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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/03/2025, n. 1154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1154 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA II SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati
dr. Alberto CELESTE - Presidente dr.ssa Maria Pia DI STEFANO - Consigliere dr Roberto BONANNI - Consigliere relatore all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex 127 ter c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, del d.lgs. n. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 25.3.2025 nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 3630/2024, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 12586/2024 del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Maccari 123, presso lo Parte_1 studio dell'Avv. Vincenzo Porfidia, che lo rappresenta e difende;
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1
Massimiliano Morelli, giusta procura generale alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato in Roma presso l'Ufficio Legale Distrettuale di Via Cesare Beccaria 29; APPELLATO
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma c.p.c. nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha pronunciato la presente
SENTENZA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19.12.2024, ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza n. 12586/2024, con cui il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, aveva dichiarato improcedibile il ricorso volto al riconoscimento della sussistenza della condizione sanitaria relativa al conseguimento dei benefici relativi all'assegno ex art.1 Legge 222/84 e aveva assegnato alla stessa parte ricorrente il termine di gg.15 dalla emissione della sentenza per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis CPC, compensando le spese di lite. Contesta la detta decisione per
1)Violazione ed erronea interpretazione degli artt. 115, 116 e 445 bis c.p.c.;
2) Violazione ed erronea applicazione dell'art.1 della Legge 12 Giugno 1984, n.222;
3)Violazione ed erronea interpretazione degli artt. 134, 176, 279 e 445 bis c.p.c. Deduce, in particolare che;
“Nel presente procedimento, non si chiedeva - e non si chiede
- al Giudice di accertare la sussistenza dei requisiti sanitari invalidanti ai fini della concessione dell'Assegno Ordinario di Invalidità, attraverso un accertamento sanitario ex novo in sede CP_ processuale, ma la declaratoria di erroneità del dispositivo del provvedimento impugnato, data per acclarata la sussistenza dei requisiti sanitari, sulla base di quanto già positivamente accertato dal Competente Comitato (peraltro sempre concorde alle CP_2 altre visite mediche a cui veniva sottoposto il dall'Istituto Previdenziale) e, di Pt_1 conseguenza, consentire l'erogazione dell'Assegno ordinario di invalidità”. Chiede, pertanto, che:
“– in riforma della impugnata sentenza del Tribunale di Roma, Sez. Lavoro n. 12586/2024, con rigetto di tutte le avverse istanze, deduzioni ed eccezioni – Voglia: - accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento in suo favore dell'Assegno Parte_1
Ordinario di Invalidità, a decorrere dal 01/12/2023 (primo giorno del mese successivo alla presentazione dell'istanza del 03/11/2023), con interessi e rivalutazione legale fino al soddisfo;
- conseguentemente dichiarare l'illegittimità del dispositivo di rigetto nel verbale CP_ del 20-03-2024 del Comitato Provinciale (cfr. all.5 del ricorso) per i motivi indicati in narrativa. - in via estremamente subordinata, dichiarare l'erroneità della pronuncia di improcedibilità del ricorso mediante sentenza definitiva ed assegnare direttamente ovvero rimettere il giudizio al Tribunale di Roma, Sez. Lavoro affinché assegni il termine per la presentazione dell'ATP in corso di causa”. Si è costituito l deducendo l'inammissibilità dello spiegato appello, comunque del CP_2 tutto destituito di fondamento.
Ebbene nel ricorso di primo grado in sede di conclusioni così si esprimeva l'odierno appellante: “ricorre al Tribunale del Lavoro di Roma, Giudice di prima istanza, affinché – fissata apposita udienza di comparizione, nel contraddittorio con la sopra indicata parte resistente con rigetto di tutte le avverse istanze, deduzioni ed eccezioni – Voglia: - CP_2 accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento in suo favore Parte_1 dell'Assegno Ordinario di Invalidità, a decorrere dalla presentazione dell'istanza del 03/11/2023; - conseguentemente dichiarare l'illegittimità del dispositivo di rigetto nel verbale CP_ del 20-03-2024 del Comitato Provinciale (cfr. all.5) per i motivi indicati in narrativa. Si precisa che, sotto il profilo amministrativo il ha scelto di optare (e conferma in questa Pt_1 sede) per l'A.O.I rispetto al beneficio della Naspi. Con vittoria di spese e compensi di lite”. In sede di ricorso specificava che: “Questa difesa ritiene che non si versi nell'ipotesi di cui all'art. 445 bis c.p.c. in tema di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, poiché nella presente fattispecie l'accertamento medico legale sull'invalidità del sig. nella misura Pt_1 superiore a 2/3 è stata confermata dal competente comitato provinciale nonché già CP_2 riconosciuta da tutte le altre commissioni mediche dell'Ente che lo hanno sottoposto a molteplici visite medico legali, e pertanto non deve espletarsi alcun ulteriore accertamento tecnico – di natura medico legale – per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere”. L'appello è infondato giacché il Tribunale non ha fatto altro che applicare la appresso richiamata normativa al comma due dell'art. 445 bis c.p.c. anche assegnando alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso. Vero è che risulta già accertato il profilo sanitario ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno mensile di assistenza e dei benefici di cui alla L.104/92. Tuttavia, è noto che trattasi di provvidenze diverse e per “accertare e dichiarare il diritto del ricorrente Parte_1 al riconoscimento in suo favore dell'Assegno Ordinario di Invalidità, a decorrere dalla
[...] presentazione dell'istanza del 03/11/2023”, come richiesto in ricorso il giudice non poteva che decidere come nei termini indicati e oggetto di gravame. Del resto, l'art. 445 bis c.p.c. prevede che “1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto- legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.
2. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso.
3. La richiesta di espletamento dell'accertamento tecnico interrompe la prescrizione.
4. Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.
5. In assenza di contestazione, il giudice, se non procede ai sensi dell'articolo 196, con decreto pronunciato fuori udienza entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma precedente omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell'ufficio provvedendo sulle spese. Il decreto, non impugnabile né modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni.
6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile”.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 243/2014, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 445- bis, settimo comma, cod. proc. civ., impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., “in quanto, relativamente alle controversie in materia di invalidità, cecità, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, stabilisce l'inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio in cui sia in contestazione il solo requisito sanitario oggetto di accertamento tecnico preventivo obbligatorio. Invero, la garanzia del doppio grado di giurisdizione non gode, di per sè , di copertura costituzionale e, in ogni caso, nella fattispecie si verte in tema di conformazione degli istituti processuali, non sindacabile dalla Corte per l'ampia discrezionalità spettante al legislatore” (si vedano, nel senso che la garanzia del doppio grado di giurisdizione non gode, di per sè , di copertura costituzionale, le ordinanze nn. 42/2014, 190/2013, 410/2007 e 84/2003 e sempre sull'ampia discrezionalità spettante al legislatore in tema di conformazione degli istituti processuali, le: sentenze nn. 65/2014 e 216/2013 e le ordinanze nn. 48/2014 e190/2013.
Ne consegue che l'appello deve essere rigettato e con lo stesso l'istanza ex art. 96 c.p.c. Considerata la soccombenza, si ritiene che le spese del grado, liquidate come da dispositivo, debbano porsi a carico dell'appellante. Deve darsi atto, comunque, che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P. Q. M.
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, che liquida in complessivi € 1.984,00, oltre spese generali, IVA e CPA;
- dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. Roma, 25.3.2025
L'ESTENSORE
Dr. Roberto Bonanni IL PRESIDENTE
Dr. Alberto Celeste
composta dai Magistrati
dr. Alberto CELESTE - Presidente dr.ssa Maria Pia DI STEFANO - Consigliere dr Roberto BONANNI - Consigliere relatore all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex 127 ter c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, del d.lgs. n. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 25.3.2025 nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 3630/2024, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 12586/2024 del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Maccari 123, presso lo Parte_1 studio dell'Avv. Vincenzo Porfidia, che lo rappresenta e difende;
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1
Massimiliano Morelli, giusta procura generale alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato in Roma presso l'Ufficio Legale Distrettuale di Via Cesare Beccaria 29; APPELLATO
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma c.p.c. nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha pronunciato la presente
SENTENZA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19.12.2024, ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza n. 12586/2024, con cui il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, aveva dichiarato improcedibile il ricorso volto al riconoscimento della sussistenza della condizione sanitaria relativa al conseguimento dei benefici relativi all'assegno ex art.1 Legge 222/84 e aveva assegnato alla stessa parte ricorrente il termine di gg.15 dalla emissione della sentenza per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis CPC, compensando le spese di lite. Contesta la detta decisione per
1)Violazione ed erronea interpretazione degli artt. 115, 116 e 445 bis c.p.c.;
2) Violazione ed erronea applicazione dell'art.1 della Legge 12 Giugno 1984, n.222;
3)Violazione ed erronea interpretazione degli artt. 134, 176, 279 e 445 bis c.p.c. Deduce, in particolare che;
“Nel presente procedimento, non si chiedeva - e non si chiede
- al Giudice di accertare la sussistenza dei requisiti sanitari invalidanti ai fini della concessione dell'Assegno Ordinario di Invalidità, attraverso un accertamento sanitario ex novo in sede CP_ processuale, ma la declaratoria di erroneità del dispositivo del provvedimento impugnato, data per acclarata la sussistenza dei requisiti sanitari, sulla base di quanto già positivamente accertato dal Competente Comitato (peraltro sempre concorde alle CP_2 altre visite mediche a cui veniva sottoposto il dall'Istituto Previdenziale) e, di Pt_1 conseguenza, consentire l'erogazione dell'Assegno ordinario di invalidità”. Chiede, pertanto, che:
“– in riforma della impugnata sentenza del Tribunale di Roma, Sez. Lavoro n. 12586/2024, con rigetto di tutte le avverse istanze, deduzioni ed eccezioni – Voglia: - accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento in suo favore dell'Assegno Parte_1
Ordinario di Invalidità, a decorrere dal 01/12/2023 (primo giorno del mese successivo alla presentazione dell'istanza del 03/11/2023), con interessi e rivalutazione legale fino al soddisfo;
- conseguentemente dichiarare l'illegittimità del dispositivo di rigetto nel verbale CP_ del 20-03-2024 del Comitato Provinciale (cfr. all.5 del ricorso) per i motivi indicati in narrativa. - in via estremamente subordinata, dichiarare l'erroneità della pronuncia di improcedibilità del ricorso mediante sentenza definitiva ed assegnare direttamente ovvero rimettere il giudizio al Tribunale di Roma, Sez. Lavoro affinché assegni il termine per la presentazione dell'ATP in corso di causa”. Si è costituito l deducendo l'inammissibilità dello spiegato appello, comunque del CP_2 tutto destituito di fondamento.
Ebbene nel ricorso di primo grado in sede di conclusioni così si esprimeva l'odierno appellante: “ricorre al Tribunale del Lavoro di Roma, Giudice di prima istanza, affinché – fissata apposita udienza di comparizione, nel contraddittorio con la sopra indicata parte resistente con rigetto di tutte le avverse istanze, deduzioni ed eccezioni – Voglia: - CP_2 accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento in suo favore Parte_1 dell'Assegno Ordinario di Invalidità, a decorrere dalla presentazione dell'istanza del 03/11/2023; - conseguentemente dichiarare l'illegittimità del dispositivo di rigetto nel verbale CP_ del 20-03-2024 del Comitato Provinciale (cfr. all.5) per i motivi indicati in narrativa. Si precisa che, sotto il profilo amministrativo il ha scelto di optare (e conferma in questa Pt_1 sede) per l'A.O.I rispetto al beneficio della Naspi. Con vittoria di spese e compensi di lite”. In sede di ricorso specificava che: “Questa difesa ritiene che non si versi nell'ipotesi di cui all'art. 445 bis c.p.c. in tema di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, poiché nella presente fattispecie l'accertamento medico legale sull'invalidità del sig. nella misura Pt_1 superiore a 2/3 è stata confermata dal competente comitato provinciale nonché già CP_2 riconosciuta da tutte le altre commissioni mediche dell'Ente che lo hanno sottoposto a molteplici visite medico legali, e pertanto non deve espletarsi alcun ulteriore accertamento tecnico – di natura medico legale – per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere”. L'appello è infondato giacché il Tribunale non ha fatto altro che applicare la appresso richiamata normativa al comma due dell'art. 445 bis c.p.c. anche assegnando alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso. Vero è che risulta già accertato il profilo sanitario ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno mensile di assistenza e dei benefici di cui alla L.104/92. Tuttavia, è noto che trattasi di provvidenze diverse e per “accertare e dichiarare il diritto del ricorrente Parte_1 al riconoscimento in suo favore dell'Assegno Ordinario di Invalidità, a decorrere dalla
[...] presentazione dell'istanza del 03/11/2023”, come richiesto in ricorso il giudice non poteva che decidere come nei termini indicati e oggetto di gravame. Del resto, l'art. 445 bis c.p.c. prevede che “1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto- legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.
2. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso.
3. La richiesta di espletamento dell'accertamento tecnico interrompe la prescrizione.
4. Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.
5. In assenza di contestazione, il giudice, se non procede ai sensi dell'articolo 196, con decreto pronunciato fuori udienza entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma precedente omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell'ufficio provvedendo sulle spese. Il decreto, non impugnabile né modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni.
6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile”.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 243/2014, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 445- bis, settimo comma, cod. proc. civ., impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., “in quanto, relativamente alle controversie in materia di invalidità, cecità, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, stabilisce l'inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio in cui sia in contestazione il solo requisito sanitario oggetto di accertamento tecnico preventivo obbligatorio. Invero, la garanzia del doppio grado di giurisdizione non gode, di per sè , di copertura costituzionale e, in ogni caso, nella fattispecie si verte in tema di conformazione degli istituti processuali, non sindacabile dalla Corte per l'ampia discrezionalità spettante al legislatore” (si vedano, nel senso che la garanzia del doppio grado di giurisdizione non gode, di per sè , di copertura costituzionale, le ordinanze nn. 42/2014, 190/2013, 410/2007 e 84/2003 e sempre sull'ampia discrezionalità spettante al legislatore in tema di conformazione degli istituti processuali, le: sentenze nn. 65/2014 e 216/2013 e le ordinanze nn. 48/2014 e190/2013.
Ne consegue che l'appello deve essere rigettato e con lo stesso l'istanza ex art. 96 c.p.c. Considerata la soccombenza, si ritiene che le spese del grado, liquidate come da dispositivo, debbano porsi a carico dell'appellante. Deve darsi atto, comunque, che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P. Q. M.
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, che liquida in complessivi € 1.984,00, oltre spese generali, IVA e CPA;
- dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. Roma, 25.3.2025
L'ESTENSORE
Dr. Roberto Bonanni IL PRESIDENTE
Dr. Alberto Celeste