TRIB
Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/04/2025, n. 4141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4141 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
XIV SEZIONE CIVILE in persona della dott.ssa Laura Martano ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 12283 del R.G.A.C.C. dell'anno 2022, trattenuta in decisione nell'udienza del 14.01.2025 e vertente
TRA
, , rapp.to e difeso, Parte_1 C.F._1 congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Giorgia Esposito (C.F.
) e dall'avv. Luigi Scarpati (C.F. C.F._2
), presso cui elettivamente domicilia in Napoli C.F._3 alla Via San Giacomo n. 40.
- ATTORE -opponente
E
, e per essa quale Controparte_1 P.IVA_1 mandataria la , rappresentata e difesa CP_2 P.IVA_2 dall'avv. Michele Nappi (C.F. ) ed elettivamente C.F._4 domiciliata presso il suo studio sito in Napoli alla Via Alcide de
Gasperi n. 33
- CONVENUTA-OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a precetto.
CONCLUSIONI
All'udienza del 14.01.2025 il procuratore della parte convenuta si riportava alle conclusioni già rassegnate nei propri scritti difensivi
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato alla parte convenuta, proponeva opposizione avverso l'atto di precetto Parte_1
1 notificatogli il 26 aprile 2021 e fondato sul Decreto Ingiuntivo n.
3858/2011 del Tribunale di Napoli, con il quale gli veniva intimato il pagamento della complessiva somma di Euro 1.244.265,66 eccependo: a) la nullità della fideiussione omnibus e il relativo allegato “condizioni economiche più significative” sottoscritti dell'opponente con la in data 10.01.2006 per Controparte_3 violazione della legge antitrust di cui all'art. 2, comma 2, lett. a) della
Legge n. 287/1990, cosi come stabilito dal Provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia, nonché per la nullità delle clausole 2, 6 e 8 del predetto contratto;
b) la nullità dei contratti di conto corrente e di finanziamento;
c) l'usurarietà dei tassi di interesse applicati;
d) la nullità del contratto per la violazione degli obblighi contrattuali.
Per questi motivi
, previa istanza di sospensione cautelare, chiedeva:
a) di accertare e dichiarare la nullità del contratto di fideiussione;
b) di accertare e dichiarare la nullità delle clausole 2,6 e 8 del contratto di fideiussione omnibus del 10.01.2006; c) di accertare e dichiarare l'illegittimità ed irregolarità dell'atto di precetto;
d) di accertare e dichiarare la mancanza del diritto del creditore istante a procedere con l'esecuzione forzata;
e) condannare controparte alle refusione delle spese processuali in proprio favore, con attribuzione ai procuratori antistatari.
Si costituiva la convenuta che si Controparte_4 opponeva alla domanda attorea chiedendone il rigetto, con vittoria di spese e condanna ex art. 96 c.p.c..
All'udienza del 14.01.2025 la causa veniva assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
---
L'opposizione è inammissibile per le ragioni di seguito esposte.
Invero, va rilevato che tutte le censure dedotte dall'opponente riguardano fatti precedenti la formazione del titolo esecutivo giudiziale e di conseguenza il loro esame risulta precluso in sede di opposizione all'esecuzione ex art. 615 co 1 cpc. 2 Ed infatti, in linea con il granitico orientamento della S.C., in sede di opposizione all'esecuzione, di cui all'articolo 615 c.p.c., promossa in base a un titolo esecutivo di formazione giudiziale è consentito all'opponente dedurre unicamente questioni relative a fatti modificativi o estintivi, restando inammissibile la deduzione di quelle di merito, precluse o non proposte nella competente sede di cognizione. Sul punto si veda Cass. 22090/2021. In caso di titolo giudiziale, con l'opposizione all'esecuzione è possibile far valere unicamente fatti, che integrino una causa estintiva o impeditiva del diritto (ad es., il pagamento anche parziale, la novazione del debito, la sua remissione, la compensazione, l'avvenuta prescrizione, la transazione: Cass. 27159/06, Cass. 26089/05, Cass. 17866/05,
Cass. 27160/06), purchè però siano successivi al momento in cui si è formato il giudicato sostanziale sul provvedimento che costituisce il titolo posto alla base dell'esecuzione (o, a tutto concedere, al momento in cui essi potevano essere utilmente dedotti nel processo in cui il provvedimento doveva divenire definitivo).
Può così ribadirsi che, qualora a base di una qualunque azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell'esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo, potendo controllare soltanto la persistenza della validità di quest'ultimo e quindi attribuire rilevanza solamente a fatti posteriori alla sua formazione o, se successiva, al conseguimento della definitività.
Nella fattispecie, per le ragioni appena esposte, è evidente che i motivi di opposizione proposti non possono essere sottoposti all'esame del giudice dell'opposizione esecutiva, trattandosi di esaminare questioni
(nullità della fideiussione ominibus, delle clausole dei contratti di finanziamento e di conto corrente) coperte dal giudicato rappresentato dal decreto ingiuntivo non opposto, in quanto temporalmente antecedenti alla formazione del titolo giudiziale 3 (questioni che andavano quindi fatte valere in sede contenziosa attraverso il rimedio dell'opposizione a decreto ingiuntivo).
Non sussistono i presupposti per il riconoscimento della responsabilità di parte opponente per lite temeraria. Ed infatti, la condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, ai sensi del terzo comma dell'art. 96 cod. proc. civ., aggiunto dalla legge
18 giugno 2009, n. 69, presuppone l'accertamento della mala fede o colpa grave della parte soccombente (nella specie non desumibile dagli atti di causa), non solo perché la relativa previsione è inserita nella disciplina della responsabilità aggravata, ma anche perché agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è condotta di per sé rimproverabile (Cass. sez. VI, Ord. del 30.11.2012,
n. 21570).
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto della decisione in rito e della esigua complessità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sezione XIV, in persona del Giudice dott.ssa
Laura Martano definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n. R.G. 12283/2022, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara inammissibile l'opposizione;
2. Rigetta la domanda di parte opposta in riferimento alla condanna ex art. 96 cpc;
3. Condanna alla refusione delle spese processuali in Parte_1 favore di parte opposta, che liquida in € 10.180,00 per compensi oltre spese generali IVA e CPA come per legge;
Napoli, 28.04.2025 Il Giudice
dott.ssa Laura Martano
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
XIV SEZIONE CIVILE in persona della dott.ssa Laura Martano ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 12283 del R.G.A.C.C. dell'anno 2022, trattenuta in decisione nell'udienza del 14.01.2025 e vertente
TRA
, , rapp.to e difeso, Parte_1 C.F._1 congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Giorgia Esposito (C.F.
) e dall'avv. Luigi Scarpati (C.F. C.F._2
), presso cui elettivamente domicilia in Napoli C.F._3 alla Via San Giacomo n. 40.
- ATTORE -opponente
E
, e per essa quale Controparte_1 P.IVA_1 mandataria la , rappresentata e difesa CP_2 P.IVA_2 dall'avv. Michele Nappi (C.F. ) ed elettivamente C.F._4 domiciliata presso il suo studio sito in Napoli alla Via Alcide de
Gasperi n. 33
- CONVENUTA-OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a precetto.
CONCLUSIONI
All'udienza del 14.01.2025 il procuratore della parte convenuta si riportava alle conclusioni già rassegnate nei propri scritti difensivi
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato alla parte convenuta, proponeva opposizione avverso l'atto di precetto Parte_1
1 notificatogli il 26 aprile 2021 e fondato sul Decreto Ingiuntivo n.
3858/2011 del Tribunale di Napoli, con il quale gli veniva intimato il pagamento della complessiva somma di Euro 1.244.265,66 eccependo: a) la nullità della fideiussione omnibus e il relativo allegato “condizioni economiche più significative” sottoscritti dell'opponente con la in data 10.01.2006 per Controparte_3 violazione della legge antitrust di cui all'art. 2, comma 2, lett. a) della
Legge n. 287/1990, cosi come stabilito dal Provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia, nonché per la nullità delle clausole 2, 6 e 8 del predetto contratto;
b) la nullità dei contratti di conto corrente e di finanziamento;
c) l'usurarietà dei tassi di interesse applicati;
d) la nullità del contratto per la violazione degli obblighi contrattuali.
Per questi motivi
, previa istanza di sospensione cautelare, chiedeva:
a) di accertare e dichiarare la nullità del contratto di fideiussione;
b) di accertare e dichiarare la nullità delle clausole 2,6 e 8 del contratto di fideiussione omnibus del 10.01.2006; c) di accertare e dichiarare l'illegittimità ed irregolarità dell'atto di precetto;
d) di accertare e dichiarare la mancanza del diritto del creditore istante a procedere con l'esecuzione forzata;
e) condannare controparte alle refusione delle spese processuali in proprio favore, con attribuzione ai procuratori antistatari.
Si costituiva la convenuta che si Controparte_4 opponeva alla domanda attorea chiedendone il rigetto, con vittoria di spese e condanna ex art. 96 c.p.c..
All'udienza del 14.01.2025 la causa veniva assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
---
L'opposizione è inammissibile per le ragioni di seguito esposte.
Invero, va rilevato che tutte le censure dedotte dall'opponente riguardano fatti precedenti la formazione del titolo esecutivo giudiziale e di conseguenza il loro esame risulta precluso in sede di opposizione all'esecuzione ex art. 615 co 1 cpc. 2 Ed infatti, in linea con il granitico orientamento della S.C., in sede di opposizione all'esecuzione, di cui all'articolo 615 c.p.c., promossa in base a un titolo esecutivo di formazione giudiziale è consentito all'opponente dedurre unicamente questioni relative a fatti modificativi o estintivi, restando inammissibile la deduzione di quelle di merito, precluse o non proposte nella competente sede di cognizione. Sul punto si veda Cass. 22090/2021. In caso di titolo giudiziale, con l'opposizione all'esecuzione è possibile far valere unicamente fatti, che integrino una causa estintiva o impeditiva del diritto (ad es., il pagamento anche parziale, la novazione del debito, la sua remissione, la compensazione, l'avvenuta prescrizione, la transazione: Cass. 27159/06, Cass. 26089/05, Cass. 17866/05,
Cass. 27160/06), purchè però siano successivi al momento in cui si è formato il giudicato sostanziale sul provvedimento che costituisce il titolo posto alla base dell'esecuzione (o, a tutto concedere, al momento in cui essi potevano essere utilmente dedotti nel processo in cui il provvedimento doveva divenire definitivo).
Può così ribadirsi che, qualora a base di una qualunque azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell'esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo, potendo controllare soltanto la persistenza della validità di quest'ultimo e quindi attribuire rilevanza solamente a fatti posteriori alla sua formazione o, se successiva, al conseguimento della definitività.
Nella fattispecie, per le ragioni appena esposte, è evidente che i motivi di opposizione proposti non possono essere sottoposti all'esame del giudice dell'opposizione esecutiva, trattandosi di esaminare questioni
(nullità della fideiussione ominibus, delle clausole dei contratti di finanziamento e di conto corrente) coperte dal giudicato rappresentato dal decreto ingiuntivo non opposto, in quanto temporalmente antecedenti alla formazione del titolo giudiziale 3 (questioni che andavano quindi fatte valere in sede contenziosa attraverso il rimedio dell'opposizione a decreto ingiuntivo).
Non sussistono i presupposti per il riconoscimento della responsabilità di parte opponente per lite temeraria. Ed infatti, la condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, ai sensi del terzo comma dell'art. 96 cod. proc. civ., aggiunto dalla legge
18 giugno 2009, n. 69, presuppone l'accertamento della mala fede o colpa grave della parte soccombente (nella specie non desumibile dagli atti di causa), non solo perché la relativa previsione è inserita nella disciplina della responsabilità aggravata, ma anche perché agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è condotta di per sé rimproverabile (Cass. sez. VI, Ord. del 30.11.2012,
n. 21570).
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto della decisione in rito e della esigua complessità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sezione XIV, in persona del Giudice dott.ssa
Laura Martano definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n. R.G. 12283/2022, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara inammissibile l'opposizione;
2. Rigetta la domanda di parte opposta in riferimento alla condanna ex art. 96 cpc;
3. Condanna alla refusione delle spese processuali in Parte_1 favore di parte opposta, che liquida in € 10.180,00 per compensi oltre spese generali IVA e CPA come per legge;
Napoli, 28.04.2025 Il Giudice
dott.ssa Laura Martano
4