Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 19/05/2025, n. 9459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 9459 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09459/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07486/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7486 del 2021, proposto da:
UI Carbone, rappresentato e difeso dall'avvocato Irene Giuseppa Bellavia, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Costabella n. 23;
contro
Regione Lazio, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Elisa Caprio, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
Ministero della Cultura, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
della deliberazione del Consiglio regionale del Lazio n. 5 del 21.04.2021 di approvazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio e del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 maggio 2025 il dott. Arturo Levato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha impugnato la deliberazione del Consiglio regionale del Lazio n. 5 del 21.04.2021 di approvazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale.
Espone di essere proprietario di un immobile sito nel territorio del Comune di Frascati, via di Vermicino 40/B, distinto in catasto al foglio 10 part. 713. L’immobile è destinato in parte ad uso residenziale mentre la restante porzione è un’autofficina, nella quale il deducente svolge l’attività di meccanico. Su tale fabbricato è pendente una domanda di sanatoria, che ha tardato ad essere rilasciata a causa delle vicende paesaggistiche che hanno interessato il contiguo fosso di San Matteo, mai stato iscritto negli elenchi delle acque pubbliche di cui al R.D. n. 1775/1933 ed in relazione al quale non è mai scaturito un vincolo paesaggistico.
Nell’avversato P.T.P.R. il Piano Territoriale Paesistico Regionale l’immobile di proprietà del ricorrente è stato tuttavia erroneamente inserito nell’ambito del “ paesaggio naturale di continuità ”, che ripercorre la vecchia fascia di rimboschimento a protezione del fosso e in cui non sono consentite opere di trasformazione edilizia del territorio.
Il deducente prospetta quindi l’illegittimità di tale previsione per violazione del D. Lgs. n. 490/1999, L. n. 435/1985, dell’art. 22 L.R. n. 24/1998, dell’art. 1 bis L. n. 431/1985, nonché per vizio di eccesso di potere.
2. Si è costituita la Regione Lazio, la quale ha confutato le avverse deduzioni, chiedendo la reiezione del ricorso.
2.1. Si è altresì costituito con memoria di stile il Ministero della Cultura.
3. All’udienza del 16 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Con due doglianze, suscettibili di trattazione congiunta, il ricorrente evidenzia, allegando una perizia tecnica, che con deliberazione della Giunta regionale n. 2277/1987 è stato adottato il P.T.P. ambito n. 9 “Castelli Romani”, nel quale il vincolo sul fosso del Cavaliere, presente nell’elenco delle acque pubbliche, è stato esteso ad ogni suo affluente e così anche al fosso di San Matteo, contiguo alla proprietà del ricorrente ma non compreso nell’elenco delle acque pubbliche, cosicché la tavola E1/1 del P.T.P. Ambito 9 ha individuato la fascia di rispetto del fosso di San Matteo, con imposizione in adiacenza del medesimo fosso di una zona di rimboschimento.
Con la successiva deliberazione di Giunta n. 211/2002 la Regione ha proceduto alla corretta “ ricognizione dei corsi d’acqua iscritti negli elenchi di cui al R.D. 1775/1933 e alla graficizzazione del vincolo paesaggistico delle relative fasce di rispetto ”, escludendo dal vincolo paesistico la fascia di rispetto del tratto di fosso di San Matteo. La Regione è poi intervenuta anche successivamente con la deliberazione n. 453/2005, confermando l’esclusione dal vincolo paesistico del tratto di fosso di San Matteo per tutta la sua diramazione sino allo sbocco sul fosso del Cavaliere.
Tuttavia l’amministrazione, pur non graficizzando più sulle tavole il fosso di San Matteo, ha però considerato la vecchia fascia di rimboschimento apposta sul tracciato del fosso dal precedente P.T.P., attribuendo alla stessa, compreso il terreno su cui insiste l’immobile di proprietà del ricorrente, la destinazione a “ paesaggio naturale di continuità ”. La Regione sarebbe così incorsa in un grave errore materiale, poiché, non sussistendo più il vincolo della fascia di rispetto del fosso, sarebbe dovuto venir meno anche il vincolo della fascia di rimboschimento a protezione, come evincibile dalla circostanza che nel tratto del fosso di San Matteo dal casello autostradale al fosso del Cavaliere, la fascia di rispetto è stata invece eliminata e al relativo terreno è stata attribuita la destinazione a “ paesaggio degli insediamenti in evoluzione ”.
La scelta risulterebbe quindi illogica, contraddittoria e in contrasto con l’art. 22 L.R. n. 24/1998, secondo cui il lavoro di graficizzazione dei beni diffusi costituisce “ parte integrante del PTPR… ”.
L’inserimento dell’area nel “ paesaggio naturale di continuità ” sarebbe inoltre avvenuto in carenza di istruttoria, poiché in base al P.T.P.R. questa tipologia di paesaggio “ è costituito da porzioni di territorio che presentano elevato valore di naturalità o seminaturalità ”, mentre il terreno del ricorrente è inserito in un contesto in parte edificato e in parte agricolo.
Le deduzioni sono infondate.
Occorre premettere che il P.T.P.R. è uno strumento di natura dinamica, il cui fondamento è posto nel riconoscimento, descrizione e perimetrazione dei beni paesaggistici.
In particolare, la pianificazione paesaggistica regionale è destinata -per sua naturale vocazione- a prendere in considerazione congiuntamente gli interessi sottesi al paesaggio e quelli, facenti capo alla Regione, proiettati piuttosto verso il governo del territorio, secondo un contemperamento che, ai soli fini della pianificazione regionale, pone a raffronto le esigenze di sviluppo urbanistico con quelle di tutela dell’ambiente (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II-quater, 7 marzo 2025, n. 4904). Queste ultime, tuttavia, restano dotate di un “ valore primario e assoluto ”, che le rende prevalenti su ogni altro profilo di pianificazione (Corte costituzionale n. 101/2010).
La giurisprudenza in argomento ha inoltre chiarito che i piani territoriali paesistici possono imporre limiti di carattere generale nonché puntuali prescrizioni immediatamente precettive per la tutela di valori ambientali e paesaggistici del territorio interessato (Consiglio di Stato, Sez. IV, 22 giugno 2023, n. 6138).
Nello specifico, l’area di proprietà del ricorrente risulta nella Tavola B “ Beni paesaggistici ”, in cui sono presenti, beni d’insieme, cioè vaste località con valore estetico tradizionale, bellezze panoramiche, ai sensi dell’art. 134 comma 1 lett. a) e dell’art. 136 D. Lgs. n. 42/2004, di cui al D.M. del 1962 “ Comprensorio dei Colli Tuscolani ”, linee di interesse archeologico e relativa fascia di rispetto. Nella Tavola A “ Sistemi ed Ambiti del Paesaggio ” del P.T.P.R., la proprietà del ricorrente viene individuata come “ paesaggio naturale di continuità ”, art. 24 n.t.a. P.T.R.P., i cui obiettivi di tutela sono volti “ alla valorizzazione della funzione di connessione dei paesaggi con i quali concorre a costituire complessi paesaggistici unitari ” e come “ paesaggio agrario di continuità ”, art. 27 n.t.a. del P.T.P.R., la cui “ tutela è volta alla riqualificazione e recupero di paesaggi degradati da varie attività umane anche mediante ricoltivazione e riconduzione a metodi di coltura tradizionali o a metodi innovativi e di sperimentazione nonché alla riqualificazione e al recupero dei tessuti urbani di cui costituiscono margine con funzione di miglioramento del rapporto città campagna ”.
L’avversato P.T.P.R., in particolare, ha quindi individuato il “ paesaggio naturale di continuità ” nei “ territori che presentano elevato valore di naturalità e seminaturalità in quanto collocati internamente alle aree dei paesaggi naturali o immediatamente adiacenti ad essi con i quali concorrono a costituire un complesso ambientale unitario o ne costituiscono irrinunciabile area di protezione… ”.
In conformità a tale prescrizione la Regione si è quindi determinata, sulla scorta di una valutazione discrezionale che non risulta illogica, a ricondurre la porzione di territorio di proprietà dell’esponente nel contesto del “ paesaggio naturale di continuità ”, non ponendosi tale scelta in contraddizione con il venir meno della fascia di protezione e rimboschimento lungo il fosso San Michele e ciò in considerazione della cogenza delle prescrizioni n.t.a. del P.T.P.R., il quale contiene la disciplina del paesaggio naturale di continuità e del paesaggio agrario di continuità ricadenti nella proprietà del ricorrente.
Non risulta altresì ostativa la circostanza che il fosso San Matteo non risulti presente nell’elenco delle acque pubbliche, in quanto la valutazione operata dall’amministrazione procedente deve involgere l’intera area di interesse in cui insiste l’immobile dell’esponente e non una singola e specifica porzione di territorio.
Secondo giurisprudenza consolidata l’imposizione del vincolo è invero manifestazione di un’ampia discrezionalità tecnico-valutativa, sindacabile dal giudice non in termini di opinabilità ma di eventuale inattendibilità e nel caso in esame l’area si è rivelata meritevole di tutela diretta paesaggistica e ciò in quanto pur non risultando graficizzato il fosso San Matteo, poiché corso d’acqua non pubblico, è stato mantenuto il valore paesaggistico del territorio avuto riguardo al D.M., all’orografia e alla vegetazione (Consiglio di Stato, Sez. VI, 31 luglio 2024, n. 6862).
Si aggiunga da ultimo che la presenza all’interno dell’area di zone degradate dall’edilizia abusiva, lungi dal giustificare l’ulteriore compromissione del territorio, radica invece proprio la necessità di riqualificazione, che costituisce uno degli obiettivi del provvedimento. Pertanto, la presenza di insediamenti di poco pregio e la presenza di diverse abitazioni civili non dimostra un’insufficiente istruttoria ed una carenza di presupposti che sarebbero stati necessari per classificare l’area come “ paesaggio naturale di continuità ” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 5 febbraio 2025, n. 902).
5. La domanda di annullamento è pertanto respinta.
6. La peculiarità della vicenda trattata consente di compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Elena Stanizzi, Presidente
Arturo Levato, Primo Referendario, Estensore
Viola Montanari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Arturo Levato | Elena Stanizzi |
IL SEGRETARIO