Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 12/04/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 256/2025 SERAZIONE PERSONALE
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 256/2025, promossa con ricorso depositato il 22/01/2025 da:
1) Parte_1
nata a [...] il [...],
cittadina: italiana, Cod. Fisc. , C.F._1
residente in [...],
con l'Avv. Teresa Luongo, del Foro di Varese;
e
2) Parte_2
nato ad [...], il [...],
cittadino: italiano, Cod. Fisc. , C.F._2
residente in [...],
con gli Avv.ti Alessandra Peroni e Sandro Lingua, del Foro di Varese;
pagina 1 di 5
(anno 2003 atto n. 13 parte I); con i seguenti figli: , nato a [...] il Persona_1
01/04/2006, maggiorenne, non economicamente autosufficiente;
nato a [...]
Varese il 26/03/2008, minorenne, non economicamente autosufficiente.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 22/01/2025, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
• dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
• ordinare al Comune di Malnate di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta a far tempo dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte;
• dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE
le seguenti condizioni della separazione:
1) Il figlio verrà affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con Per_2
collocazione presso la madre, mentre è maggiorenne. Per_1
2) La casa familiare, sita in 21046 Malnate (VA), Via Luigi Settembrini n. 25/A, verrà assegnata alla moglie, che la abiterà con i figli. Il Sig. lascerà l'abitazione Pt_2
coniugale entro il 30.06.2025. La coabitazione, dovuta a meri motivi di carattere economico, non sarà in alcun modo preclusiva della possibilità di domandare il divorzio, decorsi i 6 mesi previsti dalla legge.
Resta sin da ora inteso che, dal momento nel quale i figli raggiungeranno l'indipendenza economica, circostanza che la sig.ra si obbliga a comunicare tempestivamente al Pt_1 marito, l'immobile verrà posto in vendita ed il ricavato diviso tra i coniugi nella misura del
50% ciascuno.
3) Fino a tale data (30.06.2025) i coniugi continueranno a gestire le spese di casa e di sostentamento della famiglia, seguendo il regime fino ad oggi applicato e continueranno a pagina 2 di 5 pagare il mutuo, acceso dal Sig. , per l'acquisto della casa coniugale, nella misura Pt_2
del 50% ciascuno, fino alla sua estinzione.
4) Il Sig. verserà alla madre, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la Pt_2 somma di € 560,00 (€ 280,00 per ciascuno di essi), somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 20 di ogni mese, a decorrere dal mese luglio 2025, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat.
5) Il Sig. verserà alla madre il 100% delle spese sportive dei figli, oltre al 50% delle Pt_2 ulteriori spese straordinarie, così come previsto nelle “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Varese che le parti dichiarano di conoscere ed alle quali si impegnano a fare riferimento in caso di dubbi interpretativi.
6) L'assegno unico dei figli verrà percepito dalla madre, nella misura del 100%.
7) è maggiorenne e conseguentemente frequenterà il padre liberamente. Dal Per_1 momento nel quale il sig. lascerà l'immobile coniugale, e solo in caso di disaccordo, Pt_2
nel rispetto, comunque, del principio della bigenitorialità, potrà tenere presso di sé Per_2
secondo le seguenti regole:
- Fine settimana: un week end alternato con la moglie, dal venerdì alle ore 19.00 sino alla domenica alle ore 22.30.
- Per ciò che concerne le vacanze estive, i genitori provvederanno a determinare di volta in volta, con un congruo anticipo e comunque entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno, anche tenendo conto dei rispettivi impegni di lavoro, i periodi che il figlio trascorrerà con il padre, concordandosi che, in ogni caso, quest'ultimo potrà stare con il medesimo almeno per tre settimane, anche non consecutive, nel periodo delle vacanze scolastiche.
- Per quanto riguarda il periodo delle vacanze natalizie, coincidente con quello scolastico, verrà suddiviso fra madre e padre di modo che, alternativamente, dalle ore 18.00 del 23 dicembre alle ore 18.00 del 30 dicembre compreso di ogni anno, il minore si intratterrà con uno dei due genitori e dal 30 dicembre alle ore 18.00 sino al 6 gennaio ore 21.00 con l'altro.
In caso di disaccordo il ragazzo trascorrerà negli anni pari il primo periodo col padre ed il secondo con la madre e negli anni dispari viceversa.
pagina 3 di 5 - Il periodo delle vacanze pasquali, coincidente con quello scolastico, sarà trascorso dal figlio con la madre negli anni pari e col padre negli anni dispari.
- Altre festività, ponti e ricorrenze: verranno trascorse alternativamente con ciascun genitore.
PRENDERE ATTO
delle seguenti ulteriori pattuizioni:
8) L'autovettura Renault Clio, targata FW336HZ, verrà assegnata in via esclusiva al Sig.
, onde sollevare la Sig.ra da eventuali responsabilità, derivanti dalla Pt_2 Pt_1
circolazione della stessa, e la Toyota Aygo, targata ES568WM resterà di proprietà esclusiva della odierna unica intestataria.
9) I coniugi si impegnano a chiudere, successivamente all'estinzione del mutuo, risalente alla data del 30.05.2025, il rapporto di c/c cointestato, acceso presso la Banca Intesa Sanpaolo.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c. (Visto pervenuto in data 05/02/2025).
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale di , Parte_1
nata a [...] il [...], e , nato ad [...], Parte_2
il 16/09/1972, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 20/09/2003, in
Malnate (VA), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Malnate
pagina 4 di 5 (VA) (anno 2003, atto n. 13, parte I) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
2) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
3) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 27 marzo 2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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