condanna generica al risarcimento dei corrispondenti CP_1
danni;
SENTENZA 10.3.2025 N° 77/24 R.G. Pag. 28 4) Accerta e dichiara il diritto di di ottenere da CP_1 [...]
in persona del legale Controparte_2
rappresentante, l'indennizzo corrispondente ai danni che dovrà risarcire a per il mancato ottenimento della certificazione Parte_1
“Casaclima” relativa alle unità comprese nell'immobile di Udine, viale
Firenze 45, corrispondenti alle spese sostenute per poter ottenere tale certificazione e agli sconti operati sul prezzo delle unità immobiliari in conseguenza della mancanza di tale certificazione;
5) Respinge la domanda di manleva proposta da nei confronti CP_1
di con atto Controparte_2
di citazione per chiamata di terzi notificato a mezzo del servizio postale in data 8 aprile 2024 relativamente agli altri danni che dovrà risarcire in forza dei capi 1 e 2 che precedono;
6) Condanna a rimborsare a “ , in persona CP_1 Parte_1
del legale rappresentante, le spese del presente giudizio, liquidate in € 547,40
per esborsi, in € 2.000,00 per la mediazione, in € 2,500,00 per la fase di studio, in € 1.500,00 per la fase introduttiva, in € 3.000,00 per la fase istruttoria e di trattazione, in € 2.200,00 per la fase decisionale e in € 1.680,00
per rimborso forfettario delle spese, oltre IVA e CPA.
7) Condanna Controparte_2
, in persona del legale rappresentante, a rifondere a le
[...] CP_1
spese del presente giudizio, liquidate in € 15,38 per esborsi, in € 900,00 per la fase di studio, in € 700,00 per la fase introduttiva, in € 840,00 per la fase istruttoria e di trattazione, in € 860,00 per la fase decisionale e in € 495,00
per rimborso forfettario delle spese, oltre IVA e CPA.
SENTENZA 10.3.2025 N° 77/24 R.G. Pag. 29 Così deciso in Udine, il 10 marzo 2025.
SENTENZA 10.3.2025 N° 77/24 R.G.
Il Giudice
- Dott. Francesco Venier -
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