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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/09/2025, n. 5290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5290 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2618 /2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
TERZA SEZIONE CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Di Matteo Presidente dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere dott. Renato Castaldo Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 2618 /2019 promossa da:
(C.F. ), con Parte_1 P.IVA_1
il patrocinio dell'avv. MAGRI' ENNIO e dell'avv. SERSALE CARLO
( ) e dell'avv. QUINTILI FRANCESCO ), C.F._1 C.F._2
elettivamente domiciliato in VIA GUIDO D' AREZZO, 18 00198 ROMA presso il difensore avv. MAGRI' ENNIO
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCIUTO Controparte_1
FILIPPO e dell'avv. SCOFONE CARLO ( ) C/O SCIUTO F. VIA C.F._3
E. GIANTURCO 6 ROMA;
elettivamente domiciliato in VIA EMANUELE
GIANTURCO, 6 00196 ROMA presso il difensore avv. SCIUTO FILIPPO;
(C.F. ); Controparte_2
1 APPELLATI
Oggetto appello avverso sentenza del Tribunale di Roma n. 21467/2018, resa nel giudizio n.r.g. 20317/2008,
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in atti per l'udienza cartolare del 7/5/25
MOTIVI DELLA DECISIONE
PRIMO Pt_2
La in primo grado si è opposta al decreto ingiuntivo con il Controparte_1
quale era stata condanna al pagamento in favore di della somma di €. 411.466,00 Parte_1
quale beneficiaria di una polizza fideiussoria emessa in favore di Controparte_3
(ora poi fallita) a garanzia del contratto quadro 60000000211 per Controparte_4
l'esecuzione di opere civili per un importo di € 2.057.328,00, in relazione alle quali l'appaltatrice ( ) aveva prestato cauzione, mediante polizza fideiussoria n. CP_3
06000925.
In diverso e separato giudizio presso il Tribunale di Torino la Controparte_5
ha chiesto provvedersi all'accertamento dell'insussistenza del diritto di ad
[...] Parte_1
escutere la polizza e inibirsi alla garante il pagamento in caso di escussione.
In detto giudizio ha dato atto dell'avvenuta escussione Controparte_1
stragiudiziale della garanzia - dapprima per il solo importo di € 47.900 e successivamente per l'intero massimale di € 411.466 e, pertanto, in via riconvenzionale anche nei confronti di ha chiesto provvedersi all'accertamento dell'abusività della pretesa a valere Parte_1
sulla polizza, della inoperatività della garanzia e comunque della infondatezza e mancanza di prova dell'ammontare escusso.
La Corte di appello di Torino, con sentenza passata in giudicato, per quanto di interesse:
- ha accertato la cessazione del periodo di validità dell'Accordo Quadro 14/2/2002 a partire dal 14/2/2003 dichiarando in conseguenza che non aveva Controparte_5
diritto di eseguire ulteriori interventi;
- ha accertato la legittimità delle risoluzioni dei contratti di attivazione n. 4000002621, n.
4000002534, n. 4000003121, 4000002935, n. 4000002745 disposta da Parte_1
2 - ha accertato la natura autonoma e l'operatività nella specie della polizza fideiussoria prestata da ed in conseguenza dichiarato insussistenti impedimenti alla CP_1
corresponsione, in favore di del massimale di garanzia;
Pt_1
- ha dichiarato inammissibile, per tardività, la domanda di di pagamento del Pt_1
massimale della polizza.
LA DECISIONE IMPUGNATA
Il Tribunale di Roma, preso atto del provvedimento della Corte di appello di Torino, e considerato che lo stesso aveva accertato la natura autonoma della garanzia azionata da in via monitoria, affermato l'insussistenza di condizioni per opporre l'exceptio doli Pt_1
e riconosciuta la possibilità di opporre la compensazione ex art. 1247 c.c., ha premesso che il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo aveva ad oggetto unicamente la individuazione del quantum dovuto concretamente da nell'adempimento CP_1
dell'obbligazione di garanzia. All'esito del giudizio il decreto ingiuntivo è stato revocato.
In motivazione il Tribunale di Roma ha sostenuto che la garanzia in questione, denominata
Cauzione Definitiva, rientra nella previsione dell'art. 30 della legge n. 109 del 1994 e del regolamento generale di attuazione emanato con d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, in materia di lavori pubblici. La cauzione era stata prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.
La garanzia, secondo il Tribunale di Roma, ha per oggetto l'impegno del garante nei confronti della stazione appaltante al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'inadempimento dell'appaltatore e al pagamento delle eventuali maggiori somme pagate rispetto alle risultanze della liquidazione finale, le eventuali maggiori somme pagate in conseguenza della risoluzione disposta in danno dell'appaltatore ed infine gli oneri a tutela dei lavoratori sopportati al posto dell'appaltatore.
Il Tribunale, su queste basi, ha ritenuto che non avesse fornito prova del danno Pt_1
sofferto né dell'esborso di somme. Secondo il Tribunale, si era limitata a pretendere Pt_1
l'intero massimale di polizza senza dedurre, né tanto meno dimostrare l'entità e il tipo di
3 danni subiti, tenuto conto che il mero ritardo nella esecuzione dei lavori a causa della necessità di riaffidamento degli stessi non comportava il riconoscimento di un danno in via presuntiva, nemmeno al fine della liquidazione equitativa dello stesso.
Il Tribunale ha, quindi, così deciso:
Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- Condanna alla ripetizione Controparte_6
delle somme corrisposte da in forza della provvisoria Controparte_1
esecutività del decreto ingiuntivo;
- Pone le spese del decreto ingiuntivo revocato a carico dell'opposto;
- Compensa le spese di questo grado di giudizio.
APPELLO
Ha proposto appello Pt_1
Quale primo motivo di appello ha dedotto l'errata applicazione della disciplina del contratto autonomo di garanzia. Il Tribunale, secondo l'appellante avrebbe gravato dell'onere probatorio il soggetto garantito e non il garante, invertendo le caratteristiche tipiche della garanzia autonoma, in forza delle quali il garante può sollevare unicamente la cd exceptio doli (la cui sussistenza era stata esclusa dalla Corte di Appello di Torino) e non questioni relative al rapporto principale.
In assenza di dolo, ha dedotto l'appellante, il soggetto garantito può limitarsi a chiedere la somma garantita in contratto.
Ha, pertanto, concluso per l'accoglimento dell'appello e la conferma del decreto ingiuntivo.
La ha contestato l'appello. CP_1
Ha dedotto che il primo giudice aveva ritenuto del tutto correttamente che Parte_1
nulla avesse dedotto e tantomeno prodotto, essendosi limitata ad affermare la fondatezza della domanda svolta in monitorio per l'intero massimale in considerazione della affermata natura autonoma della garanzia.
Ha esposto che il nostro ordinamento non riconosce alcuna garanzia talmente 'autonoma' da potersi ritenere integralmente svincolata dal rapporto principale e dalle sue risultanze in via definitiva in modo che l'accertamento di un profilo quale la legittimità della risoluzione
4 contrattuale possa di per sé fondare il preteso definitivo incameramento dell'intero massimale di polizza.
Ha richiamato giurisprudenza di merito secondo la quale è sempre e comunque necessaria
“l'allegazione dell'inadempimento dell'appaltatore e dei danni conseguentemente subiti dal committente”, e ciò “a prescindere dalla pattuizione della clausola di pagamento a prima richiesta scritta” e dedotto che anche la Corte di Cassazione con decisione n.
21205/2014, aveva chiarito che l'Amministrazione può soddisfare il proprio credito incamerando l'importo ricevuto in numerario o procedendo alla vendita dei titoli o all'escussione della fideiussione, ma solo nei limiti del pregiudizio effettivamente subito, del quale è tenuta a fornire la prova, essendole espressamente consentito di agire per il ristoro dei maggiori oneri eventualmente sopportati ma non anche di trattenere importi eccedenti l'ammontare delle spese sostenute e dei danni riportati.
Ha dedotto che nulla aveva provato né dedotto in punto ammontare e/o Parte_1
individuazione delle poste che verrebbero a comporlo.
Ha esposto, nel merito, che, per contro, fosse documentato in atti che l'appellante aveva azionato nel presente giudizio pretesa contro l'esponente in via monitoria per CP_1
l'intero massimale di polizza (oltre € 400.000) mentre – come si era opposto anche in via di exceptio doli - l'esito dell'unico accertamento documentato (da intervenuto CP_1
tra le parti del rapporto principale aveva dato conto di un debito semmai di verso Pt_1
. CP_3
Ha esposto che risultavano in atti (peraltro sul solo presupposto –contestato - che le penali siano coperte dalla cd. “cauzione definitiva”) ipotetiche ragioni di per somme Parte_1
di gran lunga inferiori quali conseguenza delle penali ritenute applicabili dal Tribunale di
Torino.
Ha concluso chiedendo:
Si chiede che la Corte d'Appello Ecc.ma voglia,
− respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione;
− previi gli opportuni accertamenti;
− emesse tutte le più opportune pronunce e declaratorie del caso;
5
1. integralmente respingere l'avversario appello in quanto inammissibile, inconsistente e comunque infondato in fatto ed in diritto e non provato per le ragioni tutte in atti;
2. confermare in ogni caso integralmente l'impugnata sentenza del Tribunale di Roma n.
21467/2018 dichiarando che nulla deve a in Controparte_1 Parte_1
dipendenza della polizza fideiussoria per cui è causa per le ragioni tutte in atti ovvero comunque limitando l'impegno di garanzia assunto dalla Controparte_1
con l'emissione della polizza fideiussoria per cui è causa, comunque entro il massimale indicato in polizza, alle sole somme effettivamente dovute dalla debitrice principale a in conseguenza del lamentato inadempimento alle obbligazioni derivanti dal Parte_1
contratto garantito, con ogni consequenziale pronunzia in ordine all'esclusione od alla limitazione nella specie dell'impegno della Compagnia, previa eventuale declaratoria di compensazione della pretesa di con ogni contro credito della debitrice principale Pt_1
nei suoi confronti e ferma la disposta condanna di a restituire in tutto o in Parte_1
parte la somma versata da a fronte dell'esecutorietà Controparte_1
dell'ingiunzione opposta oltre interessi dal pagamento al saldo.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, gravati di I.V.A. e
C.N.P.A.P. come per legge.
È rimasta contumace la curatela del fallimento della Controparte_4
L'appello è fondato.
Può ritenersi pacifico tra le parti la natura del contratto quale contratto autonomo di garanzia. Le difese della appellata non contestano tale qualifica ma si soffermano sulla circostanza che anche nel contratto autonomo di garanzia rileva comunque il legame con il rapporto principale. Risultano, inoltre, pacifici, l'assenza dei presupposti della cd exceptio doli e la legittimità della risoluzione per inadempimento del contratto di appalto tra Pt_1
e (questi ultimi due aspetti in quanto decisi dalla Corte di appello di
[...] Controparte_4
Torino con sentenza passata in giudicato).
Tanto premesso il motivo di appello verte, in primo luogo, in ordine alla regola di giudizio in ipotesi di rapporti regolati da contratto autonomo di garanzia e correttamente sostiene che il garantito non sia tenuto a provare il danno e l'inadempimento.
6 In tal senso si è espressa in più occasioni la Corte di Cassazione (Sez. 3, Sentenza n. 29215 del 12/12/2008) secondo la quale la caratteristica del contratto autonomo di garanzia distintiva rispetto alla fideiussione è l'assenza dell'elemento dell'accessorietà e l'inapplicabilità dell'art. 1945 cod. civ. Ne consegue che il garante è obbligato a pagare senza il preventivo accertamento dell'inadempimento del debitore che non è tenuto a preavvisare, come invece stabilito per la fideiussione all'art. 1952 primo comma, cod. civ., non potendo opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, salvo l'"exceptio doli". Spetta, pertanto al garante che voglia dimostrare la natura fraudolenta od abusiva della richiesta di esecuzione della richiesta di escussione della garanzia la prova dell'esatto adempimento del debitore.
Nel medesimo senso è Sez. 3 -, Ordinanza n. 33866 del 04/12/2023 secondo la quale nel contratto autonomo di garanzia, in cui difetta il carattere dell'accessorietà, spetta al garante, che proponga l'exceptio doli, dare la prova dell'esatto adempimento del debitore al fine di dimostrare la natura fraudolenta o abusiva della richiesta d'immediata escussione della garanzia (ancora nel medesimo senso ancora Sez. 3 -, Sentenza n. 30509 del 22/11/2019).
Nel caso di specie, in punto di fatto si osserva che l'inadempimento è stato accertato con sentenza passato in giudicato dalla Corte di Appello di Torino e sempre nel medesimo giudizio è stata accertata la legittimità della risoluzione contrattuale.
Ne consegue che ricorrono i presupposti per l'escussione della garanzia autonoma
L'appello deve essere accolto e in riforma della sentenza del Tribunale di Roma,
l'opposizione al decreto ingiuntivo deve essere respinta.
Ai sensi dell'art. 654 cpc il decreto opposto acquista definitiva efficacia esecutiva.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza nei confronti della
Nulla per le spese nei confronti dell'appellato contumace CP_1 Controparte_7
.
[...]
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 21467/18 così provvede:
7 1) Accoglie l'appello e in riforma integrale della sentenza impugnata respinge l'opposizione al decreto ingiuntivo proposta da e Controparte_1
conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 406/2008 emesso dal Tribunale di Roma;
2) Condanna la al pagamento in favore di delle Controparte_1 Parte_1
spese del doppio grado di giudizio che liquida per il primo grado in €. 15.000,00 per compensi ed €.
1.000 per spese e per il secondo grado in €. 12.000,00 per compensi ed €. 1.000,00 per spese oltre Iva e Cpa e rimborso spese generali con distrazione in favore dei procuratori costituiti dichiaratisi anticipatari;
3) Nulla per le spese nei confronti dell'appellato contumace.
Così deciso nella camera di consiglio del 17/9/25
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Renato Castaldo dott.ssa Silvia Di Matteo
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
TERZA SEZIONE CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Di Matteo Presidente dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere dott. Renato Castaldo Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 2618 /2019 promossa da:
(C.F. ), con Parte_1 P.IVA_1
il patrocinio dell'avv. MAGRI' ENNIO e dell'avv. SERSALE CARLO
( ) e dell'avv. QUINTILI FRANCESCO ), C.F._1 C.F._2
elettivamente domiciliato in VIA GUIDO D' AREZZO, 18 00198 ROMA presso il difensore avv. MAGRI' ENNIO
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCIUTO Controparte_1
FILIPPO e dell'avv. SCOFONE CARLO ( ) C/O SCIUTO F. VIA C.F._3
E. GIANTURCO 6 ROMA;
elettivamente domiciliato in VIA EMANUELE
GIANTURCO, 6 00196 ROMA presso il difensore avv. SCIUTO FILIPPO;
(C.F. ); Controparte_2
1 APPELLATI
Oggetto appello avverso sentenza del Tribunale di Roma n. 21467/2018, resa nel giudizio n.r.g. 20317/2008,
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in atti per l'udienza cartolare del 7/5/25
MOTIVI DELLA DECISIONE
PRIMO Pt_2
La in primo grado si è opposta al decreto ingiuntivo con il Controparte_1
quale era stata condanna al pagamento in favore di della somma di €. 411.466,00 Parte_1
quale beneficiaria di una polizza fideiussoria emessa in favore di Controparte_3
(ora poi fallita) a garanzia del contratto quadro 60000000211 per Controparte_4
l'esecuzione di opere civili per un importo di € 2.057.328,00, in relazione alle quali l'appaltatrice ( ) aveva prestato cauzione, mediante polizza fideiussoria n. CP_3
06000925.
In diverso e separato giudizio presso il Tribunale di Torino la Controparte_5
ha chiesto provvedersi all'accertamento dell'insussistenza del diritto di ad
[...] Parte_1
escutere la polizza e inibirsi alla garante il pagamento in caso di escussione.
In detto giudizio ha dato atto dell'avvenuta escussione Controparte_1
stragiudiziale della garanzia - dapprima per il solo importo di € 47.900 e successivamente per l'intero massimale di € 411.466 e, pertanto, in via riconvenzionale anche nei confronti di ha chiesto provvedersi all'accertamento dell'abusività della pretesa a valere Parte_1
sulla polizza, della inoperatività della garanzia e comunque della infondatezza e mancanza di prova dell'ammontare escusso.
La Corte di appello di Torino, con sentenza passata in giudicato, per quanto di interesse:
- ha accertato la cessazione del periodo di validità dell'Accordo Quadro 14/2/2002 a partire dal 14/2/2003 dichiarando in conseguenza che non aveva Controparte_5
diritto di eseguire ulteriori interventi;
- ha accertato la legittimità delle risoluzioni dei contratti di attivazione n. 4000002621, n.
4000002534, n. 4000003121, 4000002935, n. 4000002745 disposta da Parte_1
2 - ha accertato la natura autonoma e l'operatività nella specie della polizza fideiussoria prestata da ed in conseguenza dichiarato insussistenti impedimenti alla CP_1
corresponsione, in favore di del massimale di garanzia;
Pt_1
- ha dichiarato inammissibile, per tardività, la domanda di di pagamento del Pt_1
massimale della polizza.
LA DECISIONE IMPUGNATA
Il Tribunale di Roma, preso atto del provvedimento della Corte di appello di Torino, e considerato che lo stesso aveva accertato la natura autonoma della garanzia azionata da in via monitoria, affermato l'insussistenza di condizioni per opporre l'exceptio doli Pt_1
e riconosciuta la possibilità di opporre la compensazione ex art. 1247 c.c., ha premesso che il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo aveva ad oggetto unicamente la individuazione del quantum dovuto concretamente da nell'adempimento CP_1
dell'obbligazione di garanzia. All'esito del giudizio il decreto ingiuntivo è stato revocato.
In motivazione il Tribunale di Roma ha sostenuto che la garanzia in questione, denominata
Cauzione Definitiva, rientra nella previsione dell'art. 30 della legge n. 109 del 1994 e del regolamento generale di attuazione emanato con d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, in materia di lavori pubblici. La cauzione era stata prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.
La garanzia, secondo il Tribunale di Roma, ha per oggetto l'impegno del garante nei confronti della stazione appaltante al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'inadempimento dell'appaltatore e al pagamento delle eventuali maggiori somme pagate rispetto alle risultanze della liquidazione finale, le eventuali maggiori somme pagate in conseguenza della risoluzione disposta in danno dell'appaltatore ed infine gli oneri a tutela dei lavoratori sopportati al posto dell'appaltatore.
Il Tribunale, su queste basi, ha ritenuto che non avesse fornito prova del danno Pt_1
sofferto né dell'esborso di somme. Secondo il Tribunale, si era limitata a pretendere Pt_1
l'intero massimale di polizza senza dedurre, né tanto meno dimostrare l'entità e il tipo di
3 danni subiti, tenuto conto che il mero ritardo nella esecuzione dei lavori a causa della necessità di riaffidamento degli stessi non comportava il riconoscimento di un danno in via presuntiva, nemmeno al fine della liquidazione equitativa dello stesso.
Il Tribunale ha, quindi, così deciso:
Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- Condanna alla ripetizione Controparte_6
delle somme corrisposte da in forza della provvisoria Controparte_1
esecutività del decreto ingiuntivo;
- Pone le spese del decreto ingiuntivo revocato a carico dell'opposto;
- Compensa le spese di questo grado di giudizio.
APPELLO
Ha proposto appello Pt_1
Quale primo motivo di appello ha dedotto l'errata applicazione della disciplina del contratto autonomo di garanzia. Il Tribunale, secondo l'appellante avrebbe gravato dell'onere probatorio il soggetto garantito e non il garante, invertendo le caratteristiche tipiche della garanzia autonoma, in forza delle quali il garante può sollevare unicamente la cd exceptio doli (la cui sussistenza era stata esclusa dalla Corte di Appello di Torino) e non questioni relative al rapporto principale.
In assenza di dolo, ha dedotto l'appellante, il soggetto garantito può limitarsi a chiedere la somma garantita in contratto.
Ha, pertanto, concluso per l'accoglimento dell'appello e la conferma del decreto ingiuntivo.
La ha contestato l'appello. CP_1
Ha dedotto che il primo giudice aveva ritenuto del tutto correttamente che Parte_1
nulla avesse dedotto e tantomeno prodotto, essendosi limitata ad affermare la fondatezza della domanda svolta in monitorio per l'intero massimale in considerazione della affermata natura autonoma della garanzia.
Ha esposto che il nostro ordinamento non riconosce alcuna garanzia talmente 'autonoma' da potersi ritenere integralmente svincolata dal rapporto principale e dalle sue risultanze in via definitiva in modo che l'accertamento di un profilo quale la legittimità della risoluzione
4 contrattuale possa di per sé fondare il preteso definitivo incameramento dell'intero massimale di polizza.
Ha richiamato giurisprudenza di merito secondo la quale è sempre e comunque necessaria
“l'allegazione dell'inadempimento dell'appaltatore e dei danni conseguentemente subiti dal committente”, e ciò “a prescindere dalla pattuizione della clausola di pagamento a prima richiesta scritta” e dedotto che anche la Corte di Cassazione con decisione n.
21205/2014, aveva chiarito che l'Amministrazione può soddisfare il proprio credito incamerando l'importo ricevuto in numerario o procedendo alla vendita dei titoli o all'escussione della fideiussione, ma solo nei limiti del pregiudizio effettivamente subito, del quale è tenuta a fornire la prova, essendole espressamente consentito di agire per il ristoro dei maggiori oneri eventualmente sopportati ma non anche di trattenere importi eccedenti l'ammontare delle spese sostenute e dei danni riportati.
Ha dedotto che nulla aveva provato né dedotto in punto ammontare e/o Parte_1
individuazione delle poste che verrebbero a comporlo.
Ha esposto, nel merito, che, per contro, fosse documentato in atti che l'appellante aveva azionato nel presente giudizio pretesa contro l'esponente in via monitoria per CP_1
l'intero massimale di polizza (oltre € 400.000) mentre – come si era opposto anche in via di exceptio doli - l'esito dell'unico accertamento documentato (da intervenuto CP_1
tra le parti del rapporto principale aveva dato conto di un debito semmai di verso Pt_1
. CP_3
Ha esposto che risultavano in atti (peraltro sul solo presupposto –contestato - che le penali siano coperte dalla cd. “cauzione definitiva”) ipotetiche ragioni di per somme Parte_1
di gran lunga inferiori quali conseguenza delle penali ritenute applicabili dal Tribunale di
Torino.
Ha concluso chiedendo:
Si chiede che la Corte d'Appello Ecc.ma voglia,
− respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione;
− previi gli opportuni accertamenti;
− emesse tutte le più opportune pronunce e declaratorie del caso;
5
1. integralmente respingere l'avversario appello in quanto inammissibile, inconsistente e comunque infondato in fatto ed in diritto e non provato per le ragioni tutte in atti;
2. confermare in ogni caso integralmente l'impugnata sentenza del Tribunale di Roma n.
21467/2018 dichiarando che nulla deve a in Controparte_1 Parte_1
dipendenza della polizza fideiussoria per cui è causa per le ragioni tutte in atti ovvero comunque limitando l'impegno di garanzia assunto dalla Controparte_1
con l'emissione della polizza fideiussoria per cui è causa, comunque entro il massimale indicato in polizza, alle sole somme effettivamente dovute dalla debitrice principale a in conseguenza del lamentato inadempimento alle obbligazioni derivanti dal Parte_1
contratto garantito, con ogni consequenziale pronunzia in ordine all'esclusione od alla limitazione nella specie dell'impegno della Compagnia, previa eventuale declaratoria di compensazione della pretesa di con ogni contro credito della debitrice principale Pt_1
nei suoi confronti e ferma la disposta condanna di a restituire in tutto o in Parte_1
parte la somma versata da a fronte dell'esecutorietà Controparte_1
dell'ingiunzione opposta oltre interessi dal pagamento al saldo.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, gravati di I.V.A. e
C.N.P.A.P. come per legge.
È rimasta contumace la curatela del fallimento della Controparte_4
L'appello è fondato.
Può ritenersi pacifico tra le parti la natura del contratto quale contratto autonomo di garanzia. Le difese della appellata non contestano tale qualifica ma si soffermano sulla circostanza che anche nel contratto autonomo di garanzia rileva comunque il legame con il rapporto principale. Risultano, inoltre, pacifici, l'assenza dei presupposti della cd exceptio doli e la legittimità della risoluzione per inadempimento del contratto di appalto tra Pt_1
e (questi ultimi due aspetti in quanto decisi dalla Corte di appello di
[...] Controparte_4
Torino con sentenza passata in giudicato).
Tanto premesso il motivo di appello verte, in primo luogo, in ordine alla regola di giudizio in ipotesi di rapporti regolati da contratto autonomo di garanzia e correttamente sostiene che il garantito non sia tenuto a provare il danno e l'inadempimento.
6 In tal senso si è espressa in più occasioni la Corte di Cassazione (Sez. 3, Sentenza n. 29215 del 12/12/2008) secondo la quale la caratteristica del contratto autonomo di garanzia distintiva rispetto alla fideiussione è l'assenza dell'elemento dell'accessorietà e l'inapplicabilità dell'art. 1945 cod. civ. Ne consegue che il garante è obbligato a pagare senza il preventivo accertamento dell'inadempimento del debitore che non è tenuto a preavvisare, come invece stabilito per la fideiussione all'art. 1952 primo comma, cod. civ., non potendo opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, salvo l'"exceptio doli". Spetta, pertanto al garante che voglia dimostrare la natura fraudolenta od abusiva della richiesta di esecuzione della richiesta di escussione della garanzia la prova dell'esatto adempimento del debitore.
Nel medesimo senso è Sez. 3 -, Ordinanza n. 33866 del 04/12/2023 secondo la quale nel contratto autonomo di garanzia, in cui difetta il carattere dell'accessorietà, spetta al garante, che proponga l'exceptio doli, dare la prova dell'esatto adempimento del debitore al fine di dimostrare la natura fraudolenta o abusiva della richiesta d'immediata escussione della garanzia (ancora nel medesimo senso ancora Sez. 3 -, Sentenza n. 30509 del 22/11/2019).
Nel caso di specie, in punto di fatto si osserva che l'inadempimento è stato accertato con sentenza passato in giudicato dalla Corte di Appello di Torino e sempre nel medesimo giudizio è stata accertata la legittimità della risoluzione contrattuale.
Ne consegue che ricorrono i presupposti per l'escussione della garanzia autonoma
L'appello deve essere accolto e in riforma della sentenza del Tribunale di Roma,
l'opposizione al decreto ingiuntivo deve essere respinta.
Ai sensi dell'art. 654 cpc il decreto opposto acquista definitiva efficacia esecutiva.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza nei confronti della
Nulla per le spese nei confronti dell'appellato contumace CP_1 Controparte_7
.
[...]
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 21467/18 così provvede:
7 1) Accoglie l'appello e in riforma integrale della sentenza impugnata respinge l'opposizione al decreto ingiuntivo proposta da e Controparte_1
conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 406/2008 emesso dal Tribunale di Roma;
2) Condanna la al pagamento in favore di delle Controparte_1 Parte_1
spese del doppio grado di giudizio che liquida per il primo grado in €. 15.000,00 per compensi ed €.
1.000 per spese e per il secondo grado in €. 12.000,00 per compensi ed €. 1.000,00 per spese oltre Iva e Cpa e rimborso spese generali con distrazione in favore dei procuratori costituiti dichiaratisi anticipatari;
3) Nulla per le spese nei confronti dell'appellato contumace.
Così deciso nella camera di consiglio del 17/9/25
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Renato Castaldo dott.ssa Silvia Di Matteo
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