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Decreto 20 marzo 2025
Decreto 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, decreto 20/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO
Sezione Specializzata in materia di Impresa
nelle persone dei seguenti magistrati:
- Giuseppe Ondei - Presidente rel.
- Rossella Milone - Consigliere
- Lorenzo Orsenigo - Consigliere
nel procedimento di reclamo ex art. 739 c.p.c. iscritto al n. r.g. 994/24 V.G. promossa in grado d'appello da
(C.F ), in persona del legale rappresentante, rappresentata Parte_1 P.IVA_1
e difesa dall'avv. Marco Praino (C.F. ), presso il cui studio sito C.F._1
in viale Bianca Maria 19, Milano, è elettivamente domiciliata
RECLAMANTE contro
(C.F. Controparte_1
) P.IVA_2
RECLAMATA – NON COSTITUITA
a seguito della camera di consiglio del 20 marzo 2025 ha pronunciato il seguente
DECRETO In data 10.10.2024 il Conservatore del Registro delle Imprese presso la Camera di
Commercio di Milano/Monza Brianza/Lodi ha depositato nella cancelleria del
Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di impresa, un atto avente ad oggetto “Segnalazione ai sensi dell'art. 2477 c.c.”, per l'adozione da parte del
Tribunale degli “opportuni provvedimenti”.
Con il suddetto atto il Conservatore ha segnalato che, in seguito a verifiche, era emerso che la società aveva superato i parametri previsti dall'art. 2477 c.c. in Parte_1
riferimento agli esercizi 2021/2022 e che non aveva provveduto, nonostante apposito invito agli amministratori, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore.
Nel procedimento così instaurato davanti al Tribunale è stato nominato un relatore e in data 14.11.2024 è stato emanato un decreto collegiale con il quale il Tribunale, vista la segnalazione e ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2477 co. 5 c.c., ha nominato sindaco unico della società la dott.ssa . Parte_1 Persona_1
Il decreto del Tribunale di Milano emesso in data 1411.2024 e notificato in data
19.11.2024, è stato impugnato davanti a questa Corte dalla società con CP_2
reclamo ex art. 739 c.p.c. depositato tempestivamente in data 29.11.2024.
A tal proposito, occorre rilevare che il deposito del predetto reclamo non è formalmente andato a buon fine, poiché, al momento del deposito, avvenuto in data 29.11.2024, si è verificato un problema tecnico che ha reso impossibile accettare il deposito da parte della cancelleria. In particolare, il reclamo risultava depositato quale atto in corso di causa e non quale iscrizione ex novo.
Per rimediare a tale situazione, il reclamante ha proposto istanza di rimessione in termini, affermando che tale disguido è dipeso da un malfunzionamento del sistema dei depositi telematici e chiedendo, quindi, che il proprio reclamo venga considerato tempestivamente depositato.
Venendo al merito della causa, la reclamante ha chiesto la revoca del decreto deducendo, in sintesi che, in data 07.11.2024, antecedentemente alla decisione del Tribunale di Milano, è stato nominato quale revisore legale della società Parte_1
il dott. , il quale ha accettato l'incarico. Persona_2
La Corte ritiene che il reclamo proposto da debba considerarsi Parte_1
tempestivamente depositato;
quest'ultimo, infatti, è intervenuto nei tempi e nei modi previsti dalla legge, essendosi nel caso di specie verificato un mero errore tecnico, che, peraltro, non ha impedito il raggiungimento dello scopo finale dell'atto, ossia quello di rendere edotta la presente Corte del reclamo proposto nei termini di legge.
In relazione al merito della causa, la Corte ritiene che il reclamo sia fondato e debba, quindi, essere accolto.
Il decreto impugnato trova la propria motivazione, per relationem, nell'integrazione documentale, realizzata dalla Camera di Commercio in primo grado, con la quale vengono indicati i presupposti dai quali discende l'obbligo di nomina del revisore.
Tuttavia, occorre rilevare che la società reclamante, non ha contestato nel merito il provvedimento reclamato, ma ha evidenziato che la nomina del revisore è già avvenuta
(v. doc. 3 e 4 allegati al reclamo).
Tale nomina, come può desumersi dalla scansione temporale suindicata, è stata effettuata in data antecedente alla pronuncia del provvedimento reclamato, che è stato, dunque, emanato in assenza di presupposti.
Pertanto, il decreto del Tribunale di Milano emesso in dato 14.11.2024 deve essere revocato.
Per Questi Motivi
la Corte d'Appello di Milano, sezione specializzata in materia di impresa, definitivamente decidendo nella causa r.g. n. 994/2024 v.g. revoca il decreto emesso in data 14.11.2024 dal Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di impresa, con il quale è stato nominato sindaco unico della la Parte_1
dott.ssa . Persona_1 Si comunichi.
Così deciso in Milano il 20 marzo 2025.
Il Presidente est.
Giuseppe Ondei