TAR Roma, sez. 2B, sentenza breve 02/01/2026, n. 4
TAR
Sentenza breve 2 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Omessa comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo e carenza del contraddittorio

    Il Collegio ha ritenuto che l'eccezione di inammissibilità sollevata da Roma Capitale debba essere accolta, poiché la ricorrente era onerata dell'impugnazione tempestiva della D.D. rep. n. 1765/2025, atto presupposto all'ordinanza di demolizione, entro 60 giorni dalla sua effettiva conoscenza. La mancata impugnazione rende l'atto definitivo e le doglianze inammissibili.

  • Inammissibile
    Omessa attivazione del soccorso istruttorio

    La motivazione sull'inammissibilità generale del ricorso assorbe anche questa censura.

  • Inammissibile
    Adozione del provvedimento di inefficacia a distanza di oltre 3 anni dalla presentazione della CILA

    La motivazione sull'inammissibilità generale del ricorso assorbe anche questa censura.

  • Inammissibile
    Difetto di motivazione

    La motivazione sull'inammissibilità generale del ricorso assorbe anche questa censura.

  • Inammissibile
    Nessun cambio di destinazione d'uso dell'area esterna

    Il Collegio ha ritenuto inammissibili le doglianze relative alla legittimità della qualificazione come abusivo dell'intervento edilizio contestato e all'applicazione delle relative sanzioni, in quanto riferite all'ordinanza di demolizione non impugnata nei termini. Per quanto concerne la canna fumaria, la censura è infondata per l'assenza del parere della Soprintendenza.

  • Rigettato
    Installazione della canna fumaria

    Il Collegio ha ritenuto infondata la censura relativa alla canna fumaria, in quanto l'opera richiedeva il parere preventivo della Soprintendenza statale, vista la distanza inferiore a 50 metri da preesistenze archeologico-monumentali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 2B, sentenza breve 02/01/2026, n. 4
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 4
    Data del deposito : 2 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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