TRIB
Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 17/04/2025, n. 748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 748 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice Francesca Perlini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1082 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
, C.F. , difeso e rappresentato dall'Avv. Sergio Parte_1 C.F._1
Cugini del Foro di Ancona ed elettivamente domiciliato presso lo Studio dello stesso in Ancona alla
Via Giannelli n. 36, giusta procura speciale alle liti posta in calce all'atto di opposizione,
OPPONENTE
E codice fiscale e P. Iva nella qualità di Controparte_1 P.IVA_1 mandataria di c.f., P.IVA , rappresentata e difesa dall' Avv. Controparte_2 P.IVA_2
Massimo Mannocchi (cod. fisc. ) ed elettivamente domiciliata presso il CodiceFiscale_2
suo studio in Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia n. 9/10 come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo, contratto di fideiussione;
CONCLUSIONI: come precisate dell'udienza a trattazione scritta del 17.12.24;
-per l'attore: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ancona, contrariis rejectis:
In via preliminare di merito: - accertata e dichiarata la prescrizione estintiva del diritto di credito ex adverso azionato, per le ragioni su esposte, Voglia l'adita Giustizia accogliere la spiegata opposizione
e per l'effetto dichiarare nullo, invalido e/o inefficace nei confronti del Sig. il Parte_1
decreto ingiuntivo non esecutivo n. 36 del 05/01/2022, depositato in Cancelleria in pari data, R.G. n.
5128/2021, a firma del Giudice Monocratico del Tribunale di Ancona – Dott.sa Marinangeli;
pagina 1 di 13 nel merito: - in via principale, accertata l'insussistenza dei presupposti di cui agli artt. 633 c.p.c. e 50
T.U.B. per la valida emissione del D.I.; accertata la mancanza di prova scritta del credito e la nullità dei rapporti ex art. 117 TUB;
accertata in via di eccezione riconvenzionale l'applicazione di interessi usurari, interessi anatocistici e/o di commissioni ed interessi ultralegali in assenza di pattuizione in violazione dell'art. 117 Tub;
accertata altresì la nullità della fideiussione a firma del Sig. per Pt_1
contrasto con la normativa antitrust;
accertato pertanto che nulla è dovuto alla cessionaria CP_2
e prima ancora a ovvero all'incorporante Controparte_3 Controparte_4 per le motivazioni succitate, Voglia l'adita Giustizia accogliere la spiegata opposizione e per l'effetto dichiarare nullo, invalido e/o inefficace nei confronti del Sig. il decreto Parte_1
ingiuntivo non esecutivo n. 36 del 05/01/2022, depositato in Cancelleria in pari data, R.G. n.
5128/2021, a firma del Giudice Monocratico del Tribunale di Ancona – Dott.sa Marinangeli;
- con vittoria di competenze e spese di causa;
In via istruttoria:
- senza inversione dell'onere probatorio ed in riferimento alla eccezione riconvenzionale spiegata, la scrivente difesa insiste affinchè venga ammessa C.T.U. demandando al tecnico nominato il ricalcolo del saldo finale del conto corrente n. 14639,36 e del conto anticipi fatture n. 1053860:
- epurando i conteggi degli interessi usurari riscontrati;
- applicando in ipotesi di mancato sforamento dei tassi soglia gli interessi determinati sulla base dei criteri stabiliti dall'art 117, comma 7 lett. a, D. Lgs. 385/93 (in sostituzione degli interessi applicati dalla Banca), con la precisazione che occorrerà fare riferimento al tasso dei BOT annuali emessi nell'anno anteriore ad ogni operazione, e che, secondo quanto emerge dall'interpretazione letterale della citata norma, il tasso dei BOT da applicare dovrà essere quello più favorevole al correntista, anche alla luce dell'interpretazione fornita dal legislatore nel parere parlamentare al D. Lgs.
141/2010 ed alla sua relazione illustrativa;
- eliminando qualsivoglia capitalizzazione degli interessi per l'intera durata dei citati rapporti;
- scomputando le commissioni di massimo scoperto e/o comunque le poste debitorie comunque denominate addebitate per l'intera durata dei citati rapporti, in mancanza di esplicita pattuizione ex art. 117 TUB;
- applicando l'art. 118 terzo comma TUB con riferimento al contestato esercizio dello ius variandi da parte dell' opposto, e quindi con disapplicazione delle modifiche delle condizioni contrattuali CP_5 rispetto agli originari contratti”.
- per il convenuto: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, per tutti i motivi sopra esposti, disattesa ogni contraria istanza: in via principale previa concessione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 648 c.p.c.,
pagina 2 di 13 della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 36/2022 (R.G. 5128/2022), rigettare tutte le domande proposte dagli opponenti – anche istruttorie – e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 36/2022 (R.G. 5128) emesso il 5.1.2022 dal Tribunale di Ancona;
- in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento dell'odierna opposizione, condannare gli opponenti al pagamento del diverso importo che risulterà effettivamente dovuto, oltre interessi al tasso di mora richiesto e liquidato in decreto;
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato , in qualità di fideiussore della Parte_1
presentava opposizione al decreto ingiuntivo n. 36 del 05.1.2022, emesso da questo CP_6
Tribunale su ricorso della per il tramite della sua mandataria Controparte_2 CP_7
, mediante il quale gli era ingiunto il pagamento, in via solidale con altri fideiussori, della
[...] somma di € 311.822,79 oltre interessi, spese ed oneri accessori.
L'opponente eccepiva in via preliminare la prescrizione del credito vantato, sostenendo di non aver mai ricevuto un atto di costituzione in mora interruttivo del decorso del termine prescrizionale, che invece parte opposta asseriva di aver inviato in data 13.5. 2011 sia a lui sia al debitore principale.
Quanto al complessivo credito oggetto di ingiunzione derivante dal saldo negativo dei seguenti rapporti contrattuali:
-conto corrente n. 14639,36 saldo negativo di € 28.464,91, (doc. 4, 5 fasc. monitorio);
-conto anticipi fatture n. 1053860 saldo negativo di €. 57.890,75 (docc. Fasc. monitorio 6-7);
e dalla sorte di n. 165 ricevute bancarie anticipate sul c/c ordinario, tornate insolute alla scadenza e non ri-addebitate sul conto corrente, per €. 225.467,13 (doc. 9), l'opponente adduceva la mancanza di prova del credito ingiunto per insufficienza probatoria dei saldaconto allegati ex art. 50 TUB e la conseguente nullità del decreto ingiuntivo, la mancanza di data certa dei contratti sottoscritti, l'applicazione di interessi anatocistici, usurari, di commissioni, interessi ultralegali in assenza di pattuizione ed abusivo esercizio dello jus variandi.
Con riguardo alla fideiussione da lui sottoscritta ne eccepiva la nullità per violazione della normativa antitrust riproponendo il contratto le clausole standard predisposte dall'ABI e bollate come invalide dalla Banca d'Italia.
Con le spiegate motivazioni parte opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo in questione.
Si costituiva in giudizio la per il tramite della mandataria Controparte_2 Controparte_1
sostenendo di essere divenuta cessionaria dei crediti originariamente facenti capo a
[...] [...]
incorporante e dunque di essere creditrice, tra gli Controparte_8 Controparte_3
pagina 3 di 13 altri, del Sig. quale garante della in forza di contratto di Parte_1 Controparte_6
fideiussione da esso sottoscritto in data 19.1.2010 con sino alla Controparte_8 concorrenza di € 500.000,00 (all. 2 fasc. monitorio): ne discendeva la pretesa creditoria nei suoi confronti per la somma di €. 311.822,79, portata dal decreto ingiuntivo.
Parte opposta contestava le avverse pretese e ne chiedeva il rigetto unitamente alla conferma del decreto ingiuntivo opposto;
quanto alle eccezioni mosse al rapporto negoziale sottostante quello fideiussorio, sosteneva che il garante avesse sottoscritto un contratto autonomo di garanzia, la cui autonomia rispetto al rapporto garantito ne impediva ogni censura.
In sede di prima memoria ex art. 183 cpc parte opponente, in replica a quanto dedotto dalla controparte sulla qualificazione del contratto come autonomo di garanzia, eccepiva l'inefficacia nei riguardi del garante dell'atto di interruzione della prescrizione nei confronti del debitore principale, proprio in ragione dell'assenza del “rapporto di accessorietà”.
Depositate le memorie ex art. 183 comma sesto c.p.c. e disattesa l'istanza di CTU avanzata dalla parte opponente la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 17.12.2024 ed ivi trattenuta in decisione.
Le doglianze e pretese attoree sono infondate e la proposta opposizione non merita accoglimento per le ragioni che seguono.
-sull'eccezione di prescrizione decennale:
Preliminare è la disamina della eccezione di prescrizione sollevata da parte opponente, il che impone di dare corretta qualificazione al contratto sottoscritto dal sig. in data 19.1.2010 (all. 2 Parte_1
monitorio), processo speculativo rimesso alla valutazione del giudice.
Nel caso di specie, a qualificare come fideiussione la garanzia rilasciata da vale, Parte_1 ad avviso di questo giudice, la clausola di cui all'art. 9, che non esclude in radice il diritto del fideiussore di opporre qualsiasi eccezione, bensì quelle aventi (unicamente) “riguardo al momento in cui la Banca esercita la sua facoltà di recedere dal rapporto con il debitore” (sul punto, in fattispecie recante le medesime condizioni negoziali, vedasi Trib. Roma, 29 dicembre 2022, n. 19159).
Altro indice della natura fideiussoria – e non autonoma – del negozio è l'identità della prestazione dovuta dal garante rispetto a quella dell'obbligato principale: segnatamente, “il contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), espressione dell'autonomia negoziale ex art. 1322 cod. civ., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile (qual è l'obbligazione dell'appaltatore), contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui (attesa l'identità tra prestazione del debitore principale e pagina 4 di 13 prestazione dovuta dal garante); inoltre, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale” (v. SS.UU., n. 3947/2010 cit.).
Nella specie, valgono a qualificare come fideiussione il negozio per cui è causa il tenore dell'articolo 1 della fideiussione, secondo cui “La fideiussione garantisce tutto quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi anche se moratori ed ogni altro accessorio (…)”.
Orbene, la qualificazione in detti termini della garanzia rilasciata dall'opponente vale sotto un duplice profilo, sia per quanto attiene la valutazione della preliminare questione della prescrizione del credito, sia per quanto attiene la possibilità per il fideiussore di eccepire invalidità afferenti al rapporto negoziale garantito (che verrà affrontata nel proseguo).
Per quanto attiene alla prima questione vale osservare che ai sensi dell'art. 1957 c. 4 c.c. ad interrompere la prescrizione del credito vantato nei riguardi del fideiussore vale l'istanza proposta nei confronti del debitore principale.
Parte opposta ha dedotto e documentato che: a) ha comunicato a in data Controparte_9
13.5.2011 di revocarle tutti gli affidamenti e comunque di recedere da ogni rapporto con la conseguente indicazione della volontà della Banca di recuperare il credito (All. 9, fasc. monitorio), b) la società è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Ancona in data in data 30.6.2011 (Fall. 80/2011), c) la banca ha tempestivamente depositato la propria domanda di ammissione al passivo ed il credito è stato ammesso come da domanda in via chirografaria (cfr. all. 10 fasc. monitorio), d) il fallimento si è chiuso in data
30.11.2017, e) nei confronti dei garanti è stato depositato in data 11.11.2021 il ricorso per decreto ingiuntivo per cui è causa.
Tali fatti documentati e non contestati da parte opponente evidenziano come nei confronti del garante nessuna prescrizione del credito si è maturata, avendo la tempestivamente (rispetto alla chiusura CP_3
dei rapporti contrattuali con ) proposto le proprie istanze nei confronti del Controparte_9 debitore principale depositando istanza di ammissione al passivo per la somma di € 315.088,26.
Tale circostanza è da considerare validamente interruttiva dei termini prescrizionali, nuovamente decorrenti dalla data della chiusura del fallimento, 30.11.2017, e nuovamente interrotti, nei confronti del garante, con il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo in data 11.11.2021.
Per giurisprudenza di legittimità consolidata, la presentazione dell'istanza di insinuazione al passivo fallimentare, equiparabile alla domanda giudiziale, determina, ai sensi dell'art. 2945, comma 2, c.c.,
l'interruzione della prescrizione del credito, con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura pagina 5 di 13 concorsuale, anche nei confronti del fideiussore del fallito, ex art. 1310, comma 1, c.c. (Cassazione n.
9638 del 19.04.2018).
Ne consegue che l'eccezione di prescrizione non è fondata e deve essere rigettata.
-sulla nullità della fideiussione:
Venendo all'esame della censura di nullità della fideiussione relativa alla violazione della normativa antritrust vale considerare che parte opponente eccepisce la invalidità della fideiussione datata
19.1.2010 per la sussistenza di clausole di “di reviviscenza”, “di sopravvivenza” e di “rinunzia ai termini di cui all'art.1957 cod. civ.”, in quanto riproducente lo schema sanzionato con il provvedimento emanato da Banda d'Italia del 2.5.2005, modello in cui sono inserite le clausole n. 2, 7
e 9 (corrispondenti alle clausole 2, 6 e 8 del modello ABI); deduce inoltre la nullità integrale della fideiussione c.d. a valle e l'inoperatività del principio di conservazione del contratto ex art. 1419 c.c.
E' ormai noto che per le fideiussioni che rientrano nel periodo temporale oggetto di accertamento da parte della Banca d'Italia si verifica una presunzione di utilizzo uniforme dell'applicazione dello schema ABI, mentre per le fideiussioni stipulate in epoca successiva – come nel caso di specie, in cui la fideiussione è stata sottoscritta nel 2010– chi eccepisce la nullità deve allegare e fornire la prova, nel rispetto delle preclusioni processuali, della permanenza della intesa anticoncorrenziale al momento della concessione della garanzia, producendo ad esempio gli schemi contrattuali adottati da altri istituti di credito in epoca coeva o almeno prossima, sollecitando il confronto delle relative pattuizioni, non essendo sufficiente il riscontro della presenza nel modulo delle clausole corrispondenti a quelle sanzionate dalla Banca d'Italia (cfr: Corte di Appello, Ancona, Sez. I, 28.03.2023, n. 547; Corte di
Appello, Ancona, Sez. I, 21.03.2023, n. 499).
Tali pronunce si allineano all'orientamento maggioritario della giurisprudenza di merito “La mancata dimostrazione di un'intesa, anteriore o coeva alla stipulazione della garanzia qui considerata, avente come oggetto o per effetto quello di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale degli impieghi bancari attraverso la fissazione di specifiche condizioni contrattuali in materia di garanzie fideiussorie non può allora che condurre al rigetto della domanda di nullità formulata in questa sede” (fra le tante: Tribunale di Milano, sez. imp.,
08/11/2021, n. 9050).
Sotto questo profilo la fideiussione prestata va pertanto considerata immune dalla dedotta nullità, in quanto la prova specifica che la fideiussione conclusa fosse effettiva estrinsecazione della intesa dichiarata anticoncorrenziale nel 2005 non è stata fornita, nè è stato dimostrato che la
[...]
fosse parte del patto a monte anticoncorrenziale. Controparte_8
pagina 6 di 13 Vale comunque puntualizzare che la Suprema Corte a Sezioni unite del 30/12/2021, n. 41994, ha stabilito che “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'autorità garante, in relazione alle condizioni contrastanti con gli art. 2, comma 2, lett. a) l. n. 287/1990 e
101 tuf, sono parzialmente nulli, ai sensi degli art. 2, comma 3, l. n. 287/1990 e 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.”
Dunque, anche a voler sostenere il contrario e cioè, in ipotesi, che la fideiussione in esame presenti clausole riproducenti nella sostanza il contenuto delle clausole ABI, dichiarate illegittime all'Autorità Garante, che siano investite dal provvedimento antitrust della Banca d'Italia anche se stipulate in epoca successiva ed anche se qualificabili come fideiussioni specifiche, la nullità delle stesse non può condurre ad una declaratoria di nullità dell'intero contratto, in mancanza di allegazione e prova che quell'accordo, per l'assenza delle dette clausole, non sarebbe stato concluso.
Tale prova non emerge nel caso di specie: ricordato che l'estensione all'intero contratto della nullità delle singole clausole ai sensi dell'art. 1419 c.c ha carattere eccezionale, perché deroga al principio generale della conservazione del contratto, e che detta estensione può essere dichiarata dal giudice solo se risulti che il negozio non sarebbe stato concluso senza quella parte del suo contenuto colpita dalla nullità, e cioè solo se il contenuto dispositivo del negozio, privo della parte nulla, risulti inidoneo a realizzare le finalità cui la sua conclusione era preordinata, deve osservarsi che, secondo l'interesse in concreto perseguito dalla Banca contraente la fideiussione oggetto del giudizio, pur privata delle clausole contrattuali illecite, si presenta idonea a garantire il rapporto a cui accede.
Ad ogni buon conto, posto che la fideiussione 'a valle' non può dirsi nulla ma affetta da nullità parziale limitata alle sole clausole bollate come invalide, e considerato che ciò che rileva nel presente giudizio, come anche esposto da parte opponente, è la censura della clausola di rinunzia ai termini di cui all'art. 1957 c.c., anche a voler concedere che trattasi di un contratto rientrante nell'ambito dell'intesa anticoncorrenziale, l'epurazione dallo stesso della clausola de qua non determinerebbe alcun risultato apprezzabile per il fideiussore posto che, come sopra esposto e ricostruito, nel caso concreto la Banca ha rispettato i termini decadenziali di cui all'art. 1957 c.c.
- sulle invalidità dei contratti di conto corrente e conto anticipi e sulla prova del credito.
Come sopra accennato nel trattare della qualificazione del contratto di garanzia, l'inquadramento dello stesso in termini di fideiussione consente all'opponente Sig. , a mente degli artt. Parte_1
1945 e 1939 c.c., di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, e così, le censure riferibili ai rapporti bancari intercorsi tra e da cui deriva CP_6 Controparte_3
il credito ingiunto.
pagina 7 di 13 Si osserva preliminarmente ed in via dirimente come tutte le contestazioni avanzate dall'opponente risultino del tutto generiche nella formulazione e carenti in punto di specifica allegazione prima ancora che di prova.
In proposito giova premettere, in tema di riparto dell'onere allegatorio e probatorio, che, nel caso di domanda di accertamento negativo, il relativo onere probatorio grava -ex art. 2697 c.c.- sul correntista e sul fideiussore sui quali incombe la prova dell'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta (mancanza di causa debendi) ovvero del successivo venir meno di questa (v. Cass. n. 9764/2013 e Cass. n. 7501/2012).
Spetta, quindi, a quest'ultimo allegare analiticamente le voci di indebita appostazione in conto (c.d. onere di contestazione specifica), non essendo a tal fine sufficiente -come palesemente avvenuto nel caso di specie- riportare i soli orientamenti dottrinari o giurisprudenziali senza calare nei fatti di causa i relativi insegnamenti.
Ed infatti, con riferimento al caso in esame si osserva come, al di là dei riferimenti teorici effettuati, la parte opponente ha addotto una serie di contestazioni, talmente generiche da risultare sostanzialmente irricevibili, soprattutto in riferimento alle contestazioni relative alla validità delle specifiche clausole relative alla corresponsione degli interessi;
il tutto senza neppure indicare un quantum ritenuto oggetto di illegittima corresponsione.
Men che meno risultano indicati gli importi ritenuti indebitamente contabilizzati in relazione a ciascuna posta contestata.
Né peraltro è stata prodotta una perizia di parte che avrebbe eventualmente potuto fornire un supporto tecnico alle oltremodo generiche deduzioni attoree.
Vieppiù.
Le contestazioni della parte opponente non sono neppure state articolate in modo più preciso in seguito alle difese e, soprattutto, alle produzioni documentali effettuate da parte della convenuta opposta in sede di costituzione.
E' a dir poco evidente come doglianze articolate in modo così generico e del tutto avulse dai concreti fatti di causa non possano neppure essere prese in considerazione dal giudicante rispetto al quale, in simili ipotesi, non sorgerebbe neppure il potere-dovere di provvedere (cfr. Cass. n. 13328/2015, principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alla materia del risarcimento del danno non patrimoniale ma afferente al principio di ordine generale concernente l'onere di specificazione dei fatti costitutivi).
Ed infatti in assenza delle indispensabili specificazioni allegatorie, l'azione proposta si pone in contrasto, oltre che con i principi del processo civile che impongono all'attore di esporre con precisione pagina 8 di 13 i fatti e gli elementi di diritto a base della domanda specifica che si vuole proporre (art. 163 c.p.c.), anche con la garanzia costituzionale del diritto di difesa, ex art. 24 Cost., in quanto impedisce all'avversario una difesa giudiziale ed efficace e nel merito, rendendo altresì difficoltoso per il giudice l'apprezzamento delle ragioni poste a fondamento della domanda.
Va peraltro evidenziato come ai fini dell'integrazione dell'onere di allegazione non possa ritenersi sufficiente il mero rinvio -nel caso di specie, giova ribadirlo, neppure prodotta- alla perizia di parte senza che i relativi contenuti siano stati doviziosamente esplicitati negli atti (v. Cass. S.U. n.
2435/2008).
Risulta pertanto evidente come, a fronte di un quadro così generico e criptico in termini di allegazione, la richiesta di C.T.U. tecnico contabile effettuata dalla parte attrice opponente -peraltro soltanto in sede di udienza ex art. 184 c.p.c.- risulti inammissibile.
Ed infatti la giurisprudenza ha più volte ribadito come la C.T.U. non possa essere utilizzata quale strumento volto a sopperire a carenze assertive, prima ancora che probatorie, della parte che pretende di avvalersene.
Venendo quindi all'esame delle censure proposte nell'ambito del libello introduttivo e muovendo dall'eccezione di carenza di documentazione a sostegno della pretesa creditoria della banca, va in primo luogo rilevato che nel presente giudizio di opposizione l'opposta ha depositato, in allegato alla comparsa di costituzione e risposta, gli estratti conto integrali relativi ai contratti di conto corrente n.
14639,36 e conto anticipi fatture n. 1053860 (regolato in conto corrente) intestati alla società garantita nonché tutte le ricevute bancarie insolute, nel numero di 165, ed oggetto del ricorso monitorio.
Al proposito giova evidenziare come il contratto conto anticipi fatture n. 1053860 sia appoggiato e regolato nel conto corrente n. 14639,36, dove, ai sensi dell'art. 1 confluiscono le anticipazioni per le fatture commerciali (all.7 fasc. monitorio), e da ciò discende l'unicità degli estratti conto (all.8 e 8.1).
Va quindi dato conto dell'orientamento prevalente della giurisprudenza di merito che ammette la sufficienza dell'estratto di saldaconto ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, richiedendosi, in ogni caso, in fase di opposizione, la produzione degli estratti conto completi attestanti l'operatività del rapporto di conto corrente.
Ed infatti in sede di giudizio di opposizione l'indagine del Tribunale non è limitata alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto ma si estende al complessivo accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione facendo all'uopo riferimento a tutti gli elementi conoscitivi apportati dalle parti.
Ebbene, nel caso in esame la cessionaria, attore sostanziale, ha compiutamente integrato la produzione documentale in fase di opposizione, sicché la censura avanzata dalla parte opponente, risulta infondata pagina 9 di 13 anche per la sostanziale carenza del relativo interesse, avendo l'opposta in ogni caso assolto l'onere probatorio posto a suo carico ex art. 2697, comma 1, c.c..
Poste le superiori basilari premesse e venendo al primo motivo di censura concernente la dedotta nullità dei contratti di conto corrente e conto anticipi per cui è giudizio, lo stesso si appalesa infondato in primis alla luce delle produzioni documentali in atti.
Ed infatti ambedue i contratti recano la sottoscrizione di tutte le parti stipulanti, mentre, la assenza di data certa non comporta alcuna anomalia, né di certo nullità formale ex art. 117 Tub;
peraltro a conferma della data di perfezionamento dei contratti ai sensi dell'art. 2704 c.c. sussistono gli estratti conto integrali che denunziano l'inizio del rapporto a decorrere dal primo di essi, risalente al marzo
2005, in cui si legge che alla data del 03.3.2005 il saldo era pari a zero.
La allegazione completa denota la dinamica del conto corrente, riproducendone l'andamento dalla data di apertura sino al 17.5.2011 (ultimo e/c del 31.5.2011), documentando il corso di un rapporto contrattuale regolarmente iniziato ed eseguito.
Nel caso di specie non può pertanto sostenersi, come pretenderebbe la parte opponente, la ricorrenza di alcun vulnus al contratto dal punto di vista strutturale della forma.
Quanto alla censura concernente l'esercizio dello ius variandi la stessa risulta inficiata dalle sopra evidenziate carenze in punto di allegazione.
Lo ius variandi, come noto, è una facoltà esercitabile a valle di una preventiva pattuizione delle condizioni contrattuali, rispettosa dei requisiti formali prescritti dalla legge sulla trasparenza bancaria.
Tale facoltà presuppone, anche concettualmente, la stipulazione di un contratto contenente l'indicazione delle condizioni economiche applicabili al rapporto, in assenza della quale non può ritenersi validamente operante il meccanismo di modifica unilaterale previsto dall'art. 118 T.U.B.
Posta, quindi, la regolarità, a monte, della previsione di tale facoltà in capo alla banca, si osserva come parte opponente non abbia in alcun modo allegato ed indicato quali sarebbero state le specifiche proposte di modifica in peius da ritenersi illegittime né il motivo della ritenuta illegittimità.
Anche le contestazioni relative alla CMS, risultano del tutto generiche ed irricevibili in quanto del tutto carenti di specifica allegazione riferibile alle fattispecie contrattuali oggetto di causa, laddove la commissione risulta contrattualmente pattuita.
Basti in tal senso rilevare come l'opponente non abbia neppure allegato se tale commissione sia stata applicata concretamente, ed in quale misura, alla società correntista.
In ordine, quindi, alle censure in punto di capitalizzazione trimestrale degli interessi si osserva come le stesse si appalesino infondate alla luce delle risultanze documentali in atti.
pagina 10 di 13 Dalla modulistica contrattuale in atti si evince come tutti i contratti per cui è causa, vale a dire il conto corrente ordinario ed il conto anticipi fatture, sono stati stipulati successivamente all'entrata a regime della nuova disciplina dell'anatocismo bancario (D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342, recante disposizioni integrative e correttive del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e prevedessero la parti reciprocità della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi.
Ed infatti dall'esame della relativa modulistica contrattuale (cfr. docc. nn. 5 e 7 a corredo del ricorso monitorio) si riscontra l'espressa previsione che i rapporti di dare-avere debbano essere chiusi con identica periodicità trimestrale e siano produttivi di interessi, attivi o passivi con capitalizzazione trimestrale.
La disciplina negoziale che ne risulta è pertanto pienamente rispettosa del principio della pari periodicità di cui agli artt. 120, comma 2, T.U.B. e 2 della delibera CICR del 9 febbraio 2000.
Parimenti infondate risultano le doglianze concernenti l'assenza dei tassi di interesse passivi applicati al contratto di conto anticipi fatture in considerazione del fatto che, come sopra già esposto, il rapporto bancario in questione è regolato in conto corrente.
All'art. 1 del contratto infatti si evince che le anticipazioni per fatture vengono regolate nel c/c n.
14639,86, mutuandone la disciplina e regolamentazione contrattuale ed in particolare il tasso di interesse passivo (tasso debitore) pattuito per iscritto tra le parti nella misura del 13,45% (14,144 tae)
(all. 5 fasc. monitorio).
In ordine, poi, alle doglianze attoree in tema di usura le stesse risultano formulate in maniera del tutto generica, tanto da non poter essere prese in alcuna considerazione dal giudicante.
Sul punto giova ricordare che la S.C. ha precisato che la contestazione in tema di usura deve essere specifica ed analitica, non potendosi genericamente riferire all'indicazione del tasso di interesse, essendo necessario indicare la pattuizione originaria e le somme pagate ogni anno a titolo di interessi, diversamente, la genericità della tesi della parte non consente di ritenere pacifica l'esistenza della usurarietà, risolvendosi nella sollecitazione allo svolgimento di una CTU esplorativa (Cass. ord. n.
2311/2018).
La documentazione allegata attesta e prova l'entità del credito vantato dalla cessionaria ingiungente per le divisate voci:
- saldo negativo del contratto di conto corrente n. 14639,36 pari ad € 28.464,91, (doc. 4, 5 fasc. monitorio);
- saldo negativo conto anticipi fatture n. 1053860 regolato in c/c n. 14639,86 pari ad €. 57.890,75
(docc. Fasc. monitorio 6-7);
pagina 11 di 13 -sorte di n. 165 ricevute bancarie anticipate sul c/c ordinario, tornate insolute alla scadenza e non regolate sul conto corrente, per €. 225.467,13, tutte depositate nell'allegato 9 alla comparsa di costituzione e risposta.
Alla luce di tutti i superiori rilievi le domande di parte attrice opponente vanno, pertanto, integralmente rigettate.
Venendo quindi alla pretesa creditoria avanzata dalla opposta, il fondamento della stessa emerge, di contro, per tabulas dalla documentazione contrattuale prodotta, le cui risultanze devono ritenersi provate anche ai sensi dell'art. 115 c.p.c., stante la genericità delle avverse argomentazioni difensive.
Peraltro, come si è visto, proprio dalla modulistica contrattuale depositata risulta come i tassi di interesse ed ogni ulteriore condizione applicata ai rapporti di conto corrente fossero stati debitamente concordati inter partes.
Parimenti parte convenuta ha depositato tutti gli estratti conto relativi ai rapporti stessi e legittimanti la richiesta di pagamento della somma complessivamente ingiunta nonché le ricevute bancarie tornate insolute.
A tutto quanto rilevato ed argomentato consegue il rigetto delle domande di parte opponente e la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo avuto riguardo ai parametri di cui al DM 55/2014, aggiornato al D.M. 147/2022, in relazione al valore della causa, alla sua natura ed all'attività concretamente prestata (con elisione della fase istruttoria che non ha avuto luogo).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, CONFERMA il d.i. n. 36 del 05.1.2022 emesso dal Tribunale di Ancona.
CONDANNA altresì l'opponente , C.F. , a Parte_1 C.F._1
rimborsare alla parte convenuta opposta codice fiscale e P. Controparte_1
Iva , nella qualità di mandataria di c.f., P.IVA le P.IVA_1 Controparte_2 P.IVA_2 spese di lite, che si liquidano in € 17.252,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario spese generali come per legge.
Così deciso in Ancona il 16.4.2025
Il Giudice
Francesca Perlini
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 12 di 13 pagina 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice Francesca Perlini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1082 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
, C.F. , difeso e rappresentato dall'Avv. Sergio Parte_1 C.F._1
Cugini del Foro di Ancona ed elettivamente domiciliato presso lo Studio dello stesso in Ancona alla
Via Giannelli n. 36, giusta procura speciale alle liti posta in calce all'atto di opposizione,
OPPONENTE
E codice fiscale e P. Iva nella qualità di Controparte_1 P.IVA_1 mandataria di c.f., P.IVA , rappresentata e difesa dall' Avv. Controparte_2 P.IVA_2
Massimo Mannocchi (cod. fisc. ) ed elettivamente domiciliata presso il CodiceFiscale_2
suo studio in Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia n. 9/10 come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo, contratto di fideiussione;
CONCLUSIONI: come precisate dell'udienza a trattazione scritta del 17.12.24;
-per l'attore: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ancona, contrariis rejectis:
In via preliminare di merito: - accertata e dichiarata la prescrizione estintiva del diritto di credito ex adverso azionato, per le ragioni su esposte, Voglia l'adita Giustizia accogliere la spiegata opposizione
e per l'effetto dichiarare nullo, invalido e/o inefficace nei confronti del Sig. il Parte_1
decreto ingiuntivo non esecutivo n. 36 del 05/01/2022, depositato in Cancelleria in pari data, R.G. n.
5128/2021, a firma del Giudice Monocratico del Tribunale di Ancona – Dott.sa Marinangeli;
pagina 1 di 13 nel merito: - in via principale, accertata l'insussistenza dei presupposti di cui agli artt. 633 c.p.c. e 50
T.U.B. per la valida emissione del D.I.; accertata la mancanza di prova scritta del credito e la nullità dei rapporti ex art. 117 TUB;
accertata in via di eccezione riconvenzionale l'applicazione di interessi usurari, interessi anatocistici e/o di commissioni ed interessi ultralegali in assenza di pattuizione in violazione dell'art. 117 Tub;
accertata altresì la nullità della fideiussione a firma del Sig. per Pt_1
contrasto con la normativa antitrust;
accertato pertanto che nulla è dovuto alla cessionaria CP_2
e prima ancora a ovvero all'incorporante Controparte_3 Controparte_4 per le motivazioni succitate, Voglia l'adita Giustizia accogliere la spiegata opposizione e per l'effetto dichiarare nullo, invalido e/o inefficace nei confronti del Sig. il decreto Parte_1
ingiuntivo non esecutivo n. 36 del 05/01/2022, depositato in Cancelleria in pari data, R.G. n.
5128/2021, a firma del Giudice Monocratico del Tribunale di Ancona – Dott.sa Marinangeli;
- con vittoria di competenze e spese di causa;
In via istruttoria:
- senza inversione dell'onere probatorio ed in riferimento alla eccezione riconvenzionale spiegata, la scrivente difesa insiste affinchè venga ammessa C.T.U. demandando al tecnico nominato il ricalcolo del saldo finale del conto corrente n. 14639,36 e del conto anticipi fatture n. 1053860:
- epurando i conteggi degli interessi usurari riscontrati;
- applicando in ipotesi di mancato sforamento dei tassi soglia gli interessi determinati sulla base dei criteri stabiliti dall'art 117, comma 7 lett. a, D. Lgs. 385/93 (in sostituzione degli interessi applicati dalla Banca), con la precisazione che occorrerà fare riferimento al tasso dei BOT annuali emessi nell'anno anteriore ad ogni operazione, e che, secondo quanto emerge dall'interpretazione letterale della citata norma, il tasso dei BOT da applicare dovrà essere quello più favorevole al correntista, anche alla luce dell'interpretazione fornita dal legislatore nel parere parlamentare al D. Lgs.
141/2010 ed alla sua relazione illustrativa;
- eliminando qualsivoglia capitalizzazione degli interessi per l'intera durata dei citati rapporti;
- scomputando le commissioni di massimo scoperto e/o comunque le poste debitorie comunque denominate addebitate per l'intera durata dei citati rapporti, in mancanza di esplicita pattuizione ex art. 117 TUB;
- applicando l'art. 118 terzo comma TUB con riferimento al contestato esercizio dello ius variandi da parte dell' opposto, e quindi con disapplicazione delle modifiche delle condizioni contrattuali CP_5 rispetto agli originari contratti”.
- per il convenuto: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, per tutti i motivi sopra esposti, disattesa ogni contraria istanza: in via principale previa concessione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 648 c.p.c.,
pagina 2 di 13 della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 36/2022 (R.G. 5128/2022), rigettare tutte le domande proposte dagli opponenti – anche istruttorie – e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 36/2022 (R.G. 5128) emesso il 5.1.2022 dal Tribunale di Ancona;
- in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento dell'odierna opposizione, condannare gli opponenti al pagamento del diverso importo che risulterà effettivamente dovuto, oltre interessi al tasso di mora richiesto e liquidato in decreto;
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato , in qualità di fideiussore della Parte_1
presentava opposizione al decreto ingiuntivo n. 36 del 05.1.2022, emesso da questo CP_6
Tribunale su ricorso della per il tramite della sua mandataria Controparte_2 CP_7
, mediante il quale gli era ingiunto il pagamento, in via solidale con altri fideiussori, della
[...] somma di € 311.822,79 oltre interessi, spese ed oneri accessori.
L'opponente eccepiva in via preliminare la prescrizione del credito vantato, sostenendo di non aver mai ricevuto un atto di costituzione in mora interruttivo del decorso del termine prescrizionale, che invece parte opposta asseriva di aver inviato in data 13.5. 2011 sia a lui sia al debitore principale.
Quanto al complessivo credito oggetto di ingiunzione derivante dal saldo negativo dei seguenti rapporti contrattuali:
-conto corrente n. 14639,36 saldo negativo di € 28.464,91, (doc. 4, 5 fasc. monitorio);
-conto anticipi fatture n. 1053860 saldo negativo di €. 57.890,75 (docc. Fasc. monitorio 6-7);
e dalla sorte di n. 165 ricevute bancarie anticipate sul c/c ordinario, tornate insolute alla scadenza e non ri-addebitate sul conto corrente, per €. 225.467,13 (doc. 9), l'opponente adduceva la mancanza di prova del credito ingiunto per insufficienza probatoria dei saldaconto allegati ex art. 50 TUB e la conseguente nullità del decreto ingiuntivo, la mancanza di data certa dei contratti sottoscritti, l'applicazione di interessi anatocistici, usurari, di commissioni, interessi ultralegali in assenza di pattuizione ed abusivo esercizio dello jus variandi.
Con riguardo alla fideiussione da lui sottoscritta ne eccepiva la nullità per violazione della normativa antitrust riproponendo il contratto le clausole standard predisposte dall'ABI e bollate come invalide dalla Banca d'Italia.
Con le spiegate motivazioni parte opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo in questione.
Si costituiva in giudizio la per il tramite della mandataria Controparte_2 Controparte_1
sostenendo di essere divenuta cessionaria dei crediti originariamente facenti capo a
[...] [...]
incorporante e dunque di essere creditrice, tra gli Controparte_8 Controparte_3
pagina 3 di 13 altri, del Sig. quale garante della in forza di contratto di Parte_1 Controparte_6
fideiussione da esso sottoscritto in data 19.1.2010 con sino alla Controparte_8 concorrenza di € 500.000,00 (all. 2 fasc. monitorio): ne discendeva la pretesa creditoria nei suoi confronti per la somma di €. 311.822,79, portata dal decreto ingiuntivo.
Parte opposta contestava le avverse pretese e ne chiedeva il rigetto unitamente alla conferma del decreto ingiuntivo opposto;
quanto alle eccezioni mosse al rapporto negoziale sottostante quello fideiussorio, sosteneva che il garante avesse sottoscritto un contratto autonomo di garanzia, la cui autonomia rispetto al rapporto garantito ne impediva ogni censura.
In sede di prima memoria ex art. 183 cpc parte opponente, in replica a quanto dedotto dalla controparte sulla qualificazione del contratto come autonomo di garanzia, eccepiva l'inefficacia nei riguardi del garante dell'atto di interruzione della prescrizione nei confronti del debitore principale, proprio in ragione dell'assenza del “rapporto di accessorietà”.
Depositate le memorie ex art. 183 comma sesto c.p.c. e disattesa l'istanza di CTU avanzata dalla parte opponente la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 17.12.2024 ed ivi trattenuta in decisione.
Le doglianze e pretese attoree sono infondate e la proposta opposizione non merita accoglimento per le ragioni che seguono.
-sull'eccezione di prescrizione decennale:
Preliminare è la disamina della eccezione di prescrizione sollevata da parte opponente, il che impone di dare corretta qualificazione al contratto sottoscritto dal sig. in data 19.1.2010 (all. 2 Parte_1
monitorio), processo speculativo rimesso alla valutazione del giudice.
Nel caso di specie, a qualificare come fideiussione la garanzia rilasciata da vale, Parte_1 ad avviso di questo giudice, la clausola di cui all'art. 9, che non esclude in radice il diritto del fideiussore di opporre qualsiasi eccezione, bensì quelle aventi (unicamente) “riguardo al momento in cui la Banca esercita la sua facoltà di recedere dal rapporto con il debitore” (sul punto, in fattispecie recante le medesime condizioni negoziali, vedasi Trib. Roma, 29 dicembre 2022, n. 19159).
Altro indice della natura fideiussoria – e non autonoma – del negozio è l'identità della prestazione dovuta dal garante rispetto a quella dell'obbligato principale: segnatamente, “il contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), espressione dell'autonomia negoziale ex art. 1322 cod. civ., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile (qual è l'obbligazione dell'appaltatore), contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui (attesa l'identità tra prestazione del debitore principale e pagina 4 di 13 prestazione dovuta dal garante); inoltre, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale” (v. SS.UU., n. 3947/2010 cit.).
Nella specie, valgono a qualificare come fideiussione il negozio per cui è causa il tenore dell'articolo 1 della fideiussione, secondo cui “La fideiussione garantisce tutto quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi anche se moratori ed ogni altro accessorio (…)”.
Orbene, la qualificazione in detti termini della garanzia rilasciata dall'opponente vale sotto un duplice profilo, sia per quanto attiene la valutazione della preliminare questione della prescrizione del credito, sia per quanto attiene la possibilità per il fideiussore di eccepire invalidità afferenti al rapporto negoziale garantito (che verrà affrontata nel proseguo).
Per quanto attiene alla prima questione vale osservare che ai sensi dell'art. 1957 c. 4 c.c. ad interrompere la prescrizione del credito vantato nei riguardi del fideiussore vale l'istanza proposta nei confronti del debitore principale.
Parte opposta ha dedotto e documentato che: a) ha comunicato a in data Controparte_9
13.5.2011 di revocarle tutti gli affidamenti e comunque di recedere da ogni rapporto con la conseguente indicazione della volontà della Banca di recuperare il credito (All. 9, fasc. monitorio), b) la società è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Ancona in data in data 30.6.2011 (Fall. 80/2011), c) la banca ha tempestivamente depositato la propria domanda di ammissione al passivo ed il credito è stato ammesso come da domanda in via chirografaria (cfr. all. 10 fasc. monitorio), d) il fallimento si è chiuso in data
30.11.2017, e) nei confronti dei garanti è stato depositato in data 11.11.2021 il ricorso per decreto ingiuntivo per cui è causa.
Tali fatti documentati e non contestati da parte opponente evidenziano come nei confronti del garante nessuna prescrizione del credito si è maturata, avendo la tempestivamente (rispetto alla chiusura CP_3
dei rapporti contrattuali con ) proposto le proprie istanze nei confronti del Controparte_9 debitore principale depositando istanza di ammissione al passivo per la somma di € 315.088,26.
Tale circostanza è da considerare validamente interruttiva dei termini prescrizionali, nuovamente decorrenti dalla data della chiusura del fallimento, 30.11.2017, e nuovamente interrotti, nei confronti del garante, con il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo in data 11.11.2021.
Per giurisprudenza di legittimità consolidata, la presentazione dell'istanza di insinuazione al passivo fallimentare, equiparabile alla domanda giudiziale, determina, ai sensi dell'art. 2945, comma 2, c.c.,
l'interruzione della prescrizione del credito, con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura pagina 5 di 13 concorsuale, anche nei confronti del fideiussore del fallito, ex art. 1310, comma 1, c.c. (Cassazione n.
9638 del 19.04.2018).
Ne consegue che l'eccezione di prescrizione non è fondata e deve essere rigettata.
-sulla nullità della fideiussione:
Venendo all'esame della censura di nullità della fideiussione relativa alla violazione della normativa antritrust vale considerare che parte opponente eccepisce la invalidità della fideiussione datata
19.1.2010 per la sussistenza di clausole di “di reviviscenza”, “di sopravvivenza” e di “rinunzia ai termini di cui all'art.1957 cod. civ.”, in quanto riproducente lo schema sanzionato con il provvedimento emanato da Banda d'Italia del 2.5.2005, modello in cui sono inserite le clausole n. 2, 7
e 9 (corrispondenti alle clausole 2, 6 e 8 del modello ABI); deduce inoltre la nullità integrale della fideiussione c.d. a valle e l'inoperatività del principio di conservazione del contratto ex art. 1419 c.c.
E' ormai noto che per le fideiussioni che rientrano nel periodo temporale oggetto di accertamento da parte della Banca d'Italia si verifica una presunzione di utilizzo uniforme dell'applicazione dello schema ABI, mentre per le fideiussioni stipulate in epoca successiva – come nel caso di specie, in cui la fideiussione è stata sottoscritta nel 2010– chi eccepisce la nullità deve allegare e fornire la prova, nel rispetto delle preclusioni processuali, della permanenza della intesa anticoncorrenziale al momento della concessione della garanzia, producendo ad esempio gli schemi contrattuali adottati da altri istituti di credito in epoca coeva o almeno prossima, sollecitando il confronto delle relative pattuizioni, non essendo sufficiente il riscontro della presenza nel modulo delle clausole corrispondenti a quelle sanzionate dalla Banca d'Italia (cfr: Corte di Appello, Ancona, Sez. I, 28.03.2023, n. 547; Corte di
Appello, Ancona, Sez. I, 21.03.2023, n. 499).
Tali pronunce si allineano all'orientamento maggioritario della giurisprudenza di merito “La mancata dimostrazione di un'intesa, anteriore o coeva alla stipulazione della garanzia qui considerata, avente come oggetto o per effetto quello di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale degli impieghi bancari attraverso la fissazione di specifiche condizioni contrattuali in materia di garanzie fideiussorie non può allora che condurre al rigetto della domanda di nullità formulata in questa sede” (fra le tante: Tribunale di Milano, sez. imp.,
08/11/2021, n. 9050).
Sotto questo profilo la fideiussione prestata va pertanto considerata immune dalla dedotta nullità, in quanto la prova specifica che la fideiussione conclusa fosse effettiva estrinsecazione della intesa dichiarata anticoncorrenziale nel 2005 non è stata fornita, nè è stato dimostrato che la
[...]
fosse parte del patto a monte anticoncorrenziale. Controparte_8
pagina 6 di 13 Vale comunque puntualizzare che la Suprema Corte a Sezioni unite del 30/12/2021, n. 41994, ha stabilito che “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'autorità garante, in relazione alle condizioni contrastanti con gli art. 2, comma 2, lett. a) l. n. 287/1990 e
101 tuf, sono parzialmente nulli, ai sensi degli art. 2, comma 3, l. n. 287/1990 e 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.”
Dunque, anche a voler sostenere il contrario e cioè, in ipotesi, che la fideiussione in esame presenti clausole riproducenti nella sostanza il contenuto delle clausole ABI, dichiarate illegittime all'Autorità Garante, che siano investite dal provvedimento antitrust della Banca d'Italia anche se stipulate in epoca successiva ed anche se qualificabili come fideiussioni specifiche, la nullità delle stesse non può condurre ad una declaratoria di nullità dell'intero contratto, in mancanza di allegazione e prova che quell'accordo, per l'assenza delle dette clausole, non sarebbe stato concluso.
Tale prova non emerge nel caso di specie: ricordato che l'estensione all'intero contratto della nullità delle singole clausole ai sensi dell'art. 1419 c.c ha carattere eccezionale, perché deroga al principio generale della conservazione del contratto, e che detta estensione può essere dichiarata dal giudice solo se risulti che il negozio non sarebbe stato concluso senza quella parte del suo contenuto colpita dalla nullità, e cioè solo se il contenuto dispositivo del negozio, privo della parte nulla, risulti inidoneo a realizzare le finalità cui la sua conclusione era preordinata, deve osservarsi che, secondo l'interesse in concreto perseguito dalla Banca contraente la fideiussione oggetto del giudizio, pur privata delle clausole contrattuali illecite, si presenta idonea a garantire il rapporto a cui accede.
Ad ogni buon conto, posto che la fideiussione 'a valle' non può dirsi nulla ma affetta da nullità parziale limitata alle sole clausole bollate come invalide, e considerato che ciò che rileva nel presente giudizio, come anche esposto da parte opponente, è la censura della clausola di rinunzia ai termini di cui all'art. 1957 c.c., anche a voler concedere che trattasi di un contratto rientrante nell'ambito dell'intesa anticoncorrenziale, l'epurazione dallo stesso della clausola de qua non determinerebbe alcun risultato apprezzabile per il fideiussore posto che, come sopra esposto e ricostruito, nel caso concreto la Banca ha rispettato i termini decadenziali di cui all'art. 1957 c.c.
- sulle invalidità dei contratti di conto corrente e conto anticipi e sulla prova del credito.
Come sopra accennato nel trattare della qualificazione del contratto di garanzia, l'inquadramento dello stesso in termini di fideiussione consente all'opponente Sig. , a mente degli artt. Parte_1
1945 e 1939 c.c., di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, e così, le censure riferibili ai rapporti bancari intercorsi tra e da cui deriva CP_6 Controparte_3
il credito ingiunto.
pagina 7 di 13 Si osserva preliminarmente ed in via dirimente come tutte le contestazioni avanzate dall'opponente risultino del tutto generiche nella formulazione e carenti in punto di specifica allegazione prima ancora che di prova.
In proposito giova premettere, in tema di riparto dell'onere allegatorio e probatorio, che, nel caso di domanda di accertamento negativo, il relativo onere probatorio grava -ex art. 2697 c.c.- sul correntista e sul fideiussore sui quali incombe la prova dell'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta (mancanza di causa debendi) ovvero del successivo venir meno di questa (v. Cass. n. 9764/2013 e Cass. n. 7501/2012).
Spetta, quindi, a quest'ultimo allegare analiticamente le voci di indebita appostazione in conto (c.d. onere di contestazione specifica), non essendo a tal fine sufficiente -come palesemente avvenuto nel caso di specie- riportare i soli orientamenti dottrinari o giurisprudenziali senza calare nei fatti di causa i relativi insegnamenti.
Ed infatti, con riferimento al caso in esame si osserva come, al di là dei riferimenti teorici effettuati, la parte opponente ha addotto una serie di contestazioni, talmente generiche da risultare sostanzialmente irricevibili, soprattutto in riferimento alle contestazioni relative alla validità delle specifiche clausole relative alla corresponsione degli interessi;
il tutto senza neppure indicare un quantum ritenuto oggetto di illegittima corresponsione.
Men che meno risultano indicati gli importi ritenuti indebitamente contabilizzati in relazione a ciascuna posta contestata.
Né peraltro è stata prodotta una perizia di parte che avrebbe eventualmente potuto fornire un supporto tecnico alle oltremodo generiche deduzioni attoree.
Vieppiù.
Le contestazioni della parte opponente non sono neppure state articolate in modo più preciso in seguito alle difese e, soprattutto, alle produzioni documentali effettuate da parte della convenuta opposta in sede di costituzione.
E' a dir poco evidente come doglianze articolate in modo così generico e del tutto avulse dai concreti fatti di causa non possano neppure essere prese in considerazione dal giudicante rispetto al quale, in simili ipotesi, non sorgerebbe neppure il potere-dovere di provvedere (cfr. Cass. n. 13328/2015, principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alla materia del risarcimento del danno non patrimoniale ma afferente al principio di ordine generale concernente l'onere di specificazione dei fatti costitutivi).
Ed infatti in assenza delle indispensabili specificazioni allegatorie, l'azione proposta si pone in contrasto, oltre che con i principi del processo civile che impongono all'attore di esporre con precisione pagina 8 di 13 i fatti e gli elementi di diritto a base della domanda specifica che si vuole proporre (art. 163 c.p.c.), anche con la garanzia costituzionale del diritto di difesa, ex art. 24 Cost., in quanto impedisce all'avversario una difesa giudiziale ed efficace e nel merito, rendendo altresì difficoltoso per il giudice l'apprezzamento delle ragioni poste a fondamento della domanda.
Va peraltro evidenziato come ai fini dell'integrazione dell'onere di allegazione non possa ritenersi sufficiente il mero rinvio -nel caso di specie, giova ribadirlo, neppure prodotta- alla perizia di parte senza che i relativi contenuti siano stati doviziosamente esplicitati negli atti (v. Cass. S.U. n.
2435/2008).
Risulta pertanto evidente come, a fronte di un quadro così generico e criptico in termini di allegazione, la richiesta di C.T.U. tecnico contabile effettuata dalla parte attrice opponente -peraltro soltanto in sede di udienza ex art. 184 c.p.c.- risulti inammissibile.
Ed infatti la giurisprudenza ha più volte ribadito come la C.T.U. non possa essere utilizzata quale strumento volto a sopperire a carenze assertive, prima ancora che probatorie, della parte che pretende di avvalersene.
Venendo quindi all'esame delle censure proposte nell'ambito del libello introduttivo e muovendo dall'eccezione di carenza di documentazione a sostegno della pretesa creditoria della banca, va in primo luogo rilevato che nel presente giudizio di opposizione l'opposta ha depositato, in allegato alla comparsa di costituzione e risposta, gli estratti conto integrali relativi ai contratti di conto corrente n.
14639,36 e conto anticipi fatture n. 1053860 (regolato in conto corrente) intestati alla società garantita nonché tutte le ricevute bancarie insolute, nel numero di 165, ed oggetto del ricorso monitorio.
Al proposito giova evidenziare come il contratto conto anticipi fatture n. 1053860 sia appoggiato e regolato nel conto corrente n. 14639,36, dove, ai sensi dell'art. 1 confluiscono le anticipazioni per le fatture commerciali (all.7 fasc. monitorio), e da ciò discende l'unicità degli estratti conto (all.8 e 8.1).
Va quindi dato conto dell'orientamento prevalente della giurisprudenza di merito che ammette la sufficienza dell'estratto di saldaconto ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, richiedendosi, in ogni caso, in fase di opposizione, la produzione degli estratti conto completi attestanti l'operatività del rapporto di conto corrente.
Ed infatti in sede di giudizio di opposizione l'indagine del Tribunale non è limitata alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto ma si estende al complessivo accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione facendo all'uopo riferimento a tutti gli elementi conoscitivi apportati dalle parti.
Ebbene, nel caso in esame la cessionaria, attore sostanziale, ha compiutamente integrato la produzione documentale in fase di opposizione, sicché la censura avanzata dalla parte opponente, risulta infondata pagina 9 di 13 anche per la sostanziale carenza del relativo interesse, avendo l'opposta in ogni caso assolto l'onere probatorio posto a suo carico ex art. 2697, comma 1, c.c..
Poste le superiori basilari premesse e venendo al primo motivo di censura concernente la dedotta nullità dei contratti di conto corrente e conto anticipi per cui è giudizio, lo stesso si appalesa infondato in primis alla luce delle produzioni documentali in atti.
Ed infatti ambedue i contratti recano la sottoscrizione di tutte le parti stipulanti, mentre, la assenza di data certa non comporta alcuna anomalia, né di certo nullità formale ex art. 117 Tub;
peraltro a conferma della data di perfezionamento dei contratti ai sensi dell'art. 2704 c.c. sussistono gli estratti conto integrali che denunziano l'inizio del rapporto a decorrere dal primo di essi, risalente al marzo
2005, in cui si legge che alla data del 03.3.2005 il saldo era pari a zero.
La allegazione completa denota la dinamica del conto corrente, riproducendone l'andamento dalla data di apertura sino al 17.5.2011 (ultimo e/c del 31.5.2011), documentando il corso di un rapporto contrattuale regolarmente iniziato ed eseguito.
Nel caso di specie non può pertanto sostenersi, come pretenderebbe la parte opponente, la ricorrenza di alcun vulnus al contratto dal punto di vista strutturale della forma.
Quanto alla censura concernente l'esercizio dello ius variandi la stessa risulta inficiata dalle sopra evidenziate carenze in punto di allegazione.
Lo ius variandi, come noto, è una facoltà esercitabile a valle di una preventiva pattuizione delle condizioni contrattuali, rispettosa dei requisiti formali prescritti dalla legge sulla trasparenza bancaria.
Tale facoltà presuppone, anche concettualmente, la stipulazione di un contratto contenente l'indicazione delle condizioni economiche applicabili al rapporto, in assenza della quale non può ritenersi validamente operante il meccanismo di modifica unilaterale previsto dall'art. 118 T.U.B.
Posta, quindi, la regolarità, a monte, della previsione di tale facoltà in capo alla banca, si osserva come parte opponente non abbia in alcun modo allegato ed indicato quali sarebbero state le specifiche proposte di modifica in peius da ritenersi illegittime né il motivo della ritenuta illegittimità.
Anche le contestazioni relative alla CMS, risultano del tutto generiche ed irricevibili in quanto del tutto carenti di specifica allegazione riferibile alle fattispecie contrattuali oggetto di causa, laddove la commissione risulta contrattualmente pattuita.
Basti in tal senso rilevare come l'opponente non abbia neppure allegato se tale commissione sia stata applicata concretamente, ed in quale misura, alla società correntista.
In ordine, quindi, alle censure in punto di capitalizzazione trimestrale degli interessi si osserva come le stesse si appalesino infondate alla luce delle risultanze documentali in atti.
pagina 10 di 13 Dalla modulistica contrattuale in atti si evince come tutti i contratti per cui è causa, vale a dire il conto corrente ordinario ed il conto anticipi fatture, sono stati stipulati successivamente all'entrata a regime della nuova disciplina dell'anatocismo bancario (D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342, recante disposizioni integrative e correttive del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e prevedessero la parti reciprocità della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi.
Ed infatti dall'esame della relativa modulistica contrattuale (cfr. docc. nn. 5 e 7 a corredo del ricorso monitorio) si riscontra l'espressa previsione che i rapporti di dare-avere debbano essere chiusi con identica periodicità trimestrale e siano produttivi di interessi, attivi o passivi con capitalizzazione trimestrale.
La disciplina negoziale che ne risulta è pertanto pienamente rispettosa del principio della pari periodicità di cui agli artt. 120, comma 2, T.U.B. e 2 della delibera CICR del 9 febbraio 2000.
Parimenti infondate risultano le doglianze concernenti l'assenza dei tassi di interesse passivi applicati al contratto di conto anticipi fatture in considerazione del fatto che, come sopra già esposto, il rapporto bancario in questione è regolato in conto corrente.
All'art. 1 del contratto infatti si evince che le anticipazioni per fatture vengono regolate nel c/c n.
14639,86, mutuandone la disciplina e regolamentazione contrattuale ed in particolare il tasso di interesse passivo (tasso debitore) pattuito per iscritto tra le parti nella misura del 13,45% (14,144 tae)
(all. 5 fasc. monitorio).
In ordine, poi, alle doglianze attoree in tema di usura le stesse risultano formulate in maniera del tutto generica, tanto da non poter essere prese in alcuna considerazione dal giudicante.
Sul punto giova ricordare che la S.C. ha precisato che la contestazione in tema di usura deve essere specifica ed analitica, non potendosi genericamente riferire all'indicazione del tasso di interesse, essendo necessario indicare la pattuizione originaria e le somme pagate ogni anno a titolo di interessi, diversamente, la genericità della tesi della parte non consente di ritenere pacifica l'esistenza della usurarietà, risolvendosi nella sollecitazione allo svolgimento di una CTU esplorativa (Cass. ord. n.
2311/2018).
La documentazione allegata attesta e prova l'entità del credito vantato dalla cessionaria ingiungente per le divisate voci:
- saldo negativo del contratto di conto corrente n. 14639,36 pari ad € 28.464,91, (doc. 4, 5 fasc. monitorio);
- saldo negativo conto anticipi fatture n. 1053860 regolato in c/c n. 14639,86 pari ad €. 57.890,75
(docc. Fasc. monitorio 6-7);
pagina 11 di 13 -sorte di n. 165 ricevute bancarie anticipate sul c/c ordinario, tornate insolute alla scadenza e non regolate sul conto corrente, per €. 225.467,13, tutte depositate nell'allegato 9 alla comparsa di costituzione e risposta.
Alla luce di tutti i superiori rilievi le domande di parte attrice opponente vanno, pertanto, integralmente rigettate.
Venendo quindi alla pretesa creditoria avanzata dalla opposta, il fondamento della stessa emerge, di contro, per tabulas dalla documentazione contrattuale prodotta, le cui risultanze devono ritenersi provate anche ai sensi dell'art. 115 c.p.c., stante la genericità delle avverse argomentazioni difensive.
Peraltro, come si è visto, proprio dalla modulistica contrattuale depositata risulta come i tassi di interesse ed ogni ulteriore condizione applicata ai rapporti di conto corrente fossero stati debitamente concordati inter partes.
Parimenti parte convenuta ha depositato tutti gli estratti conto relativi ai rapporti stessi e legittimanti la richiesta di pagamento della somma complessivamente ingiunta nonché le ricevute bancarie tornate insolute.
A tutto quanto rilevato ed argomentato consegue il rigetto delle domande di parte opponente e la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo avuto riguardo ai parametri di cui al DM 55/2014, aggiornato al D.M. 147/2022, in relazione al valore della causa, alla sua natura ed all'attività concretamente prestata (con elisione della fase istruttoria che non ha avuto luogo).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, CONFERMA il d.i. n. 36 del 05.1.2022 emesso dal Tribunale di Ancona.
CONDANNA altresì l'opponente , C.F. , a Parte_1 C.F._1
rimborsare alla parte convenuta opposta codice fiscale e P. Controparte_1
Iva , nella qualità di mandataria di c.f., P.IVA le P.IVA_1 Controparte_2 P.IVA_2 spese di lite, che si liquidano in € 17.252,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario spese generali come per legge.
Così deciso in Ancona il 16.4.2025
Il Giudice
Francesca Perlini
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 12 di 13 pagina 13 di 13