CA
Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 28/07/2025, n. 940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 940 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 833/2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione I Civile
Composta dai Magistrati:
Dott. ROSELLA SILVESTRI Presidente
Dott. STEFANO TARANTOLA Consigliere
Dott. ROBERTA DI MAGGIO Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello promossa da:
, in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'avv. Giancar- lo Giordano, presso il cui studio in Sanremo, c.so Raimondo 53, è elet- tivamente domiciliata,
APPELLANTE contro
, in persona del Controparte_1 titolare, rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'avv. Pio Guido
Felici, presso il cui studio in Ventimiglia, V. della Sazione 2/C, è eletti- vamente domiciliata,
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per la parte appellante: “Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello, reiectiis adversis, previa ammissione ex art. 702 quater c.p.c. delle produzioni documentali indicate in parte motiva, attesa la loro indispensabilità ai fini del decidere, in riforma del provvedimento impugnato, condannare la “ Controparte_1
”, corrente in Ventimiglia, Corso Francia n. 9/A, P.I. in
[...] P.IVA_1 persona del titolare signor , al pagamento in favore della CP_1 Parte_1
della somma di euro 18.430,00, oltre accessori di legge. Con vittoria
[...] dei compensi dei due gradi di giudizio.”.
1 Per la parte Appellata: “Piaccia alla Corte d'Appello Ill.ma, contrariis reiectis, riget- tare l'interposto appello proposto dal avverso l'ordinanza resa dal Tribu- Parte_1 nale di Imperia in data 21/07/2023 nel procedimento n. 2111/2023, confermando l'ordinanza resa dal Giudice di prime cure. Con condanna alle spese del presente grado di giudizio.”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
proponeva ricorso ex art. 702 bis c.p.c. allegando di essere cre- Pt_1 ditrice nei confronti di e CP_1 Controparte_1
(nel prosieguo anche soltanto o la ) della complessiva
[...] CP_1 Pt_2 somma di € 18.430,00 oltre accessori, per avere svolto attività di elaborazio- ne della contabilità ordinaria, cedolini paga e bilanci e per avere eseguito gli adempimenti fiscali e dichiarativi conseguenti per gli anni 2016, 2017 e
2018.
si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda per caren- CP_1 za di legittimazione attiva in capo alla ricorrente.
Con ordinanza resa in data 22 luglio 2023 nel procedimento RG n.
2111/2021 il Tribunale di Imperia così statuiva:
“Visto l'art. 702 bis c.p.c.
1. rigetta il ricorso;
2. condanna la società ricorrente alla rifusione, in favore del resistente, delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 3.397,00 per compenso di av- vocato, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge”
In sintesi il Tribunale riteneva:
- che non era stata prodotta in giudizio la nota pro forma indicante l'attività asseritamente svolta dalla ricorrente in favore della resisten- te;
- che tutta la documentazione allegata al ricorso introduttivo riguar- dava il rapporto tra la resistente e e pertanto non Parte_3 comprovava, neppure in via indiziaria, l'incarico professionale e/o le prestazioni contabili assertivamente svolte dalla ricorrente;
- che aveva affittato l'azienda di elaborazione Parte_3 Part dati a in data 24 giugno 2015 ma, in deroga all'art. 2558 I e III comma c.c., le parti avevano espressamente escluso il subentro del- la parte affittuaria nei rapporti contrattuali in corso;
2 - che pertanto neppure il contratto di affitto d'azienda provava l'attività svolta, né poteva il semplice ritiro della documentazione con- Part tabile presso la sede della fondare le conclusioni rassegnate in ricorso.
Avverso tale decisione interponeva appello , con Parte_1 atto di citazione ritualmente notificato in data 18 settembre 2023, chiedendo, per i motivi di cui infra, quanto in epigrafe trascritto.
Si costituiva in giudizio la ditta Controparte_2
, con comparsa depositata in data 8 gennaio 2024,
[...] chiedendo la reiezione del gravame.
Con ordinanza 21 febbraio 2024 la Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'esecutività del provvedimento impugnato e rinviava la controversia all'udienza del 9 aprile 2025 al Consigliere Istruttore per rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini perentori di cui all'art. 352 comma 1 nn. 1, 2 e 3 c.p.c..
Con provvedimento 31 marzo 2025 il Presidente, visto il programma per lo smaltimento delle cause arretrate, disponeva l'assegnazione della
contro
- versia a Consigliere Ausiliario e ne disponeva la rimessione sul ruolo, fis- sando udienza di precisazione delle conclusioni al 16 aprile 2025.
A tale udienza, tenutasi a trattazione scritta, i procuratori delle parti precisa- vamo le conclusioni e, con ordinanza 13 maggio 2025, il Giudice Ausiliario istruttore tratteneva la causa a decisione per riferirne al Collegio.
1. Le eccezioni preliminari di parte appellata.
1.1. In ordine alle produzioni effettuate da Parte_1
La parte appellante, ai sensi dell'art. 702 quater c.p.c. nella formulazione vi- gente all'epoca dell'introduzione del giudizio, ha prodotto in sede di gravame numerosi nuovi documenti, asserendone l'indispensabilità ai fini della deci- sione e l'appellata eccepisce l'inammissibilità delle nuove produzioni ai sensi dell'art. 345 III comma c.p.c.
L'eccezione è infondata.
E' costante orientamento della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui nel procedimento sommario di cognizione, per quanto riguarda le nuove produzioni documentali, trovava applicazione l'articolo 702 quater e non l'ar- ticolo 345 III comma c.p.c.
3 Tra le numerose pronunce sul punto, paiono particolarmente significative
Cass., sez. II, Ordinanza n. 19590 del 16 luglio 2024, secondo cui, nel giudi- zio introdotto nelle forme del procedimento sommario di cognizione: “ ... è certamente applicabile l'art. 702 quater c.p.c., che consente la produzione in appello di documenti nuovi, se ritenuti indispensabili per la decisione dal giudice di secondo grado, non l'art. 345, comma 3, c.p.c., che tale produzio- ne vieta in ogni caso, salvo il solo caso di impossibilità di produzione nel corso del giudizio di primo grado” e sez. II, Ordinanza n. 16292 del 12 giu- gno 2024, nella cui motivazione si legge che: “Ai sensi dell'art. 702-quater cod. proc. civ., sono considerati nuovi mezzi di prova o documenti indispen- sabili per la decisione, quelli idonei a eliminare ogni possibile incertezza cir- ca la ricostruzione fattuale accolta dalla sentenza gravata senza lasciare margini di dubbio, ovvero quelli che provano quello che era rimasto indimo- strato o non sufficientemente provato, indipendentemente dal rilievo e dalle ragioni della mancata deduzione o produzione in primo grado” (nel medesi- mo senso cfr. anche sez. I, sentenza n. 24417 del 10 agosto 2023).
Nel caso che ci occupa le produzioni effettuate dall'appellante nel presente grado di giudizio, come meglio si vedrà esaminando l'unico motivo di gra- vame, sono dotati di efficacia probatoria piena e dirimente e deve pertanto esserne ammessa la produzione.
1.2 La prescrizione presuntiva
Parte appellata rileva che quelle delle quali S-. chiede il pagamento so- Pt_4 no prestazioni sostanzialmente professionali svolte nel periodo 2016/2018 e che sarebbero pertanto in ogni caso presuntivamente prescritte ex art. 2956
c.c., posto che le SSUU del Supremo Collegio, con l'arresto n. 13144/2015, hanno statuito che anche ai professionisti organizzati in forma di società si applica la prescrizione presuntiva del credito che è di tre anni.
Anche questa eccezione è infondata.
L'odierna appellata ha fondato le proprie difese sull'eccezione di carenza di legittimazione attiva della ricorrente ed è assolutamente pacifica l'incompatibilità dell'eccezione di prescrizione presuntiva con qualsiasi com- portamento processuale del debitore che importi, anche implicitamente,
l'ammissione che l'obbligazione non è stata estinta.
La ratio di questa incompatibilità risiede nella natura stessa della prescrizio- ne presuntiva, che non si fonda sull'inerzia del creditore e sul decorso del tempo come quella ordinaria, ma su una presunzione juris tantum di avvenu-
4 to pagamento del debito (cfr., tra le molte, Cass., sez. II, Ordinanza n. 15665 del 5 giugno 2023; sez. I, Ordinanza n. 17595 del 28 giugno 2019 e Sez. VI -
2, Ordinanza n. 15303 del 5 giugno 2019).
2. L'appello
censura la decisione di primo grado con un unico Parte_1 articolato motivo, rubricato “In ordine all'eccezione della carenza di legitti- mazione attiva.”
L'appellante deduce, in primo luogo, che il primo Giudice ha incomprensi- bilmente asserito che non era stata prodotta la nota pro forma n. 18/2018 ove era indicata l'attività svolta dalla ricorrente in favore della resistente, no- ta pro forma che era invece allegata al ricorso introduttivo, in particolare co- me doc. 11, ovverosia la PEC 8 febbraio 2021 con cui se ne chiedeva il pa- gamento.
Detta nota, prosegue l'appellante, aveva comunque scarsa portata probato- ria, mentre sarebbe stato da valorizzare il doc. 10, ovverosia la distinta dei Part documenti contabili ritirati dal delegato di presso la , ma in ogni CP_1 caso alla PEC di sollecito non ha mai risposto, né per negare il debito, CP_1 né per contestare la legittimazione attiva dell'odierna appellante.
Era poi pacifico che fosse a conoscenza del fatto che dal 2019 (a se- CP_1 guito del termine del contratto di affitto di azienda) la gestione della contabili- tà sarebbe tornata in mano a altrimenti non si compren- Parte_5 derebbe perché abbia inviato la PEC 7 maggio 2019, con cui comunicava di non volere più valersi dei servizi, appunto a chiedendo Parte_5 anche il conteggio delle rispettive competenze.
Anche le PEC successive (docc. da 3 a 7 allegate al ricorso introduttivo) Part provavano l'esistenza di un rapporto in corso tra e relativa alla CP_1 elaborazione della contabilità, che ha prodotto la documentazione conse- gnata il 22 gennaio 2021. Part Il vero è che aveva debiti sia con centro che con e seb- CP_1 Pt_3 bene abbia inviato la PEC a , ha poi indirizzato la delega per il ritiro Pt_3 Part dei documenti a , che infatti era in possesso delle scritture contabili e dei modelli dichiarativi in quanto incaricata di eseguire l'attività di elabora- zione.
Significativa anche la PEC (doc. 14) con cui il legale di ha intimato a CP_1
la consegna dei documenti relativi al 2018 allegando una richiesta Pt_3 del dott. alla ditta , ma era stato sino al 30 giu- Parte_6 CP_1 Parte_6
5 Part gno 2017 consulente fiscale del lavoro incaricato da di seguire e CP_1 ha poi assunto in proprio la consulenza fiscale di . CP_1
Il primo Giudice avrebbe dovuto valutare la sussistenza di buona fede o me- no nel comportamento della resistente, che ha allegato alla propria compar- sa di risposta un ricorso ex art. 700 c.p.c. promosso contro al fine di Pt_3 ottenere la consegna della documentazione richiesta con PEC del 7 maggio
2019, al fine di consentire alla ditta di provvedere in tempo agli adempimenti relativi all'anno di imposta 2018.
Prosegue l'appellante con l'evidenziare che se né il (che ha Parte_3 Part limitato la sua presenza al periodo 2013/2015) né ha tenuto la contabili- tà di per il periodo dal II semestre 2015 al 31 dicembre 2018, non si CP_1 comprende chi abbia compilato, redatto e trasmesso dichiarazioni fiscali e Part registri relativi a quegli anni in possesso di e perché si sia rivolta CP_1 Part a per averne la consegna.
E' dunque illogico l'assunto del primo Giudice secondo cui tale documenta- zione neppure in via indiziaria documenterebbe l'incarico, stante la deroga all'art. 2558 I e II comma c.c. contenuta nel contratto di affitto di azienda.
L'assunto contrasta con gli accordi intervenuti tra le parti riportati nell'art. 2 comma II del contratto d'affitto, dove le parti hanno escluso il trasferimento di debiti e crediti esistenti a quella data, senza tuttavia escludere la possibili- tà che l'affittuaria continuasse l'attività di elaborazione dati svolta dall'affittante nei confronti dei clienti con cui il rapporto di prestazione del servizio era già in essere, perché una diversa interpretazione priverebbe il contratto di affitto di qualsiasi utilità, posto che l'affitto di azienda compren- deva tutti i beni che ne costituiscono il compendio ex art. 2555 c.c., tra cui, principale, l'avviamento.
A riprova dei propri assunti, l'appellante produce nel presente grado di giudi- zio l'elenco ditte gestite da centro e cedute in gestione con il Parte_3 contratto d'affitto (elenco in cui compare ) e gli assegni con cui CP_1 CP_1 Part ha pagato fatture di del 2016, 2017, le trasmissioni telematiche effet- Part tuate da quale intermediario incaricato di e alcune mail con cui CP_1 Part
chiede a documenti per l'elaborazione, evidenziando che si tratta CP_1 di documenti che risultano nell'elenco di cui al doc. 10 prodotto in primo gra- Part do, ovverosia la ricevuta di ciò che ha ritirato da . CP_1
Il primo Giudice ha ritenuto la ricevuta di consegna di questi documenti “non particolarmente eloquente a fondare le conclusioni assegnate in ricorso”, ma
6 così argomentando, si duole l'appellante, ha disconosciuto gli obblighi previ- sti della legislazione fiscale e civilistica vigente.
Ritenere che la redazione e la consegna alla ditta di registri iva ac- CP_1 quisti e vendite, registri cespiti, dichiarazioni dei redditi, Irap, iva, mod 770 libri inventari comunicazioni liquidazioni periodiche non costituisca prova Part dell'attività che la asserisce di aver svolto consistente nella registrazio- ne, elaborazione, redazione di documentazione contabile in funzione della trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate e della liquidazione e pa- gamento delle imposte che ne derivano, in osservanza agli obblighi fiscali cui un'impresa è tenuta ai sensi dell'art 2214 e ss c.c., D.P.R 633/72 e
T.U.I.R ex DPR 917/1986 è giuridicamente inammissibile, tenuto anche con- to delle sanzioni amministrative e penalmente rilevanti, che l'omissione di tali adempimenti avrebbe comportato alla ditta in quanto soggetta al regime del- la contabilità ordinaria.
L'appello è fondato.
Contrariamente a quanto opinato dal primo Giudice, il documento prodotto in Part Part primo grado da , ovverosia la delega indirizzata a medesima con la quale , in qualità di titolare della ditta individuale omonima, incarica il CP_1 sig. “al ritiro dei documenti contabili e del personale di- Persona_1 pendente della stessa” e l'elenco dettagliato della documentazione conse- gnata, sottoscritto da a tale delega allegato costituisce quanto meno Per_1 Part un forte indizio del fatto che la ditta avesse affidato a la tenuta CP_1 della propria contabilità e l'esecuzione degli adempimenti fiscali, poiché di- versamente non si comprenderebbe per quale ragione l'incaricato di CP_1 dovesse andare a ritirare presso l'odierna appellante i documenti contabili e del personale. Part A fugare ogni dubbio circa il conferimento, da parte di a , CP_1 dell'incarico di tenuta della contabilità e di esecuzione degli adempimenti fi- scali vi sono ora le produzioni effettuate nel presente grado di giudizio, e tra queste, in particolare, le attestazioni delle trasmissioni telematiche delle di- Part chiarazioni IVA di effettuate da parte di quale intermediario (doc. CP_1 Part 9 fascicolo appello), le comunicazione via posta elettronica con le quali Part
(dall'indirizzo di posta elettronica “ Email_1
) chiede a (all'indirizzo )
[...] CP_1 Email_2 Part chiarimenti e documenti e risponde (doc. 12 fascicolo appello ), i CP_1
7 Part documenti che comprovano il pagamento di fatture da parte di CP_1 Part nel periodo 2016 e 2017 (doc. 5, 6, 7, e 8 fascicolo appello ).
Posto che il conferimento dell'incarico di tenuta della contabilità e dell'esecuzione degli adempimenti fiscali non necessita di forma scritta per gli anni in esame, né ad substantiam nè ad probtionem, e posto altresì che l'odierna appellata ha fondato le proprie difese sulla carenza di legittimazio- Part ne attiva di , senza contestare il quantum della pretesa creditoria azio- nata, l'ordinanza appellata deve essere riformata con l'accoglimento integra- le della pretesa creditoria formulata in primo grado da non senza Pt_1 precisare che, conformemente a quanto dedotto dall'appellante e contraria- mente a quanto ritenuto dal primo Giudice, la relativa nota pro forma era sta- ta dalla ricorrente prodotta come doc. 11 nel fascicolo di primo grado.
3. Le spese di lite
La riforma dell'impugnata decisione impone alla Corte di procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regola- mento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccom- benza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio uni- tario e globale (tra le molte, sez. I, Sentenza n. 14916 del 13 Luglio 2020; sez. III, Ordinanza n. 9064 del 12 aprile 2018; sez, III, Sentenza n. 3438 del
22 febbraio 2016 e sez. VI Lavoro, Ordinanza n. 6259 del 18 marzo 2014).
Stante la soccombenza della parte odierna appellata, ai sensi dell'art. 91
c.p.c. devono essere poste a suo carico le spese di entrambi i gradi di giudi- zio, che si liquidano come segue, in base ai parametri di cui al DM
147/2022, nei valori medi, tenuto conto del valore (scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00) e della natura della controversia, nonché della circostanza che il giudizio di primo grado si è svolto nelle forme del rito sommario:
I grado
1. fase di studio € 919,00
2. fase introduttiva € 777,00
3. fase decisionale € 1.701,00
Totale complessivi € 3.397,00, oltre rimborso forf. 15%, CPA e IVA
II grado
1. fase di studio € 1.134,00
2. fase introduttiva € 921,00
3. fase di trattazione € 1.843,00
8 4. fase decisionale € 1.911,00
Totale complessivi € 5.809,00, oltre rimborso forf. 15%, CPA e IVA
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando:
1) Accoglie l'appello e, in riforma dell'impugnata ordinanza, dichiara tenuta e condanna la parte appellata a pagare all'appellante l'importo di € 18.430,00 oltre accessori e oltre interessi legali dalla domanda (8 febbraio 2021) al saldo;
2) Dichiara tenuta e condanna parte appellata alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio sostenute dalla parte ap- pellante che liquida, quanto al primo grado, in € 3.397,00 per com- pensi di avvocato, oltre rimborso forf. 15%, CPA e4 IVA ove dovuta e, quanto al secondo grado, in € 5.809,00 per compensi di avvoca- to, oltre rimborso forf. 15%, CPA e IVA ove dovuta e oltre € 382,50 per esborsi;
3) Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in camera di consiglio alli 11 luglio 2025
Il Giudice Ausiliario rel.
Dott. Roberta Di Maggio Il Presidente
Dott. Rosella Silvestri
9