TRIB
Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 18/07/2025, n. 1944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1944 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La giudice del Tribunale di Torino, sezione lavoro,
nella causa iscritta al R.G.L. n. 10235/2024 promossa da:
- - ass. avv. RAFFONE Parte_1 C.F._1
Parte ricorrente contro
in persona del l.r.p.t. - CP_1 P.IVA_1
Parte convenuta contumace all'udienza del 18/7/2025 dopo la discussione, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente
“In via principale: Accertare e dichiarare che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della società convenuta dal 7/11/2023 al 14/7/2024 e, per l'effetto,
Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere inquadrato al Livello 6S – CCNL
Pubblici Esercizi, con le conseguenti ricadute retributive a contributive, ed il diritto al conseguimento delle altre differenze retributive;
per l'effetto dichiarare tenuta a condannare la Società convenuta al pagamento in favore del signor della Pt_1 somma complessiva pari ad €11.373,76 (di cui €994,21), o della veriore somma accertanda dal Giudice, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
In via subordinata: Accertare e dichiarare che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della società convenuta dal 7/11/2023 al 14/7/2024 e, per l'effetto,
Qualora il Giudice non dovesse dichiarare il diritto del ricorrente ad essere inquadrato al
Livello 6S – CCNL Pubblici Esercizi, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a conseguire le retribuzioni maturate in ragione dell'inquadramamento formalmente assegnato e non conseguite e, per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento della somma complessiva pari ad €9.835,34 (di cui €915,64 a titolo di TFR), o della veriore somma accertata dal Giudice, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
In ogni caso: Col favore delle spese di giudizio, oltre accessori come per legge, aumentate dell'ulteriore 30%, ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, del D.M. n. 55/2014”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. si è rivolto a questo tribunale per chiedere l'accertamento del rapporto Parte_1 di lavoro subordinato del ricorrente alle dipendenze della convenuta dal CP_1
7.11.2023 al 14.7.2024, l'accertamento delle mansioni superiori svolte e la condanna della convenuta al pagamento delle differenze retributive maturate.
A fondamento delle proprie domande il ricorrente ha esposto quanto segue. Dal
7.11.2023 egli ha lavorato alle dipendenze della convenuta, senza regolare contratto;
dal 1.3.2024 al 31.5.2024 il rapporto è stato parzialmente regolarizzato con contratto di lavoro a tempo indeterminato part time al 60%, con inquadramento al 7 livello CCNL
Pubblici Esercizi;
il ricorrente era stato assunto come lavapiatti, ma di fatto ha svolto anche le superiori mansioni di aiuto cuoco;
egli ha lavorato un numero di ore maggiore di quelle risultanti dalla busta paga, osservava un orario dal martedì al sabato, dalle
16.00 alle 00.00/00.30, la domenica dalle 9.30 alle 14.30 e dalle 18.00 alle 00.00; dal
7.11.2023 al 31.5.2024 ha percepito una retribuzione pari ad € 1.200 mensili, mentre per i mesi di giugno e luglio 2024 non ha percepito alcuna retribuzione. Alla luce dei conteggi prodotti, ha chiesto pertanto l'accoglimento delle domande in epigrafe.
2. All'udienza del 28 maggio 2025 la giudice, verificata la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, ha dichiarato la contumacia della convenuta. La causa è stata istruita tramite prove orali, oltre che sulla base della documentazione depositata dal ricorrente.
3. Il ricorso è fondato nei termini che seguono. L'istruttoria ha permesso di confermare le allegazioni del ricorrente in merito alla durata del rapporto (teste “lui mi Tes_1 raccontava del suo lavoro, che faceva al ristorante. Diceva che non lo pagavano. Parlo del periodo dall'autunno 2023 al luglio 2024”; teste : “Ho lavorato con lui da Tes_2 metà settembre a quella data. Il ricorrente arrivò circa un mese dopo di me. […] Il ricorrente è sempre stato assunto in nero. Il ricorrente è rimasto a lavorare al ristorante sino al luglio dell'anno successivo”) e gli orari svolti alle dipendenze della convenuta (teste “Io lo vedevo partire per andare a lavorare tutte le mattine di sabato e Tes_1 domenica, usciva verso le 9 o le 10 e poi tornava alla sera, a mezzanotte o l'una. In settimana, invece, io lavoravo con Soccorso Romagnoli, uscivo alle 11 e poi quando lui tornava alla sera, lo sentivo ma non mi alzavo”; teste : “Io lavoravo tutti i giorni Tes_2 dalle 16 o 17 alle 23 o 24, quando si svuotava l'ultimo tavolo;
domenica facevo dalle 10
e staccavo a mezzanotte, doppio turno con una pausa pranzo, di mezz'ora circa. Il ricorrente aveva orari simili ai miei, arrivava alle 16 per la cucina, a volte anche alle 15,
a seconda delle esigenze del cuoco che si chiamava Eduard. Il ricorrente finiva poi con me, alle 23 o 24. La domenica faceva sia pranzo che cena, quindi arrivava verso le 10 e finiva con me, sempre alle 23 o 24, staccando qualche ora magari nel pomeriggio tra il turno di pranzo e la cena, ma non sempre. Se non c'era gente, a volte, finivamo alle 22, ma raramente”).
Tali riscontri, unitamente alla circostanza che il legale rappresentante della società convenuta non si è presentato a rendere l'interrogatorio formale disposto con ordinanza del 29.5.2025 (regolarmente notificata al convenuto in data 30.5.2025), consentono, ai sensi dell'art. 232 c.p.c., di ritenere provato che il ricorrente dal 7.11.2023, al 14.7.2024 ha svolto prestazioni di lavoro subordinato in favore della società convenuta, osservando gli orari dedotti in ricorso, con inquadramento al livello 7 del CCNL Pubblici esercizi (come risulta dalla busta paga depositata sub doc. 2).
Parte ricorrente ha allegato inoltre di aver ricevuto a titolo di retribuzione 1.200 € al mese per tutti i mesi di durata del rapporto tranne che per i mesi di maggio e di giugno
2025, per i quali non ha ricevuto retribuzione. Anche tali aspetti devono ritenersi provati
− non solo alla luce della mancata comparizione del l.r.p.t. della convenuta a rendere l'interrogatorio formale – ma, ancora prima, in ragione dell'ordinario principio dell'onere della prova, per cui chi agisce in giudizio per far valere un credito deve limitarsi a provare la fonte del credito, mentre spetta al debitore convenuta far valere eventuali fatti modificativi o estintivi.
4. Parte ricorrente ha chiesto inoltre l'accertamento delle mansioni superiori (aiuto cuoco) svolte in aggiunta a quelle di lavapiatti, con inquadramento nel livello 6S del
CCNL. La domanda sul punto non può essere accolta.
Le allegazioni del ricorrente in merito allo svolgimento di mansioni superiori sono infatti del tutto generiche. Il sig. non ha negato di aver svolto mansioni di lavapiatti, Pt_1 ma si è limitato ad affermare di aver svolto anche compiti di aiuto cuoco, senza soffermarsi sulla prevalenza dell'una o dell'altra mansione e senza indicare le ragioni che dovrebbero indurre a ritenere maggiormente significativa la seconda attività sulla prima (Cass. ord. n. 2969/2021). Per altro, dallo stralcio del CCNL riportato in ricorso, non risulta che le mansioni indicate dal ricorrente possano rientrare nella declaratoria del livello 6S; dalla previsione citata emerge che l'inquadramento in tale livello presuppone un determinato grado di competenza professionale, raggiunta per esperienza o per qualificazione, (“adeguate capacità tecnico-pratiche, comunque acquisite, che eseguono lavori di normale complessità”) che il ricorrente non ha né allegato né dimostrato di possedere. I profili professionali menzionati per il livello 6S, infatti, richiedono o un diploma pertinente, o “pluriennale esperienza” o ancora l'aver
“compiuto un anno di lavoro”: il ricorrente non deduce di possedere alcun titolo o qualificazione, né di avere un'esperienza pregressa nel settore e afferma di aver lavorato per meno di un anno alle dipendenze della società convenuta.
Non essendo stato prodotto il testo completo del C.C.N.L., un esame più approfondito sul punto è precluso. I contratti collettivi del settore privato non sono infatti soggetti al principio iura novit curia e sono perciò conoscibili per il giudice “solo con la collaborazione delle parti, la cui iniziativa, sostanziandosi nell'adempimento di un onere di allegazione e produzione, è assoggettata alle regole processuali sulla distribuzione dell'onere della prova e sul contraddittorio” (Cass. ord. 6394/2019).
La domanda di accertamento di mansioni superiori deve dunque essere respinta.
5. Alla luce delle considerazioni che precedono, deve essere accolta la domanda formulata in via subordinata, con condanna della società convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma lorda di € 9.835,34, di cui € 915,64 a titolo di TFR
(come da conteggi allegati sub doc. 5), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della maturazione al saldo.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di Tali CP_1 spese sono liquidate come in dispositivo sulla base delle previsioni del d.m. n. 55/2014, scaglione da € 5.201 a € 26.000, valori minimi attesa la natura contumaciale del procedimento, con esclusione dell'aumento del 30% di cui all'art. 4, comma 1-bis del menzionato decreto in quanto i collegamenti ipertestuali non funzionano.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c. definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del ricorso, accerta che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della società convenuta dal
7/11/2023 al 14/7/2024 e, per l'effetto,
condanna in persona del l.r.p.t., a corrispondere al ricorrente la somma CP_1 lorda di € 9.835,34, di cui € 915,64 a titolo di TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione al saldo;
condanna in persona del l.r.p.t., a rimborsare al ricorrente le spese di lite, CP_1 che liquida in € 1.030,00 per compensi, oltre il 15% per spese generali, C.U. se versato,
I.V.A. e C.P.A. se dovute.
La giudice
Roberta PASTORE
Minuta redatta dal magistrato in tirocinio dott. MANZONI.