Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 12/05/2025, n. 1872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1872 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, in persona del Giudice del lavoro, dott.ssa Maria Luisa
TRAVERSA, all'udienza del 12 maggio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale ex art. 429 c.p.c.
nella causa di lavoro di I grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 12546 dell'anno 2024
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. DENTAMARO Nicoletta e Parte_1 dall'avv. MENOLASCINA Maria ed elettivamente domiciliata presso lo studio della prima in Bari, alla via Marco Partipilo, n. 8
– Ricorrente –
CONTRO
CP_1
– Resistente contumace –
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.10.2024, dipendente dell' Parte_1 CP_1
dal 01.04.2009 con qualifica di Tecnico Sanitario Laboratorio Biomedico (ex cat.
[...]
D1) presso il D.S.S. 10 di Triggiano, esponeva di aver prestato 72 turni di pronta disponibilità attiva in giorni festivi nel periodo dal 2018 al 2024.
La ricorrente, pertanto, chiedeva la condanna dell' al risarcimento del danno CP_1
da usura psicofisica, nella misura di € 5.307,12 per ogni riposo compensativo non usufruito, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Giudice ne dichiarava la contumacia.
Non risultando necessario l'espletamento di attività istruttoria, la causa veniva decisa come da sentenza contestuale.
Il ricorso è fondato.
L'art. 9, d.lgs. n. 66 del 2003, in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, dispone che “il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all'articolo 7”.
La disciplina trova riscontro anche a livello europeo, dove l'art. 5 della direttiva
2003/88/CE, in materia di riposo settimanale, prevede che “gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici, per ogni periodo di 7 giorni, di un periodo minimo di riposo ininterrotto di 24 ore a cui si sommano le 11 ore di riposo giornaliero previste all'articolo 3. Se condizioni oggettive, tecniche o di organizzazione del lavoro lo giustificano, potrà essere fissato un periodo minimo di riposo di 24 ore”.
Con riferimento al servizio di pronta disponibilità, esso, ai sensi dell'art. 7, comma 1,
C.C.N.L. integrativo 20.09.2001, “è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dipendente e dall'obbligo dello stesso di raggiungere la struttura nel tempo previsto con modalità stabilite ai sensi del comma 3”, con la previsione, secondo quanto disposto dal comma 6, di “un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale” nel caso in cui il servizio stesso cada in giorno festivo. La pronta disponibilità deve essere limitata ai turni notturni e festivi, “ha durata di dodici ore e dà diritto ad una indennità di Lire 40.000 per ogni dodici ore”; inoltre, in caso di chiamata, ex comma 9 dell'art. 7, C.C.N.L. 20.09.2001, “l'attività viene computata come lavoro straordinario ai sensi dell'art. 34 del CCNL 7 aprile 1999, come modificato dall'art. 39 del presente contratto, ovvero trova applicazione l'art. 40" che,
pag. 2/6 a sua volta, disciplina la “banca delle ore” e prevede la possibilità per il lavoratore di convertire le ore di straordinario in permessi compensativi.
Le parti collettive, ricalcando la disciplina già dettata dall'art. 18, D.P.R. n. 270 del
1987, hanno disciplinato diverse fattispecie di pronta disponibilità, giacché quest'ultima, a seconda del caso in cui si verifichi o meno l'effettiva chiamata, può dare luogo all'attività lavorativa (reperibilità attiva) o consistere nel mero rispetto dell'obbligo di attesa senza che segua la prestazione di servizio (reperibilità passiva).
La Cassazione, sul punto, ha più volte chiarito che la reperibilità passiva non può essere equiparata alla prestazione di lavoro, risolvendosi, invece, in un'obbligazione strumentale ed accessoria, qualitativamente diversa da quella lavorativa, che, pur comportando una limitazione della sfera individuale del lavoratore, non impedisce il recupero delle energie psicofisiche. Proprio detta ontologica diversità fra prestazione lavorativa e obbligo di reperibilità giustifica la previsione di un riposo compensativo
“senza riduzione del debito orario settimanale”, ossia di una giornata di riposo la cui fruizione lascia globalmente immutata l'ordinaria prestazione oraria settimanale e, quindi, impone una variazione in aumento della durata dell'attività lavorativa da prestare negli altri giorni della settimana. In altri termini, secondo l'interpretazione consolidata della giurisprudenza di legittimità, poiché il riposo compensativo non esonera dal rispetto dell'orario complessivo settimanale (non può essere attribuito alcun altro significato all'espressione “senza riduzione del debito orario”), il suo godimento comporta necessariamente l'obbligo del lavoratore di recuperare le ore non lavorate nel giorno di riposo, “spalmandole” sugli altri giorni lavorativi, nei quali, di conseguenza, la prestazione diviene maggiormente gravosa (cfr. Cass. n. 14770/2017; n. 6491/2016;
n. 5465/2016; n. 9316/2014; n. 11730/2013; n. 4688/2011).
Ne discende che, nel silenzio della disposizione contrattuale sulle modalità di fruizione del riposo compensativo, la clausola deve essere interpretata tenendo presente le conseguenze che dal godimento del riposo derivano e, quindi, poiché quest'ultimo da un lato non è diretto a consentire il recupero delle energie psicofisiche e dall'altro impone un sacrificio al lavoratore, si deve ribadire l'esegesi, consolidatasi anche nella pag. 3/6 giurisprudenza amministrativa (fra le tante, C.d.S. 09.09.2009, n. 5343), secondo la quale l'obbligo del datore di lavoro di concedere la giornata di riposo, rimodulando conseguentemente l'orario settimanale, sorge solo qualora il dipendente ne faccia espressa richiesta.
Il comma 9 dell'art. 7 C.C.N.L. integrativo 20.09.2001, applicabile a tutte le ipotesi in cui il servizio di pronta disponibilità dia luogo a chiamata effettiva, disciplina il trattamento economico spettante per le ore effettivamente lavorate e prevede il diritto del lavoratore a percepire, oltre all'indennità stabilita dal comma 6, anche la maggiorazione per il lavoro straordinario o, a sua scelta, l'imputazione delle ore alla banca disciplinata dall'art. 40, con conseguente possibilità per il dipendente di optare successivamente per il permesso compensativo.
La norma contrattuale, quindi, è destinata unicamente a disciplinare il trattamento economico spettante per le ore di effettiva prestazione rese a seguito dell'assicurato servizio di pronta disponibilità (con previsione di una maggiorazione giustificata dalla gravosità della prestazione in quanto resa in ora notturna o in giorno festivo) e la stessa non incide, neppure indirettamente, sulla durata complessiva settimanale dell'attività lavorativa e sul diritto del dipendente alla fruizione del necessario riposo settimanale, che restano disciplinati delle disposizioni dettate dai diversi contratti succedutisi nel tempo in tema di orario di lavoro e di riposo (art. 26, C.C.N.L. 07.04.1999 e art. 20,
C.C.N.L. 01.09.1995).
Pertanto, ove il dipendente in servizio di pronta disponibilità venga chiamato a rendere la prestazione, l'azienda, oltre a corrispondere la maggiorazione prevista dal comma 9
(o in alternativa, su richiesta del dipendente, il permesso compensativo di cui all'art. 40
C.C.N.L.), dovrà comunque garantire allo stesso il riposo settimanale, a prescindere da una sua richiesta, trattandosi di diritto indisponibile, riconosciuto dalla Carta costituzionale oltre che dall'art. 5 della direttiva 2003/88/CE (cfr. tra le altre, Cass. civ.
n. 6491/2016). Infatti, un compenso maggiorato per l'attività prestata in giorno festivo non incide neppure indirettamente sulla disciplina della durata complessiva settimanale dell'attività lavorativa e sul diritto del dipendente alla fruizione del necessario riposo,
pag. 4/6 che dovrà essere garantito dalla azienda, a prescindere da una richiesta, trattandosi, come specificato, di diritto indisponibile.
Nel caso di specie, i fogli presenza versati in atti consentono di accertare il mancato godimento da parte della ricorrente del riposo compensativo, dopo aver prestato servizio di pronta disponibilità in giornate festive, nei periodi indicati in ricorso, ad eccezione dei turni del 15 novembre 2019 e del 1° dicembre 2023, in quanto turni regolarmente svolti in giornate non festive.
Ciò posto, il mancato godimento del riposo compensativo giustifica la richiesta risarcitoria avanzata, come ribadito anche dalla Cassazione, secondo la quale la mancata fruizione del riposo settimanale è fonte di danno non patrimoniale che deve essere presunto perché “l'interesse del lavoratore leso dall'inadempimento datoriale ha una diretta copertura costituzionale nell'art. 36 Cost., sicché la lesione dell'interesse espone direttamente il datore al risarcimento del danno” (cfr. Cass. n. 24563/2016; n.
16665/2015; n. 24180/2013; Cass. S.U. n. 142/2013).
In merito al criterio per determinare l'entità del danno, deve ritenersi applicabile la misura del lavoro feriale, nello specifico il “compenso di una giornata lavorativa ordinaria (compenso giornaliero ordinario) per ogni riposo settimanale effettivamente non goduto” (cfr. Corte d'Appello di Bari, n. 1589 del 23.09.2021; in tal senso, anche
Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, n. 1490 del 2020).
Ne deriva che alla ricorrente spetta il risarcimento del danno da quantificarsi nella misura di una giornata lavorativa ordinaria per il riposo non goduto con riferimento a tutti i periodi indicati in ricorso, ad eccezione dei turni del 15 novembre 2019 e del 1° dicembre 2023.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo, secondo il valore della prestazione effettivamente riconosciuto.
P.Q.M.
pag. 5/6 Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato il 15.10.2024, nei confronti dell' Parte_1 CP_1
resistente contumace, così provvede:
[...]
1) accoglie per quanto di ragione la domanda e, per l'effetto, condanna l' al CP_1
risarcimento del danno in favore della ricorrente nella misura di una giornata lavorativa ordinaria per il riposo non goduto con riferimento a tutti i periodi indicati in ricorso, ad eccezione dei turni del 15 novembre 2019 e del 1° dicembre 2023, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
2) condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.030,00 per CP_1
compenso, oltre r.f., i.v.a. e c.a.p., ed € 118,50 per esborsi, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Bari, 12 maggio 2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Maria Luisa Traversa
pag. 6/6