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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 14/12/2025, n. 2157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2157 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Bologna, Terza Sezione Civile, composta dai sigg. magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. ssa Silvia Romagnoli Consigliere dott. ssa Antonella Romano Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 846/2025 R.G.;
PROMOSSA DA
), con il patrocinio dell'avv. PATIMO LUIGI;
CP_1 P.IVA_1
NEI CONFRONTI DI
( ) con il patrocinio dell'avv. DI MARTINO Controparte_2 P.IVA_2
MARIANA;
E NEI CONFRONTI DI
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE della ); CP_1 P.IVA_1
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 46/2025, il Tribunale di Reggio Emilia, su istanza di Controparte_2 dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale della sul presupposto Controparte_3 dell'esistenza delle condizioni soggettive, dei limiti dimensionali e dello stato d'insolvenza.
CP_ Evidenziava, quanto a quest'ultimo, come risultassero debiti verso per euro 76.000
e verso l'Agenzia delle Entrate per euro 1.200.000, mentre i tentati pignoramenti avevano avuto esito negativo.
*
Con ricorso tempestivamente presentato il 14 maggio 2025, proponeva CP_1 reclamo, chiedendone la revoca.
Chiedeva altresì quanto segue:
< - condannare al risarcimento dei danni per aver chiesto con colpa l'apertura della liquidazione giudiziale a carico della società la società Controparte_5 CP_2
[...]
- porre a carico della suddetta società le spese della procedura di liquidazione giudiziale nonché il compenso che sarà liquidato al curatore>.
*
Resisteva mentre non si costituiva la liquidazione giudiziale, limitandosi Controparte_2 alla trasmissione di breve relazione del curatore, che evidenziava, fra l'altro, la mancanza totale di scritture contabili e libri sociali;
il deposito tardivo e incoerente dei bilanci;
l'utilizzo indebito in compensazione di crediti fiscali già contestati e la totale assenza di versamenti tributari e previdenziali.
*
In relazione all'udienza cartolare del 9.12.2025 le parti insistevano nelle rispettive conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1)Con il primo motivo, parte reclamante deduce la nullità dell'impugnata sentenza, per essere stata tentata la notifica a cura della cancelleria presso un erroneo indirizzo di posta elettronica certificato.
2 Deduce, specificatamente, quanto segue:
<come si evince dalla stessa visura ccia qui allegata (doc.4) la pec effettivamente < i>
devoluta alla società reclamante risulta essere solo e non altre, dove Email_1 infatti è stata indirizzata la sentenza.
Infatti nella casella di posta elettronica certificata della ditta reclamante non è stato rinvenuto nessun messaggio da parte del Tribunale di Reggio dell'Emilia quale convocazione alla parte reclamante ex art. 41 CCII in relazione al ricorso da parte di
al contrario è giunta regolarmente la notifica della sentenza>. CP_2
2)Il motivo va rigettato, osservando come il tentativo di notifica tramite pec sia stato effettuato presso l'indirizzo pec risultante, alla relativa data (14.2.2025), dai pubblici registri, ove solo successivamente è stato modificato.
Deve notarsi al riguardo, anzitutto, che la notifica viene tentata dalla cancelleria solo inserendo il codice fiscale della società, tramite collegamento diretto al registro INI-
PEC, sicchè non può dubitarsi dell'esattezza dell'indirizzo pec utilizzato.
Deve, peraltro, evidenziarsi che ha documentato la modifica Controparte_3 dell'indirizzo pec solo al 14 aprile 2025, data della prodotta visura camerale.
3)Con il secondo motivo, parte reclamante contesta l'insussistenza dell'insolvenza, osservando di vantare disponibili ….oggetto di una trattativa già avviata per la cessione degli stessi a terzi>.
Rileva come con il loro potrebbe provvedere all'integrale pagamento di tutti i propri debiti e rilanciare la propria attività.
4) Il motivo va rigettato, non avendo parte reclamante in alcun modo documentato la sua affermazione, peraltro smentita dal curatore che, con la sua relazione, ha dedotto, per quanto qui rileva e neppure contestato dalla stessa con le note di udienza, la mancanza totale di scritture contabili e libri sociali;
il deposito tardivo e incoerente dei bilanci, nonché l'utilizzo indebito in compensazione di crediti fiscali già contestati.
5)Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
3 6) Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento ad opera di parte reclamante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunziando nel procedimento n. 846/2025 R.G., rigetta il reclamo e condanna parte reclamante alla refusione, in favore di CP_2
delle spese di lite, liquidate in € 6.500, oltre rimborso spese generali, iva e cpa,
[...] disponendone la distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Ai sensi del dell'art. 13, comma 1 -quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del reclamante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte
d'appello in data 11.12.2025.
Il Consigliere estensore dott. ssa Antonella Romano
Il Presidente dott. Giovanni Salina
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Bologna, Terza Sezione Civile, composta dai sigg. magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. ssa Silvia Romagnoli Consigliere dott. ssa Antonella Romano Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 846/2025 R.G.;
PROMOSSA DA
), con il patrocinio dell'avv. PATIMO LUIGI;
CP_1 P.IVA_1
NEI CONFRONTI DI
( ) con il patrocinio dell'avv. DI MARTINO Controparte_2 P.IVA_2
MARIANA;
E NEI CONFRONTI DI
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE della ); CP_1 P.IVA_1
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 46/2025, il Tribunale di Reggio Emilia, su istanza di Controparte_2 dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale della sul presupposto Controparte_3 dell'esistenza delle condizioni soggettive, dei limiti dimensionali e dello stato d'insolvenza.
CP_ Evidenziava, quanto a quest'ultimo, come risultassero debiti verso per euro 76.000
e verso l'Agenzia delle Entrate per euro 1.200.000, mentre i tentati pignoramenti avevano avuto esito negativo.
*
Con ricorso tempestivamente presentato il 14 maggio 2025, proponeva CP_1 reclamo, chiedendone la revoca.
Chiedeva altresì quanto segue:
< - condannare al risarcimento dei danni per aver chiesto con colpa l'apertura della liquidazione giudiziale a carico della società la società Controparte_5 CP_2
[...]
- porre a carico della suddetta società le spese della procedura di liquidazione giudiziale nonché il compenso che sarà liquidato al curatore>.
*
Resisteva mentre non si costituiva la liquidazione giudiziale, limitandosi Controparte_2 alla trasmissione di breve relazione del curatore, che evidenziava, fra l'altro, la mancanza totale di scritture contabili e libri sociali;
il deposito tardivo e incoerente dei bilanci;
l'utilizzo indebito in compensazione di crediti fiscali già contestati e la totale assenza di versamenti tributari e previdenziali.
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In relazione all'udienza cartolare del 9.12.2025 le parti insistevano nelle rispettive conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1)Con il primo motivo, parte reclamante deduce la nullità dell'impugnata sentenza, per essere stata tentata la notifica a cura della cancelleria presso un erroneo indirizzo di posta elettronica certificato.
2 Deduce, specificatamente, quanto segue:
<come si evince dalla stessa visura ccia qui allegata (doc.4) la pec effettivamente < i>
devoluta alla società reclamante risulta essere solo e non altre, dove Email_1 infatti è stata indirizzata la sentenza.
Infatti nella casella di posta elettronica certificata della ditta reclamante non è stato rinvenuto nessun messaggio da parte del Tribunale di Reggio dell'Emilia quale convocazione alla parte reclamante ex art. 41 CCII in relazione al ricorso da parte di
al contrario è giunta regolarmente la notifica della sentenza>. CP_2
2)Il motivo va rigettato, osservando come il tentativo di notifica tramite pec sia stato effettuato presso l'indirizzo pec risultante, alla relativa data (14.2.2025), dai pubblici registri, ove solo successivamente è stato modificato.
Deve notarsi al riguardo, anzitutto, che la notifica viene tentata dalla cancelleria solo inserendo il codice fiscale della società, tramite collegamento diretto al registro INI-
PEC, sicchè non può dubitarsi dell'esattezza dell'indirizzo pec utilizzato.
Deve, peraltro, evidenziarsi che ha documentato la modifica Controparte_3 dell'indirizzo pec solo al 14 aprile 2025, data della prodotta visura camerale.
3)Con il secondo motivo, parte reclamante contesta l'insussistenza dell'insolvenza, osservando di vantare disponibili ….oggetto di una trattativa già avviata per la cessione degli stessi a terzi>.
Rileva come con il loro potrebbe provvedere all'integrale pagamento di tutti i propri debiti e rilanciare la propria attività.
4) Il motivo va rigettato, non avendo parte reclamante in alcun modo documentato la sua affermazione, peraltro smentita dal curatore che, con la sua relazione, ha dedotto, per quanto qui rileva e neppure contestato dalla stessa con le note di udienza, la mancanza totale di scritture contabili e libri sociali;
il deposito tardivo e incoerente dei bilanci, nonché l'utilizzo indebito in compensazione di crediti fiscali già contestati.
5)Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
3 6) Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento ad opera di parte reclamante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunziando nel procedimento n. 846/2025 R.G., rigetta il reclamo e condanna parte reclamante alla refusione, in favore di CP_2
delle spese di lite, liquidate in € 6.500, oltre rimborso spese generali, iva e cpa,
[...] disponendone la distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Ai sensi del dell'art. 13, comma 1 -quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del reclamante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte
d'appello in data 11.12.2025.
Il Consigliere estensore dott. ssa Antonella Romano
Il Presidente dott. Giovanni Salina
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