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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 04/07/2025, n. 608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 608 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1746/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Campobasso, così composto: dott. Enrico DI DEDDA Presidente dott.ssa Claudia CARISSIMI Giudice dott.ssa Emanuela LUCIANI Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1746/2024, trattenuta in decisione in data 5 maggio 2025
PROMOSSA DA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Maria Parte_1 C.F._1
Bianchini
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 22.10.2024 ha proposto domanda di cessazione degli Parte_1 effetti civili del matrimonio contratto con in data 11.10.2009, Controparte_1 trascritto nei registri di stato civile del Comune di Spinete (CB) al n. 5, parte II, Serie A, Ufficio 1, Anno 2009.
Ha riferito che dall'unione coniugale sono nati due figli: (26.10.2011) e Per_1
(23.09.2013). Persona_2
1 Ha aggiunto che il Tribunale di Campobasso, con Decreto n. cronol. 3219/2018, pronunciato all'esito del procedimento N. RG 292/2018, ha omologato la separazione dei coniugi, alle condizioni di cui al verbale redatto dinanzi al Presidente del Tribunale all'udienza dell'8 maggio 2018.
Ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni della separazione, fatta eccezione per il punto n. 6), da modificare come segue: “Affidare i figli minori, e , esclusivamente Persona_3 Persona_4 alla madre ove sono già collo
Ha motivato tale richiesta riferendo che il padre è ormai da tempo del tutto assente nella vita dei figli, dei quali si è completamente disinteressato, ed ha trasferito la sua residenza in Svizzera.
All'udienza del 5.05.2025 lo scrivente giudice relatore ha dichiarato la contumacia di la ricorrente ha precisato le conclusioni chiedendo l'accoglimento Controparte_1 del ricorso ed ha discusso la causa riportandosi alle richieste in atti.
Lo scrivente giudice relatore si è riservato di riferire al Collegio per la decisione ed ha trasmesso gli atti al P.M.
Il P.M. ha concluso in data 6.05.2025, esprimendo parere favorevole alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
***
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve essere accolta.
Ricorrono tutti i presupposti per la relativa pronuncia e, precisamente, quelli di cui all'art. 3, comma II, lett. b) della legge 898/1970, ossia:
- decreto di omologa della separazione consensuale n. cronol. 3219/2018 del Tribunale di Campobasso, pronunciato in data 17.05.2018, all'esito del procedimento N. RG 292/2018;
- prosecuzione ininterrotta della separazione, al momento della proposizione della domanda, per almeno sei mesi dalla comparizione personale dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale, nella procedura di separazione giudiziale;
- mancanza di eccezioni di interruzione.
Tale situazione e l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, atteso che il resistente non si è costituito in giudizio, evidenziano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostruita, sicché la domanda di divorzio merita di essere accolta.
***
E' meritevole di accoglimento la domanda tesa a mantenere anche in questa fase le medesime condizioni sulle quali le parti si sono già accordate in sede di separazione, all'udienza dell'8.05.2018 (fatta eccezione per il punto n. 6), che così prevedeva:
“L'affido dei figli minori è congiunto ad entrambi i genitori, con collocamento dei figli presso l'abitazione della madre. Per eventuali decisioni che implicano il consenso di
2 entrambi i genitori, decisioni afferenti la vita di minori la madre dovrà preventivamente e tempestivamente informare il ). CP_1
Tali condizioni sono infatti conformi alla legge e possono quindi essere integralmente recepite da questo Tribunale;
pertanto, le predette condizioni costituiscono parte integrante della presente sentenza.
Meritevole di accoglimento è anche la domanda della ricorrente di modificare il regime di affidamento dei figli minori da congiunto (come previsto in sede di separazione al citato punto n. 6), ad esclusivo in suo favore.
Occorre premettere che, con riguardo al regime di affidamento dei minori, ogni provvedimento deve essere adottato assumendo a parametro fondamentale il superiore interesse morale e materiale della prole, così come disposto dall'art. 337- ter c.c.
In applicazione di tale criterio, l'ordinamento ha previsto la regola generale dell'affido condiviso, nel rispetto del principio della bigenitorialità, regola alla quale può tuttavia derogarsi ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, ed in particolare ove emerga l'inidoneità educativa ovvero la manifesta carenza dell'altro genitore (cfr. Cassazione civile, sez. I, 01/08/2023, n. 23333).
L'art. 337 quater c.c. dispone, nello specifico, che l'affidamento esclusivo dei figli a uno solo dei genitori può essere disposto allorchè l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.
In ogni caso, il giudice è chiamato a “privilegiare la soluzione più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore” (cfr. Cass. n. 27/2017; Cass. n. 14728/2016).
Ciò posto, non può non rilevarsi come, nel caso di specie, il non abbia inteso CP_1 nemmeno costituirsi nel presente giudizio, così manifestando un totale disinteresse in ordine ad una regolamentazione dell'affidamento dei minori diversa rispetto a quella proposta dalla madre in questa sede.
Emerge dagli atti di causa, del resto, una particolare distanza del padre (non solo fisica, atteso che egli vive all'estero, ma anche affettiva) rispetto alla vita ed alle esigenze dei minori stessi.
La ricorrente, sentita in udienza, ha tra le altre cose riferito che il padre versa il mantenimento ai figli con grave ritardo, e che lei si trova in difficoltà con la scuola dagli stessi frequentata, ogni volta che è necessario ottenere una autorizzazione (ad esempio in occasione delle gite scolastiche), in quanto il padre ormai lavora e risiede stabilmente in Svizzera, e si disinteressa della vita dei figli.
E' chiaro, dunque, che il non è allo stato idoneo ad assolvere il compito di CP_1 curare ed educare i suoi figli minori, i quali subiscono dei pregiudizi anche di carattere pratico derivanti dall'attuale regime di affidamento condiviso.
Essendo l'affidamento condiviso contrario all'interesse dei minori, occorre disporre il loro affidamento esclusivo alla madre , presso la quale essi rimangono Parte_1 collocati.
3 ***
Le spese processuali vengono integralmente compensate tra le parti private, attesa la contumacia del resistente e la circostanza per cui in questa sede sono state confermate le condizioni già concordate dalle parti in sede di separazione consensuale, ad eccezione di quella relativa al regime di affidamento dei figli minori.
P. Q. M.
Il Tribunale di Campobasso, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e in data 11.10.2009, Parte_1 Controparte_1 trascritto nei registri di stato civile del Comune di Spinete (CB), al n. 5, parte II, Serie A, Ufficio 1, Anno 2009, alle condizioni dagli stessi concordate in sede di separazione, compendiate nel verbale redatto dinanzi al Presidente del Tribunale all'udienza dell'8 maggio 2018, e richiamate dal Decreto di omologa n. cronol. 3219/2018 del Tribunale di Campobasso, pronunciato in data 17.05.2018 all'esito del procedimento N. RG 292/2018, fatta eccezione per il punto n. 6);
b) DISPONE l'affidamento esclusivo dei figli minori e Persona_3
alla madre , presso la quale Persona_4 Parte_1 essi rimangono collocati;
c) COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti private;
d) ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio del 3.07.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott.ssa Emanuela LUCIANI dott. Enrico DI DEDDA
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Campobasso, così composto: dott. Enrico DI DEDDA Presidente dott.ssa Claudia CARISSIMI Giudice dott.ssa Emanuela LUCIANI Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1746/2024, trattenuta in decisione in data 5 maggio 2025
PROMOSSA DA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Maria Parte_1 C.F._1
Bianchini
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 22.10.2024 ha proposto domanda di cessazione degli Parte_1 effetti civili del matrimonio contratto con in data 11.10.2009, Controparte_1 trascritto nei registri di stato civile del Comune di Spinete (CB) al n. 5, parte II, Serie A, Ufficio 1, Anno 2009.
Ha riferito che dall'unione coniugale sono nati due figli: (26.10.2011) e Per_1
(23.09.2013). Persona_2
1 Ha aggiunto che il Tribunale di Campobasso, con Decreto n. cronol. 3219/2018, pronunciato all'esito del procedimento N. RG 292/2018, ha omologato la separazione dei coniugi, alle condizioni di cui al verbale redatto dinanzi al Presidente del Tribunale all'udienza dell'8 maggio 2018.
Ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni della separazione, fatta eccezione per il punto n. 6), da modificare come segue: “Affidare i figli minori, e , esclusivamente Persona_3 Persona_4 alla madre ove sono già collo
Ha motivato tale richiesta riferendo che il padre è ormai da tempo del tutto assente nella vita dei figli, dei quali si è completamente disinteressato, ed ha trasferito la sua residenza in Svizzera.
All'udienza del 5.05.2025 lo scrivente giudice relatore ha dichiarato la contumacia di la ricorrente ha precisato le conclusioni chiedendo l'accoglimento Controparte_1 del ricorso ed ha discusso la causa riportandosi alle richieste in atti.
Lo scrivente giudice relatore si è riservato di riferire al Collegio per la decisione ed ha trasmesso gli atti al P.M.
Il P.M. ha concluso in data 6.05.2025, esprimendo parere favorevole alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
***
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve essere accolta.
Ricorrono tutti i presupposti per la relativa pronuncia e, precisamente, quelli di cui all'art. 3, comma II, lett. b) della legge 898/1970, ossia:
- decreto di omologa della separazione consensuale n. cronol. 3219/2018 del Tribunale di Campobasso, pronunciato in data 17.05.2018, all'esito del procedimento N. RG 292/2018;
- prosecuzione ininterrotta della separazione, al momento della proposizione della domanda, per almeno sei mesi dalla comparizione personale dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale, nella procedura di separazione giudiziale;
- mancanza di eccezioni di interruzione.
Tale situazione e l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, atteso che il resistente non si è costituito in giudizio, evidenziano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostruita, sicché la domanda di divorzio merita di essere accolta.
***
E' meritevole di accoglimento la domanda tesa a mantenere anche in questa fase le medesime condizioni sulle quali le parti si sono già accordate in sede di separazione, all'udienza dell'8.05.2018 (fatta eccezione per il punto n. 6), che così prevedeva:
“L'affido dei figli minori è congiunto ad entrambi i genitori, con collocamento dei figli presso l'abitazione della madre. Per eventuali decisioni che implicano il consenso di
2 entrambi i genitori, decisioni afferenti la vita di minori la madre dovrà preventivamente e tempestivamente informare il ). CP_1
Tali condizioni sono infatti conformi alla legge e possono quindi essere integralmente recepite da questo Tribunale;
pertanto, le predette condizioni costituiscono parte integrante della presente sentenza.
Meritevole di accoglimento è anche la domanda della ricorrente di modificare il regime di affidamento dei figli minori da congiunto (come previsto in sede di separazione al citato punto n. 6), ad esclusivo in suo favore.
Occorre premettere che, con riguardo al regime di affidamento dei minori, ogni provvedimento deve essere adottato assumendo a parametro fondamentale il superiore interesse morale e materiale della prole, così come disposto dall'art. 337- ter c.c.
In applicazione di tale criterio, l'ordinamento ha previsto la regola generale dell'affido condiviso, nel rispetto del principio della bigenitorialità, regola alla quale può tuttavia derogarsi ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, ed in particolare ove emerga l'inidoneità educativa ovvero la manifesta carenza dell'altro genitore (cfr. Cassazione civile, sez. I, 01/08/2023, n. 23333).
L'art. 337 quater c.c. dispone, nello specifico, che l'affidamento esclusivo dei figli a uno solo dei genitori può essere disposto allorchè l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.
In ogni caso, il giudice è chiamato a “privilegiare la soluzione più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore” (cfr. Cass. n. 27/2017; Cass. n. 14728/2016).
Ciò posto, non può non rilevarsi come, nel caso di specie, il non abbia inteso CP_1 nemmeno costituirsi nel presente giudizio, così manifestando un totale disinteresse in ordine ad una regolamentazione dell'affidamento dei minori diversa rispetto a quella proposta dalla madre in questa sede.
Emerge dagli atti di causa, del resto, una particolare distanza del padre (non solo fisica, atteso che egli vive all'estero, ma anche affettiva) rispetto alla vita ed alle esigenze dei minori stessi.
La ricorrente, sentita in udienza, ha tra le altre cose riferito che il padre versa il mantenimento ai figli con grave ritardo, e che lei si trova in difficoltà con la scuola dagli stessi frequentata, ogni volta che è necessario ottenere una autorizzazione (ad esempio in occasione delle gite scolastiche), in quanto il padre ormai lavora e risiede stabilmente in Svizzera, e si disinteressa della vita dei figli.
E' chiaro, dunque, che il non è allo stato idoneo ad assolvere il compito di CP_1 curare ed educare i suoi figli minori, i quali subiscono dei pregiudizi anche di carattere pratico derivanti dall'attuale regime di affidamento condiviso.
Essendo l'affidamento condiviso contrario all'interesse dei minori, occorre disporre il loro affidamento esclusivo alla madre , presso la quale essi rimangono Parte_1 collocati.
3 ***
Le spese processuali vengono integralmente compensate tra le parti private, attesa la contumacia del resistente e la circostanza per cui in questa sede sono state confermate le condizioni già concordate dalle parti in sede di separazione consensuale, ad eccezione di quella relativa al regime di affidamento dei figli minori.
P. Q. M.
Il Tribunale di Campobasso, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e in data 11.10.2009, Parte_1 Controparte_1 trascritto nei registri di stato civile del Comune di Spinete (CB), al n. 5, parte II, Serie A, Ufficio 1, Anno 2009, alle condizioni dagli stessi concordate in sede di separazione, compendiate nel verbale redatto dinanzi al Presidente del Tribunale all'udienza dell'8 maggio 2018, e richiamate dal Decreto di omologa n. cronol. 3219/2018 del Tribunale di Campobasso, pronunciato in data 17.05.2018 all'esito del procedimento N. RG 292/2018, fatta eccezione per il punto n. 6);
b) DISPONE l'affidamento esclusivo dei figli minori e Persona_3
alla madre , presso la quale Persona_4 Parte_1 essi rimangono collocati;
c) COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti private;
d) ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio del 3.07.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott.ssa Emanuela LUCIANI dott. Enrico DI DEDDA
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