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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/06/2025, n. 3852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3852 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5806/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 5806 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 - ter c.p.c. del 25.06.2024 e vertente
T R A
C.F. ), già in Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio
Mosetti
APPELLANTE
E
(C.F. ), in persona del Sindaco p.t., Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Lino Nisii
APPELLATO
E in persona del curatore Controparte_2
p.t.
APPELLATO – CONTUMACE
r.g. n. 5806/2019 1 CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia l'lll.ma Corte adita, in riforma della sentenza impugnata, per i motivi di cui in premessa, preliminarmente:
- dichiarare la tardività della riassunzione del giudizio con la conseguente estinzione del giudizio di primo grado dinanzi il Tribunale di Frosinone e conferma integrate del decreto ingiuntivo opposto;
- la nullità della sentenza di primo grado poichè sussiste il vizio di omessa pronuncia su un fatto decisivo, quale le osservazioni sollevate dalla parte sulla CTU, con conseguente dichiarazione della nullità della CTU per avere il consulente tecnico d'ufficio, nell'espletamento delle proprie indagini, esorbitato rispetto i quesiti posti dal Giudice;
- in subordine, accertare la nullità della CTU, poichè sono stati utilizzati, ai fini della redazione della perizia, dei documenti tardivamente acquisiti e, peraltro, non sottoposti al contraddittorio delle parti.
Nel merito, riformare integralmente la sentenza n. 696/2019 emessa dal Tribunale di
Frosinone nel giudizio rg.n. 901/2005 e per l'effetto, rigettare l'opposizione proposta e confermare il decreto ingiuntivo revocato;
- in subordine, nell'ipotesi di mancata conferma del decreto ingiuntivo revocato, condannare il al pagamento in favore dell' Controparte_1 Parte_1
della somma di € 104.994,45 o della minor somma che si riterrà di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di mora come per legge dalla data di maturazione del credito fino al soddisfo.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, oltre che la rifusione delle spese versate a favore del CTU”.
Per l'appellato:
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Roma, per tutte le causali evidenziate nella narrativa che precede e per quelle meglio evidenziate nel giudizio di primo grado, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, respingere integralmente
l'appello proposto dalla società (già Parte_1 Parte_2
nei confronti del e confermare per l'effetto
[...] Controparte_1
integralmente la sentenza n. 696/2019 emessa dal Tribunale di Frosinone in data
24/06/2019.
r.g. n. 5806/2019 2 Con vittoria delle spese e delle competenze del doppio grado di giudizio”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. La già quale cessionaria del Parte_1 Parte_2
credito vantato da ha proposto appello avverso la Controparte_2
sentenza n. 696/2019 del Tribunale di Frosinone, che, in accoglimento dell'opposizione spiegata dal aveva revocato il decreto Controparte_1
ingiuntivo con il quale il Tribunale di Frosinone aveva condannato il menzionato a corrispondere all'odierna appellante la somma di € CP_1
104.994,45 oltre interessi dal 30.06.2004 e spese della procedura, a titolo di compenso per lavori extra contratto eseguiti dalla ditta appaltatrice
(completamento della palestra e controsoffittatura di alcune aree della scuola materna), credito che era stato ceduto all'opponente.
Ad avviso del Tribunale, il credito azionato dalla cessionaria, ceduto ad appalto ancora in corso, non era venuto ad esistenza. Il collaudo tecnico amministrativo era stato eseguito successivamente alla cessione del credito ma non si era completato né era stato rilasciato il relativo certificato perché non poteva essere emesso il certificato di prevenzione incendi. Inoltre, il committente pubblico non aveva assunto alcuna delibera contenente l'impegno di spesa a copertura dei lavori extra contratto né aveva adottato la procedura di riconoscimento dei debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 D.L.vo 267/2000.
Infine, la cessione del credito verso una P.A. richiede l'accettazione da parte del debitore ceduto, nel caso di specie mancante.
La , nel formulare le conclusioni riportate in epigrafe, ha Parte_1
articolato i seguenti motivi di gravame:
I) tardività della riassunzione del giudizio di primo grado effettuata dal con atto di citazione in riassunzione notificato Controparte_1
l'08.07.2010, quando il giudizio era stato dichiarato interrotto all'udienza dell'08.01.2010 a seguito del fallimento di Controparte_2
chiamata in causa dalla , e detto che in Parte_1 CP_1
r.g. n. 5806/2019 3 quell'udienza aveva depositato copia della sentenza dichiarativa di fallimento, aveva avuto conoscenza legale dell'evento interruttivo in data antecedente;
II) nullità della CTU disposta nel giudizio di primo grado per avere l'ausiliario esteso la propria attività d'indagine all'intera opera e non ai lavori extra - contratto oggetto del giudizio e per non avere lo stesso consulente tenuto conto che successivamente al completamento dei lavori la struttura era stata danneggiata da ripetuti eventi sismici;
III) nullità della CTU per avere l'ausiliario nell'espletamento del suo incarico acquisito documentazione presso terzi in violazione del principio del contraddittorio, poi utilizzata dal tribunale per concludere che la
[...]
non aveva maturato il credito per il compenso per non Controparte_2
essere stato rilasciato il certificato di prevenzione incendi, propedeutico al rilascio del certificato di collaudo finale;
IV) nullità della sentenza per non essersi il Giudice di prime cure pronunciato sulle eccezioni formulate avverso la CTU, sull'attendibilità o meno della stessa e sulle ragioni che lo avevano condotto a disattendere le critiche rivolte alla CTU dal proprio consulente di parte;
V) erroneità della sentenza nella parte in cui aveva affermato non vi fosse prova dell'esistenza del credito, che invece era stato oggetto di un riconoscimento da parte del e nella parte in cui aveva Controparte_1
indiscriminatamente utilizzato i requisiti di certezza ed esigibilità, non considerando che il credito della oltre che certo, era Controparte_2
anche esigibile per essere intervenuto il collaudo dell'opera;
VI) erroneità della sentenza nella parte in cui aveva affermato che non vi era stata alcuna delibera contenente l'impegno di spesa, mentre la documentazione prodotta dimostrava sia la provenienza della copertura finanziaria (ATER Teramo) sia l'incameramento della somma da parte del
CP_1
VII) erroneità della sentenza nella parte in cui aveva affermato che non era stato rilasciato il certificato di collaudo, mentre la documentazione depositata dava conto di come il collaudo finale si fosse svolto il
18.02.2005, di come poi si fossero succedute delle modifiche concluse con il r.g. n. 5806/2019 4 verbale del 31.10.2005 con il quale l'opera veniva definitivamente accettata dal CP_1
VIII) erroneità della sentenza nella parte in cui aveva rilevato che il certificato di collaudo non era stato rilasciato perché non era stato rilasciato dal competente Comando dei Vigili del Fuoco il certificato di prevenzione antincendi ad esso prodromico, mancato rilascio imputabile al Comune che non aveva presentato la documentazione necessaria e che comunque avrebbe potuto richiedere una certificazione provvisoria;
IX) erroneità della sentenza nella parte in cui aveva affermato l'inesistenza del credito dell'appaltatore attribuendo la responsabilità delle decisioni assunte al singolo funzionario, avendo il manifestato Controparte_1
attraverso i suoi organi deliberativi la propria volontà di autorizzare e di fornire la necessaria copertura finanziaria ai lavori extra – contratto;
X) erroneità della sentenza nella parte in cui aveva statuito che non era stata fornita prova del credito poi ceduto per l'inidoneità a dimostrarne l'esistenza delle fatture, che invece quando, come nel caso di specie, il rapporto sia incontroverso possono costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite;
XI) erroneità della sentenza nella parte in cui aveva affermato che non vi era stata una delibera di accettazione della cessione del credito da parte della stazione appaltante, non avendo il mai rifiutato la Controparte_1
cessione ma avendola anzi accettata per fatti concludenti;
XII) erroneità della sentenza nella parte in cui aveva affermato che comunque alla data della cessione il credito non era certo, liquido ed esigibile, ben potendo la cessione perfezionarsi anche quando il credito non è ancora maturato, tenuto conto peraltro che al momento della cessione i lavori stavano per essere ultimati.
In data 02.10.2020 si è costituito il che ha eccepito Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello per l'inosservanza dell'art. 342 c.p.c. e nel merito ne ha chiesto il rigetto per la sua infondatezza.
Non si è invece costituito, benché ritualmente citato, il fallimento della
(dichiarato dal Tribunale di Frosinone il 19.12.2007) in Controparte_2
persona del suo curatore.
r.g. n. 5806/2019 5 2. L'appello non è inammissibile, avendo parte appellante indicato con sufficiente chiarezza sia le parti della sentenza di primo grado meritevoli di riforma sia le ragioni di dissenso rispetto alle argomentazioni svolte dal tribunale sia le proposte di modifica della decisione censurata.
3. Il primo motivo di appello è infondato.
Risulta, infatti, che all'udienza dell'08.01.2010 il abbia Controparte_1
portato la a conoscenza dell'intervenuta dichiarazione di Parte_1
fallimento della depositando la relativa sentenza Controparte_2
dichiarativa, sicchè il termine, all'epoca semestrale (si deve infatti fare applicazione dell'art. 305 c.p.c. nella versione antecedente alle modifiche apportate dalla legge n. 69/2009, essendo il presente procedimento stato instaurato prima del 04.07.2009), per la riassunzione del giudizio non poteva che decorrere da tale momento. E l'atto di citazione in riassunzione del
[...]
è stato notificato all'odierna appellante l'08.07.2010, nel pieno CP_1
rispetto di detto termine.
E' noto, infatti, che in caso di apertura del fallimento, benché l'interruzione del processo sia automatica ai sensi dell'art. 43 comma terzo l. fall., il termine per la riassunzione o la prosecuzione, per evitare gli effetti di cui all'art. 305
c.p.c., decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell'interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte, quindi o dalla sua pronuncia in udienza (come nel caso di specie) o dalla notifica alle parti della dichiarazione di interruzione effettuata da uno degli interessati o dalla sua comunicazione ad opera dell'ufficio giudiziario procedente (v. Cass. S.U. n.
12154/2021, conf. Cass. n. 322/2024, Cass. n. 15004/2024, Cass. n. 18285/2024).
E' appena il caso di segnalare che l'insegnamento nomofilattico, formatosi nella vigenza della Legge fallimentare, è stato recepito dal legislatore del Codice della Crisi dell'Impresa e dell'Insolvenza, stabilendo l'art. 143 comma 3 che
“l'apertura della liquidazione giudiziale determina l'interruzione del processo”, ma “il termine per la riassunzione del processo interrotto decorre da quando l'interruzione viene dichiarata dal giudice”.
4. Anche il secondo, il terzo e il quarto motivo di appello, che possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.
r.g. n. 5806/2019 6 Parte appellante lamenta, peraltro in termini del tutto generici, supposti vizi riscontrati dalla CTU, non peritandosi di indicare quali di questi fossero conseguenti agli eventi sismici successivi ai fatti di causa e quali documenti sarebbero stati acquisiti dall'ausiliario del Tribunale in violazione del principio del contraddittorio, ma omette di considerare che i motivi del rigetto della domanda avanzata da non poggiano affatto sulle conclusioni Parte_1
della CTU ma su fatti provati documentalmente o addirittura pacifici e non contestati, quali l'inesistenza alla data di cessione del credito di un collaudo in senso tecnico e di una formale approvazione del collaudo da parte della stazione pubblica appaltante, la mancata stipulazione di un contratto scritto per i lavori extra – contratto, la mancata prova dell'esistenza dei necessari impegni di spesa, l'omessa adozione della procedura di riconoscimento di debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 D.L.vo 267/2000 e la mancata delibera di accettazione da parte dell'amministrazione della cessione del credito.
Occorre peraltro considerare che l'indagine relativa alle opere extra contratto oggetto del giudizio, in quanto asseritamente dirette a rendere utilizzabile quanto precedentemente costruito e non usufruibile, non poteva prescindere dall'esame complessivo anche delle opere oggetto del contratto di appalto, che il CTU ha quindi correttamente condotto, e che lo stesso ausiliario era stato autorizzato dal Tribunale “a richiedere informazioni e documentazione agli Uffici pubblici” (verbale udienza 06.04.2018), fermo restando che, come è noto, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini che gli sono affidate e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, non applicandosi alle attività del CTU le preclusioni istruttorie vigenti a carico delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che essi non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e, salvo quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio (v. Cass. S.U. n. 3086/2022).
Si osserva, peraltro, che il mancato rilascio da parte del competente
Comando Vigili del Fuoco del certificato di prevenzione incendi quale dato ostativo del mancato completamento del collaudo risultava documentato già
r.g. n. 5806/2019 7 dagli atti prodotti dal opponente (v. documenti allegati alle note CP_1
autorizzate dal G.I. dep. il 20.02.2006).
5. I motivi dal quinto al decimo, vertendo tutti sull'esistenza e sull'esigibilità della pretesa creditoria azionata dall' appellante, possono essere esaminati congiuntamente e risultano infondati.
Occorre innanzitutto chiarire che a sostegno di detta pretesa creditoria già pone la fattura n. 20/2004 Parte_1 Parte_2
emessa dalla che si compone di due voci: Controparte_2
- € 26.132,72, importo indicato nel verbale di collaudo in corso d'opera del
06.04.2004 per opere descritte dal collaudatore come “necessarie o migliorative”, ma comunque non previste in contratto, dell'opera oggetto del contratto di appalto stipulato il 24.07.1998, con il quale la
[...]
si impegnava in qualità di aggiudicataria ad eseguire, in favore CP_2
del Comune di Campli (TE), lavori di costruzione di un complesso scolastico sito in località S. Onofrio di Campli, per l'importo complessivo di
€ 958.498,56, per ampliamento scuola elementare, nuova scuola materna e nuova palestra;
- € 78.861,73, importo indicato nel verbale di collaudo in corso d'opera del
06.04.2004 per “lavori non previsti e/o maggiori lavori” per il completamento della palestra, riconosciuti dal collaudatore come “soluzioni convenienti al momento”, non sottoposte all'approvazione della stazione appaltante né autorizzate o rettificate successivamente.
Ora, nel ribadire la correttezza dei principi enunciati dal Giudice di prime cure in tema di onere della prova in ordine all'esistenza e all'esigibilità del credito nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, laddove lo stesso grava sul creditore opposto, nonostante l'assunzione della veste formale di convenuto, mentre ricade in capo all'opponente l'onere di dimostrare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi, deve parimenti confermarsi l'esattezza del rilievo in merito all'inconcludenza probatoria nel medesimo giudizio della fattura, che è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma che nel successivo giudizio instaurato dal debitore ingiunto non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato dal r.g. n. 5806/2019 8 creditore con gli ordinari mezzi di prova (v., Cass. n. 19944/2023, Cass. n.
5827/2023, Cass. n. 30309/2022).
I principi appena esposti valgono naturalmente anche per il contratto di appalto, a maggior ragione per i contratti di appalto pubblici come quello in esame, non costituendo per l'appunto le fatture idonea prova dell'ammontare del credito dell'appaltatore per il proprio compenso, trattandosi di documenti fiscali provenienti dalla stessa parte (v. Cass. n. 14399/2024, Cass. n. 33575/2021,
Cass. n. 26517/2018).
Ora, il compendio probatorio che la ha offerto al fine di Parte_1
dimostrare l'esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile che avrebbe acquistato dalla non si compone della sola fattura Controparte_2
sopra menzionata, ma comprende anche, tra i documenti più significativi: (i) il verbale di collaudo in corso d'opera del 06.04.2004; (ii) la determinazione del
Responsabile del Servizio Lavori Pubblici del Comune di el 17.05.2004 CP_1
di approvazione di detto collaudo;
(iii) il verbale di collaudo tecnico amministrativo del 28.10.2005, documento quest'ultimo venuto ad esistenza dopo la presentazione del ricorso monitorio ed allegato dall'odierna appellante nel successivo giudizio di opposizione.
Senonché, come ha ben evidenziato il Tribunale e come ha riconosciuto la stessa nell'atto di appello, il verbale di cui al punto (i) non era Parte_1
un verbale di collaudo nel senso tecnico del termine, ma un atto ricognitivo dei lavori effettuati e da effettuarsi al fine di comporre contrasti già in atto tra le parti (all'epoca, la ditta appaltatrice aveva sospeso le lavorazioni). Le parti nell'occasione avevano proceduto alla “verifica complessiva sullo stato di avanzamento dei lavori in ragione della necessità non più rinviabile dell'ultimazione dei lavori stessi” e, nell'ottica di una rapida ultimazione dei lavori e di eliminare ogni contenzioso anche potenziale, il collaudatore aveva riconosciuto all'appaltatore a compensazione di ogni pretesa proprio la prima delle due somme (46 milioni di Lire) di cui si componeva la già citata fattura n. 20/2004 ed aveva evidenziato “la necessità di un impegno di spesa aggiuntiva alla somma disponibile da progetto pari a Lire 184.816.000 più IVA al 10%”, l'importo corrispondente alla seconda voce della fattura. Il verbale del 06.04.2004 si r.g. n. 5806/2019 9 concludeva con la riserva del collaudatore di ogni ulteriore valutazione in sede di relazione finale.
Come si evince inequivocabilmente dal tenore letterale di detto verbale, non vi era alla data della sua sottoscrizione né successivamente, tanto meno al momento della cessione del credito in favore di , perfezionatasi Parte_2
il 19.04.2004, una copertura finanziaria dei lavori extra contratto di cui si discute, non essendo stata adottata dal alcuna delibera Controparte_1
contenente il relativo impegno di spesa. E la situazione era rimasta immutata anche nel momento in cui il Responsabile del Servizio LL.PP. del Comune di dottò la determinazione di cui al punto (ii), in data peraltro successiva CP_1
alla vicenda traslativa in forza della quale l'odierna appellante era venuta ad acquisire la pretesa creditoria. Nell'occasione, il funzionario comunale si limitava, infatti, a dare atto che “il presente provvedimento comportante una spesa di euro 104.995,45 sarà da reperire e impegnare con ulteriore atto”.
La sentenza impugnata ha correttamente riportato la normativa (D.L. n. 66 del 1989 art. 23, convertito in L. 144 del 1989, riprodotto senza sostanziali modifiche dal D.Lgs. n. 77 del 1995, art. 35, ed ora confluito nel D.lgs. n. 267 del
2000, artt. 191 e ss. cd. TUEL) volta ad impedire che l'ente locale possa rimanere coinvolto in via diretta nella pretesa di un fornitore o di un appaltatore che ha reso la prestazione in assenza di impegno contabile e che fissa le condizioni tassative affinché il contratto possa essere costitutivo di obbligazioni a carico dell'ente. Le disposizioni appena richiamate sono inderogabili e sanciscono, tra l'altro, la nullità della delibera di un peraltro nel caso di specie non CP_1
esistente, adottata in assenza di attestazione di regolare copertura finanziaria (v.
Cass. S.U. n. 26657/2014, Cass. n. 29828/2023, secondo cui la copertura finanziaria costituisce “condizione di efficacia del contratto dell'ente pubblico locale”,
Cass. n. 3827/2023). Al riguardo, è opportuno rammentare che in difetto di un impegno contabile e di un'attestazione di copertura finanziaria nemmeno sarebbe esperibile l'azione di arricchimento ex art. 2041 c.c. nei confronti del peraltro non proposta dall'odierna appellante, e che Controparte_1
l'azione diretta nei confronti del funzionario dell'ente locale che abbia acconsentito all'acquisizione di beni o servizi da parte del privato fornitore o prestatore d'opera, ai sensi dell'art. 191 D.L.vo 267/2000 (entrato in vigore r.g. n. 5806/2019 10 successivamente alla stipula del contratto di appalto e nel quale è comunque refluito il disposto di analogo tenore dell'art. 35 D.L.vo 77/1995), anch'essa non proposta nel presente giudizio da , presupporrebbe comunque Parte_1
la validità del negozio concluso con l'ente locale, requisito che fa difetto, come detto, nella vicenda di cui ci si occupa (v., tra le più recenti, Cass. n. 27814/2024,
Cass. n. 12164/2024, Cass. n. 5480/2024).
Né può evincersi l'esistenza della copertura finanziaria per i lavori extra contratto, come pare faccia l'odierna appellante, dal contenuto della nota datata
14.12.2004 indirizzata al Sindaco del Comune dal Responsabile del CP_1
Servizio Urbanistico, nella quale si fa riferimento al fatto che “era intenzione dell'amministrazione avvalersi dei fondi che l' doveva devolvere al CP_3 [...]
, che erano stati incamerati novembre 2004. Rimane infatti il CP_1 Pt_3
dato, normativamente insuperabile, della mancanza dell'assunzione dell'impegno di spesa da parte dei competenti organi deliberativi dell'Ente locale. Ai sensi dell'art. 183 D.L.vo 267/2000 tale delibera “costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata, è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e la relativa scadenza e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell'articolo 151”.
In definitiva, affinché sorga in capo all'ente locale l'obbligo di pagamento del corrispettivo nei confronti dell'appaltatore o del fornitore sono necessarie, come ha correttamente evidenziato parte appellata, la delibera di affidamento dell'incarico che autorizza il Sindaco o il dirigente a concludere il relativo contratto, la conclusione in forma scritta di detto contratto e l'esistenza di copertura finanziaria, vale a dire l'esistenza, attestata dal responsabile del servizio finanziario, dell'imputazione della spesa ad un capitolo di bilancio, che si riferisca all'oggetto della spesa stessa. In mancanza di tali condizioni il contratto è insanabilmente nullo.
Ora, nel caso in esame, siamo al cospetto di lavori non previsti nell'originario contratto di appalto né oggetto di un successivo contratto stipulato per iscritto tra l'appaltatore e il committente pubblico, per i quali il non Controparte_1
ha mai assunto alcun impegno di spesa né ha mai attivato la procedura per il riconoscimento del debito fuori bilancio di cui all'art. 194 D.L.vo 267/2000, che,
r.g. n. 5806/2019 11 come noto, consente all'ente locale di far salvi nel proprio interesse, accertati e dimostrati l'utilità e l'arricchimento che ne derivano, per l'ente stesso, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza, gli impegni di spesa per l'acquisizione di beni e servizi in precedenza assunti tramite specifica obbligazione, ancorché sprovvista di copertura contabile e che, tuttavia, la Suprema Corte ha avuto modo più volte di chiarire, “non introduce una sanatoria per i contratti nulli o, comunque, invalidi, come quelli conclusi senza il rispetto della forma scritta "ad substantiam" (così, Cass. n. 1510/2015, conf. Cass. n.
510/2021, Cass. n. 12164/2024).
Deve considerarsi ancora che in tema di appalti di opere pubbliche,
l'esecuzione di lavori addizionali extra contratto da parte dell'appaltatore non previamente autorizzati possono eccezionalmente fondare una pretesa creditoria dell'appaltatore solo alle seguenti condizioni: “che tali lavori formino oggetto di tempestiva riserva, siano qualificati come indispensabili in sede di collaudo, siano riconosciuti come tali anche dall'amministrazione committente e comportino un costo che, addizionato a quello dei lavori commissionati in contratto, rientri, comunque, entro i limiti delle spese approvate” (così, Cass. n. 8275/2023, v. anche Cass. n.
29998/2020, Cass. n. 15029/2016). Ora, appare evidente che nel caso di specie facciano difetto quanto meno la prima e le ultime due condizioni, non avendo la ditta appaltatrice mai iscritto riserva né tanto meno richiesto a suo tempo l'espletamento di un accertamento tecnico preventivo, non essendo mai intervenuta la definitiva approvazione del collaudo da parte dell'amministrazione appaltante e non essendo, come detto, mai stato assunto da parte della stessa un impegno di spesa aggiuntivo.
Ed invero, risulta per tabulas che il collaudo tecnico – amministrativo, che si assume essersi perfezionato con il verbale del 31.10.2005 e con il rilascio del relativo certificato, non è mai stato approvato dalla stazione appaltante, essendo l'istruttoria per l'approvazione stata sospesa, come emerge dalle note della
Direzione Lavori del 31.01.2006 e del 15.02.2006, per mancanza del certificato di prevenzione incendi, che costituisce atto propedeutico per il conseguimento dell'idoneità impiantistica.
Al contrario di quanto dedotto dall'appellante, il mancato rilascio di tale certificato non è imputabile all'inerzia del Comune di ma ai vizi CP_1
r.g. n. 5806/2019 12 dell'impianto antincendio realizzato dalla ditta appaltatrice, riscontrati dal
CTU, che aveva evidenziato la mancanza di estintori e la revoca del parere favorevole che il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Teramo aveva inizialmente espresso in data 10.04.1998, conseguente alle modifiche introdotte nell'impianto rispetto al progetto originario.
In tali condizioni, il certificato di collaudo non avrebbe mai potuto essere emesso fin tanto che l'impresa non avesse provveduto a correggere gli errori commessi, sicché la sua illegittima emissione fonderebbe semmai una responsabilità ex art. 191 D.L.vo 267/2000 (rectius, ex art. 35 D.L.vo 77/1995) in capo al funzionario che ha eseguito il collaudo e che ha emesso il certificato.
Alla luce delle argomentazioni che precedono, deve pertanto confermarsi la correttezza del rilievo del Giudice di prime cure, secondo cui il credito di cui si controverte non era mai venuto ad esistenza. Rimangono in questo senso assorbite le censure veicolate dall'appellante nell'undicesimo e dodicesimo motivo di appello.
6. La sentenza appellata va dunque confermata e, in applicazione della regola della soccombenza, l'appellante va condannato a rifondere al appellato CP_1
le spese di lite da questo anticipate, che si liquidano come indicato in dispositivo, in applicazione del DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022.
Sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante a rifondere al appellato le spese di lite da CP_1
questo anticipate, che liquida in Euro 9.991,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002 dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
r.g. n. 5806/2019 13 Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma dell'
11.06.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 5806/2019 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 5806 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 - ter c.p.c. del 25.06.2024 e vertente
T R A
C.F. ), già in Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio
Mosetti
APPELLANTE
E
(C.F. ), in persona del Sindaco p.t., Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Lino Nisii
APPELLATO
E in persona del curatore Controparte_2
p.t.
APPELLATO – CONTUMACE
r.g. n. 5806/2019 1 CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia l'lll.ma Corte adita, in riforma della sentenza impugnata, per i motivi di cui in premessa, preliminarmente:
- dichiarare la tardività della riassunzione del giudizio con la conseguente estinzione del giudizio di primo grado dinanzi il Tribunale di Frosinone e conferma integrate del decreto ingiuntivo opposto;
- la nullità della sentenza di primo grado poichè sussiste il vizio di omessa pronuncia su un fatto decisivo, quale le osservazioni sollevate dalla parte sulla CTU, con conseguente dichiarazione della nullità della CTU per avere il consulente tecnico d'ufficio, nell'espletamento delle proprie indagini, esorbitato rispetto i quesiti posti dal Giudice;
- in subordine, accertare la nullità della CTU, poichè sono stati utilizzati, ai fini della redazione della perizia, dei documenti tardivamente acquisiti e, peraltro, non sottoposti al contraddittorio delle parti.
Nel merito, riformare integralmente la sentenza n. 696/2019 emessa dal Tribunale di
Frosinone nel giudizio rg.n. 901/2005 e per l'effetto, rigettare l'opposizione proposta e confermare il decreto ingiuntivo revocato;
- in subordine, nell'ipotesi di mancata conferma del decreto ingiuntivo revocato, condannare il al pagamento in favore dell' Controparte_1 Parte_1
della somma di € 104.994,45 o della minor somma che si riterrà di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di mora come per legge dalla data di maturazione del credito fino al soddisfo.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, oltre che la rifusione delle spese versate a favore del CTU”.
Per l'appellato:
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Roma, per tutte le causali evidenziate nella narrativa che precede e per quelle meglio evidenziate nel giudizio di primo grado, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, respingere integralmente
l'appello proposto dalla società (già Parte_1 Parte_2
nei confronti del e confermare per l'effetto
[...] Controparte_1
integralmente la sentenza n. 696/2019 emessa dal Tribunale di Frosinone in data
24/06/2019.
r.g. n. 5806/2019 2 Con vittoria delle spese e delle competenze del doppio grado di giudizio”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. La già quale cessionaria del Parte_1 Parte_2
credito vantato da ha proposto appello avverso la Controparte_2
sentenza n. 696/2019 del Tribunale di Frosinone, che, in accoglimento dell'opposizione spiegata dal aveva revocato il decreto Controparte_1
ingiuntivo con il quale il Tribunale di Frosinone aveva condannato il menzionato a corrispondere all'odierna appellante la somma di € CP_1
104.994,45 oltre interessi dal 30.06.2004 e spese della procedura, a titolo di compenso per lavori extra contratto eseguiti dalla ditta appaltatrice
(completamento della palestra e controsoffittatura di alcune aree della scuola materna), credito che era stato ceduto all'opponente.
Ad avviso del Tribunale, il credito azionato dalla cessionaria, ceduto ad appalto ancora in corso, non era venuto ad esistenza. Il collaudo tecnico amministrativo era stato eseguito successivamente alla cessione del credito ma non si era completato né era stato rilasciato il relativo certificato perché non poteva essere emesso il certificato di prevenzione incendi. Inoltre, il committente pubblico non aveva assunto alcuna delibera contenente l'impegno di spesa a copertura dei lavori extra contratto né aveva adottato la procedura di riconoscimento dei debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 D.L.vo 267/2000.
Infine, la cessione del credito verso una P.A. richiede l'accettazione da parte del debitore ceduto, nel caso di specie mancante.
La , nel formulare le conclusioni riportate in epigrafe, ha Parte_1
articolato i seguenti motivi di gravame:
I) tardività della riassunzione del giudizio di primo grado effettuata dal con atto di citazione in riassunzione notificato Controparte_1
l'08.07.2010, quando il giudizio era stato dichiarato interrotto all'udienza dell'08.01.2010 a seguito del fallimento di Controparte_2
chiamata in causa dalla , e detto che in Parte_1 CP_1
r.g. n. 5806/2019 3 quell'udienza aveva depositato copia della sentenza dichiarativa di fallimento, aveva avuto conoscenza legale dell'evento interruttivo in data antecedente;
II) nullità della CTU disposta nel giudizio di primo grado per avere l'ausiliario esteso la propria attività d'indagine all'intera opera e non ai lavori extra - contratto oggetto del giudizio e per non avere lo stesso consulente tenuto conto che successivamente al completamento dei lavori la struttura era stata danneggiata da ripetuti eventi sismici;
III) nullità della CTU per avere l'ausiliario nell'espletamento del suo incarico acquisito documentazione presso terzi in violazione del principio del contraddittorio, poi utilizzata dal tribunale per concludere che la
[...]
non aveva maturato il credito per il compenso per non Controparte_2
essere stato rilasciato il certificato di prevenzione incendi, propedeutico al rilascio del certificato di collaudo finale;
IV) nullità della sentenza per non essersi il Giudice di prime cure pronunciato sulle eccezioni formulate avverso la CTU, sull'attendibilità o meno della stessa e sulle ragioni che lo avevano condotto a disattendere le critiche rivolte alla CTU dal proprio consulente di parte;
V) erroneità della sentenza nella parte in cui aveva affermato non vi fosse prova dell'esistenza del credito, che invece era stato oggetto di un riconoscimento da parte del e nella parte in cui aveva Controparte_1
indiscriminatamente utilizzato i requisiti di certezza ed esigibilità, non considerando che il credito della oltre che certo, era Controparte_2
anche esigibile per essere intervenuto il collaudo dell'opera;
VI) erroneità della sentenza nella parte in cui aveva affermato che non vi era stata alcuna delibera contenente l'impegno di spesa, mentre la documentazione prodotta dimostrava sia la provenienza della copertura finanziaria (ATER Teramo) sia l'incameramento della somma da parte del
CP_1
VII) erroneità della sentenza nella parte in cui aveva affermato che non era stato rilasciato il certificato di collaudo, mentre la documentazione depositata dava conto di come il collaudo finale si fosse svolto il
18.02.2005, di come poi si fossero succedute delle modifiche concluse con il r.g. n. 5806/2019 4 verbale del 31.10.2005 con il quale l'opera veniva definitivamente accettata dal CP_1
VIII) erroneità della sentenza nella parte in cui aveva rilevato che il certificato di collaudo non era stato rilasciato perché non era stato rilasciato dal competente Comando dei Vigili del Fuoco il certificato di prevenzione antincendi ad esso prodromico, mancato rilascio imputabile al Comune che non aveva presentato la documentazione necessaria e che comunque avrebbe potuto richiedere una certificazione provvisoria;
IX) erroneità della sentenza nella parte in cui aveva affermato l'inesistenza del credito dell'appaltatore attribuendo la responsabilità delle decisioni assunte al singolo funzionario, avendo il manifestato Controparte_1
attraverso i suoi organi deliberativi la propria volontà di autorizzare e di fornire la necessaria copertura finanziaria ai lavori extra – contratto;
X) erroneità della sentenza nella parte in cui aveva statuito che non era stata fornita prova del credito poi ceduto per l'inidoneità a dimostrarne l'esistenza delle fatture, che invece quando, come nel caso di specie, il rapporto sia incontroverso possono costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite;
XI) erroneità della sentenza nella parte in cui aveva affermato che non vi era stata una delibera di accettazione della cessione del credito da parte della stazione appaltante, non avendo il mai rifiutato la Controparte_1
cessione ma avendola anzi accettata per fatti concludenti;
XII) erroneità della sentenza nella parte in cui aveva affermato che comunque alla data della cessione il credito non era certo, liquido ed esigibile, ben potendo la cessione perfezionarsi anche quando il credito non è ancora maturato, tenuto conto peraltro che al momento della cessione i lavori stavano per essere ultimati.
In data 02.10.2020 si è costituito il che ha eccepito Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello per l'inosservanza dell'art. 342 c.p.c. e nel merito ne ha chiesto il rigetto per la sua infondatezza.
Non si è invece costituito, benché ritualmente citato, il fallimento della
(dichiarato dal Tribunale di Frosinone il 19.12.2007) in Controparte_2
persona del suo curatore.
r.g. n. 5806/2019 5 2. L'appello non è inammissibile, avendo parte appellante indicato con sufficiente chiarezza sia le parti della sentenza di primo grado meritevoli di riforma sia le ragioni di dissenso rispetto alle argomentazioni svolte dal tribunale sia le proposte di modifica della decisione censurata.
3. Il primo motivo di appello è infondato.
Risulta, infatti, che all'udienza dell'08.01.2010 il abbia Controparte_1
portato la a conoscenza dell'intervenuta dichiarazione di Parte_1
fallimento della depositando la relativa sentenza Controparte_2
dichiarativa, sicchè il termine, all'epoca semestrale (si deve infatti fare applicazione dell'art. 305 c.p.c. nella versione antecedente alle modifiche apportate dalla legge n. 69/2009, essendo il presente procedimento stato instaurato prima del 04.07.2009), per la riassunzione del giudizio non poteva che decorrere da tale momento. E l'atto di citazione in riassunzione del
[...]
è stato notificato all'odierna appellante l'08.07.2010, nel pieno CP_1
rispetto di detto termine.
E' noto, infatti, che in caso di apertura del fallimento, benché l'interruzione del processo sia automatica ai sensi dell'art. 43 comma terzo l. fall., il termine per la riassunzione o la prosecuzione, per evitare gli effetti di cui all'art. 305
c.p.c., decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell'interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte, quindi o dalla sua pronuncia in udienza (come nel caso di specie) o dalla notifica alle parti della dichiarazione di interruzione effettuata da uno degli interessati o dalla sua comunicazione ad opera dell'ufficio giudiziario procedente (v. Cass. S.U. n.
12154/2021, conf. Cass. n. 322/2024, Cass. n. 15004/2024, Cass. n. 18285/2024).
E' appena il caso di segnalare che l'insegnamento nomofilattico, formatosi nella vigenza della Legge fallimentare, è stato recepito dal legislatore del Codice della Crisi dell'Impresa e dell'Insolvenza, stabilendo l'art. 143 comma 3 che
“l'apertura della liquidazione giudiziale determina l'interruzione del processo”, ma “il termine per la riassunzione del processo interrotto decorre da quando l'interruzione viene dichiarata dal giudice”.
4. Anche il secondo, il terzo e il quarto motivo di appello, che possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.
r.g. n. 5806/2019 6 Parte appellante lamenta, peraltro in termini del tutto generici, supposti vizi riscontrati dalla CTU, non peritandosi di indicare quali di questi fossero conseguenti agli eventi sismici successivi ai fatti di causa e quali documenti sarebbero stati acquisiti dall'ausiliario del Tribunale in violazione del principio del contraddittorio, ma omette di considerare che i motivi del rigetto della domanda avanzata da non poggiano affatto sulle conclusioni Parte_1
della CTU ma su fatti provati documentalmente o addirittura pacifici e non contestati, quali l'inesistenza alla data di cessione del credito di un collaudo in senso tecnico e di una formale approvazione del collaudo da parte della stazione pubblica appaltante, la mancata stipulazione di un contratto scritto per i lavori extra – contratto, la mancata prova dell'esistenza dei necessari impegni di spesa, l'omessa adozione della procedura di riconoscimento di debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 D.L.vo 267/2000 e la mancata delibera di accettazione da parte dell'amministrazione della cessione del credito.
Occorre peraltro considerare che l'indagine relativa alle opere extra contratto oggetto del giudizio, in quanto asseritamente dirette a rendere utilizzabile quanto precedentemente costruito e non usufruibile, non poteva prescindere dall'esame complessivo anche delle opere oggetto del contratto di appalto, che il CTU ha quindi correttamente condotto, e che lo stesso ausiliario era stato autorizzato dal Tribunale “a richiedere informazioni e documentazione agli Uffici pubblici” (verbale udienza 06.04.2018), fermo restando che, come è noto, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini che gli sono affidate e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, non applicandosi alle attività del CTU le preclusioni istruttorie vigenti a carico delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che essi non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e, salvo quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio (v. Cass. S.U. n. 3086/2022).
Si osserva, peraltro, che il mancato rilascio da parte del competente
Comando Vigili del Fuoco del certificato di prevenzione incendi quale dato ostativo del mancato completamento del collaudo risultava documentato già
r.g. n. 5806/2019 7 dagli atti prodotti dal opponente (v. documenti allegati alle note CP_1
autorizzate dal G.I. dep. il 20.02.2006).
5. I motivi dal quinto al decimo, vertendo tutti sull'esistenza e sull'esigibilità della pretesa creditoria azionata dall' appellante, possono essere esaminati congiuntamente e risultano infondati.
Occorre innanzitutto chiarire che a sostegno di detta pretesa creditoria già pone la fattura n. 20/2004 Parte_1 Parte_2
emessa dalla che si compone di due voci: Controparte_2
- € 26.132,72, importo indicato nel verbale di collaudo in corso d'opera del
06.04.2004 per opere descritte dal collaudatore come “necessarie o migliorative”, ma comunque non previste in contratto, dell'opera oggetto del contratto di appalto stipulato il 24.07.1998, con il quale la
[...]
si impegnava in qualità di aggiudicataria ad eseguire, in favore CP_2
del Comune di Campli (TE), lavori di costruzione di un complesso scolastico sito in località S. Onofrio di Campli, per l'importo complessivo di
€ 958.498,56, per ampliamento scuola elementare, nuova scuola materna e nuova palestra;
- € 78.861,73, importo indicato nel verbale di collaudo in corso d'opera del
06.04.2004 per “lavori non previsti e/o maggiori lavori” per il completamento della palestra, riconosciuti dal collaudatore come “soluzioni convenienti al momento”, non sottoposte all'approvazione della stazione appaltante né autorizzate o rettificate successivamente.
Ora, nel ribadire la correttezza dei principi enunciati dal Giudice di prime cure in tema di onere della prova in ordine all'esistenza e all'esigibilità del credito nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, laddove lo stesso grava sul creditore opposto, nonostante l'assunzione della veste formale di convenuto, mentre ricade in capo all'opponente l'onere di dimostrare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi, deve parimenti confermarsi l'esattezza del rilievo in merito all'inconcludenza probatoria nel medesimo giudizio della fattura, che è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma che nel successivo giudizio instaurato dal debitore ingiunto non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato dal r.g. n. 5806/2019 8 creditore con gli ordinari mezzi di prova (v., Cass. n. 19944/2023, Cass. n.
5827/2023, Cass. n. 30309/2022).
I principi appena esposti valgono naturalmente anche per il contratto di appalto, a maggior ragione per i contratti di appalto pubblici come quello in esame, non costituendo per l'appunto le fatture idonea prova dell'ammontare del credito dell'appaltatore per il proprio compenso, trattandosi di documenti fiscali provenienti dalla stessa parte (v. Cass. n. 14399/2024, Cass. n. 33575/2021,
Cass. n. 26517/2018).
Ora, il compendio probatorio che la ha offerto al fine di Parte_1
dimostrare l'esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile che avrebbe acquistato dalla non si compone della sola fattura Controparte_2
sopra menzionata, ma comprende anche, tra i documenti più significativi: (i) il verbale di collaudo in corso d'opera del 06.04.2004; (ii) la determinazione del
Responsabile del Servizio Lavori Pubblici del Comune di el 17.05.2004 CP_1
di approvazione di detto collaudo;
(iii) il verbale di collaudo tecnico amministrativo del 28.10.2005, documento quest'ultimo venuto ad esistenza dopo la presentazione del ricorso monitorio ed allegato dall'odierna appellante nel successivo giudizio di opposizione.
Senonché, come ha ben evidenziato il Tribunale e come ha riconosciuto la stessa nell'atto di appello, il verbale di cui al punto (i) non era Parte_1
un verbale di collaudo nel senso tecnico del termine, ma un atto ricognitivo dei lavori effettuati e da effettuarsi al fine di comporre contrasti già in atto tra le parti (all'epoca, la ditta appaltatrice aveva sospeso le lavorazioni). Le parti nell'occasione avevano proceduto alla “verifica complessiva sullo stato di avanzamento dei lavori in ragione della necessità non più rinviabile dell'ultimazione dei lavori stessi” e, nell'ottica di una rapida ultimazione dei lavori e di eliminare ogni contenzioso anche potenziale, il collaudatore aveva riconosciuto all'appaltatore a compensazione di ogni pretesa proprio la prima delle due somme (46 milioni di Lire) di cui si componeva la già citata fattura n. 20/2004 ed aveva evidenziato “la necessità di un impegno di spesa aggiuntiva alla somma disponibile da progetto pari a Lire 184.816.000 più IVA al 10%”, l'importo corrispondente alla seconda voce della fattura. Il verbale del 06.04.2004 si r.g. n. 5806/2019 9 concludeva con la riserva del collaudatore di ogni ulteriore valutazione in sede di relazione finale.
Come si evince inequivocabilmente dal tenore letterale di detto verbale, non vi era alla data della sua sottoscrizione né successivamente, tanto meno al momento della cessione del credito in favore di , perfezionatasi Parte_2
il 19.04.2004, una copertura finanziaria dei lavori extra contratto di cui si discute, non essendo stata adottata dal alcuna delibera Controparte_1
contenente il relativo impegno di spesa. E la situazione era rimasta immutata anche nel momento in cui il Responsabile del Servizio LL.PP. del Comune di dottò la determinazione di cui al punto (ii), in data peraltro successiva CP_1
alla vicenda traslativa in forza della quale l'odierna appellante era venuta ad acquisire la pretesa creditoria. Nell'occasione, il funzionario comunale si limitava, infatti, a dare atto che “il presente provvedimento comportante una spesa di euro 104.995,45 sarà da reperire e impegnare con ulteriore atto”.
La sentenza impugnata ha correttamente riportato la normativa (D.L. n. 66 del 1989 art. 23, convertito in L. 144 del 1989, riprodotto senza sostanziali modifiche dal D.Lgs. n. 77 del 1995, art. 35, ed ora confluito nel D.lgs. n. 267 del
2000, artt. 191 e ss. cd. TUEL) volta ad impedire che l'ente locale possa rimanere coinvolto in via diretta nella pretesa di un fornitore o di un appaltatore che ha reso la prestazione in assenza di impegno contabile e che fissa le condizioni tassative affinché il contratto possa essere costitutivo di obbligazioni a carico dell'ente. Le disposizioni appena richiamate sono inderogabili e sanciscono, tra l'altro, la nullità della delibera di un peraltro nel caso di specie non CP_1
esistente, adottata in assenza di attestazione di regolare copertura finanziaria (v.
Cass. S.U. n. 26657/2014, Cass. n. 29828/2023, secondo cui la copertura finanziaria costituisce “condizione di efficacia del contratto dell'ente pubblico locale”,
Cass. n. 3827/2023). Al riguardo, è opportuno rammentare che in difetto di un impegno contabile e di un'attestazione di copertura finanziaria nemmeno sarebbe esperibile l'azione di arricchimento ex art. 2041 c.c. nei confronti del peraltro non proposta dall'odierna appellante, e che Controparte_1
l'azione diretta nei confronti del funzionario dell'ente locale che abbia acconsentito all'acquisizione di beni o servizi da parte del privato fornitore o prestatore d'opera, ai sensi dell'art. 191 D.L.vo 267/2000 (entrato in vigore r.g. n. 5806/2019 10 successivamente alla stipula del contratto di appalto e nel quale è comunque refluito il disposto di analogo tenore dell'art. 35 D.L.vo 77/1995), anch'essa non proposta nel presente giudizio da , presupporrebbe comunque Parte_1
la validità del negozio concluso con l'ente locale, requisito che fa difetto, come detto, nella vicenda di cui ci si occupa (v., tra le più recenti, Cass. n. 27814/2024,
Cass. n. 12164/2024, Cass. n. 5480/2024).
Né può evincersi l'esistenza della copertura finanziaria per i lavori extra contratto, come pare faccia l'odierna appellante, dal contenuto della nota datata
14.12.2004 indirizzata al Sindaco del Comune dal Responsabile del CP_1
Servizio Urbanistico, nella quale si fa riferimento al fatto che “era intenzione dell'amministrazione avvalersi dei fondi che l' doveva devolvere al CP_3 [...]
, che erano stati incamerati novembre 2004. Rimane infatti il CP_1 Pt_3
dato, normativamente insuperabile, della mancanza dell'assunzione dell'impegno di spesa da parte dei competenti organi deliberativi dell'Ente locale. Ai sensi dell'art. 183 D.L.vo 267/2000 tale delibera “costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata, è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e la relativa scadenza e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell'articolo 151”.
In definitiva, affinché sorga in capo all'ente locale l'obbligo di pagamento del corrispettivo nei confronti dell'appaltatore o del fornitore sono necessarie, come ha correttamente evidenziato parte appellata, la delibera di affidamento dell'incarico che autorizza il Sindaco o il dirigente a concludere il relativo contratto, la conclusione in forma scritta di detto contratto e l'esistenza di copertura finanziaria, vale a dire l'esistenza, attestata dal responsabile del servizio finanziario, dell'imputazione della spesa ad un capitolo di bilancio, che si riferisca all'oggetto della spesa stessa. In mancanza di tali condizioni il contratto è insanabilmente nullo.
Ora, nel caso in esame, siamo al cospetto di lavori non previsti nell'originario contratto di appalto né oggetto di un successivo contratto stipulato per iscritto tra l'appaltatore e il committente pubblico, per i quali il non Controparte_1
ha mai assunto alcun impegno di spesa né ha mai attivato la procedura per il riconoscimento del debito fuori bilancio di cui all'art. 194 D.L.vo 267/2000, che,
r.g. n. 5806/2019 11 come noto, consente all'ente locale di far salvi nel proprio interesse, accertati e dimostrati l'utilità e l'arricchimento che ne derivano, per l'ente stesso, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza, gli impegni di spesa per l'acquisizione di beni e servizi in precedenza assunti tramite specifica obbligazione, ancorché sprovvista di copertura contabile e che, tuttavia, la Suprema Corte ha avuto modo più volte di chiarire, “non introduce una sanatoria per i contratti nulli o, comunque, invalidi, come quelli conclusi senza il rispetto della forma scritta "ad substantiam" (così, Cass. n. 1510/2015, conf. Cass. n.
510/2021, Cass. n. 12164/2024).
Deve considerarsi ancora che in tema di appalti di opere pubbliche,
l'esecuzione di lavori addizionali extra contratto da parte dell'appaltatore non previamente autorizzati possono eccezionalmente fondare una pretesa creditoria dell'appaltatore solo alle seguenti condizioni: “che tali lavori formino oggetto di tempestiva riserva, siano qualificati come indispensabili in sede di collaudo, siano riconosciuti come tali anche dall'amministrazione committente e comportino un costo che, addizionato a quello dei lavori commissionati in contratto, rientri, comunque, entro i limiti delle spese approvate” (così, Cass. n. 8275/2023, v. anche Cass. n.
29998/2020, Cass. n. 15029/2016). Ora, appare evidente che nel caso di specie facciano difetto quanto meno la prima e le ultime due condizioni, non avendo la ditta appaltatrice mai iscritto riserva né tanto meno richiesto a suo tempo l'espletamento di un accertamento tecnico preventivo, non essendo mai intervenuta la definitiva approvazione del collaudo da parte dell'amministrazione appaltante e non essendo, come detto, mai stato assunto da parte della stessa un impegno di spesa aggiuntivo.
Ed invero, risulta per tabulas che il collaudo tecnico – amministrativo, che si assume essersi perfezionato con il verbale del 31.10.2005 e con il rilascio del relativo certificato, non è mai stato approvato dalla stazione appaltante, essendo l'istruttoria per l'approvazione stata sospesa, come emerge dalle note della
Direzione Lavori del 31.01.2006 e del 15.02.2006, per mancanza del certificato di prevenzione incendi, che costituisce atto propedeutico per il conseguimento dell'idoneità impiantistica.
Al contrario di quanto dedotto dall'appellante, il mancato rilascio di tale certificato non è imputabile all'inerzia del Comune di ma ai vizi CP_1
r.g. n. 5806/2019 12 dell'impianto antincendio realizzato dalla ditta appaltatrice, riscontrati dal
CTU, che aveva evidenziato la mancanza di estintori e la revoca del parere favorevole che il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Teramo aveva inizialmente espresso in data 10.04.1998, conseguente alle modifiche introdotte nell'impianto rispetto al progetto originario.
In tali condizioni, il certificato di collaudo non avrebbe mai potuto essere emesso fin tanto che l'impresa non avesse provveduto a correggere gli errori commessi, sicché la sua illegittima emissione fonderebbe semmai una responsabilità ex art. 191 D.L.vo 267/2000 (rectius, ex art. 35 D.L.vo 77/1995) in capo al funzionario che ha eseguito il collaudo e che ha emesso il certificato.
Alla luce delle argomentazioni che precedono, deve pertanto confermarsi la correttezza del rilievo del Giudice di prime cure, secondo cui il credito di cui si controverte non era mai venuto ad esistenza. Rimangono in questo senso assorbite le censure veicolate dall'appellante nell'undicesimo e dodicesimo motivo di appello.
6. La sentenza appellata va dunque confermata e, in applicazione della regola della soccombenza, l'appellante va condannato a rifondere al appellato CP_1
le spese di lite da questo anticipate, che si liquidano come indicato in dispositivo, in applicazione del DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022.
Sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante a rifondere al appellato le spese di lite da CP_1
questo anticipate, che liquida in Euro 9.991,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002 dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
r.g. n. 5806/2019 13 Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma dell'
11.06.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 5806/2019 14