Articolo 109 del Codice dell'ordinamento militare
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17 agosto 2023
Art. 109. Corpo degli ingegneri dell'Esercito italiano 1. Il Corpo degli ingegneri dell'Esercito italiano:
a) presiede agli studi scientifici e tecnici dei mezzi occorrenti all'Esercito italiano, nonche' alla realizzazione e alla sperimentazione tecnica dei relativi prototipi; b) provvede all'elaborazione delle condizioni tecniche dei progetti di capitolati d'onere e all'elaborazione dei progetti di regolamentazione tecnica per la conservazione, la manutenzione, l'uso e la riparazione dei materiali dell'Esercito italiano; c) sovraintende al controllo della produzione e fissa le direttive tecniche per il collaudo dei materiali da approvvigionare. c-bis) svolge attivita' di progettazione, costruzione, manutenzione e collaudo di immobili e infrastrutture dell'Esercito.
Entrata in vigore il 17 agosto 2023
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