Sentenza 29 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 29/05/2025, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1035/2025 CESSAZIONE DEGLI EFFETTI
CIVILI DEL MATRIMONIO
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE
Dott.ssa Elisabetta DONELLI GIUDICE
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 1035/2025, promossa con ricorso depositato il 14.03.2025 da:
1) Parte_1
nata a [...] il [...]; cittadina: italiana Cod. Fisc. ; C.F._1
residente in [...]; con gli Avv.ti Silvia Bianchi e Veronica Di Gregorio;
e
2) Parte_2
nato a [...] il [...]; cittadino: italiano Cod. Fisc. ; C.F._2
residente in [...]; con l'Avv. Anna Elisabetta Lavorgna
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Taormina (ME), in data 26 maggio 2001 (anno 2001 atto n. 32 parte II serie A); separati consensualmente con sentenza n. 116/2024 del 28/05/2024, passata in giudicato il 30.09.2024; con i seguenti figli:
, nato a [...] il [...] Per_1
nata a [...] il [...]. Per_2
pagina1 di 3
I coniugi sopra indicati, con ricorso sottoscritto in data 14.03.2025 e depositato in data
14.03.2025 richiedevano la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle seguenti condizioni:
i. Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra la IG.ra
e il IG. , con ogni conseguenza di legge;
Parte_1 Parte_2
ii. Dare atto dell'avvenuta promessa in vendita della casa familiare (il cui ricavato, al netto dell'estinzione del mutuo, verrà ripartito tra i ricorrenti in pari misura);
iii. Dichiarare che la figlia minorenne , collocata prevalentemente presso la Per_2
residenza materna sarà affidata congiuntamente a entrambi i genitori e che, vista
l'età (16 anni), potrà incontrare il padre prendendo direttamente accordi con il medesimo;
iv. Disporre il contributo al mantenimento dei figli (studente e non Per_1
economicamente indipendente e fino ad allora) e , onerando il IG. Per_2 Pt_2
a corrispondere, in favore della IG.ra , entro il giorno 5 di
[...] Parte_1
ogni mese, con decorrenza dal mese successivo al rogito, l'importo complessivo di euro 200,00 (euro 100,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Varese;
v. Prevedere che l'importo relativo all'Assegno Unico per i figli a carico, sarà percepito nella misura del 50% da ciascun genitore;
vi. Dichiarare che entrambe le parti sono economicamente autosufficienti e che non sussiste necessità di assegno divorzile;
vii. Dare atto che le parti si danno reciproco assenso per il rilascio e/o rinnovo dei documenti di identità, anche validi per l'espatrio, propri e della figlia minore;
viii. Disporre l'annotazione del provvedimento presso il competente Ufficio Civile per le annotazioni di legge.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
pagina2 di 3 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai coniugi in data 26.05.2001, in Taormina (Me), con atto trascritto nei registri dello Stato
Civile del Comune di Taormina (anno 2001 atto n. 32 parte II serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 22 maggio 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina3 di 3