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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/01/2025, n. 604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 604 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 23095/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE DECIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 23095/2022
Oggi 23.01.2025 ad ore 11.30 innanzi al dott. Damiano Spera, sono comparsi:
Per l'avv. LOPIZZO CHRISTIAN PIAZZA DELLA Parte_1
REPUBBLICA, 10 20121 MILANO;
Per Parte_2
l'avv. GIRARDI ANDREA e l'avv. BERNARDINI
[...]
MATTIA ( GALLERIA STRASBURGO 3 20122 MILANO;
C.F._1
oggi sostituito dall'avv. ELISA BEZZI
I procuratori delle parti richiamano le conclusioni assunte alla udienza del 17.12.2024.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Damiano Spera
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Damiano Spera ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 23095/2022 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._2
dall'avvocato LOPIZZO CHRISTIAN, nonché dall'avvocato LACCHINI
ALESSANDRO ( ) PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 10 20121 C.F._3
MILANO;
ATTORE
contro
Parte_2
(C.F. ), rappresentato e difeso
[...] P.IVA_1
dall'avvocato GIRARDI ANDREA nonché dall'avvocato BERNARDINI MATTIA
( GALLERIA STRASBURGO 3 20122 MILANO;
C.F._1
CONVENUTO
CONCLUSIONI All'udienza di precisazione delle conclusioni del 17 dicembre 2024, le parti concludevano come da verbale di causa.
pagina 2 di 10 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio il Parte_1 [...] per sentirlo condannare al risarcimento di tutti i danni patiti a seguito del Controparte_1 sinistro occorsogli in data 2.06.2020, allorché si trovava a svolgere in compagnia di un'amica attività sportiva (tennis) presso uno dei campi del menzionato centro sportivo.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il Controparte_1
(breviter ), il quale concludeva per il rigetto delle domande attoree ovvero, in subordine, per Parte_2 la dichiarazione di un concorso di colpa in capo all'attore ai sensi dell'art. 1227 c.c.
All'udienza dell'8.11.2022, il Giudice, su concorde istanza delle parti, concedeva i termini di cui all'art. 183, c. VI, c.p.c.
Con ordinanza del 23.03.2023, il Giudice ammetteva parzialmente le istanze istruttorie formulate da parte attrice.
All'esito dell'istruttoria orale, il Giudice disponeva CTU medico – legale sulla persona dell'attore e nominava a tal fine il dott. . Persona_1
Espletata la consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del 20.11.2024, il Giudice invitava le parti a conciliare la lite e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 17.12.2024, le parti precisavano le conclusioni come da fogli depositati in via telematica e il Giudice rinviava per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del
23.01.2025, assegnando un termine per il deposito di brevi note conclusive.
All'udienza del 23.01.2025, il Giudice dava lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Con riferimento all'an debeatur, ritiene questo Giudice che la domanda proposta dall'attore meriti accoglimento per le ragioni che seguono.
L'attore fa valere nei confronti del una responsabilità contrattuale da inadempimento delle Parte_2 obbligazioni assunte conseguentemente all'iscrizione presso il ovvero una responsabilità Parte_2 extracontrattuale ai sensi dell'art. 2051 e/o dell'art. 2043 c.c., deducendo che da un determinato inadempimento contrattuale ben possano derivare conseguenze pregiudizievoli che trascendono gli interessi regolamentati dalla fonte delle obbligazioni, si dà ricadere nel dominio della responsabilità aquiliana, essendosi prodotto quel danno ingiusto che, ai sensi dell'articolo 2043 cod. civ. e 2051 c.c., legittima giuste pretese risarcitorie della parte lesa (cfr. memoria n. 1 attore).
Nell'atto introduttivo del presente giudizio, l'attore afferma che il giorno 2 giugno 2020, insieme ad una sua amica, si trovava su uno dei campi da tennis del per una partita amatoriale;
i campi Parte_2 si caratterizzavano per la presenza di erba sintetica, recintati da rete metallica verde e circondati da alberi aghifoglie e siepi. Durante la partita, l'attore, correndo lateralmente nel tentativo di prendere una palla angolata, scivolava sugli aghi di larice accumulatisi sul bordo del rettangolo di gioco perdendo l'equilibrio ed andando ad impattare contro la rete metallica che delimita il campo da gioco. Poiché la rete metallica presentava un buco tra le proprie maglie, l'attore ivi infilava il proprio braccio sinistro nel tentativo di pararsi dalla caduta e riportava una frattura metadiafisaria prossimale pluriframmentaria dell'omero. A seguito delle lesioni riportate, l'attore subiva intervento chirurgico di osteosintesi presso il P.S. dell' di Rozzano. Controparte_2
pagina 3 di 10 Orbene, ai fini del corretto inquadramento giuridico della fattispecie prospettata dall'attore, occorre rilevare che il caso di specie rientra, di tutta evidenza, anche. nell'ambito di applicazione dell'art. 2051 cod. civ., relativo alla responsabilità per cose in custodia.
Sul punto occorre premettere che, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte, cui si reputa di aderire, l'art. 2051 c.c. configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, che, per essere affermata, non esige un'attività o una condotta colposa del custode (di talché, in definitiva, il custode negligente non risponde in modo diverso dal custode perito e prudente, se la cosa ha provocato danni a terzi – cfr. Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279), ma richiede la sussistenza del mero rapporto causale tra la cosa in custodia e l'evento lesivo verificatosi in concreto (da ultimo, Cass., ord. n. 22684/2013).
Pertanto, ove vi sia rapporto di custodia, la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. è esclusa dal caso fortuito, che è qualificazione incidente sul nesso causale e non sull'elemento psicologico dell'illecito, e che individua un fattore riconducibile a un elemento esterno, avente i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità (confr. Cass. civ. 7 luglio 2010, n. 16029; Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279; Cass. civ. 6 luglio 2006, n. 15384). Ne derivano precise conseguenze in tema di onere probatorio gravante sulle parti.
L'attore che agisce per il risarcimento del danno ha, precisamente, l'onere di provare il fatto lesivo, come verificatosi in concreto, l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, nonché il danno conseguenza, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale
(Cass. n. 858/2008; 8005/2010; 5910/11); il convenuto deve, in altre parole, fornire la prova liberatoria del caso fortuito, ossia la prova di un evento eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, che – inserendosi nel decorso causale – abbia interrotto il nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno
(vedi Cass. n. 8500/2010; Cass. n. 57417/2009; Cass. n. 11227/2008).
Secondo l'orientamento della Suprema Corte che si condivide, la prova del nesso causale è particolarmente rilevante nel caso in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno della cosa;
infatti, ove si tratti di cosa di per sé statica e inerte e richieda che l'agire umano, e, in particolare, quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa in questi casi si impone la necessità "di ulteriori accertamenti, quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo, il grado di attenzione richiesto allo scopo, ed ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode. Trattasi di presupposti per l'operatività dell'art. 2051 c.c. che debbono essere dimostrati dal danneggiato, al fine di poter affermare che il danno è conseguenza causale della situazione dei luoghi" (Cass., sent. n.
2660/2013).
Qualora, dunque, si tratti di cosa di per sé statica e inerte e richieda che l'agire umano (ed in particolare quello del danneggiato) si unisca al modo di essere della cosa, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (Cass., sent. n. 6306/2013).
Orbene se, in applicazione dell'art. 2051 c.c., spetta al custode convenuto, per liberarsi dalla presunzione di responsabilità, la prova dell'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo, che presenti i caratteri del caso fortuito (che può essere anche il fatto del danneggiato), tuttavia questo onere probatorio presuppone che l'attore abbia, a sua volta, e in via prioritaria, fornito la prova della relazione tra l'evento dannoso lamentato e la cosa in custodia. pagina 4 di 10 Inoltre, occorre premettere che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ. 6 luglio
2006, n. 15383), la tutela risarcitoria del danneggiato rimane affidata esclusivamente all'art. 2043 c.c. solo ove sia escluso il rapporto di custodia.
Tanto premesso in termini generali, si osserva che nel caso di specie è certamente sussistente il rapporto di custodia tra il e il campo da tennis, e le sue componenti, sul quale si è verificato Parte_2
l'evento lesivo, circostanza peraltro non contestata da parte convenuta. L'attore ha altresì dimostrato il nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo. In primo luogo, l'attore ha descritto lo stato dei luoghi, affermando di essere caduto, mentre scivolava a terra a causa di aghi di larice sul campo da tennis allorché provava a prendere una palla angolare e, istintivamente provava a parare la caduta sporgendo le braccia in avanti senonché una di queste (i.e. braccio sinistro) finiva per entrare nel buco presente nella recinzione, non agevolmente visibile in quanto la recinzione metallica si presentava di colore verde come verde era l'erba del campo da tennis nel quale stava giocando l'attore (cfr. pagg.
1-5 atto di citazione;
doc. fotografica fasc. att.). L'attore ha provato, producendo in atti le riproduzioni fotografiche (sub doc. 1,2,3,4,5,6 citati), che la rete metallica di recinzione del campo da tennis teatro del sinistro di cui è causa presentava peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa anche la normale utilizzazione, tenuto conto che il buco si trovava appunto nell'immediata adiacenza del campo da tennis e che, per regole di comune esperienza, ben può succedere che nel correre per prendere la pallina si scivoli a terra;
invero, attraverso tali fotografie è stato possibile evincere la presenza e le caratteristiche del buco presente nella rete di recinzione del campo e vedere quali fossero le condizioni in cui si trovava al momento del sinistro.
In secondo luogo, la dinamica del sinistro, così come lo stato dei luoghi, sono stati confermati nel corso dell'istruttoria orale. In particolare, all'udienza del 25.01.2024:
- la teste ha dichiarato: “Ricordo, che il giorno 2 giugno 2020, Testimone_1 giocavo una partita a tennis con presso il di . Ricordo che Parte_1 Parte_2 Parte_2 erano circa le ore 13-15. Durante il palleggio, vidi l'attore scivolare per prendere una palla diretta verso la rete laterale del campo;
scivolava su sabbiolina e aghi di pino che si trovavano sul campo da tennis e anche fuori dal rettangolo di gioco. Confermo che il campo di gioco si presentava nelle condizioni raffigurate nelle foto che mi vengono mostrate, prodotte sub doc.
1,2 e 3 da parte attrice. Quando mi avvicinai all'attore, mi resi conto che questi, scivolando, era entrato con il braccio nel buco rappresentato nelle foto. Prima di quel momento, non mi ero resa conto dell'esistenza del buco nella recinzione. Io capii la gravità delle lesioni subite dal mio amico e chiamai aiuto, anche perché avevo avuto la percezione che la spalla fosse addirittura staccata dal corpo del mio amico. Sono, quindi, arrivati i soccorsi, ma non so meglio precisare.”;
- il teste , direttore del , ha dichiarato: “Prendo visione delle foto Testimone_2 Parte_2 prodotte sub doc. 1,2, e 3 confermo che il campo di gioco nel giugno 2020 si presentava nelle condizioni rappresentate nelle foto. È vero quanto capitolato. La rete presentava il buco ben visibile nelle foto che mi sono state mostrate. Confermo quanto capitolato. Prestai subito soccorso a . Quando io intervenni, l'attore era sdraiato a terra vicino al buco Parte_1 posto nella rete e il suo braccio era già fuori dal buco posto nella rete. L'attore, nell'immediatezza, mi disse che il suo braccio era entrato nel buco posto nella rete. Aggiungo che il campo da tennis si presentava con aghi di pini sul terreno e vi era anche sabbiolina, pagina 5 di 10 perché quella era la caratteristica del campo di gioco. Prima dell'incidente, mi era stato segnalato che vi erano dei tagli nella rete di recinzione e aveva provveduto a ricucirli.
Probabilmente, il buco di cui ho parlato era sfuggito a coloro che erano stati chiamati per la riparazione. Preciso che l'esistenza del buco predetta non ci era mai stata segnalata. Ripeto che erano state segnalate delle aperture e tagli nella rete che furono riparati nel novembre del
2019.”.
Risulta pertanto provato che a causa delle condizioni in cui si presentava il campo da tennis (in particolare, il buco presente nella rete metallica di recinzione) l'attore abbia riportato lesioni all'arto sinistro superiore;
altresì, parte attrice ha provato, producendo in atti le riproduzioni fotografiche sopra richiamate, che il campo da tennis presentava peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa anche la normale utilizzazione;
invero, attraverso tali fotografie è stato possibile vedere l'ampiezza del buco della rete metallica che, tuttavia, risultava non agevolmente visibile a causa dell'identico colore tra la stessa e il campo da tennis.
Il convenuto ha invocato il caso fortuito, sostenendo la ricorrenza di fattori causali imprevedibili che sfuggono alla sfera di controllo del custode e riconducendo l'evento non alla cosa in sé ma ad un elemento esterno consistente nella colpa esclusiva del danneggiato;
altresì ha eccepito un concorso di colpa dell'attore ai sensi dell'art. 1227 nella produzione dell'evento di cui è causa.
Inoltre, il convenuto afferma che lo stato in cui versava il campo da tennis sarebbe stato perfettamente conoscibile, se non già conosciuto, all'attore in virtù della sua iscrizione presso il sin dal Parte_2
2019 e, di conseguenza, il sinistro evitabile con l'uso di una normale dose di attenzione e diligenza.
Orbene, ritiene questo Giudice che non risulti dimostrata la ricorrenza di una condotta dell'attore integrante, nei termini innanzi evidenziati, caso fortuito. Né tantomeno ricorrono i presupposti per dichiarare un concorso di colpa in capo all'attore nella produzione dell'evento lesivo.
Infatti, dai documenti prodotti e dall'espletata istruttoria orale si evince che l'anomalia del campo da tennis non fosse né percepibile a colpo d'occhio, né prevedibile secondo criteri di normalità e regolarità. A tal riguardo, infatti, il direttore del ha dichiarato che probabilmente il buco era Parte_2 sfuggito a coloro che erano stati chiamati per la riparazione di altri buchi presenti in altri campi da gioco. Della documentata foratura della rete metallica di recinzione del campo da tennis, e quindi della sua effettiva potenziale pericolosità, l'attore non poteva dunque che avvedersi al momento stesso in cui si è verificato il sinistro.
Sul punto si osserva che, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, la condotta della vittima del danno causato da una cosa in custodia può escludere la responsabilità del custode solo «ove sia colposa ed imprevedibile» (Cass. n. 25837/2017), ossia «quando essa, rivelandosi come autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, risulti dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo» (Cass. n. 18317/2015). La Suprema Corte ha inoltre precisato che la mera disattenzione della vittima non necessariamente integra il caso fortuito per i fini di cui all'art. 2051 c.c., in quanto il custode, per superare la presunzione di responsabilità a proprio carico, è tenuto a dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire i danni derivanti dalla cosa (Cass. Civ, sez. III, 20.11.2020, n.26524; Cass. Sez. III, Sentenza n. 13222 del 27/06/2016).
Nel caso di specie, non sono emersi elementi che dimostrino alcun comportamento connotato da carattere di imprevedibilità ed eccezionalità posto in essere dall'attore, né la violazione, da parte dello stesso, del dovere di cautela.
pagina 6 di 10 Era, per converso, certamente prevedibile da parte del (e, infatti, parte convenuta aveva già Parte_2 provveduto alla riparazione di altre reti metalliche danneggiate presenti come recinzioni dei campi da gioco), custode del campo da tennis, che gli utenti del centro sportivo, imbattendosi in una anomalia di tal fatta ben potessero riportare lesioni personali, non configurandosi i predetti danni quali eventi eccezionali ed imprevedibili né quali conseguenza di una condotta negligente della vittima idonea a interrompere (in tutto o in parte) il nesso di causa tra cosa ed evento.
Il convenuto deve quindi essere considerato responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c. per i danni occorsi all'attore.
3. Sul quantum debeatur, questo Giudice accoglie le conclusioni assunte dal C.T.U. Dott.
[...]
con metodo corretto e immune da vizi logici e di altra natura. Persona_1
In particolare, l'espletata CTU medico-legale ha accertato:
- inabilità temporanea assoluta di giorni 3;
- inabilità temporanea parziale al 75% di giorni 90;
- inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 60;
- inabilità temporanea parziale al 25% di giorni 60;
- grado di sofferenza correlata al periodo di inabilità temporanea di grado elevato.
Inoltre, il CTU ha accertato in relazione all'esistenza di postumi permanenti un danno biologico permanente nella misura del 14% con una sofferenza correlata di grado lieve – medio.
Ciò premesso, ai fini del risarcimento, il danno biologico deve essere considerato in relazione all'integralità dei suoi riflessi pregiudizievoli rispetto a tutte le attività, le situazioni e i rapporti in cui la persona esplica se stessa nella propria vita;
non soltanto, quindi, con riferimento alla sfera produttiva, ma anche con riferimento alla sfera spirituale, culturale, affettiva, sociale, sportiva, e a ogni altro ambito e modo in cui il soggetto svolge la sua personalità e cioè a tutte le attività realizzatrici della persona umana (così la Corte Costituzionale n. 356/1991; v. altresì Corte Costituzionale n. 184/1986).
Va ulteriormente precisato che, come recentemente statuito dalla Suprema Corte (cfr. Cass., ord. n.
7513/2018), il danno biologico consiste in una ordinaria compromissione delle attività quotidiane (gli aspetti dinamico relazionali).
Il danno alla salute, quindi, non comprende i pregiudizi dinamico relazionali ma è esattamente il danno dinamico relazionale.
Consegue che il danno alla vita di relazione è risarcibile oltre la misura liquidata in base ai punti percentuali accertati in sede medico legale, qualora si sia concretato non già in conseguenze comuni a tutti i soggetti che patiscano quel tipo di invalidità, ma in conseguenze peculiari del caso concreto che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto a casi consimili;
qualora, quindi, consista in una conseguenza straordinaria, non avente base organica e quindi estranea alla determinazione medico legale.
Inoltre, nei punti 8 e 9 dell'ordinanza “decalogo” n. 7513/2018 si stigmatizza: 8) “in presenza di un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione)”; pagina 7 di 10 9) “ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione”.
Ebbene dopo ampia analisi, l'Osservatorio di Milano ha ritenuto di rendere le tabelle compatibili con i nuovi orientamenti della Cassazione e della Medicina legale e con gli artt. 138 e 139 Codice
Assicurazioni. A tal fine, nell'edizione 2021, si è proceduto ad una rivisitazione grafica della Tabella del danno non patrimoniale da lesione del bene salute e della (correlata) Tabella del danno definito da premorienza, fermi i valori monetari come aggiornati secondo gli indici ISTAT.
Per quanto riguarda la Tabella del danno da lesione del bene salute, l'Osservatorio, lasciando invariati i valori espressi nella seconda e quarta colonna della Tabella, ha apportato le seguenti modifiche:
a) nella terza colonna della Tabella (che nella edizione 2018 conteneva solo l'indicazione dell'aliquota percentuale di aumento del punto di danno biologico per la componente di sofferenza soggettiva) è stata aggiunta la specifica indicazione dell'aumento in termini monetari;
b) nella quinta colonna della Tabella (che nella edizione del 2018 recava solo l'ammontare complessivo del danno non patrimoniale, inclusivo del danno biologico e del danno morale/ sofferenza soggettiva) è stata aggiunta l'indicazione dell'importo monetario di ciascuna delle citate componenti;
c) infine, si è aggiornata la terminologia usata nell'intestazione delle colonne, prendendo atto che le voci di danno non patrimoniale, prima denominate “danno biologico” e “danno morale/sofferenza soggettiva”, sono attualmente dalla giurisprudenza di legittimità e dalla dottrina definite, rispettivamente, come “danno biologico/dinamico-relazionale” e “danno da sofferenza soggettiva interiore” (media presumibile), ordinariamente conseguente alla lesione dell'integrità psicofisica accertata.
Circa l'entità del risarcimento, il giudice liquiderà senz'altro l'importo indicato nella quinta colonna come compensativo del “danno biologico/dinamico-relazionale”. Il giudice dovrà invece valutare se l'importo indicato sempre nella quinta colonna, come presumibilmente compensativo del “danno da sofferenza soggettiva interiore media”, sia congruo in relazione alla fattispecie concreta.
In altre parole, l'applicazione della Tabella non esonera affatto il giudice dall'obbligo di motivazione in ordine al preventivo necessario accertamento dell'an debeatur (sussistenza e consistenza delle componenti del danno, con prova che può darsi anche in via presuntiva); l'applicazione degli importi di cui alla Tabella esprime, invece, esercizio del potere di liquidazione equitativa del giudice e pertanto attiene alla fase del quantum debeatur e cioè alla valutazione della congruità degli importi liquidati, in relazione alle circostanze di fatto allegate e provate dalle parti nella fattispecie concreta, anche sulla base delle emergenze degli accertamenti peritali.
Per il danno biologico temporaneo, la Tabella Milanese 2024 prevede quale importo standard la somma di euro 84,00 a titolo di danno biologico dinamico relazionale e di euro 31,00 a titolo di danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile, con possibilità di personalizzare il danno nella misura massima del 50%.
Nella fattispecie concreta, non sussistono né risultano provate circostanze particolari idonee a determinare un aumento per la personalizzazione degli importi standard previsti a titolo di danno dinamico relazionale;
mentre, all'esito della CTU medico – legale, appare opportuno e congruo nella fattispecie in esame riconoscere un aumento di circa il 40% dell'importo previsto a titolo di danno da sofferenza soggettiva media presumibile. Sul punto, il CTU ha accertato: “il soggetto leso ebbe certamente a percepire gli effetti della malattia traumatica nell'espletamento delle comuni attività pagina 8 di 10 della vita quotidiana, essendo ostacolato o impedito nel vestirsi, alimentarsi, provvedere alla propria igiene personale, scrivere (soggetto mancino), guidare autoveicoli, solo per citare alcune delle più abituali azioni quotidiane. In conseguenza della lesività occorsa il periziando ebbe a patire, particolarmente nelle fasi iniziali, una sintomatologia dolorosa che rese necessario praticare terapia analgesica con frequenza nei primi tempi quotidiana. È da precisare altresì che il leso fu costretto in alcune fasi della malattia a far ricorso all'ausilio di terzi per impedimento funzionale a carico dell'arto dominante.” (cfr. pag. 10 relazione peritale).
Di conseguenza, saranno dovuti, a tal titolo, 43,40 euro pro die.
Pertanto, stimasi equo liquidare la somma di euro 9.702,00 per il danno biologico temporaneo dinamico relazionale ed euro 5.012,70 per la sofferenza soggettiva interiore, per un totale di euro
14.714,70.
Per quanto attiene al danno biologico permanente, la tabella Milanese per una persona di anni 44 (alla data della fine malattia – 1.01.2021) e con un accertato grado di invalidità permanente in misura pari al
14% prevede gli importi standard di euro 33.974,00 per il danno biologico relazionale ed euro
10.192,00 per il danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile, per un totale di euro
44.166,00 e con una personalizzazione massima nella misura del 45%. Ritiene il Tribunale che l'importo standard indicato nella Tabella Milanese a titolo di danno biologico dinamico – relazionale sia adeguato alla fattispecie concreta, non essendo state peraltro allegate e provate circostanze che possano giustificare un aumento degli importi per personalizzazione. Sul punto occorre precisare che l'attore non ha dedotto capitoli di prova né ha prodotto in atti documentazione a sostegno dello svolgimento a livello professionistico dell'attività del Golf, salvo la fotografia di una medaglia particolarmente datata (cfr. doc. 1 fasc. attore). Tuttavia, tenuto conto degli accertamenti medico – legali secondo cui “attualmente a causa dei postumi residuati si rileva un'incidenza negativa su specifici aspetti dinamico-relazionali personali in considerazione della attività di giocatore amatoriale di golf” (cfr. pag. 11 relazione peritale) e rilevato, altresì, che il CTU ha accertato una sofferenza interiore correlata alla lesione permanente del bene salute di grado lieve – medio, il Tribunale ritiene congruo e opportuno procedere ad un aumento per personalizzazione dell'importo standard previsto dalla Tabella milanese a titolo danno da sofferenza interiore media presumibile nella misura equitativa di circa il 20%.
Alla luce di quanto esposto, deve essere riconosciuto in favore dell'attore a titolo di danno da lesione permanente del bene salute la somma di euro 46.204,40, di cui euro 33.974,00 a titolo di danno biologico relazionale ed euro 12.230,40 a titolo di danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile.
Per quanto attiene al danno patrimoniale, risultano congrue, documentate e in nesso di causa con il sinistro occorso all'attore, i seguenti importi: euro 2.124,35 per spese mediche e di cura (sub doc. 10 fasc. attore) ed euro 732,00 sub doc. 9 per perizia medico - legale ante causam.
Per l'effetto, quindi, deve riconoscersi a titolo di danno patrimoniale l'importo complessivo di euro 2.856,35 che, rivalutato ad oggi dalla data dell'incidente (2.06.2020) secondo gli indici ISTAT, è pari ad arrotondati euro 3.351,00.
In definitiva, il danno subito dall'attore è liquidato nella complessiva somma di euro 64.270,10.
Gli interessi compensativi - secondo l'ormai consolidato indirizzo delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (v. sentenza n. 1712/1995) - decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo pagina 9 di 10 della liquidazione;
per questo periodo, gli interessi compensativi si possono calcolare applicando un tasso annuo medio ponderato, equitativamente determinato, sul danno rivalutato.
Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma rivalutata.
Pertanto, alla luce di tale criterio di calcolo, il convenuto deve Controparte_1 essere condannato al pagamento, in favore dell'attore, della complessiva somma di euro 64.270,10, liquidata in moneta attuale, oltre:
➢ interessi compensativi, al tasso annuo medio ponderato dell'1%, sulla somma di euro 18.065,70 dalla data del sinistro ad oggi;
➢ interessi compensativi, al tasso annuo medio ponderato dell'1%, sulla somma di euro 46.204,40 dalla data della fine malattia (1.01.2021) ad oggi;
➢ interessi, al tasso legale, sulla somma di euro 64.270,10 dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
4. Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e, pertanto, il convenuto deve essere condannato a rifondere all'attore le spese processuali relative al presente giudizio, da distrarsi in favore degli avv.ti Christian Lopizzo e Alessandro Lacchini antistatari ex art. 93 c.p.c.
Le spese di CTU medico – legale sono poste definitivamente a carico di parte convenuta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, sezione decima civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- condanna il convenuto a rifondere all'attore la complessiva somma di euro 64.270,10, oltre interessi come specificato in motivazione;
- pone le spese di CTU medico – legale integralmente a carico di parte convenuta;
- condanna il convenuto a rifondere all'attore le spese di lite che liquida per esborsi in euro 786,00 e per onorario di avvocato in euro 10.100,00 oltre IVA, CPA e 15% per spese forfettarie, da distrarsi in favore degli avv.ti Christian Lopizzo e Alessandro Lacchini antistatari.
La presente sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte di questo Giudice ed è immediatamente depositata in cancelleria.
Milano, 23.01.2025
Il Giudice Istruttore in funzione di giudice unico dr. Damiano SPERA
pagina 10 di 10
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE DECIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 23095/2022
Oggi 23.01.2025 ad ore 11.30 innanzi al dott. Damiano Spera, sono comparsi:
Per l'avv. LOPIZZO CHRISTIAN PIAZZA DELLA Parte_1
REPUBBLICA, 10 20121 MILANO;
Per Parte_2
l'avv. GIRARDI ANDREA e l'avv. BERNARDINI
[...]
MATTIA ( GALLERIA STRASBURGO 3 20122 MILANO;
C.F._1
oggi sostituito dall'avv. ELISA BEZZI
I procuratori delle parti richiamano le conclusioni assunte alla udienza del 17.12.2024.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Damiano Spera
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Damiano Spera ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 23095/2022 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._2
dall'avvocato LOPIZZO CHRISTIAN, nonché dall'avvocato LACCHINI
ALESSANDRO ( ) PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 10 20121 C.F._3
MILANO;
ATTORE
contro
Parte_2
(C.F. ), rappresentato e difeso
[...] P.IVA_1
dall'avvocato GIRARDI ANDREA nonché dall'avvocato BERNARDINI MATTIA
( GALLERIA STRASBURGO 3 20122 MILANO;
C.F._1
CONVENUTO
CONCLUSIONI All'udienza di precisazione delle conclusioni del 17 dicembre 2024, le parti concludevano come da verbale di causa.
pagina 2 di 10 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio il Parte_1 [...] per sentirlo condannare al risarcimento di tutti i danni patiti a seguito del Controparte_1 sinistro occorsogli in data 2.06.2020, allorché si trovava a svolgere in compagnia di un'amica attività sportiva (tennis) presso uno dei campi del menzionato centro sportivo.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il Controparte_1
(breviter ), il quale concludeva per il rigetto delle domande attoree ovvero, in subordine, per Parte_2 la dichiarazione di un concorso di colpa in capo all'attore ai sensi dell'art. 1227 c.c.
All'udienza dell'8.11.2022, il Giudice, su concorde istanza delle parti, concedeva i termini di cui all'art. 183, c. VI, c.p.c.
Con ordinanza del 23.03.2023, il Giudice ammetteva parzialmente le istanze istruttorie formulate da parte attrice.
All'esito dell'istruttoria orale, il Giudice disponeva CTU medico – legale sulla persona dell'attore e nominava a tal fine il dott. . Persona_1
Espletata la consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del 20.11.2024, il Giudice invitava le parti a conciliare la lite e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 17.12.2024, le parti precisavano le conclusioni come da fogli depositati in via telematica e il Giudice rinviava per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del
23.01.2025, assegnando un termine per il deposito di brevi note conclusive.
All'udienza del 23.01.2025, il Giudice dava lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Con riferimento all'an debeatur, ritiene questo Giudice che la domanda proposta dall'attore meriti accoglimento per le ragioni che seguono.
L'attore fa valere nei confronti del una responsabilità contrattuale da inadempimento delle Parte_2 obbligazioni assunte conseguentemente all'iscrizione presso il ovvero una responsabilità Parte_2 extracontrattuale ai sensi dell'art. 2051 e/o dell'art. 2043 c.c., deducendo che da un determinato inadempimento contrattuale ben possano derivare conseguenze pregiudizievoli che trascendono gli interessi regolamentati dalla fonte delle obbligazioni, si dà ricadere nel dominio della responsabilità aquiliana, essendosi prodotto quel danno ingiusto che, ai sensi dell'articolo 2043 cod. civ. e 2051 c.c., legittima giuste pretese risarcitorie della parte lesa (cfr. memoria n. 1 attore).
Nell'atto introduttivo del presente giudizio, l'attore afferma che il giorno 2 giugno 2020, insieme ad una sua amica, si trovava su uno dei campi da tennis del per una partita amatoriale;
i campi Parte_2 si caratterizzavano per la presenza di erba sintetica, recintati da rete metallica verde e circondati da alberi aghifoglie e siepi. Durante la partita, l'attore, correndo lateralmente nel tentativo di prendere una palla angolata, scivolava sugli aghi di larice accumulatisi sul bordo del rettangolo di gioco perdendo l'equilibrio ed andando ad impattare contro la rete metallica che delimita il campo da gioco. Poiché la rete metallica presentava un buco tra le proprie maglie, l'attore ivi infilava il proprio braccio sinistro nel tentativo di pararsi dalla caduta e riportava una frattura metadiafisaria prossimale pluriframmentaria dell'omero. A seguito delle lesioni riportate, l'attore subiva intervento chirurgico di osteosintesi presso il P.S. dell' di Rozzano. Controparte_2
pagina 3 di 10 Orbene, ai fini del corretto inquadramento giuridico della fattispecie prospettata dall'attore, occorre rilevare che il caso di specie rientra, di tutta evidenza, anche. nell'ambito di applicazione dell'art. 2051 cod. civ., relativo alla responsabilità per cose in custodia.
Sul punto occorre premettere che, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte, cui si reputa di aderire, l'art. 2051 c.c. configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, che, per essere affermata, non esige un'attività o una condotta colposa del custode (di talché, in definitiva, il custode negligente non risponde in modo diverso dal custode perito e prudente, se la cosa ha provocato danni a terzi – cfr. Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279), ma richiede la sussistenza del mero rapporto causale tra la cosa in custodia e l'evento lesivo verificatosi in concreto (da ultimo, Cass., ord. n. 22684/2013).
Pertanto, ove vi sia rapporto di custodia, la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. è esclusa dal caso fortuito, che è qualificazione incidente sul nesso causale e non sull'elemento psicologico dell'illecito, e che individua un fattore riconducibile a un elemento esterno, avente i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità (confr. Cass. civ. 7 luglio 2010, n. 16029; Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279; Cass. civ. 6 luglio 2006, n. 15384). Ne derivano precise conseguenze in tema di onere probatorio gravante sulle parti.
L'attore che agisce per il risarcimento del danno ha, precisamente, l'onere di provare il fatto lesivo, come verificatosi in concreto, l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, nonché il danno conseguenza, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale
(Cass. n. 858/2008; 8005/2010; 5910/11); il convenuto deve, in altre parole, fornire la prova liberatoria del caso fortuito, ossia la prova di un evento eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, che – inserendosi nel decorso causale – abbia interrotto il nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno
(vedi Cass. n. 8500/2010; Cass. n. 57417/2009; Cass. n. 11227/2008).
Secondo l'orientamento della Suprema Corte che si condivide, la prova del nesso causale è particolarmente rilevante nel caso in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno della cosa;
infatti, ove si tratti di cosa di per sé statica e inerte e richieda che l'agire umano, e, in particolare, quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa in questi casi si impone la necessità "di ulteriori accertamenti, quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo, il grado di attenzione richiesto allo scopo, ed ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode. Trattasi di presupposti per l'operatività dell'art. 2051 c.c. che debbono essere dimostrati dal danneggiato, al fine di poter affermare che il danno è conseguenza causale della situazione dei luoghi" (Cass., sent. n.
2660/2013).
Qualora, dunque, si tratti di cosa di per sé statica e inerte e richieda che l'agire umano (ed in particolare quello del danneggiato) si unisca al modo di essere della cosa, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (Cass., sent. n. 6306/2013).
Orbene se, in applicazione dell'art. 2051 c.c., spetta al custode convenuto, per liberarsi dalla presunzione di responsabilità, la prova dell'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo, che presenti i caratteri del caso fortuito (che può essere anche il fatto del danneggiato), tuttavia questo onere probatorio presuppone che l'attore abbia, a sua volta, e in via prioritaria, fornito la prova della relazione tra l'evento dannoso lamentato e la cosa in custodia. pagina 4 di 10 Inoltre, occorre premettere che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ. 6 luglio
2006, n. 15383), la tutela risarcitoria del danneggiato rimane affidata esclusivamente all'art. 2043 c.c. solo ove sia escluso il rapporto di custodia.
Tanto premesso in termini generali, si osserva che nel caso di specie è certamente sussistente il rapporto di custodia tra il e il campo da tennis, e le sue componenti, sul quale si è verificato Parte_2
l'evento lesivo, circostanza peraltro non contestata da parte convenuta. L'attore ha altresì dimostrato il nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo. In primo luogo, l'attore ha descritto lo stato dei luoghi, affermando di essere caduto, mentre scivolava a terra a causa di aghi di larice sul campo da tennis allorché provava a prendere una palla angolare e, istintivamente provava a parare la caduta sporgendo le braccia in avanti senonché una di queste (i.e. braccio sinistro) finiva per entrare nel buco presente nella recinzione, non agevolmente visibile in quanto la recinzione metallica si presentava di colore verde come verde era l'erba del campo da tennis nel quale stava giocando l'attore (cfr. pagg.
1-5 atto di citazione;
doc. fotografica fasc. att.). L'attore ha provato, producendo in atti le riproduzioni fotografiche (sub doc. 1,2,3,4,5,6 citati), che la rete metallica di recinzione del campo da tennis teatro del sinistro di cui è causa presentava peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa anche la normale utilizzazione, tenuto conto che il buco si trovava appunto nell'immediata adiacenza del campo da tennis e che, per regole di comune esperienza, ben può succedere che nel correre per prendere la pallina si scivoli a terra;
invero, attraverso tali fotografie è stato possibile evincere la presenza e le caratteristiche del buco presente nella rete di recinzione del campo e vedere quali fossero le condizioni in cui si trovava al momento del sinistro.
In secondo luogo, la dinamica del sinistro, così come lo stato dei luoghi, sono stati confermati nel corso dell'istruttoria orale. In particolare, all'udienza del 25.01.2024:
- la teste ha dichiarato: “Ricordo, che il giorno 2 giugno 2020, Testimone_1 giocavo una partita a tennis con presso il di . Ricordo che Parte_1 Parte_2 Parte_2 erano circa le ore 13-15. Durante il palleggio, vidi l'attore scivolare per prendere una palla diretta verso la rete laterale del campo;
scivolava su sabbiolina e aghi di pino che si trovavano sul campo da tennis e anche fuori dal rettangolo di gioco. Confermo che il campo di gioco si presentava nelle condizioni raffigurate nelle foto che mi vengono mostrate, prodotte sub doc.
1,2 e 3 da parte attrice. Quando mi avvicinai all'attore, mi resi conto che questi, scivolando, era entrato con il braccio nel buco rappresentato nelle foto. Prima di quel momento, non mi ero resa conto dell'esistenza del buco nella recinzione. Io capii la gravità delle lesioni subite dal mio amico e chiamai aiuto, anche perché avevo avuto la percezione che la spalla fosse addirittura staccata dal corpo del mio amico. Sono, quindi, arrivati i soccorsi, ma non so meglio precisare.”;
- il teste , direttore del , ha dichiarato: “Prendo visione delle foto Testimone_2 Parte_2 prodotte sub doc. 1,2, e 3 confermo che il campo di gioco nel giugno 2020 si presentava nelle condizioni rappresentate nelle foto. È vero quanto capitolato. La rete presentava il buco ben visibile nelle foto che mi sono state mostrate. Confermo quanto capitolato. Prestai subito soccorso a . Quando io intervenni, l'attore era sdraiato a terra vicino al buco Parte_1 posto nella rete e il suo braccio era già fuori dal buco posto nella rete. L'attore, nell'immediatezza, mi disse che il suo braccio era entrato nel buco posto nella rete. Aggiungo che il campo da tennis si presentava con aghi di pini sul terreno e vi era anche sabbiolina, pagina 5 di 10 perché quella era la caratteristica del campo di gioco. Prima dell'incidente, mi era stato segnalato che vi erano dei tagli nella rete di recinzione e aveva provveduto a ricucirli.
Probabilmente, il buco di cui ho parlato era sfuggito a coloro che erano stati chiamati per la riparazione. Preciso che l'esistenza del buco predetta non ci era mai stata segnalata. Ripeto che erano state segnalate delle aperture e tagli nella rete che furono riparati nel novembre del
2019.”.
Risulta pertanto provato che a causa delle condizioni in cui si presentava il campo da tennis (in particolare, il buco presente nella rete metallica di recinzione) l'attore abbia riportato lesioni all'arto sinistro superiore;
altresì, parte attrice ha provato, producendo in atti le riproduzioni fotografiche sopra richiamate, che il campo da tennis presentava peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa anche la normale utilizzazione;
invero, attraverso tali fotografie è stato possibile vedere l'ampiezza del buco della rete metallica che, tuttavia, risultava non agevolmente visibile a causa dell'identico colore tra la stessa e il campo da tennis.
Il convenuto ha invocato il caso fortuito, sostenendo la ricorrenza di fattori causali imprevedibili che sfuggono alla sfera di controllo del custode e riconducendo l'evento non alla cosa in sé ma ad un elemento esterno consistente nella colpa esclusiva del danneggiato;
altresì ha eccepito un concorso di colpa dell'attore ai sensi dell'art. 1227 nella produzione dell'evento di cui è causa.
Inoltre, il convenuto afferma che lo stato in cui versava il campo da tennis sarebbe stato perfettamente conoscibile, se non già conosciuto, all'attore in virtù della sua iscrizione presso il sin dal Parte_2
2019 e, di conseguenza, il sinistro evitabile con l'uso di una normale dose di attenzione e diligenza.
Orbene, ritiene questo Giudice che non risulti dimostrata la ricorrenza di una condotta dell'attore integrante, nei termini innanzi evidenziati, caso fortuito. Né tantomeno ricorrono i presupposti per dichiarare un concorso di colpa in capo all'attore nella produzione dell'evento lesivo.
Infatti, dai documenti prodotti e dall'espletata istruttoria orale si evince che l'anomalia del campo da tennis non fosse né percepibile a colpo d'occhio, né prevedibile secondo criteri di normalità e regolarità. A tal riguardo, infatti, il direttore del ha dichiarato che probabilmente il buco era Parte_2 sfuggito a coloro che erano stati chiamati per la riparazione di altri buchi presenti in altri campi da gioco. Della documentata foratura della rete metallica di recinzione del campo da tennis, e quindi della sua effettiva potenziale pericolosità, l'attore non poteva dunque che avvedersi al momento stesso in cui si è verificato il sinistro.
Sul punto si osserva che, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, la condotta della vittima del danno causato da una cosa in custodia può escludere la responsabilità del custode solo «ove sia colposa ed imprevedibile» (Cass. n. 25837/2017), ossia «quando essa, rivelandosi come autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, risulti dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo» (Cass. n. 18317/2015). La Suprema Corte ha inoltre precisato che la mera disattenzione della vittima non necessariamente integra il caso fortuito per i fini di cui all'art. 2051 c.c., in quanto il custode, per superare la presunzione di responsabilità a proprio carico, è tenuto a dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire i danni derivanti dalla cosa (Cass. Civ, sez. III, 20.11.2020, n.26524; Cass. Sez. III, Sentenza n. 13222 del 27/06/2016).
Nel caso di specie, non sono emersi elementi che dimostrino alcun comportamento connotato da carattere di imprevedibilità ed eccezionalità posto in essere dall'attore, né la violazione, da parte dello stesso, del dovere di cautela.
pagina 6 di 10 Era, per converso, certamente prevedibile da parte del (e, infatti, parte convenuta aveva già Parte_2 provveduto alla riparazione di altre reti metalliche danneggiate presenti come recinzioni dei campi da gioco), custode del campo da tennis, che gli utenti del centro sportivo, imbattendosi in una anomalia di tal fatta ben potessero riportare lesioni personali, non configurandosi i predetti danni quali eventi eccezionali ed imprevedibili né quali conseguenza di una condotta negligente della vittima idonea a interrompere (in tutto o in parte) il nesso di causa tra cosa ed evento.
Il convenuto deve quindi essere considerato responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c. per i danni occorsi all'attore.
3. Sul quantum debeatur, questo Giudice accoglie le conclusioni assunte dal C.T.U. Dott.
[...]
con metodo corretto e immune da vizi logici e di altra natura. Persona_1
In particolare, l'espletata CTU medico-legale ha accertato:
- inabilità temporanea assoluta di giorni 3;
- inabilità temporanea parziale al 75% di giorni 90;
- inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 60;
- inabilità temporanea parziale al 25% di giorni 60;
- grado di sofferenza correlata al periodo di inabilità temporanea di grado elevato.
Inoltre, il CTU ha accertato in relazione all'esistenza di postumi permanenti un danno biologico permanente nella misura del 14% con una sofferenza correlata di grado lieve – medio.
Ciò premesso, ai fini del risarcimento, il danno biologico deve essere considerato in relazione all'integralità dei suoi riflessi pregiudizievoli rispetto a tutte le attività, le situazioni e i rapporti in cui la persona esplica se stessa nella propria vita;
non soltanto, quindi, con riferimento alla sfera produttiva, ma anche con riferimento alla sfera spirituale, culturale, affettiva, sociale, sportiva, e a ogni altro ambito e modo in cui il soggetto svolge la sua personalità e cioè a tutte le attività realizzatrici della persona umana (così la Corte Costituzionale n. 356/1991; v. altresì Corte Costituzionale n. 184/1986).
Va ulteriormente precisato che, come recentemente statuito dalla Suprema Corte (cfr. Cass., ord. n.
7513/2018), il danno biologico consiste in una ordinaria compromissione delle attività quotidiane (gli aspetti dinamico relazionali).
Il danno alla salute, quindi, non comprende i pregiudizi dinamico relazionali ma è esattamente il danno dinamico relazionale.
Consegue che il danno alla vita di relazione è risarcibile oltre la misura liquidata in base ai punti percentuali accertati in sede medico legale, qualora si sia concretato non già in conseguenze comuni a tutti i soggetti che patiscano quel tipo di invalidità, ma in conseguenze peculiari del caso concreto che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto a casi consimili;
qualora, quindi, consista in una conseguenza straordinaria, non avente base organica e quindi estranea alla determinazione medico legale.
Inoltre, nei punti 8 e 9 dell'ordinanza “decalogo” n. 7513/2018 si stigmatizza: 8) “in presenza di un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione)”; pagina 7 di 10 9) “ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione”.
Ebbene dopo ampia analisi, l'Osservatorio di Milano ha ritenuto di rendere le tabelle compatibili con i nuovi orientamenti della Cassazione e della Medicina legale e con gli artt. 138 e 139 Codice
Assicurazioni. A tal fine, nell'edizione 2021, si è proceduto ad una rivisitazione grafica della Tabella del danno non patrimoniale da lesione del bene salute e della (correlata) Tabella del danno definito da premorienza, fermi i valori monetari come aggiornati secondo gli indici ISTAT.
Per quanto riguarda la Tabella del danno da lesione del bene salute, l'Osservatorio, lasciando invariati i valori espressi nella seconda e quarta colonna della Tabella, ha apportato le seguenti modifiche:
a) nella terza colonna della Tabella (che nella edizione 2018 conteneva solo l'indicazione dell'aliquota percentuale di aumento del punto di danno biologico per la componente di sofferenza soggettiva) è stata aggiunta la specifica indicazione dell'aumento in termini monetari;
b) nella quinta colonna della Tabella (che nella edizione del 2018 recava solo l'ammontare complessivo del danno non patrimoniale, inclusivo del danno biologico e del danno morale/ sofferenza soggettiva) è stata aggiunta l'indicazione dell'importo monetario di ciascuna delle citate componenti;
c) infine, si è aggiornata la terminologia usata nell'intestazione delle colonne, prendendo atto che le voci di danno non patrimoniale, prima denominate “danno biologico” e “danno morale/sofferenza soggettiva”, sono attualmente dalla giurisprudenza di legittimità e dalla dottrina definite, rispettivamente, come “danno biologico/dinamico-relazionale” e “danno da sofferenza soggettiva interiore” (media presumibile), ordinariamente conseguente alla lesione dell'integrità psicofisica accertata.
Circa l'entità del risarcimento, il giudice liquiderà senz'altro l'importo indicato nella quinta colonna come compensativo del “danno biologico/dinamico-relazionale”. Il giudice dovrà invece valutare se l'importo indicato sempre nella quinta colonna, come presumibilmente compensativo del “danno da sofferenza soggettiva interiore media”, sia congruo in relazione alla fattispecie concreta.
In altre parole, l'applicazione della Tabella non esonera affatto il giudice dall'obbligo di motivazione in ordine al preventivo necessario accertamento dell'an debeatur (sussistenza e consistenza delle componenti del danno, con prova che può darsi anche in via presuntiva); l'applicazione degli importi di cui alla Tabella esprime, invece, esercizio del potere di liquidazione equitativa del giudice e pertanto attiene alla fase del quantum debeatur e cioè alla valutazione della congruità degli importi liquidati, in relazione alle circostanze di fatto allegate e provate dalle parti nella fattispecie concreta, anche sulla base delle emergenze degli accertamenti peritali.
Per il danno biologico temporaneo, la Tabella Milanese 2024 prevede quale importo standard la somma di euro 84,00 a titolo di danno biologico dinamico relazionale e di euro 31,00 a titolo di danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile, con possibilità di personalizzare il danno nella misura massima del 50%.
Nella fattispecie concreta, non sussistono né risultano provate circostanze particolari idonee a determinare un aumento per la personalizzazione degli importi standard previsti a titolo di danno dinamico relazionale;
mentre, all'esito della CTU medico – legale, appare opportuno e congruo nella fattispecie in esame riconoscere un aumento di circa il 40% dell'importo previsto a titolo di danno da sofferenza soggettiva media presumibile. Sul punto, il CTU ha accertato: “il soggetto leso ebbe certamente a percepire gli effetti della malattia traumatica nell'espletamento delle comuni attività pagina 8 di 10 della vita quotidiana, essendo ostacolato o impedito nel vestirsi, alimentarsi, provvedere alla propria igiene personale, scrivere (soggetto mancino), guidare autoveicoli, solo per citare alcune delle più abituali azioni quotidiane. In conseguenza della lesività occorsa il periziando ebbe a patire, particolarmente nelle fasi iniziali, una sintomatologia dolorosa che rese necessario praticare terapia analgesica con frequenza nei primi tempi quotidiana. È da precisare altresì che il leso fu costretto in alcune fasi della malattia a far ricorso all'ausilio di terzi per impedimento funzionale a carico dell'arto dominante.” (cfr. pag. 10 relazione peritale).
Di conseguenza, saranno dovuti, a tal titolo, 43,40 euro pro die.
Pertanto, stimasi equo liquidare la somma di euro 9.702,00 per il danno biologico temporaneo dinamico relazionale ed euro 5.012,70 per la sofferenza soggettiva interiore, per un totale di euro
14.714,70.
Per quanto attiene al danno biologico permanente, la tabella Milanese per una persona di anni 44 (alla data della fine malattia – 1.01.2021) e con un accertato grado di invalidità permanente in misura pari al
14% prevede gli importi standard di euro 33.974,00 per il danno biologico relazionale ed euro
10.192,00 per il danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile, per un totale di euro
44.166,00 e con una personalizzazione massima nella misura del 45%. Ritiene il Tribunale che l'importo standard indicato nella Tabella Milanese a titolo di danno biologico dinamico – relazionale sia adeguato alla fattispecie concreta, non essendo state peraltro allegate e provate circostanze che possano giustificare un aumento degli importi per personalizzazione. Sul punto occorre precisare che l'attore non ha dedotto capitoli di prova né ha prodotto in atti documentazione a sostegno dello svolgimento a livello professionistico dell'attività del Golf, salvo la fotografia di una medaglia particolarmente datata (cfr. doc. 1 fasc. attore). Tuttavia, tenuto conto degli accertamenti medico – legali secondo cui “attualmente a causa dei postumi residuati si rileva un'incidenza negativa su specifici aspetti dinamico-relazionali personali in considerazione della attività di giocatore amatoriale di golf” (cfr. pag. 11 relazione peritale) e rilevato, altresì, che il CTU ha accertato una sofferenza interiore correlata alla lesione permanente del bene salute di grado lieve – medio, il Tribunale ritiene congruo e opportuno procedere ad un aumento per personalizzazione dell'importo standard previsto dalla Tabella milanese a titolo danno da sofferenza interiore media presumibile nella misura equitativa di circa il 20%.
Alla luce di quanto esposto, deve essere riconosciuto in favore dell'attore a titolo di danno da lesione permanente del bene salute la somma di euro 46.204,40, di cui euro 33.974,00 a titolo di danno biologico relazionale ed euro 12.230,40 a titolo di danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile.
Per quanto attiene al danno patrimoniale, risultano congrue, documentate e in nesso di causa con il sinistro occorso all'attore, i seguenti importi: euro 2.124,35 per spese mediche e di cura (sub doc. 10 fasc. attore) ed euro 732,00 sub doc. 9 per perizia medico - legale ante causam.
Per l'effetto, quindi, deve riconoscersi a titolo di danno patrimoniale l'importo complessivo di euro 2.856,35 che, rivalutato ad oggi dalla data dell'incidente (2.06.2020) secondo gli indici ISTAT, è pari ad arrotondati euro 3.351,00.
In definitiva, il danno subito dall'attore è liquidato nella complessiva somma di euro 64.270,10.
Gli interessi compensativi - secondo l'ormai consolidato indirizzo delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (v. sentenza n. 1712/1995) - decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo pagina 9 di 10 della liquidazione;
per questo periodo, gli interessi compensativi si possono calcolare applicando un tasso annuo medio ponderato, equitativamente determinato, sul danno rivalutato.
Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma rivalutata.
Pertanto, alla luce di tale criterio di calcolo, il convenuto deve Controparte_1 essere condannato al pagamento, in favore dell'attore, della complessiva somma di euro 64.270,10, liquidata in moneta attuale, oltre:
➢ interessi compensativi, al tasso annuo medio ponderato dell'1%, sulla somma di euro 18.065,70 dalla data del sinistro ad oggi;
➢ interessi compensativi, al tasso annuo medio ponderato dell'1%, sulla somma di euro 46.204,40 dalla data della fine malattia (1.01.2021) ad oggi;
➢ interessi, al tasso legale, sulla somma di euro 64.270,10 dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
4. Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e, pertanto, il convenuto deve essere condannato a rifondere all'attore le spese processuali relative al presente giudizio, da distrarsi in favore degli avv.ti Christian Lopizzo e Alessandro Lacchini antistatari ex art. 93 c.p.c.
Le spese di CTU medico – legale sono poste definitivamente a carico di parte convenuta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, sezione decima civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- condanna il convenuto a rifondere all'attore la complessiva somma di euro 64.270,10, oltre interessi come specificato in motivazione;
- pone le spese di CTU medico – legale integralmente a carico di parte convenuta;
- condanna il convenuto a rifondere all'attore le spese di lite che liquida per esborsi in euro 786,00 e per onorario di avvocato in euro 10.100,00 oltre IVA, CPA e 15% per spese forfettarie, da distrarsi in favore degli avv.ti Christian Lopizzo e Alessandro Lacchini antistatari.
La presente sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte di questo Giudice ed è immediatamente depositata in cancelleria.
Milano, 23.01.2025
Il Giudice Istruttore in funzione di giudice unico dr. Damiano SPERA
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