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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 11/12/2025, n. 429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 429 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro e Previdenza
N. R.G. 88/2025
La Corte di Appello di L'Aquila, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati: dr. AB Riga Presidente dr. NN RI AN Consigliere relatore dr. Massimo De Cesare Consigliere all'esito dell'udienza del 11 dicembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA con contestuale motivazione nella causa in grado di appello TRA
, assistito e difeso dall'Avv. Parte_1
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI L'AQUILA
APPELLANTE E
, assistito e difeso dall'Avv. ORECCHIONI FRANCESCO Controparte_1
APPELLATO
avente ad oggetto : appello avverso la sentenza n. 19/25 in data 05.03.25 del Tribunale di Vasto in funzione di Giudice del lavoro
Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice del Lavoro di Vasto ha accolto la domanda di docente precaria della scuola primaria, ed ha condannato il Controparte_1 [...]
al pagamento, in favore della stessa, della somma di euro Parte_1
6.882,99, a titolo di indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute al termine dei contratti a tempo determinato. Avverso la predetta pronuncia, pubblicata in data 5 marzo 2025 e notificata in data 6 marzo 2025, ha proposto appello, con ricorso depositato in data 7 aprile 2025, l'amministrazione scolastica, lamentando la errata quantificazione dell'importo liquidato, poiché, come si evince all'allegato conteggio effettuato dalle Istituzioni Scolastiche interessate, al netto dei giorni di ferie usufruiti (1 giorno per l'a.s. 2018-2019, 2 giorni per l'a.s. 2021-2022, 10 giorni per l'a.s. 2023-2024), l'importo dovuto a titolo di indennità sarebbe pari a € 5.609,88 e non già euro 6.882,99, osservando che, trattandosi della prova di un fatto estintivo, essa sfugge alle preclusioni ed è ammissibile anche in fase d'appello. Si è costituita in giudizio l'appellata, eccependo la tardività della produzione documentale e dell'eccezione di errata quantificazione dell'importo, contestando l'avverso gravame e chiedendone il rigetto. All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa nei termini indicati in dispositivo.
Con l'unico motivo di gravame il ha lamentato l'erronea quantificazione Parte_1 dell'indennità liquidata dal primo giudice, perché comprensiva anche di periodi in cui la docente ha usufruito di ferie, chiedendo che “la Corte d'Appello detragga dall'importo concesso a titolo di indennità sostitutiva di ferie non godute, i periodi di effettivo godimento”, pervenendo dunque ad un importo finale di € 5.609,88.
Il motivo è inammissibile per violazione dell'art. 437 secondo comma c.p.c.
Il giudice di primo grado ha riconosciuto il diritto azionato dalla docente, conformemente all'insegnamento della Suprema Corte per cui “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e all'indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, l. n. 228 del 2012 - dev'essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante un'informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro;
in particolare, il docente a tempo determinato non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno, data di cessazione delle attività didattiche” (cfr. Cass. n. 16715/24 et al.).
Correttamente il primo giudice ha evidenziato, quanto al riparto degli oneri probatori, che, vertendosi in materia di responsabilità contrattuale, mentre il docente creditore deve fornire la prova del titolo costitutivo del diritto invocato, allegando l'inadempimento datoriale, spetta all'amministrazione scolastica l'onere di dimostrare qualsiasi fatto estintivo, quindi, alternativamente o che il docente ha fruito delle ferie o di averlo posto in condizioni di goderne, avvertendolo debitamente che, in caso di mancata fruizione, le stesse sarebbero andate perdute.
pag. 2/4 Nel caso in esame, la ricorrente in primo grado ha allegato di aver svolto supplenze fino al 30 giugno degli anni scolastici 2018/19; 2019/20; 2020/2021; 2021/2022 e 2023/24 e di non aver goduto di alcun giorno di ferie.
L'amministrazione non si è costituita in giudizio, restando contumace e non ha, perciò, assolto l'opposto onere di provare gli eventuali fatti estintivi del suo debito. Il primo giudice ha condannato il al pagamento della somma di € 6.882,99, richiamando sia il Parte_1 numero complessivo di giorni di ferie non usufruiti nel corso degli anni che i conteggi allegati al ricorso, ritenuti esatti perché calcolati in proporzione rispetto al periodo di servizio prestato.
Solo con i motivi di appello l'amministrazione ha prodotto documentazione, proveniente dagli istituti scolastici in cui la ha prestato servizio, contenente nuovi conteggi nei quali CP_1 sono indicati i giorni di ferie asseritamente fruiti e riquantificato il minor importo dovuto.
La produzione è tuttavia tardiva, perché intervenuta dopo la decadenza maturata, ai sensi dell'art. 416 c.p.c., nel giudizio di primo grado, vertendo su circostanze che il ben Parte_1 avrebbe potuto dedurre e provare costituendosi tempestivamente nel predetto giudizio.
Infatti, trattandosi di eccezione di adempimento parziale, non rilevabile d'ufficio, la stessa avrebbe dovuto essere formulata in primo grado, con conseguente violazione del divieto posto dall'art. 437 secondo comma c.p.c., e la facoltà di produrre per la prima volta in appello documenti attestanti la sua fondatezza resta preclusa laddove, come nel caso di specie, una qualche prova di merito non sia stata acquisita ed il fatto estintivo – nel caso in esame l'avvenuto godimento di alcuni giorni di ferie – non sia stato tempestivamente allegato. Ciò perché, nel rito del lavoro, secondo l'insegnamento della Suprema Corte “il potere officioso di acquisizione documentale è destinato a vincere, in relazione alla verifica dei fatti costitutivi del diritto fatto valere, i dubbi residuati dalle risultanze di primo grado, al fine dell'accertamento della verità materiale che, nelle controversie soggette a tale rito, prevale sul rigido criterio delle preclusioni applicabile nel rito ordinario;
con la conseguenza che, con riferimento alle prove propriamente nuove (cioè non acquisite in primo grado), esse devono ritenersi ammissibili in appello, ai sensi dell'art. 437 c.p.c. ove rispondano al duplice requisito dell'indispensabilità e della finalizzazione alla dimostrazione di fatti già allegati e discussi fra le parti in prime cure, circostanze nella specie da escludersi, essendo il Parte_1 rimasto contumace in primo grado” (cfr. Cass. n. 9226/2018).
A ciò si aggiunga che la predetta documentazione, titolata “calcolo indennità sostitutiva di ferie non godute ”, è comprensiva esclusivamente di conteggi, con Controparte_1 indicazione di giorni retribuiti, dei giorni di ferie maturati, di quelli fruiti e dell'importo finale conteggiato sulla base dello stipendio giornaliero, senza che siano accompagnati – diversamente da quanto prospettato dal appellante – da alcuna documentazione Parte_1 attestante l'esattezza dei dati riportati.
pag. 3/4 Per il resto, nei motivi di appello, alcuna contestazione è mossa ai conteggi utilizzati dal primo giudice per quantificare l'importo dovuto, nè è fatta allegazione di profili che evidenzino in maniera puntuale e analitica l'eventuale erroneità degli stessi, delle basi di calcolo e degli importi presi a riferimento, ritenuti esatti dal tribunale in quanto operati in proporzione del servizio reso.
Le spese del grado nei confronti della lavoratrice seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
devono, invece, essere interamente compensate le spese nei confronti CP_ dell' considerata la sostanziale estraneità dell'Istituto alla materia del contendere.
P.Q.M.
- Dichiara inammissibile l'appello
- Condanna l'amministrazione alla rifusione, in favore di , delle spese Controparte_1 del grado, che liquida in € 1.983, oltre spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. CP_ come per legge;
compensa le spese nei confronti dell'
IL CONSIGLIERE est. IL PRESIDENTE
NN RI AN AB Riga
pag. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro e Previdenza
N. R.G. 88/2025
La Corte di Appello di L'Aquila, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati: dr. AB Riga Presidente dr. NN RI AN Consigliere relatore dr. Massimo De Cesare Consigliere all'esito dell'udienza del 11 dicembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA con contestuale motivazione nella causa in grado di appello TRA
, assistito e difeso dall'Avv. Parte_1
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI L'AQUILA
APPELLANTE E
, assistito e difeso dall'Avv. ORECCHIONI FRANCESCO Controparte_1
APPELLATO
avente ad oggetto : appello avverso la sentenza n. 19/25 in data 05.03.25 del Tribunale di Vasto in funzione di Giudice del lavoro
Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice del Lavoro di Vasto ha accolto la domanda di docente precaria della scuola primaria, ed ha condannato il Controparte_1 [...]
al pagamento, in favore della stessa, della somma di euro Parte_1
6.882,99, a titolo di indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute al termine dei contratti a tempo determinato. Avverso la predetta pronuncia, pubblicata in data 5 marzo 2025 e notificata in data 6 marzo 2025, ha proposto appello, con ricorso depositato in data 7 aprile 2025, l'amministrazione scolastica, lamentando la errata quantificazione dell'importo liquidato, poiché, come si evince all'allegato conteggio effettuato dalle Istituzioni Scolastiche interessate, al netto dei giorni di ferie usufruiti (1 giorno per l'a.s. 2018-2019, 2 giorni per l'a.s. 2021-2022, 10 giorni per l'a.s. 2023-2024), l'importo dovuto a titolo di indennità sarebbe pari a € 5.609,88 e non già euro 6.882,99, osservando che, trattandosi della prova di un fatto estintivo, essa sfugge alle preclusioni ed è ammissibile anche in fase d'appello. Si è costituita in giudizio l'appellata, eccependo la tardività della produzione documentale e dell'eccezione di errata quantificazione dell'importo, contestando l'avverso gravame e chiedendone il rigetto. All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa nei termini indicati in dispositivo.
Con l'unico motivo di gravame il ha lamentato l'erronea quantificazione Parte_1 dell'indennità liquidata dal primo giudice, perché comprensiva anche di periodi in cui la docente ha usufruito di ferie, chiedendo che “la Corte d'Appello detragga dall'importo concesso a titolo di indennità sostitutiva di ferie non godute, i periodi di effettivo godimento”, pervenendo dunque ad un importo finale di € 5.609,88.
Il motivo è inammissibile per violazione dell'art. 437 secondo comma c.p.c.
Il giudice di primo grado ha riconosciuto il diritto azionato dalla docente, conformemente all'insegnamento della Suprema Corte per cui “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e all'indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, l. n. 228 del 2012 - dev'essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante un'informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro;
in particolare, il docente a tempo determinato non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno, data di cessazione delle attività didattiche” (cfr. Cass. n. 16715/24 et al.).
Correttamente il primo giudice ha evidenziato, quanto al riparto degli oneri probatori, che, vertendosi in materia di responsabilità contrattuale, mentre il docente creditore deve fornire la prova del titolo costitutivo del diritto invocato, allegando l'inadempimento datoriale, spetta all'amministrazione scolastica l'onere di dimostrare qualsiasi fatto estintivo, quindi, alternativamente o che il docente ha fruito delle ferie o di averlo posto in condizioni di goderne, avvertendolo debitamente che, in caso di mancata fruizione, le stesse sarebbero andate perdute.
pag. 2/4 Nel caso in esame, la ricorrente in primo grado ha allegato di aver svolto supplenze fino al 30 giugno degli anni scolastici 2018/19; 2019/20; 2020/2021; 2021/2022 e 2023/24 e di non aver goduto di alcun giorno di ferie.
L'amministrazione non si è costituita in giudizio, restando contumace e non ha, perciò, assolto l'opposto onere di provare gli eventuali fatti estintivi del suo debito. Il primo giudice ha condannato il al pagamento della somma di € 6.882,99, richiamando sia il Parte_1 numero complessivo di giorni di ferie non usufruiti nel corso degli anni che i conteggi allegati al ricorso, ritenuti esatti perché calcolati in proporzione rispetto al periodo di servizio prestato.
Solo con i motivi di appello l'amministrazione ha prodotto documentazione, proveniente dagli istituti scolastici in cui la ha prestato servizio, contenente nuovi conteggi nei quali CP_1 sono indicati i giorni di ferie asseritamente fruiti e riquantificato il minor importo dovuto.
La produzione è tuttavia tardiva, perché intervenuta dopo la decadenza maturata, ai sensi dell'art. 416 c.p.c., nel giudizio di primo grado, vertendo su circostanze che il ben Parte_1 avrebbe potuto dedurre e provare costituendosi tempestivamente nel predetto giudizio.
Infatti, trattandosi di eccezione di adempimento parziale, non rilevabile d'ufficio, la stessa avrebbe dovuto essere formulata in primo grado, con conseguente violazione del divieto posto dall'art. 437 secondo comma c.p.c., e la facoltà di produrre per la prima volta in appello documenti attestanti la sua fondatezza resta preclusa laddove, come nel caso di specie, una qualche prova di merito non sia stata acquisita ed il fatto estintivo – nel caso in esame l'avvenuto godimento di alcuni giorni di ferie – non sia stato tempestivamente allegato. Ciò perché, nel rito del lavoro, secondo l'insegnamento della Suprema Corte “il potere officioso di acquisizione documentale è destinato a vincere, in relazione alla verifica dei fatti costitutivi del diritto fatto valere, i dubbi residuati dalle risultanze di primo grado, al fine dell'accertamento della verità materiale che, nelle controversie soggette a tale rito, prevale sul rigido criterio delle preclusioni applicabile nel rito ordinario;
con la conseguenza che, con riferimento alle prove propriamente nuove (cioè non acquisite in primo grado), esse devono ritenersi ammissibili in appello, ai sensi dell'art. 437 c.p.c. ove rispondano al duplice requisito dell'indispensabilità e della finalizzazione alla dimostrazione di fatti già allegati e discussi fra le parti in prime cure, circostanze nella specie da escludersi, essendo il Parte_1 rimasto contumace in primo grado” (cfr. Cass. n. 9226/2018).
A ciò si aggiunga che la predetta documentazione, titolata “calcolo indennità sostitutiva di ferie non godute ”, è comprensiva esclusivamente di conteggi, con Controparte_1 indicazione di giorni retribuiti, dei giorni di ferie maturati, di quelli fruiti e dell'importo finale conteggiato sulla base dello stipendio giornaliero, senza che siano accompagnati – diversamente da quanto prospettato dal appellante – da alcuna documentazione Parte_1 attestante l'esattezza dei dati riportati.
pag. 3/4 Per il resto, nei motivi di appello, alcuna contestazione è mossa ai conteggi utilizzati dal primo giudice per quantificare l'importo dovuto, nè è fatta allegazione di profili che evidenzino in maniera puntuale e analitica l'eventuale erroneità degli stessi, delle basi di calcolo e degli importi presi a riferimento, ritenuti esatti dal tribunale in quanto operati in proporzione del servizio reso.
Le spese del grado nei confronti della lavoratrice seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
devono, invece, essere interamente compensate le spese nei confronti CP_ dell' considerata la sostanziale estraneità dell'Istituto alla materia del contendere.
P.Q.M.
- Dichiara inammissibile l'appello
- Condanna l'amministrazione alla rifusione, in favore di , delle spese Controparte_1 del grado, che liquida in € 1.983, oltre spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. CP_ come per legge;
compensa le spese nei confronti dell'
IL CONSIGLIERE est. IL PRESIDENTE
NN RI AN AB Riga
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