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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/06/2025, n. 5823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5823 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Quinta Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Guglielmo Manera;
premesso che l'udienza fissata per la data del 9.6.2025 è stata sostituita dallo scambio di note scritte tra le parti ex art. 127 ter c.p.c.;
lette le note scritte pervenute nell'interesse delle parti costituite;
applicato l'art. 281 sexies c.p.c.;
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 16195/2023 r.g.a.c., vertente
TRA
, con il patrocinio dell'avv. Diego Parte_1
Taiani, giusta procura giusta procura a margine dell'atto di citazione di appello,
appellante
CONTRO
, con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. Luigi De Cunto, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
appellata
NONCHE'
, in persona del l.r..p.t., Controparte_2
contumace,
appellata
Proc. n. 16195/23 r.g.a.c. Pagina 1 di 8 ***
Oggetto: opposizione all'esecuzione (art. 615, c. I, c.p.c.)
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in luogo della partecipazione all'udienza del 9.6.2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
***
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio, dinanzi al Giudice Parte_1
di Pace di Napoli, l' e la Controparte_1 [...]
proponendo opposizione avverso la cartella di pagamento CP_2
n. 07120210030866051000, notificata il 05.05.2022, dell'importo di €
1.034,82, relativa a sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del
Codice della Strada accertate dalla chiedendo che Controparte_2 CP_2
fosse dichiarata l'insussistenza del diritto dell'esattore di procedere a esecuzione forzata per decadenza, prescrizione e inesistenza della pretesa di credito azionata dai convenuti.
Con la sentenza n. 5090/2023 pubblicata il 30.01.2023, il primo giudice ha accolto la domanda e ha annullato la cartella impugnata sul rilievo della mancata notifica dell'atto presupposto, in quanto vizio procedurale che determina la nullità dell'atto successivo, compensando integralmente tra le parti le spese di causa.
Avverso detto provvedimento è insorto l'attore, instaurando il presente giudizio di appello, lamentando la violazione dell'art. 92, c. II, c.p.c., per avere il primo giudice, a suo dire, compensato le spese di lite sulla base di motivazioni illogiche ed erronee che esulano dalle gravi ed eccezionali
Proc. n. 16195/23 r.g.a.c. Pagina 2 di 8 ragioni di cui all'art. 92, c.p.c., come modificato dall'art. 13 D.L. n.132/14,
convertito con modificazioni nella L. n. 162/14, e chiedendo, in riforma parziale della sentenza gravata, di condannare le parti appellate alla refusione di compensi e spese del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge, da distrarsi nei confronti del procuratore antistatario.
L ha contestato la fondatezza del Controparte_1
gravame, chiedendone il rigetto.
2. Con ordinanza del 17.01.2024, in applicazione dell'art. 291 c.p.c., è
stata dichiarata la nullità della notificazione diretta alla Controparte_2
con invito nei confronti dell'appellante a rinnovarla, nel rispetto del termine legale di comparizione.
Quindi, all'esito dell'udienza del 25.06.2024, con ordinanza del
04.07.2024, si rilevava l'omessa rinnovazione della notificazione dell'impugnazione alla e, ritenuta la causa matura per la Controparte_2
decisione, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza.
Alla luce di tanto, tenuto conto dell'omessa rinnovazione della notificazione dell'impugnazione alla , già contumace nel Controparte_2
giudizio di primo grado, potrebbe prospettarsi, ai sensi degli artt. 291 e 331
II co. c.p.c., l'inammissibilità dell'appello.
Tuttavia, l'operatività dell'art. 331 c.p.c. è confinata alle ipotesi di cause inscindibili fra loro, per tali intendendo quelle nelle quali “la
situazione di diritto sostanziale e processuale imponga che la sentenza sia
pronunziata nei confronti di più parti, affinché la sentenza medesima non sia
inutiliter data”, senza che ciò ricorra quando si controverte sulle spese di lite
Proc. n. 16195/23 r.g.a.c. Pagina 3 di 8 del precedente grado di giudizio, ben potendo la posizione di ciascuna delle parti essere sul punto differenziata (v. Cass., Sez. III, n. 1654/23 e Cass., n.
1354/62, in essa richiamata).
Di conseguenza, sebbene l'appello sia stato proposto nei confronti di entrambe le parti originariamente convenute, la mancata notificazione dello stesso alla , se lo rende inammissibile nei rapporti con Controparte_2
essa, non ne pregiudica la sorte rispetto al concessionario della riscossione.
3. Con la sentenza gravata, il primo giudice ha accolto la domanda,
finalizzata all'accertamento, in via c.d. recuperatoria, dell'inesistenza del credito erariale da sanzioni amministrative relativa alla circolazione stradale,
sul rilievo dell'omessa notificazione del verbale di contestazione, ai sensi dell'art. 201 C.d.S.
Il giudice di pace ha poi compensato le spese di lite fra le parti, a tale fine valorizzando la peculiarità della materia trattata, in quanto interessata da continue innovazioni giurisprudenziali, e la mancata contestazione sul merito della pretesa impositiva.
Avverso detto provvedimento è insorto l'attore, instaurando il presente giudizio di appello e lamentando la violazione dell'art. 92 c.p.c., avendo il primo giudice, a suo dire, deviato dal generale principio della soccombenza,
in assenza di valide ragioni.
3.1. La norma sopra citata, addotta dall'appellante a sostegno della sua impugnazione, stabilisce che “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel
caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della
giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le
spese tra le parti, parzialmente o per intero”.
Proc. n. 16195/23 r.g.a.c. Pagina 4 di 8 La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 77/2018, ha dichiarato l'illegittimità della norma, nella parte in cui non estende il potere giudiziale di compensazione delle spese ai casi che presentino “altre analoghe gravi ed
eccezionali ragioni”.
Nel caso di specie, il giudice onorario ha ravvisato, nella peculiarità
della controversia, motivo sufficiente per compensare le spese di lite.
L'appellante censura tale decisione contestandone l'illogicità.
3.2. La regolamentazione delle spese di lite disposta con la sentenza impugnata appare invero illegittima.
Nel caso di specie, non vi è stata soccombenza reciproca né l'oggetto della controversia è stato caratterizzato da novità o da mutamento della giurisprudenza su questioni dirimenti. Nemmeno sono state enunciate le gravi ed eccezionali ragioni che avrebbero potuto legittimare tale regolamentazione.
La mancata contestazione sul merito della pretesa impositiva non è
inoltre ravvisabile, avendo l'opponente agito proprio per accertare l'inesistenza del credito litigioso.
Il primo giudice, pertanto, nel compensare le spese di lite, è incorso in violazione della norma predetta e, in riforma del gravato provvedimento, le spese del primo grado, liquidate come da dispositivo, devono porsi a carico delle parti soccombenti.
4. Ai sensi dell'art. 5 d.m. n. 55/14, il valore della domanda, ai fini della liquidazione dei compensi di avvocato, è determinato in conformità alle norme del codice di procedura civile.
Proc. n. 16195/23 r.g.a.c. Pagina 5 di 8 Nel caso di specie, avendo l'odierno appellante chiesto l'accertamento negativo di un credito, vantato dalla sua controparte, in ipotesi pari a €
1.034,00, tale deve ritenersi il valore, ai sensi dell'art. 12 c.p.c.
Esso corrisponde allo scaglione fino a € 1.100,00 della tabella n. 1
allegata al d.m. cit., la quale, a sua volta, prevede compensi medi pari a €
68,00 per la fase di studio, a € 68,00 per la fase introduttiva e a € 142,00 per quella decisionale, per un totale di € 278,00. Nulla può essere, invece,
riconosciuto per la fase istruttoria, non essendo stata svolta attività ad essa riferibile.
Il totale sopra indicato può essere diminuito, ai sensi dell'art. 4, c. I,
d.m. cit., fino al 50%.
Ebbene, non vi è ragione per accogliere l'appello nella misura perorata dall'attore perché la controversia, per il suo oggetto, risulta essere caratterizzata dalla semplicità delle questioni trattate, peraltro limitate a quelle di solo fatto, in assenza di questioni di diritto.
Appare, pertanto, giustificata la riduzione dei compensi nella misura complessiva di € 200,00.
In tali limiti, pertanto, l'appello è fondato e la sentenza gravata dev'essere riformata.
Al riguardo, trova applicazione, anche con riferimento al primo grado di giudizio, il principio, recepito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale, nel giudizio di opposizione all'esecuzione esattoriale, quando essa venga accolta per omissioni pregresse riconducibili alla condotta dell'ente impositore, l'esattore debba essere considerato soccombente e, quindi,
responsabile in solido per le spese di lite, qualora abbia comunque resistito al
Proc. n. 16195/23 r.g.a.c. Pagina 6 di 8 giudizio, facendo valere ragioni contrarie a quelle del ricorrente, dovendosi in tal caso applicare il principio di causalità, in base al quale non è esente dall'onere delle spese la parte che col suo comportamento abbia provocato la necessità del processo, prescindendosi dalle ragioni - di merito o processuali
- che l'abbiano determinata e dagli specifici motivi di rigetto della loro pretesa, oltre che delle rispettive posizioni processuali assunte da più
convenuti ritenuti passivamente legittimati (v. Cass., Sez. VI, n. 7716/2022;
Cass., Sez. VI, n. 23459/2011).
Infatti, tra atto dell'ente titolare del potere sanzionatorio e provvedimenti dell'esattore sussiste un rapporto di derivazione causale, nel senso che i primi costituiscono il presupposto logico-giuridico dei secondi.
Pertanto, i vizi incidenti sui primi si riflettono necessariamente sui secondi, mentre, nel caso inverso, i vizi incidenti sugli atti dell'esattore non si riflettono su quelli presupposti.
Ne deriva che, nella prima ipotesi, ricorrente nel caso di specie,
l'esattore che sia coinvolto in giudizio condivide la soccombenza con l'ente che ha emesso la sanzione e dunque è responsabile in solido per il pagamento delle spese di lite, potendo, al più, esserne tenuto indenne, in presenza di espressa domanda di manleva, nell'ambito dei loro rapporti interni (Cass., Sez. VI, n. 3105/2017).
5. Le spese del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti dell' per la
[...] Controparte_1
Proc. n. 16195/23 r.g.a.c. Pagina 7 di 8 riforma della sentenza n. 5090/2023 emessa dal Giudice di Pace di Napoli,
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1. accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto conferma,
condanna l' alla refusione, in Controparte_1
favore dell'odierna appellate, delle spese del primo grado di giudizio, liquidate ex d.m. n. 55/14 in complessivi € 200,00 per compensi, oltre rimborso forfertario al 15%, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antisatario;
2. condanna inoltre l' alla Controparte_1
refusione, in favore dell'appellante, delle spese del secondo grado di giudizio, liquidate ex d.m. n. 55/14 in complessivi € 350,00 per compensi, oltre rimborso forfertario al 15%, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antisatario.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
NAPOLI, 11.6.2025.
IL GIUDICE
GUGLIELMO MANERA
Proc. n. 16195/23 r.g.a.c. Pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Quinta Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Guglielmo Manera;
premesso che l'udienza fissata per la data del 9.6.2025 è stata sostituita dallo scambio di note scritte tra le parti ex art. 127 ter c.p.c.;
lette le note scritte pervenute nell'interesse delle parti costituite;
applicato l'art. 281 sexies c.p.c.;
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 16195/2023 r.g.a.c., vertente
TRA
, con il patrocinio dell'avv. Diego Parte_1
Taiani, giusta procura giusta procura a margine dell'atto di citazione di appello,
appellante
CONTRO
, con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. Luigi De Cunto, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
appellata
NONCHE'
, in persona del l.r..p.t., Controparte_2
contumace,
appellata
Proc. n. 16195/23 r.g.a.c. Pagina 1 di 8 ***
Oggetto: opposizione all'esecuzione (art. 615, c. I, c.p.c.)
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in luogo della partecipazione all'udienza del 9.6.2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
***
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio, dinanzi al Giudice Parte_1
di Pace di Napoli, l' e la Controparte_1 [...]
proponendo opposizione avverso la cartella di pagamento CP_2
n. 07120210030866051000, notificata il 05.05.2022, dell'importo di €
1.034,82, relativa a sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del
Codice della Strada accertate dalla chiedendo che Controparte_2 CP_2
fosse dichiarata l'insussistenza del diritto dell'esattore di procedere a esecuzione forzata per decadenza, prescrizione e inesistenza della pretesa di credito azionata dai convenuti.
Con la sentenza n. 5090/2023 pubblicata il 30.01.2023, il primo giudice ha accolto la domanda e ha annullato la cartella impugnata sul rilievo della mancata notifica dell'atto presupposto, in quanto vizio procedurale che determina la nullità dell'atto successivo, compensando integralmente tra le parti le spese di causa.
Avverso detto provvedimento è insorto l'attore, instaurando il presente giudizio di appello, lamentando la violazione dell'art. 92, c. II, c.p.c., per avere il primo giudice, a suo dire, compensato le spese di lite sulla base di motivazioni illogiche ed erronee che esulano dalle gravi ed eccezionali
Proc. n. 16195/23 r.g.a.c. Pagina 2 di 8 ragioni di cui all'art. 92, c.p.c., come modificato dall'art. 13 D.L. n.132/14,
convertito con modificazioni nella L. n. 162/14, e chiedendo, in riforma parziale della sentenza gravata, di condannare le parti appellate alla refusione di compensi e spese del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge, da distrarsi nei confronti del procuratore antistatario.
L ha contestato la fondatezza del Controparte_1
gravame, chiedendone il rigetto.
2. Con ordinanza del 17.01.2024, in applicazione dell'art. 291 c.p.c., è
stata dichiarata la nullità della notificazione diretta alla Controparte_2
con invito nei confronti dell'appellante a rinnovarla, nel rispetto del termine legale di comparizione.
Quindi, all'esito dell'udienza del 25.06.2024, con ordinanza del
04.07.2024, si rilevava l'omessa rinnovazione della notificazione dell'impugnazione alla e, ritenuta la causa matura per la Controparte_2
decisione, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza.
Alla luce di tanto, tenuto conto dell'omessa rinnovazione della notificazione dell'impugnazione alla , già contumace nel Controparte_2
giudizio di primo grado, potrebbe prospettarsi, ai sensi degli artt. 291 e 331
II co. c.p.c., l'inammissibilità dell'appello.
Tuttavia, l'operatività dell'art. 331 c.p.c. è confinata alle ipotesi di cause inscindibili fra loro, per tali intendendo quelle nelle quali “la
situazione di diritto sostanziale e processuale imponga che la sentenza sia
pronunziata nei confronti di più parti, affinché la sentenza medesima non sia
inutiliter data”, senza che ciò ricorra quando si controverte sulle spese di lite
Proc. n. 16195/23 r.g.a.c. Pagina 3 di 8 del precedente grado di giudizio, ben potendo la posizione di ciascuna delle parti essere sul punto differenziata (v. Cass., Sez. III, n. 1654/23 e Cass., n.
1354/62, in essa richiamata).
Di conseguenza, sebbene l'appello sia stato proposto nei confronti di entrambe le parti originariamente convenute, la mancata notificazione dello stesso alla , se lo rende inammissibile nei rapporti con Controparte_2
essa, non ne pregiudica la sorte rispetto al concessionario della riscossione.
3. Con la sentenza gravata, il primo giudice ha accolto la domanda,
finalizzata all'accertamento, in via c.d. recuperatoria, dell'inesistenza del credito erariale da sanzioni amministrative relativa alla circolazione stradale,
sul rilievo dell'omessa notificazione del verbale di contestazione, ai sensi dell'art. 201 C.d.S.
Il giudice di pace ha poi compensato le spese di lite fra le parti, a tale fine valorizzando la peculiarità della materia trattata, in quanto interessata da continue innovazioni giurisprudenziali, e la mancata contestazione sul merito della pretesa impositiva.
Avverso detto provvedimento è insorto l'attore, instaurando il presente giudizio di appello e lamentando la violazione dell'art. 92 c.p.c., avendo il primo giudice, a suo dire, deviato dal generale principio della soccombenza,
in assenza di valide ragioni.
3.1. La norma sopra citata, addotta dall'appellante a sostegno della sua impugnazione, stabilisce che “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel
caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della
giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le
spese tra le parti, parzialmente o per intero”.
Proc. n. 16195/23 r.g.a.c. Pagina 4 di 8 La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 77/2018, ha dichiarato l'illegittimità della norma, nella parte in cui non estende il potere giudiziale di compensazione delle spese ai casi che presentino “altre analoghe gravi ed
eccezionali ragioni”.
Nel caso di specie, il giudice onorario ha ravvisato, nella peculiarità
della controversia, motivo sufficiente per compensare le spese di lite.
L'appellante censura tale decisione contestandone l'illogicità.
3.2. La regolamentazione delle spese di lite disposta con la sentenza impugnata appare invero illegittima.
Nel caso di specie, non vi è stata soccombenza reciproca né l'oggetto della controversia è stato caratterizzato da novità o da mutamento della giurisprudenza su questioni dirimenti. Nemmeno sono state enunciate le gravi ed eccezionali ragioni che avrebbero potuto legittimare tale regolamentazione.
La mancata contestazione sul merito della pretesa impositiva non è
inoltre ravvisabile, avendo l'opponente agito proprio per accertare l'inesistenza del credito litigioso.
Il primo giudice, pertanto, nel compensare le spese di lite, è incorso in violazione della norma predetta e, in riforma del gravato provvedimento, le spese del primo grado, liquidate come da dispositivo, devono porsi a carico delle parti soccombenti.
4. Ai sensi dell'art. 5 d.m. n. 55/14, il valore della domanda, ai fini della liquidazione dei compensi di avvocato, è determinato in conformità alle norme del codice di procedura civile.
Proc. n. 16195/23 r.g.a.c. Pagina 5 di 8 Nel caso di specie, avendo l'odierno appellante chiesto l'accertamento negativo di un credito, vantato dalla sua controparte, in ipotesi pari a €
1.034,00, tale deve ritenersi il valore, ai sensi dell'art. 12 c.p.c.
Esso corrisponde allo scaglione fino a € 1.100,00 della tabella n. 1
allegata al d.m. cit., la quale, a sua volta, prevede compensi medi pari a €
68,00 per la fase di studio, a € 68,00 per la fase introduttiva e a € 142,00 per quella decisionale, per un totale di € 278,00. Nulla può essere, invece,
riconosciuto per la fase istruttoria, non essendo stata svolta attività ad essa riferibile.
Il totale sopra indicato può essere diminuito, ai sensi dell'art. 4, c. I,
d.m. cit., fino al 50%.
Ebbene, non vi è ragione per accogliere l'appello nella misura perorata dall'attore perché la controversia, per il suo oggetto, risulta essere caratterizzata dalla semplicità delle questioni trattate, peraltro limitate a quelle di solo fatto, in assenza di questioni di diritto.
Appare, pertanto, giustificata la riduzione dei compensi nella misura complessiva di € 200,00.
In tali limiti, pertanto, l'appello è fondato e la sentenza gravata dev'essere riformata.
Al riguardo, trova applicazione, anche con riferimento al primo grado di giudizio, il principio, recepito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale, nel giudizio di opposizione all'esecuzione esattoriale, quando essa venga accolta per omissioni pregresse riconducibili alla condotta dell'ente impositore, l'esattore debba essere considerato soccombente e, quindi,
responsabile in solido per le spese di lite, qualora abbia comunque resistito al
Proc. n. 16195/23 r.g.a.c. Pagina 6 di 8 giudizio, facendo valere ragioni contrarie a quelle del ricorrente, dovendosi in tal caso applicare il principio di causalità, in base al quale non è esente dall'onere delle spese la parte che col suo comportamento abbia provocato la necessità del processo, prescindendosi dalle ragioni - di merito o processuali
- che l'abbiano determinata e dagli specifici motivi di rigetto della loro pretesa, oltre che delle rispettive posizioni processuali assunte da più
convenuti ritenuti passivamente legittimati (v. Cass., Sez. VI, n. 7716/2022;
Cass., Sez. VI, n. 23459/2011).
Infatti, tra atto dell'ente titolare del potere sanzionatorio e provvedimenti dell'esattore sussiste un rapporto di derivazione causale, nel senso che i primi costituiscono il presupposto logico-giuridico dei secondi.
Pertanto, i vizi incidenti sui primi si riflettono necessariamente sui secondi, mentre, nel caso inverso, i vizi incidenti sugli atti dell'esattore non si riflettono su quelli presupposti.
Ne deriva che, nella prima ipotesi, ricorrente nel caso di specie,
l'esattore che sia coinvolto in giudizio condivide la soccombenza con l'ente che ha emesso la sanzione e dunque è responsabile in solido per il pagamento delle spese di lite, potendo, al più, esserne tenuto indenne, in presenza di espressa domanda di manleva, nell'ambito dei loro rapporti interni (Cass., Sez. VI, n. 3105/2017).
5. Le spese del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti dell' per la
[...] Controparte_1
Proc. n. 16195/23 r.g.a.c. Pagina 7 di 8 riforma della sentenza n. 5090/2023 emessa dal Giudice di Pace di Napoli,
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1. accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto conferma,
condanna l' alla refusione, in Controparte_1
favore dell'odierna appellate, delle spese del primo grado di giudizio, liquidate ex d.m. n. 55/14 in complessivi € 200,00 per compensi, oltre rimborso forfertario al 15%, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antisatario;
2. condanna inoltre l' alla Controparte_1
refusione, in favore dell'appellante, delle spese del secondo grado di giudizio, liquidate ex d.m. n. 55/14 in complessivi € 350,00 per compensi, oltre rimborso forfertario al 15%, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antisatario.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
NAPOLI, 11.6.2025.
IL GIUDICE
GUGLIELMO MANERA
Proc. n. 16195/23 r.g.a.c. Pagina 8 di 8