Articolo 32 della Legge 31 maggio 1964, n. 357
Articolo 31Articolo 33
Versione
21 giugno 1964
Art. 32.
Il primo comma dell'articolo 30 della legge 4 novembre 1963, n. 1457 , e' sostituito dal seguente:
"Sono esenti dalla imposta di successione, dalla imposta sul valore netto globale delle successioni e dalla imposta di trascrizione ipotecaria, nonche' da ogni altra tassa o diritto, le eredita' e i legati devoluti nelle successioni dei deceduti in data 9 ottobre 1963 o successivamente a causa della catastrofe del Vajont".
Entrata in vigore il 21 giugno 1964
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