Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. I, sentenza 17/06/2025, n. 1086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 1086 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/06/2025
N. 01086/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01987/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la OS
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1987 del 2024, proposto dal signor IO LD, rappresentato e difeso dall’avvocato Attilio Toni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’istruzione e del merito, non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza
del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Livorno, sezione lavoro, n. 138 del 19 aprile 2023
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2025 il dott. Davide De Grazia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Il sig. IO LD si è rivolto a questo Tribunale amministrativo regionale per l’ottemperanza del titolo giudiziale indicato in epigrafe.
2. – Il Ministero intimato, al quale il ricorso è stato notificato in data 29.11.2024 tramite PEC all’indirizzo dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze estratto da pubblici registri, non si è costituito in giudizio.
3. – Alla camera di consiglio del 22 maggio 2025, come da verbale, il collegio ha rilevato la possibile inammissibilità del ricorso per il mancato deposito della prova del passaggio in giudicato della sentenza della cui ottemperanza si tratta.
Il ricorso è stato quindi trattenuto in decisione.
4. – Ai sensi dell’art. 112, co. 2, lett. c) , cod. proc. amm., l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario.
Il passaggio in giudicato della sentenza del giudice civile è dunque presupposto indefettibile per l’ammissibilità del giudizio di ottemperanza, dovendosi pertanto ritenere inammissibile il ricorso per l’esecuzione del giudicato civile laddove l’attestazione del passaggio in giudicato della sentenza non sia stata prodotta (TAR Lombardia, Milano, sez. III, 12 dicembre 2018, n. 2792; TAR Basilicata, 17 gennaio 2020, n. 66).
5. – Il ricorso all’esame deve dunque essere dichiarato inammissibile.
Rimane impregiudicata la riproponibilità dell’azione, ricorrendone i presupposti sostanziali e processuali.
6. – Non vi è luogo a provvedere sulle spese, in mancanza di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la OS (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Silvia La Guardia, Presidente
Silvia De Felice, Primo Referendario
Davide De Grazia, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Davide De Grazia | Silvia La Guardia |
IL SEGRETARIO