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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 05/06/2025, n. 605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 605 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3205 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Isabella Manunza, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] Controparte_1 C.F._2
Pausania (SS) il 07/01/1949, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.
Gianluca Aleppi, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto in data 24/08/2002, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Sestu.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 24/08/2002 tra Parte_1
e trascritto presso il registro dello stato civile
[...] Controparte_1
del Comune di Sestu, anno 2002, numero 7, parte 1, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in data 24.08.2002 in
Sestu (CA) trascritto nei Registri dello stato civile del suddetto Comune all'atto n. 7, parte I, anno 2002.
2) Ordinare al Comune di Sestu (CA) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Pag. 2 di 3 3) Omologare le seguenti condizioni:
- il signor a titolo di assegno divorzile, Controparte_1 corrisponderà alla signora l'importo mensile concordato in Parte_1
sede di separazione e successivamente aumentato secondo indici ISTAT, pari ad € 113,00 a mezzo bonifico (IBAN [...]) entro il giorno 20 di ogni mese.
Il suddetto importo verrà rivalutato di anno in anno, a far data dalla sentenza di scioglimento del matrimonio, secondo la variazione degli indici ISTAT.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 05/06/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3205 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Isabella Manunza, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] Controparte_1 C.F._2
Pausania (SS) il 07/01/1949, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.
Gianluca Aleppi, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto in data 24/08/2002, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Sestu.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 24/08/2002 tra Parte_1
e trascritto presso il registro dello stato civile
[...] Controparte_1
del Comune di Sestu, anno 2002, numero 7, parte 1, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in data 24.08.2002 in
Sestu (CA) trascritto nei Registri dello stato civile del suddetto Comune all'atto n. 7, parte I, anno 2002.
2) Ordinare al Comune di Sestu (CA) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Pag. 2 di 3 3) Omologare le seguenti condizioni:
- il signor a titolo di assegno divorzile, Controparte_1 corrisponderà alla signora l'importo mensile concordato in Parte_1
sede di separazione e successivamente aumentato secondo indici ISTAT, pari ad € 113,00 a mezzo bonifico (IBAN [...]) entro il giorno 20 di ogni mese.
Il suddetto importo verrà rivalutato di anno in anno, a far data dalla sentenza di scioglimento del matrimonio, secondo la variazione degli indici ISTAT.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 05/06/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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