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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 27/03/2025, n. 557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 557 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Pietro Caré, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3240 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 vertente: TRA
, nato in [...] in data [...], C.F. Parte_1 ; C.F._1
, nato in [...] in data [...], C.F. Controparte_1
, in proprio e, unitamente a , nata in C.F._2 Controparte_2 Argentina in data 15.1.1994, in qualità di genitore esercente la patria potestà del minore , nato in [...] in data [...], C.F. Persona_1 ; C.F._3
, nato in [...] in data [...], C.F. Parte_2 ; tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Eduardo DROMI del Foro di C.F._4 Roma, come da procura in atti;
- RICORRENTI -
E
, in persona del pro tempore, rappresentato e Controparte_3 CP_4 difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui uffici di Catanzaro, via Gioacchino da Fiore n. 34, domicilia;
RESISTENTE - Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: Riconoscimento cittadinanza italiana iure sanguinis Conclusioni: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 27 gennaio 2025
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. ritualmente notificato, gli odierni ricorrenti hanno convenuto davanti l'intestato Tribunale il chiedendo che Controparte_3 venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta da cittadino italiano, esponendo che l'ascendente non aveva mai perduto la cittadinanza italiana ed aveva potuto trasmetterla validamente ai discendenti. Deducevano i ricorrenti di essere discendenti diretti di , Persona_2 cittadina italiana, nata a [...], in data [...], come dall'atto di nascita allegato (All.1). In data 2.12.1933 a Buenos Aires contraeva matrimonio Persona_2 con , cittadino naturalizzato argentino, come dall'atto di matrimonio Persona_3 che si allega (All.2).
non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana, in favore di Persona_2 quella argentina. Infatti, la stessa non risulta registrata presso l'Ufficio Nazionale degli
1 Elettori (Camara Nacional Electoral), nel quale sono iscritti tutti i cittadini argentini maggiorenni, come da certificato del 3.3.2022 (All.3). Dal matrimonio di con , cittadino Controparte_5 Persona_3 naturalizzato argentino, nasceva a Buenos Aires, in data 29.4.1935, RT
, come dall'atto di nascita allegato (All.4).
[...] In data 20.7.1962 a Buenos Aires, contraeva matrimonio RT con e da questo matrimonio nasceva a Buenos Aires, in data Persona_4 17.4.1965, , odierno ricorrente, come dall'atto di nascita Parte_1 allegato (All.6). In data 6.2.1992 a Buenos Aires Adrian contraeva matrimonio con Parte_1
come dall'atto di matrimonio allegato (All.7) e da questo CP_6 Persona_5 matrimonio nascevano gli altri odierni ricorrenti: , in data Controparte_1
8.12.1994, come dall'atto di nascita allegato (All.8), e in Parte_2 data 24.4.1999, come dall'atto di nascita allegato (All.9). In data 10.12.2021 a Buenos Aires) contraeva matrimonio con Parte_4
, come dall'atto di matrimonio allegato (All.10) e da questo Persona_6 matrimonio nasceva a Buenos Aires (Argentina), in data 14.7.2018, Persona_1
odierno ricorrente, come dall'atto di nascita allegato (All.1).
[...]
Tanto premesso i ricorrenti chiedevano l'attribuzione della cittadinanza iure sanguinis, deducendo che, non avendo mai perso la cittadinanza Persona_2 italiana, l'aveva trasmessa al proprio figlio e, da questo, a RT tutti i propri discendenti sino agli attuali ricorrenti come documentalmente provato. Il si è costituito in giudizio contestando la domanda e chiedendo, Controparte_3 in subordine, di tenere indenne l'Amministrazione convenuta dalle spese di lite. Il P.M. in sede ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda. Istruita con produzione documentale, all'udienza del 27/01/2025, sulle conclusioni precisate dalle parti la causa è stata trattenuta in decisione e deliberata nei termini in epigrafe. 2. Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadina italiana, emigrata in Argentina. Dai documenti prodotti, risulta che l'avo italiano non sia mai stato naturalizzato cittadino argentino e pertanto non abbia perso la cittadinanza italiana, trasmettendola “iure sanguinis” ai propri discendenti. La linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti, da cui emerge appunto che il passaggio per linea femminile è intervenuto prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana in data 1° gennaio 1948 e, precisamente, dall'avo , nata a [...] Per_2 Persona_2 (VV), in data 18.6.1908, mai naturalizzatasi argentina, al figlio RT
, sposatosi in data 20.7.1962.
[...] Tale sequenza, sulla base della legge al tempo vigente, ha determinato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, sia perché al tempo prevista - salvi casi marginali - unicamente per via paterna, sia perché l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero. Tuttavia, la nota sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 1 n. 1 legge 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis e consentito quindi la possibilità di acquisto della
2 cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza, la medesima Corte con la sentenza n. 87 del 1975 aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione, il sopra citato art. 10 della legge n. 555 del 1912,
“nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”. Secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca. Tuttavia, tale sostanziale disparità di trattamento è stata poi superata dalla Corte di Cassazione la quale, pronunciandosi a Sezioni Unite, ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della l. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio”. Ed invero, “ pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria di incostituzionalità delle norme precostituzione produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che
“il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente e imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta anche alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez. Unite Sent. n. 4466 del 25/02/2009). Pertanto, in forza dell'efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948 (oppure nati da matrimonio contratto prima di tale data) e, conseguentemente, ai loro discendenti. Vale, ancora, in questa sede richiamare le sentenze “gemelle” delle SS.UU. nn. 25317 e 25318 (relative agli effetti della c.d. “grande naturalizzazione” che aveva attribuito massivamente la cittadinanza brasiliana agli stranieri stabilizzatisi in Brasile sin dal 1889 ed ai loro discendenti), in cui la Corte ha risolto definitivamente il quesito se lo status di cittadino possa essere oggetto di rinuncia per la sola mera permanenza in un altro Paese ed in mancanza di manifestazione di volontà, ovvero se la rinunzia debba essere manifestamente espressa, fissando i seguenti principi di diritto:
1) la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, per cui a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
2) la perdita della cittadinanza italiana è conseguenza di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
3 3) il diritto di cittadinanza si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione;
4) la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all'accettazione di un "impiego da un governo estero" senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11, n. 3, del c.c. abr., sia nell'art. 8, n. 3, della l. n. 555 del 1912, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato. Tutto ciò premesso, dalla documentazione versata in atti risulta che né i ricorrenti né l'ascendente abbiano mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione della cittadinanza. Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il Paese di residenza, è ormai da anni nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani all'estero, per i quali il tempo di attesa oscilla tra 1 anno e 12 anni. In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere la cittadinanza senza attendere i tempi del . Parte_5 L'orientamento che si sta infatti consolidando nella giurisprudenza di merito ritiene che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e contraddicano l'articolo 3 del Parte_6 D.P.R. 362/1994 che fissa in 730 giorni il termine per definire il procedimento di cittadinanza. Peraltro, non può ritenersi che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trattandosi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto della giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass. n. 28873/2008). Tutto ciò premesso, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, discendenti di
[...]
, loro avo italiano e per discendenza diretta derivante dal proprio Persona_2 figlio . RT Sussistono giusti motivi, in ragione della materia trattata, per la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide: A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo status di cittadini italiani di:
, nato in [...] in data [...], C.F. Parte_1 ; C.F._1
, nato in [...] in data [...], C.F. Controparte_1 ; C.F._2
, nato in [...] in data [...], C.F. Persona_1 ; C.F._3
4 , nato in [...] in data [...], C.F. Parte_2 ; B) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di C.F._4 Controparte_3 Stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
C) Dichiara le spese di lite integralmente compensate. Così deciso in Catanzaro il 26.2.2025 Il Giudice dott. Pietro Caré
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